§ 5.4.39 – L.R. 24 maggio 2004, n. 11.
Sviluppo regionale della società dell'informazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:24/05/2004
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità generali e ambito di applicazione.
Art. 2.  Ruolo e funzioni della Regione.
Art. 3.  Obiettivi specifici.
Art. 4.  Modalità di attuazione.
Art. 5.  Pluralismo informatico.
Art. 6.  Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government.
Art. 7.  Attuazione delle linee di indirizzo.
Art. 8.  Verifica dei risultati.
Art. 9.  Rete regionale.
Art. 10.  Gestione della rete regionale.
Art. 11.  Sviluppo del "territorio digitale".
Art. 12.  Patrimonio informativo pubblico.
Art. 13.  Sistema informativo della Regione (SIR-ER)
Art. 14.  Sistemi informativi integrati
Art. 15.  Monitoraggio.
Art. 15 bis.  Ufficio di statistica della Regione
Art. 15 ter.  Istituzione del Sistema statistico regionale
Art. 16.  Modalità di coordinamento e ottimizzazione delle risorse
Art. 17.  Sedi di concertazione e partecipazione.
Art. 18.  Razionalizzazione degli acquisti
Art. 19.  Costituzione della struttura regionale di acquisto.
Art. 20.  Criteri di programmazione regionale
Art. 21.  Sistema di acquisto centralizzato
Art. 22.  Modalità telematiche di negoziazione
Art. 22 bis.  Funzioni e attività di stazione appaltante
Art. 23.  Rapporti di servizio.
Art. 23 bis.  Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo
Art. 23 ter.  Nodo telematico di interscambio
Art. 23 quater.  Adesione al SiCiPa-ER
Art. 23 quinquies.  Misure per le piccole e medie imprese
Art. 24.  Clausola valutativa
Art. 25.  Copertura finanziaria.
Art. 26.  Direttive tecniche di attuazione.
Art. 27.  Coordinamento normativo e abrogazioni.
Art. 28.  Disposizioni transitorie.
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 5.4.39 – L.R. 24 maggio 2004, n. 11.

Sviluppo regionale della società dell'informazione.

(B.U. 25 maggio 2004, n. 65).

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità generali e ambito di applicazione.

     1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT), nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale, la Regione persegue:

     a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali;

     b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistema-Regione con particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi, al supporto delle capacità delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del mercato [1].

     2. In attuazione delle norme costituzionali, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale, e segnatamente delle norme poste a tutela della privacy quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e del sistema delle autonomie, ed applicando i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge:

     a) definisce le funzioni e gli obiettivi della Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;

     b) fissa il sistema di regole e lo sviluppo delle strutture tecnologiche che assicurano l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo del "territorio digitale";

     c) definisce le modalità di collaborazione fra tutte le pubbliche amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

     3. Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, le disposizioni della presente legge si applicano subordinatamente ad un accordo, ovvero limitatamente alle norme che offrono ad essi l'opportunità di un adeguato accesso alla rete regionale e ai relativi servizi.

 

     Art. 2. Ruolo e funzioni della Regione.

     1. In un quadro nel quale la conoscenza è elemento portante della crescita civile ed economica di un ordinamento democratico, la Regione persegue, nel rispetto delle competenze dello Stato, la finalità di assicurare, di concerto con il sistema degli Enti locali, a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.

     2. La Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e comunitario, con le altre Regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi.

     3. La Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con il minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi.

     4. Al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, la Regione persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio.

     4 bis. La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) [2].

     5. La Regione interviene con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento e supporto delle attività ed iniziative di cittadini, imprese ed istituzioni, in stretto raccordo con il sistema delle autonomie locali.

 

     Art. 3. Obiettivi specifici.

