§ 3.10.14 - Legge Regionale 9 agosto 1993, n. 28.
Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna. Abrogazione delle leggi regionali 20 gennaio 1986, n. 2 e 12 marzo 1985, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:09/08/1993
Numero:28


Sommario
Art. 21.  Soppressione delle Aziende di promozione turistica.
Art. 22.  Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica.
Art. 23.  Incentivazioni.
Art. 24.  Soppressione dell'Agertur.
Art. 25.  Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi.


§ 3.10.14 - Legge Regionale 9 agosto 1993, n. 28.

Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna. Abrogazione delle leggi regionali 20 gennaio 1986, n. 2 e 12 marzo 1985, n. 6.

(B.U. n. 69 del 12-8-1993).

TITOLO I

Organizzazione turistica regionale

 

     Artt. 1. - 5.

     (Omissis) [1]

 

     Artt. 6. - 13.

     (Omissis) [2].

 

     Artt. 14. - 20.

     (Omissis) [3].

TITOLO V

Soppressione degli attuali enti turistici

 

Art. 21. Soppressione delle Aziende di promozione turistica.

     1. Le Aziende di promozione turistica, già istituite ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse.

     2. Le Province subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino al loro esaurimento.

     3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività nonché al trasferimento alle stesse Province dei beni mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione turistica con rapporto di ruolo.

     4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto personale delle soppresse Aziende necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.

     5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 6, commi 1-6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37. In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 30 del 1987, ed in conformità al disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1983, n. 29, il personale trasferito, ove necessario, è inquadrato da detti Enti in un apposito ruolo transitorio.

     6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 29/93, per il personale che, a seguito delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge, saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.

     7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.

 

     Art. 22. Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica.

     1. [4]

     2. Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.

 

     Art. 23. Incentivazioni. [6]

 

     Art. 24. Soppressione dell'Agertur.

     1. L'Agenzia regionale di promozione turistica (Agertur), già istituita ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20 gennaio 1986, n. 2, è soppressa.

     2. La Regione subentra nella titolarità dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia. Essa provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento.

     3. Alla soppressione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla loro assunzione in capo alla Regione.

     4. Fino alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2.

     5. Il personale già appartenente al ruolo organico dell'Agertur alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione.

     6. Il personale di cui al comma 5 è trasferito agli Enti locali territoriali con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21, ovvero è assegnato presso le strutture organizzative regionali.

 

     Art. 25. Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi.

     1. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

     2. In attuazione del comma 1 dell'art. 31 della L.R. 27 aprile 1990, n. 37, l'inquadramento nella V qualifica del personale e delle APT e dell'Agertur con mansioni di videoterminalista è effettuato anche in soprannumero.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

 

     Artt. 26. - 34.

     (Omissis) [5].

 

INDICE

TITOLO I - Organizzazione turistica regionale

 

Art. 1. Finalità.

Art. 2. Funzioni della Regione.

Art. 3. Programmi regionali.

Art. 4. Interventi per la promozione e commercializzazione delle imprese turistiche.

 

TITOLO II - Azienda di Promozione Turistica - APT

 

Art. 5. Ambito territoriale turisticamente rilevante.

Art. 6. Azienda di promozione turistica - APT

Art. 7. Organi dell'APT.

Art. 8. Consiglio di amministrazione.

Art. 9. Collegio dei Revisori.

Art. 10. Consulta per il programma dell'APT.

Art. 11. Compensi.

Art. 12. Entrate dell'APT.

Art. 13. Gestione finanziaria e personale dell'APT.

 

TITOLO III - Funzioni delegate a province e a comuni

 

Art. 14. Funzioni delle Province.

Art. 15. Programma turistico provinciale.

Art. 16. Funzioni dei Comuni.

 

TITOLO IV - Attività turistiche locali

 

Art. 17. Organismi associativi locali.

Art. 18. Attività degli organismi associativi.

Art. 19. Informazione ed accoglienza turistica - IAT.

Art. 20. Associazioni pro loco.

 

TITOLO V - Soppressione degli attuali enti turistici

 

Art. 21. Soppressione delle Aziende di promozione turistica. Art. 22. Oneri del personale delle soppresse Aziende di promozione turistica.

Art. 23. Incentivazioni.

Art. 24. Soppressione dell'Agertur.

Art. 25. Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi.

 

TITOLO VI - Disposizioni finanziare

 

Art. 26. Destinazione delle entrate degli Enti soppressi.

Art. 27. Spese per le funzioni delegate.

Art. 28. Copertura finanziaria.

 

TITOLO VII - Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 29. Abrogazione di norme.

Art. 30. Contributi per la prima fase di attività.

Art. 31. Termini per la prima fase di attuazione della legge. Art. 32. Funzioni del Circondario di Rimini.

Art. 33. Erogazione dei benefici.

Art. 34. Liquidazione dell'Agertur e delle APT.

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    (1) Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

    (2) Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 1996, n. 47.

    (3) Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

    (4) Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

    (5) Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

    (6) Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5.

 

 


(1) Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.


(2) Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 1996, n. 47.


(3) Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.


(4) Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.


(5) Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.


(6) Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5.

 

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

[2] Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 1996, n. 47.

[3] Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5.

[5] Articoli abrogati dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.