§ 3.10.41 - L.R. 1 agosto 2002, n. 17.
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 turismo e industria alberghiera
Data:01/08/2002
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Impianti sportivi invernali.
Art. 4.  Sicurezza sulle piste e sugli impianti.
Art. 5.  Formazione professionale.
Art. 6.  Programma regionale.
Art. 7.  Funzioni delle Province.
Art. 8.  Interventi finanziabili.
Art. 9.  Soggetti beneficiari.
Art. 10.  Misura dei contributi.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Abrogazioni.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 3.10.41 - L.R. 1 agosto 2002, n. 17.

Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna.

(B.U. 1 agosto 2002, n. 109).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina gli interventi per il miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema sciistico e degli impianti a fune, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna.

     2. Alle finalità previste dal precedente comma concorrono Regione, Province, Comunità Montane e Comuni attraverso la predisposizione di specifiche previsioni programmatiche e piani operativi di intervento.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. Gli interventi di sostegno alle stazioni invernali ed al sistema sciistico previsti dalla presente legge sono prevalentemente rivolti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) favorire la qualificazione ambientale e sportiva delle stazioni invernali e delle aree sciistiche del territorio regionale a prevalente utenza locale;

     b) sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento degli impianti a fune, delle altre attrezzature di trasporto e della produzione della neve, gli altri servizi delle stazioni sciistiche e dei comuni interessati al turismo invernale;

     c) assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;

     d) accrescere la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio regionale appenninico;

     e) promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio del territorio dell'Appennino emiliano-romagnolo;

     f) incentivare l'utilizzo di sistemi collettivi di trasporto, sia su ferro che su gomma, per raggiungere le stazioni sciistiche e favorire la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità integrati con l'uso degli impianti per ridurre l'impatto della mobilità sul territorio e sull'ambiente montano;

     g) promuovere la creazione di un nuovo indotto occupazionale, anche attraverso la qualificazione professionale degli operatori;

     h) ripristinare l'ambiente attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati.

 

     Art. 3. Impianti sportivi invernali.

     1. Ai fini della presente legge sono considerati impianti sportivi invernali:

     a) impianti di risalita, tutti gli impianti di trasporto a fune, i tappeti mobili, e gli altri impianti destinati al trasporto delle persone nelle stazioni sciistiche, come definiti dall'articolo 5 della L.R. 10 gennaio 1995, n. 1 “Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve”;

     b) aree sciistiche gestite, che sono superfici, aperte al pubblico, destinate alla pratica degli sport invernali quali: lo sci nelle sue varie discipline, la tavola da neve, di seguito denominata snowboard, la slitta, lo slittino. Sono altresì aree sciistiche gestite le aree destinate alle attività ludiche dei bambini quali “baby park” e “asili sulla neve”ed altre attività sportive sulla neve;

     c) altri impianti sportivi invernali, quali gli impianti per lo sport del ghiaccio.

 

     Art. 4. Sicurezza sulle piste e sugli impianti.

     1. La sicurezza sugli impianti e sulle piste di cui all'art. 3 è assicurata dai gestori degli impianti che vigilano, informandone gli organi competenti, sull'osservanza delle norme di cui al D.M. 30 novembre 1970 “Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti scioviari” e alla L.R. n. 1 del 1995.

     2. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali, l'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (ANEF) dell'Emilia-Romagna, le altre Associazioni degli imprenditori e delle categorie professionali o volontarie operanti in alto Appennino, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito Regolamento sulla sicurezza per gli impianti sportivi invernali.

 

     Art. 5. Formazione professionale.

     1. La formazione degli operatori delle stazioni sciistiche costituisce strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia degli interventi e dei servizi del sistema turistico dell'Appennino con l'obiettivo della creazione di nuovi spazi occupazionali.

     2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in accordo con i gestori d'impianti, con l'ANEF, le associazioni sindacali e di categoria interessate, promuove la formazione degli operatori delle stazioni sciistiche.

     3. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 “Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni” e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Programma regionale.

     1. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi. Il programma è approvato, sentita la Commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio.

     2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di cui all'art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno annualmente definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:

     a) gli interventi prioritari;

     b) le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;

     c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione.

     3. Eventuali modifiche all'ordine di priorità indicato nel programma triennale rese necessarie da oggettive difficoltà che attengono alla fattibilità possono essere autorizzate dalla Giunta regionale purché non alterino i criteri programmatici posti alla base della formulazione dello stesso.