     1. L'attività della Regione mira in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;

     a bis) l'effettivo esercizio del diritto a chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi [3];

     b) il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione;

     c) la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici e l'apertura ad una più agevole disponibilità delle informazioni accessibili, anche attraverso gli URP (Uffici relazioni con il Pubblico), quale mezzo per favorire l'esercizio del diritto all'informazione e dei diritti di partecipazione democratica;

     d) l'attivazione dell'infrastruttura tecnologica e della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio (e per i servizi di contatto con i soggetti privati e con le imprese), realizzando in modo capillare ed omogeneo l'espansione del "territorio digitale";

     e) lo sviluppo e la qualificazione del sistema informativo regionale, sia nei processi a supporto delle funzioni di governo, sia negli ambiti settoriali di intervento della Regione, con particolare attenzione alla valorizzazione delle basi di dati, anche mediante interventi di supporto e di assistenza per l'utilizzo integrato con altre fonti conoscitive esistenti nei rispettivi settori di attività;

     f) l'interoperabilità attraverso l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione conformi a standard liberi e/o aperti, in accordo a quanto definito dagli enti internazionalmente preposti;

     g) l'accessibilità e la disponibilità dei dati che deve essere garantita attraverso l'utilizzo di almeno un formato standard libero e/o aperto;

     h) il contributo alla realizzazione di una rete integrata di sistemi informativi e dei servizi telematici con gli Enti locali e gli altri enti pubblici, anche con il supporto di misure di carattere tecnico e finanziario;

     i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio e controllo sullo sviluppo delle ICT, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;

     j) la regolamentazione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni comunitarie e nazionali, della sicurezza delle trasmissioni, dei sistemi e delle reti di propria competenza; delle modalità di acquisizione e scambio dei dati fra gli enti pubblici; dei diritti di partecipazione ed accesso dei soggetti interessati; della definizione di standard nel trattamento dei dati e nella interoperabilità dei sistemi informativi.

     2. Gli interventi della Regione mirano altresì a favorire:

     a) la ricerca e lo sviluppo delle ICT in ambito regionale;

     b) la crescita del mercato delle ICT sul territorio, sia sul versante dell'offerta sia su quello della domanda;

     c) l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici per la diffusione della conoscenza delle regole, degli interventi e dei servizi delle ICT disciplinati dalla Regione nei diversi settori economici, sociali e culturali;

     d) la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di ICT e l'accesso generalizzato dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione digitale [4];

     e) l'utilizzo delle ICT in ambito universitario e scolastico;

     f) il rapporto con gli enti di ricerca e le Università presenti nel territorio regionale;

     g) lo sviluppo delle reti locali e civiche.

 

     Art. 4. Modalità di attuazione.

     1. La Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della presente legge mediante:

     a) la pianificazione delle azioni e degli interventi e la programmazione delle risorse necessarie, anche promovendo e coordinando l'utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di progetti riguardanti le ICT e l'e-government;

     b) la concertazione con gli enti e i soggetti interessati;

     c) il coinvolgimento delle specializzazioni in campo informatico, delle categorie professionali, delle associazioni economiche e sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza;

     d) l'individuazione di regole comuni d'intesa con gli Enti locali della Regione per la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi pubblici, delle reti e dello scambio dei dati e dei documenti;

     e) l'istituzione di centri di alta competenza, tecnici e di servizio;

     f) l'istituzione di comitati e gruppi di studio e lavoro con funzioni di supporto tecnico e scientifico, per lo sviluppo di infrastrutture e servizi in rete, cui possono partecipare rappresentanti di enti di ricerca e sviluppo e delle Università.

 

     Art. 5. Pluralismo informatico.

     1. Al fine di garantire ai cittadini la massima libertà di accesso all'informazione pubblica, la Regione promuove attivamente l'uso di formati di documentazione elettronica e di basi dati su formati non proprietari. La Regione promuove la competitività e la trasparenza del mercato, assumendo quale linea-guida il principio del pluralismo informatico e di libera scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche; promuove il riuso di software di cui le pubbliche amministrazioni sono proprietarie ed è impegnata alla rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme e all'impiego ottimale sia del software a sorgente aperto che di quello a sorgente chiuso nella pubblica amministrazione.

     2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Regione privilegia l'uso di almeno un formato di dati aperto come indicato all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g).

 

Capo II

Programmazione delle ICT e dell'e-government

 

     Art. 6. Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government.

     1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government.

     2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con periodicità di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato, le strategie della Regione, individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government [5].

     3. Alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio regionale, si attengono, nei propri programmi riguardanti le ICT e i piani di e-government, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.

     4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government con il supporto di un comitato scientifico composto da un massimo di sette esperti e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale; la composizione del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è deliberata dalla Giunta previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali). Tale comitato è organismo della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui al comma 4 bis. La partecipazione ai lavori del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è senza oneri per la Regione [6].

     4 bis. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante, coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10 [7].

