§ 5.4.3 - L.R. 10 aprile 1995, n. 27.
Contributo alla fondazione Arturo Toscanini.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:10/04/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Concessione del contributo.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Norma transitoria.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 5.4.3 - L.R. 10 aprile 1995, n. 27.

Contributo alla fondazione Arturo Toscanini.

(B.U. n. 69 del 14 aprile 1995).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna concede alla "Fondazione Arturo Toscanini" - alla quale partecipa quale socio fondatore ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1990 n. 26 - un contributo annuale, allo scopo di concorrere alla promozione e alla realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale.

 

     Art. 2. Concessione del contributo.

     1. La "Fondazione Arturo Toscanini" è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo Piano finanziario.

     2. La Giunta regionale allo scopo di garantire la continuità dei programmi della "Fondazione Arturo Toscanini" concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui all'art. 1.

     3. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa la cui entità è stabilita ed autorizzata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di accompagnamento alla legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, cosi come modificata dalla L.R. 5 settembre 1994, n. 40.

 

     Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate la L.R. 10 novembre 1977, n. 43 e le successive modificazioni.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

     1. In pendenza delle necessarie variazioni al Bilancio per l'esercizio finanziario 1995 da attivarsi in attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alla "Fondazione Arturo Toscanini" ovvero all'OSER - Orchestra stabile dell'Emilia-Romagna "Arturo Toscanini"

- i fondi previsti al Cap. 70600 "Contributo alla Orchestra stabile

dell'Emilia-Romagna `Arturo Toscanini' (L.R. 43/77)" del Bilancio per

l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.