     4. La Giunta regionale, ravvisata l’esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare, d’intesa con le Province interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in particolare per migliorare la sicurezza [1].

     5. Gli interventi contenuti nel piano stralcio saranno finanziati purché realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. La Giunta regionale approva il piano operativo annuale entro il mese di maggio di ogni anno.

 

     Art. 7. Funzioni delle Province.

     1. Le Province, in attuazione del programma triennale, predispongono entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che, in base alle domande dei soggetti di cui all'articolo 9, formula le proposte alla Regione.

     2. Le Province, al fine di attuare i principi della presente legge, oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche. Eventuali allargamenti delle aree sciistiche sono sottoposti alle procedure previste dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, e devono essere ricompresi nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o in eventuali sue varianti.

     3. Le Province, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, sentono le Comunità Montane competenti per territorio.

 

     Art. 8. Interventi finanziabili.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione Emilia-Romagna concede, sulla base delle priorità di cui all'art. 6, contributi per:

     a) sistemazioni ambientali, anche con interventi di ingegneria naturalistica, sentieristica annessa e connessa agli impianti, realizzazione, adeguamento e inerbimento di piste per la pratica di discipline invernali;

     b) demolizione di impianti di risalita dismessi e relativo ripristino ambientale;

     c) interventi di revisione periodica degli impianti di trasporto a fune e similari [2];

     d) manutenzione straordinaria e razionalizzazione dei parcheggi e delle vie d'accesso agli impianti, favorendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e sistemi di mobilità collettiva integrati con l'uso degli impianti;

     e) realizzazione degli impianti nelle aree sciistiche:

     - impianti di arroccamento;

     - impianti a fune, similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione neve;

     a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.

     La realizzazione degli interventi è ricompresa in un progetto unitario tale da produrre, nell'ambito complessivo del territorio montano nel quale sono inseriti, i seguenti effetti:

     - l'aumento dell'efficienza, della qualità e della sicurezza del servizio offerto;

     - la razionalizzazione della conduzione degli impianti;

     - la riduzione dell'impatto ambientale;

     - l'aumento delle condizioni di sicurezza degli sciatori;

     - la razionalizzazione del sistema degli impianti esistenti anche attraverso la sostituzione o la soppressione di singoli impianti;

     - la realizzazione di interventi per valorizzare anche i nuovi sport della neve (come snowboard od altre innovazioni);

     f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti sportivi invernali di cui art. 3;

     g) realizzazione di iniziative di collegamento tra stazioni quali: skipass comune, gestione associata di servizi;

     h) acquisto di attrezzature complementari alla fruizione turistica invernale del territorio montano quali mezzi per il soccorso, per la manutenzione delle piste, acquisto tecnologie informatiche;

     i) realizzazione di aree per i mezzi di soccorso e per l'atterraggio degli elicotteri;

     i bis) spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia elettrica nel limite del 50 per cento dell'ammontare complessivo del progetto [3].

     2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati conformemente a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 376.2001 Italia.

 

     Art. 9. Soggetti beneficiari.

     1. I contributi regionali sono assegnati:

     a) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;

     b) alle Società sportive purché iscritte agli albi regionale e/o provinciale dell'associazionismo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”.

 

     Art. 10. Misura dei contributi.

     1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:

1) per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell' 80 per cento della spesa ammissibile;

2) per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

d) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;

e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune e similari di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile [4].

     2. La Giunta con specifiche direttive stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, i principali requisiti di fattibilità , i criteri di valutazione, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale riassegnazione delle risorse non impegnate.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi capitoli da collocarsi nelle Unità previsionali di base che saranno dotate delle necessarie disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

 

     Art. 12. Norma transitoria. [5]

     1. Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali di intervento nel settore dell’incentivazione turistica relativi agli anni 1997, 1998 e 1999 di cui alla legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 (Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche), come modificata dalla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 2, per i quali non sono stati definiti i termini di fine lavori e di rendicontazione degli stessi alla Regione, la Giunta regionale provvede, con propri atti deliberativi, a stabilire i nuovi termini per la conclusione dei procedimenti liquidatori dei contributi ancora in essere.

 

          Art. 13. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate la L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e la L.R. 1 febbraio 2000, n. 2.

 

          Art. 14. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4.

[2] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 40 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 e così modificata dall'art. 7 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.

[4] Comma sostituito dall'art. 24 della L.R. 25 luglio 2013, n. 9. La lett. e) è stata così sostituita dall'art. 39 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 40 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 38.