     4 ter. A supporto delle attività del comitato permanente di indirizzo è costituito anche un organismo di coordinamento tecnico con le strutture tecniche degli Enti locali. La composizione e l'attività del comitato è disciplinata con una apposita delibera della Giunta regionale sentito il comitato permanente di indirizzo Regione-Enti locali. Il comitato tecnico è coordinato dalla competente direzione generale della Regione e ne fa parte un rappresentante designato dalla società di cui all'articolo 10 [8].

 

     Art. 7. Attuazione delle linee di indirizzo.

     1. A seguito dell'approvazione delle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government, la Giunta regionale adotta un programma annuale di attuazione: tale programma può essere aggiornato con successive delibere della Giunta.

     2. Per i singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, il programma definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto e le altre iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi analitici di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi.

 

     Art. 8. Verifica dei risultati.

     1. In coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta sottopone al Consiglio regionale e alla Conferenza Regione-Autonomie locali la relazione sullo stato di attuazione delle linee di sviluppo delle ICT e dell'e-government.

     2. La relazione contiene, per ciascun'area e obiettivo, la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati.

     3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio e della Conferenza che ne concludono l'esame.

 

Capo III

Infrastrutture

 

     Art. 9. Rete regionale.

     1. E’ istituita la rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, dedicata ai collegamenti fra gli uffici e gli enti della Regione, interconnessa a internet, e aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli enti o integrati con altri enti nel sistema regionale.

     2. La Regione provvede, nei tempi e con le modalità previsti dalla pianificazione, alla realizzazione di una infrastruttura di rete "a banda larga" destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione, integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno in futuro, oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la interoperabilità della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi. La Giunta regionale definisce il nome e il marchio della infrastruttura di rete; ogni pubblica amministrazione collegata nell'ambito della suddetta rete è tenuta ad evidenziarli senza introdurre alterazioni.

     3. Per la razionalizzazione delle reti esistenti per gli interventi in caso di emergenze, al fine di integrare e migliorare i servizi, la Regione si dota di una rete radiomobile opportunamente collegata a quella di cui al comma 1.

     4. I collegamenti con i soggetti privati per i servizi di contatto e per l'accesso al "sistema informativo regionale" (SIR) sono realizzati di norma tramite internet.

     5. Gli interventi della Regione sono programmati e realizzati in modo da superare, in particolare per le zone di difficile collegamento, ogni forma di divario digitale e garantire prestazioni adeguate sull'intero territorio regionale.

     6. Le infrastrutture realizzate adottano, di volta in volta, le tecnologie più idonee, anche con lo scopo di sperimentare e di accrescere il patrimonio di conoscenze regionali.

     7. [La Regione coordina lo sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna anche attraverso:

     a) la promozione di un centro di alta competenza per supportare lo sviluppo integrato della rete e dei servizi, in coordinamento con le strutture tecniche degli Enti locali;

     b) la collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali e centrali;

     c) i comitati di gestione degli accordi di programma quadro sottoscritti con gli Enti locali] [9].

     8. [Il centro di alta competenza di cui al comma 7, lettera a) è impegnato in prevalenza sulle seguenti funzioni:

     a) di punto di competenza tecnologica della Regione nel settore delle reti, della sicurezza e delle applicazioni di base;

     b) di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, e come tale svolge le necessarie funzioni di interfacciamento con il sistema nazionale pubblico di connettività;

     c) di punto di progettazione e promozione dei servizi innovativi della pubblica amministrazione verso i cittadini e le imprese, in particolare, dei servizi per le "reti di imprese" dei distretti industriali, e dei servizi per le "reti civiche" nella Regione] [10].

 

     Art. 10. Gestione della rete regionale.

     1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete sarà realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

     2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione [11].

     3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria [12].

     3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:

a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati;

b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;

c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo [13].

     3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda:

a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;

b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6;

c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;

d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities [14].

     4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.

     4 bis. La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è denominata "LEPIDA" s.p.a. ed ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio tecnico [15].

     4 ter. La Regione, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti indicati dalla presente legge, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali di cui all'articolo 6, comma 4, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati. Lo statuto della società stabilisce le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli Enti locali, attribuite all'assemblea della società stessa [16].

 

     Art. 11. Sviluppo del "territorio digitale".

     1. La Regione opera per lo sviluppo omogeneo del "territorio digitale", promuovendo la collaborazione, anche in forme associate, per l'ampliamento e la gestione delle reti degli enti pubblici operanti in ambito regionale, coordinando l'integrazione della rete regionale dell'Emilia-Romagna nella rete nazionale delle pubbliche amministrazioni, dedicando specifici interventi e risorse all'assistenza tecnica e al sostegno finanziario delle iniziative degli enti del territorio.

     2. Esistendone i presupposti di carattere economico o sociale, la Regione interviene, con le modalità di cui all'articolo 10, anche direttamente, realizzando infrastrutture per particolari zone geografiche o per particolari categorie di utenti.

     3. La realizzazione della rete regionale delle pubbliche amministrazioni rappresenta uno strumento di arricchimento e promozione dell'intero territorio, all'interno del quale si colloca il ruolo dei Comuni nella veste di facilitatori per l'impegno a collaborare nella realizzazione delle reti cittadine (metropolitan area network) anche attraverso la messa a disposizione di eventuali asset disponibili e ritenuti idonei a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.

     4. La Regione promuove e favorisce la diffusione uniforme sul territorio, con particolare riguardo alle zone montane, dell'offerta di servizi di ICT commerciali, in special modo della copertura televisiva e della telefonia mobile; può intervenire con incentivi perché gli operatori del mercato incrementino l'offerta in Regione.

 

Capo IV

Sistema informativo regionale

 

     Art. 12. Patrimonio informativo pubblico. [17]

     1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l'insieme dei dati, ivi inclusi i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome. I sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 14 concorrono alla formazione del patrimonio informativo pubblico e il loro insieme costituisce, ai sensi del presente Capo, il Sistema informativo regionale (SIR) [18].

     2. Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle forme di segreto, incluso il segreto d’ufficio, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali.

     3. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 26, il patrimonio informativo pubblico è utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalità istituzionali cui essi sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e segnatamente nel rispetto dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.

     4. La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

     5. La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche attraverso l’adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite o prodotte nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.

     6. In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo di assicurare l’efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l’economicità di gestione di cui all’articolo 3, lettera b), i soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i dati personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 18, comma 2, e dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:

     a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente o indirettamente gestite per lo svolgimento delle attività a cui essi sono preordinati;

     b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d’ufficio o da specifica tutela legislativa;

     c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l’integrità e l’autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative;

     d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari così da effettuare costanti verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).

     7. La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui al comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle disposizioni in materia di consenso di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti a prevedere espressamente nell’informativa e nell’eventuale richiesta di consenso l’autorizzazione alla comunicazione dei dati alla Regione. La comunicazione dei dati deve altresì essere prevista nell’ambito dei contratti di servizio pubblico stipulati con i soggetti gestori o erogatori.

 

     Art. 13. Sistema informativo della Regione (SIR-ER) [19]

     1. Il Sistema informativo della Regione (SIR-ER) è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. Il trattamento dei dati compresi nel SIR-ER è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003.

     2. Il SIR-ER è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo un'architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, che ne assicura omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

 

     Art. 14. Sistemi informativi integrati [20]

     1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.

     2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, all'eliminazione di duplicazioni e ridondanze, nonché allo sviluppo di servizi e sistemi informativi integrati. A tal fine promuove intese istituzionali con gli Enti locali e con altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedano ruoli specifici, modalità di gestione dei sistemi e dei flussi informativi, e modalità di fruizione delle informazioni. Gli accordi possono inoltre prevedere la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR.

     3. La Regione, d'intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, realizza e gestisce sistemi, applicazioni e servizi di comune interesse. In particolare, la Regione e gli Enti locali realizzano i progetti di cui al comma 2 secondo le modalità organizzative e tecniche disciplinate nella convenzione generale di cui all'articolo 6, comma 4 bis. Nella realizzazione dei progetti e nella gestione dei sistemi informativi integrati la Regione può assumere il ruolo di nodo tecnico-informativo centrale dell'aggregazione CN-ER di cui all'articolo 6 favorendo, sotto il profilo tecnologico ed organizzativo, lo scambio di dati fra le pubbliche amministrazioni o fra le pubbliche amministrazioni e i privati, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

     4. Per nodo tecnico-informativo centrale si intende l'insieme delle funzioni operative di intermediario strutturale per l'interscambio dei dati con i soggetti pubblici di cui al comma 1, di concentratore e riconciliatore delle informazioni rese disponibili dai soggetti pubblici che fanno parte dell'aggregazione CN-ER, di facilitatore della circolazione delle informazioni fra i soggetti medesimi, di erogatore di servizi infrastrutturali ed abilitanti, di centro servizi erogatore di servizi applicativi finali, di presidio e monitoraggio del sistema complessivo dei servizi.

     5. Le attività di nodo tecnico-informativo centrale possono essere svolte dalla società "LEPIDA" s.p.a. di cui all'articolo 10, che in tal caso è titolare autonomo del trattamento dei dati. Le informazioni acquisite sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

 

     Art. 15. Monitoraggio.

     1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio dei progetti informatici e telematici in ambito regionale, finalizzato alla rilevazione dei dati tecnici, dei costi, delle caratteristiche funzionali ed operative e, più in generale, delle informazioni di interesse comune, che consentano la valutazione, anche tramite indicatori ricavati da analoghe esperienze, dei progetti in corso, la condivisione delle pratiche di eccellenza e la costituzione di una base di riferimento per la progettazione e l'implementazione di interventi futuri.

 

CAPO IV BIS [21]

ATTIVITÀ STATISTICA UFFICIALE DELLA REGIONE

 

     Art. 15 bis. Ufficio di statistica della Regione [22]

     1. La Regione concorre all'attività del Sistema statistico nazionale (SiStaN), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, del decreto legislativo n. 196 del 2003, e tenendo conto delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (ComStat).

     2. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa regionale incaricata delle funzioni di Ufficio di statistica, parte integrante del SiStaN.

     3. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, le seguenti funzioni:

a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;

b) garantisce gli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale (PSN);

c) predispone e aggiorna il Programma statistico regionale (PSR);

d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del SiStaN;

e) cura i rapporti con ISTAT, il raccordo con le istituzioni e le autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;

f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;

g) concorre alla progettazione di applicativi e gestionali del SIR-ER e del SIR, con la finalità di uniformare le definizioni, le nomenclature e le classificazioni per fini statistici;

h) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;

i) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati al Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter;

j) svolge funzioni di raccordo con il Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;

k) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le relative strutture organizzative.

     4. Il PSR pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione, è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente. Il PSR e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale.

     5. Il dirigente preposto all'Ufficio di statistica è responsabile, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, dei trattamenti dei dati personali per scopi statistici previsti nel PSR.

 

     Art. 15 ter. Istituzione del Sistema statistico regionale [23]

     1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nonché di garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di controllo e valutazione delle politiche regionali, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER), di cui fanno parte:

a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;

b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;

c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.

     2. Possono far parte del SiSt-ER gli Uffici di statistica oppure le strutture competenti in materia di statistica di:

a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;

b) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioncamere;

c) centri di ricerca ed Università operanti nel territorio della regione;

d) Enti pubblici e privati.

     3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, sulla base di accordi tra la Regione ed i soggetti interessati di cui al comma 2, con cui vengono definite le linee strategiche di collaborazione.

 

Capo V

Norme di organizzazione

 

     Art. 16. Modalità di coordinamento e ottimizzazione delle risorse [24]

     1. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri generali di cui all'articolo 20, adotta modalità organizzative finalizzate a garantire la programmazione unitaria e integrata degli obiettivi e delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13. Assicura altresì, tramite le strutture della direzione generale competente, le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio di cui al comma 2.

     2. Le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio assicurano, in particolare:

a) il supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, al monitoraggio e al controllo delle iniziative anche locali e settoriali;

b) il supporto alle iniziative di altri enti, l'attuazione per quanto di competenza, il monitoraggio e il controllo;

c) il presidio della coerenza dell'architettura del SIR-ER, l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche, sia trasversali che settoriali;

d) la programmazione e il coordinamento dell'introduzione del software libero e open source e dell'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti o liberi, nonché degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;

e) la cura, nell'ambito della lettera b), dello sviluppo e gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, della progettazione e realizzazione dei progetti trasversali, degli standard generali di riferimento, dell'assistenza tecnica e della collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.

     3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis), della legge regionale n. 29 del 1995.

     4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di cui al comma 3.

 

     Art. 17. Sedi di concertazione e partecipazione.

     1. La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come sedi di confronto:

     a) le conferenze tra i rappresentanti degli enti interessati di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di concludere accordi di programmi attuativi della presente legge;

     b) il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali, di cui all'articolo 6, comma 4;

     c) la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui agli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 3 del 1999, che è chiamata ad esprimere pareri secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge stessa.

 

Capo VI

Sistema regionale di negoziazione telematica per le pubbliche amministrazioni

 

     Art. 18. Razionalizzazione degli acquisti [25].

     1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5 [26].

     2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione, il sistema tende [27]:

     a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni;

     b) a semplificare il processo di acquisto [28];

     c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;

     d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;

     e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente sviluppati.

     3. A tal fine sono introdotti:

a) un sistema di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato attraverso la stipulazione delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 21, nonché attraverso gli accordi quadro e le altre procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

b) modalità telematiche di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi, inclusi il sistema dinamico di acquisizione, le procedure di gara gestite con sistemi telematici, le aste elettroniche e il mercato elettronico regionale, in conformità con la disciplina prevista dalle norme europee e statali vigenti in materia;

c) strumenti e servizi per la semplificazione del ciclo delle acquisizioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) [29].

 

     Art. 19. Costituzione della struttura regionale di acquisto.

     1. La promozione e la realizzazione del sistema di acquisto di cui all'articolo 18 sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del Titolo IV, Capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) [30].

     2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia è allegato al bilancio della Regione.

     3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate dagli accordi di programma di cui all'articolo 23 [31].

     4. L'agenzia opera quale centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, nonché delle altre attività ad essa affidate ai sensi del presente Capo e del Capo VI bis [32].

     5. L'agenzia svolge la propria attività in favore dei seguenti soggetti, ove questi siano tenuti ad applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'acquisizione di lavori, beni o servizi:

a) la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;

b) gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale [33].

     6. L'agenzia espleta attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 e a tal fine può altresì operare per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 22 bis [34].

     7. La Regione e l'agenzia, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, promuovono la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di e-procurement di cui all'articolo 18, comma 3 [35].

     8. L'agenzia può prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni.

     8 bis. [Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, l'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore di società e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il sostegno delle attività inerenti allo sviluppo economico, sociale, culturale, del territorio] [36].

     8 ter. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) iscritte nell'albo regionale o nei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato nonché dei centri di servizio al volontariato dell'Emilia-Romagna [37].

     8 quater. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi, in ragione dell'interesse generale che perseguono, in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, istituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e iscritti nell'apposita sezione dell'albo regionale, ai sensi della vigente normativa regionale, nonché delle reti di imprese costituite da cooperative sociali e loro consorzi, secondo la legislazione vigente in materia, nel limite dei servizi gestiti in regime di accreditamento regionale o comunque convenzionati con gli enti pubblici [38].

     8 quinquies. Al fine di assicurare la parità di trattamento fra i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER ed il restante personale nell'applicazione dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici), nonché il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione istituisce un fondo relativo alle attività di centrale acquisti di cui all'articolo 21 della presente legge. In relazione a quanto disposto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 Sito esterno, detto fondo è finanziato, per i soggetti di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, stipulando apposite convenzioni che garantiscono il riversamento all'entrata del bilancio regionale delle risorse finanziarie previste sugli stanziamenti dei singoli appalti di servizi e forniture e, per gli enti del Servizio sanitario regionale, con l'utilizzo delle risorse relative al Servizio sanitario regionale in relazione alla fruizione da parte degli enti che sarà verificata a consuntivo. La capienza del fondo è determinata in relazione al numero dei dipendenti potenzialmente interessati ed alla quota erogabile [39].

 

     Art. 20. Criteri di programmazione regionale [40]

     1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, comma 2, la Giunta regionale adotta criteri di programmazione integrata e coordinata per la definizione dei fabbisogni e la gestione degli acquisti da parte delle proprie strutture, con particolare riferimento agli acquisti riguardanti servizi generali, sistemi informativi e informatici anche settoriali, materiali di consumo ed ogni altra tipologia avente le medesime caratteristiche di trasversalità.

 

     Art. 21. Sistema di acquisto centralizzato [41]

     1. L'agenzia stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e statale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte del medesimo operatore economico degli ordinativi di fornitura emessi dai soggetti che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi dei commi 3 e 4. Dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.

     2. L'agenzia può altresì concludere, nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni statali vigenti, accordi quadro per specifiche tipologie di beni e servizi destinati ai soggetti di cui ai commi 3 e 4. Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro possono essere stipulate anche le convenzioni-quadro di cui al comma 1.

     3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), sono obbligati ad utilizzare le convenzioni-quadro di cui al comma 1 e gli accordi quadro di cui al comma 2.

     4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di aderire alle convenzioni-quadro di cui al comma 1 e agli accordi quadro di cui al comma 2.

     5. Le modalità di gestione centralizzata degli acquisti sono adottate con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.

 

     Art. 22. Modalità telematiche di negoziazione [42]

     1. L'agenzia provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare con modalità telematiche e a tal fine predispone gli strumenti organizzativi, amministrativi, elettronici e telematici necessari. Provvede altresì a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee.

     2. L'agenzia, in particolare, realizza e gestisce:

a) il mercato elettronico regionale e ne cura l'incremento;

b) sistemi dinamici di acquisizione per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente che soddisfano le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5.

     3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), utilizzano i sistemi e gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'agenzia per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche.

     4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), possono utilizzare i sistemi e gli strumenti di cui al comma 3 per lo svolgimento di proprie procedure di gara con modalità telematiche.

     5. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, dell'obbligo di cui al comma 3, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.

 

          Art. 22 bis. Funzioni e attività di stazione appaltante [43]

     1. L'agenzia può svolgere, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, le funzioni e le attività di stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi non ricompresi o non disponibili nelle convenzioni-quadro o negli accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 21. A tal fine l'agenzia e i soggetti interessati definiscono i reciproci rapporti e il loro ambito di operatività.

 

     Art. 23. Rapporti di servizio.

     1. I rapporti di servizio tra la Regione e l'agenzia sono regolati da appositi accordi di programma [44].

     2. Gli accordi di programma hanno una durata massima di trentasei mesi, sono attuate tramite piani di attività, specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio dell'agenzia stessa [45].

 

CAPO VI BIS [46]

MISURE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO DEGLI ACQUISTI E LO SVILUPPO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

 

     Art. 23 bis. Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo [47]

     1. Al fine di sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, la Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 18 del 2011, promuove e gestisce il Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo (SiCiPa-ER), nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

     2. Mediante lo sviluppo di un modello aperto e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti per l'interoperabilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), il sistema tende a:

a) semplificare i processi di acquisizione e ridurne i costi di gestione;

b) consentire l'inserimento automatico dei dati nei sistemi di contabilità;

c) garantire il monitoraggio in tempo reale della spesa pubblica, la trasparenza e la tracciabilità dei processi di acquisizione;

d) stimolare la diffusione della fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra gli operatori economici.

 

     Art. 23 ter. Nodo telematico di interscambio [48]

     1. La promozione del SiCiPa-ER e lo svolgimento delle attività strumentali e connesse per sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni sono affidati all'agenzia di cui all'articolo 19.

     2. Ai fini di cui al comma 1, l'agenzia provvede a realizzare un nodo telematico di interscambio che costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo delle acquisizioni, ed in particolare delle fatture. Tale nodo assicura l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali. Consente altresì l'accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale di cui all'articolo 2, comma 4 bis.

     3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, le modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio e per la sua utilizzazione ai sensi dell'articolo 23 quater, anche al fine di garantire l'integrazione del SiCiPA-ER nei sistemi informativi dello Stato.

 

     Art. 23 quater. Adesione al SiCiPa-ER [49]

     1. L'emissione, la trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l'archiviazione dei documenti del ciclo passivo da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il SiCiPa-ER con l'osservanza delle norme europee e statali vigenti in materia.

     2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di utilizzare il SiCiPa-ER.

     3. L'agenzia, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, opera quale intermediario dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, per lo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 209 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).

     4. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, degli obblighi di cui al comma 1 e delle facoltà di cui al comma 2, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.

 

     Art. 23 quinquies. Misure per le piccole e medie imprese [50]

1. La Giunta regionale definisce le modalità, gli strumenti e le attività di supporto tecnologico e informativo, incluse le iniziative di comunicazione e formazione, per le piccole e medie imprese fornitrici dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, che aderiscono al SiCiPa-ER.

 

Capo VII

Disposizioni finali

 

     Art. 24. Clausola valutativa [51]

     1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla Commissione assembleare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono gli obiettivi ed i benefici attesi dalla programmazione, in particolare quelli previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government;

b) qual è il livello di sviluppo della Società dell'informazione nelle sue componenti principali, cittadini, imprese e pubblica amministrazione; in particolare qual è il livello di diffusione e di utilizzo della banda larga;

c) quali sono i principali servizi realizzati nell'ambito del sistema informativo regionale; a quali beneficiari si rivolgono e quali sono i relativi impatti rispetto agli obiettivi e ai benefici attesi;

d) quali procedure di acquisto gestisce telematicamente l'agenzia di cui all'articolo 19 e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali procedure, anche in riferimento alle misure di cui al Capo VI bis;

e) quali sono i servizi offerti dalla società "LEPIDA" s.p.a. alla Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER) e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali servizi.

     2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

     3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e soggetti attuatori degli interventi previsti.

 

     Art. 25. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

     2. Per quanto concerne la concessione di incentivi e contributi, comunque definiti, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale stabilisce con propri atti entità, criteri e modalità per l'attribuzione degli stessi.

 

     Art. 26. Direttive tecniche di attuazione.

     1. La Giunta regionale emana direttive tecniche agli enti pubblici in ordine:

     a) alle modalità di acquisizione e scambio di dati tra enti pubblici e di acquisizione di dati da parte dei soggetti privati contenenti, in particolare, l'individuazione degli enti di riferimento per ciascuna base-dati inclusa nel sistema informativo regionale, le specifiche tecniche comuni, le regole di standardizzazione dei dati necessarie per la gestione integrata dei sistemi in rete, le modalità di riorganizzazione dei flussi informativi su base regionale;

     b) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dove stabilisce, in particolare, le condizioni per l'inserimento degli enti nel sistema comune di gestione delle reti, nonché le norme tecniche ed organizzative per la gestione sicura delle reti e per l'accesso ai servizi forniti.

 

     Art. 27. Coordinamento normativo e abrogazioni.

     1. La presente legge si applica anche riguardo a tutti i sistemi informatici dei diversi settori della Regione. Le disposizioni di legge regionale che prevedono norme di organizzazione relative a tali sistemi sono coordinate con le previsioni della presente legge mediante appositi atti della Giunta regionale.

     2. E’ abrogata la legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), ad eccezione dei commi 5 e 6 dell'articolo 14.

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie.

     1. Fino alla data di istituzione dell'agenzia di cui all'articolo 19, la Direzione generale "Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica" provvede al coordinamento delle iniziative e all'implementazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti, anche attraverso iniziative sperimentali di acquisto, in base a quanto previsto dal Capo VI.

     2. I procedimenti attivati a norma della legge regionale n. 30 del 1988 che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge regionale.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[3] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[7] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[8] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[9] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[10] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[11] Comma così modificato dall’art. 47 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, con la decorrenza stabilita dall'art. 58 della stessa L.R. 27/2004.

[12] Comma così modificato dall’art. 47 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, con la decorrenza stabilita dall'art. 58 della stessa L.R. 27/2004.

[13] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26.

[14] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 16 marzo 2018, n. 1.

[15] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

[17] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 271 aveva dichiarato l’illegittimità del testo previgente del presente articolo.

[18] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[19] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[21] Il Capo IV bis, artt. 15 bis - 15 ter, è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[22] Il Capo IV bis, artt. 15 bis - 15 ter, è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[23] Il Capo IV bis, artt. 15 bis - 15 ter, è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[25] Rubrica così modificata dall'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[26] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[27] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[28] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[29] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[30] Comma già modificato dall’art. 36 della L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[31] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[32] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[33] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[34] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[35] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[36] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[37] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2009, n. 21.

[38] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 17 luglio 2014, n. 12.

[39] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 giugno 2019, n. 5.

[40] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[43] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[44] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[45] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[46] Il Capo VI bis, artt. 23 bis - 23 quinquies, è stato inserito dall'art. 18 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[47] Il Capo VI bis, artt. 23 bis - 23 quinquies, è stato inserito dall'art. 18 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[48] Il Capo VI bis, artt. 23 bis - 23 quinquies, è stato inserito dall'art. 18 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[49] Il Capo VI bis, artt. 23 bis - 23 quinquies, è stato inserito dall'art. 18 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[50] Il Capo VI bis, artt. 23 bis - 23 quinquies, è stato inserito dall'art. 18 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 24 ottobre 2013, n. 17.