§ 6.2.121 - L.R. 25 luglio 2013, n. 9.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:25/07/2013
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 3.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 4.  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 6.  Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l'efficienza irrigua delle imprese agricole
Art. 7.  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 8.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 9.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 10.  Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 11.  Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 12.  Sistema portuale regionale
Art. 13.  Rete viaria di interesse regionale
Art. 14.  Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 15.  Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 16.  Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 17.  Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
Art. 18.  Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione
Art. 19.  Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012
Art. 20.  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria
Art. 21.  Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
Art. 22.  Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
Art. 23.  Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
Art. 24.  Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002
Art. 25.  Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
Art. 26.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
Art. 27.  Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2005
Art. 28.  Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
Art. 29.  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010
Art. 30.  Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011
Art. 31.  Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
Art. 32.  Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge
Art. 33.  Proroga delle graduatorie vigenti
Art. 34.  Copertura finanziaria
Art. 35.  Entrata in vigore


§ 6.2.121 - L.R. 25 luglio 2013, n. 9.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione

(B.U. 25 luglio 2013, n. 208)

 

Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

 

a)

Cap. 03905

"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2013:

Euro

536.667,76;

b)

Cap. 03910

"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2013:

Euro

469.515,80;

c)

Cap. 03937

"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2013:

Euro

1.529.392,42.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) l'importo di "Euro 280.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 380.000,00".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012 l'importo di "Euro 500.000,00" è sostituito da "Euro 1.000.000,00".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunta la seguente:

 

"a bis)

Cap. 16332

"Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)." afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2013:

Euro

365.073,67.".

 

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 16400, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione, sono revocate per l'importo di Euro 300.000,00.

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012

1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a Euro 4.900.000,00 a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.
2. Per le medesime finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, la Regione è inoltre autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura "Investimenti" in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione prevista dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, con le stesse modalità e condizioni previsti per l'attuazione del Programma stesso.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo 18371 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 - Interventi a sostegno delle aziende agricole.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore per il territorio della regione Emilia-Romagna delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e della misura "Investimenti" del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, la Regione attiva altresì nell'esercizio 2013 specifici programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28 (Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare) e della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), rispettivamente per l'importo di Euro 4.000.000,00 nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo 18093 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5540 - Sviluppo del sistema agro-alimentare - e per l'importo di Euro 1.000.000,00 stanziato sul capitolo 18349 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 - Interventi a sostegno delle aziende agricole.".

 

     Art. 6. Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l'efficienza irrigua delle imprese agricole

1. Per il miglioramento dell'efficienza irrigua delle imprese agricole, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

3. Per l'esercizio 2013 è a tal fine autorizzata una spesa di Euro 6.000.000,00, a valere sul capitolo 18417 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 1.000.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 1.660.000,00".

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 1.000.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 1.660.000,00".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012 i numeri "1.3.2.2.7262" sono sostituiti dai numeri "1.3.2.2.7264".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 300.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 900.000,00".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 1.050.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 2.150.000,00".

 

     Art. 11. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012 è abrogato.

 

     Art. 12. Sistema portuale regionale

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione di opere, impianti e attrezzature e per il mantenimento di idonei fondali nei porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l'esercizio 2013, l'autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul Capitolo 41250 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.

2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali, sono revocate per l'importo di Euro 720.000,00 e a valere sul Capitolo 41900 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, sono revocate per l'importo di Euro 200.000,00.

 

     Art. 13. Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta per l'esercizio 2013, l'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 45177, pari a Euro 450.000,00.

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole "Euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)" sono sostituite dalle parole"Euro 163.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 e 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 sono inserite le seguenti parole: "Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 - 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00, a valere sul Capitolo 51642, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020.".

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 472.316,61, costituendo per l'esercizio 2012 economia di spesa a valere sui capitoli 51721, 51771, 51773, 51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione e viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2013, sui capitoli della medesima U.P.B., in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:

 

a)

Cap. 51771

"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali, per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

 

 

Euro 176.972,65;

b)

Cap. 51776

"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"

 

 

Euro 295.343,96.

 

1 ter. Per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali, è altresì autorizzata l'iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria come segue:

 

a)

Cap. 51799

"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120

 

 

Euro 577.367,78.".

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012 l'importo di "Euro 143.949,70" è sostituito da "Euro 172.800,00".

 

     Art. 17. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2013 e con le medesime modalità, le risorse, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa:

a) per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all'INPS, autorizzate per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 da precedenti leggi regionali e trasferite all'esercizio 2013, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Risorse Statali;

b) trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all'annualità 2012, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 - Progetti Speciali nel settore della formazione professionale - Risorse Statali.

 

     Art. 18. Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), sono autorizzate operazioni ed atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, anche con modalità congiunte tra soci per realizzare sinergie ed economicità di azione.

2. La programmazione delle operazioni di cui al comma 1 è disposta, con propri atti, dalla Giunta regionale che approva gli indirizzi o linee guida in merito ai processi di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni nelle società costituite o partecipate dalla Regione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure che riguardano gli enti strumentali e gli organismi con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00, a valere sul capitolo 2857, afferente alla U.P.B 1.2.3.2.3809 - Riordino organismi partecipati.

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

"1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:

 

Progr.

Capitolo

UPB

Euro

1)

2698

1.2.3.3.4420

1.252,61

2)

2701

1.2.3.3.4420

202.500,00

3)

2708

1.2.3.3.4420

339,07

4)

2722

1.2.3.3.4420

10.000,00

5)

2775

1.2.3.3.4420

1.195.536,68

6)

2800

1.2.3.3.4422

237.628,00

7)

3453

1.2.2.3.3100

91.000,00

8)

3455

1.2.2.3.3100

3.950.208,98

9)

3850

1.2.3.3.4440

20.000,00

10)

3861

1.2.3.3.4440

57.697,50

11)

3905

1.2.1.3.1500

63.332,24

12)

3910

1.2.1.3.1510

484,40

13)

3925

1.2.1.3.1520

357,31

14)

3937

1.2.1.3.1510

33.580,42

15)

4276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

16)

4348

1.2.1.3.1600

250.000,00

17)

14427

1.3.1.3.6212

11.018,30

18)

16332

1.3.1.3.6300

1.173.325,46

19)

16400

1.3.1.3.6300

1.659.844,62

20)

21088

1.3.2.3.8000

3.115.893,38

21)

22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

22)

22258

1.3.2.3.8270

7.229.426,58

23)

23028

1.3.2.3.8300

16.630.960,60

24)

23752

1.3.2.3.8368

6.757.659,00

25)

23754

1.3.2.3.8368

3.300.000,00

26)

25525

1.3.3.3.10010

1.813.673,49

27)

25528

1.3.3.3.10010

696.442,13

28)

30638

1.4.1.3.12630

200.000,00

29)

30640

1.4.1.3.12630

2.004.666,22

30)

30885

1.4.1.3.12620

208.084,66

31)

31110

1.4.1.3.12650

17.389.839,88

32)

31116

1.4.1.3.12650

2.340.269,06

33)

32020

1.4.1.3.12670

300.000,00

34)

32045

1.4.1.3.12800

969.177,31

35)

32097

1.4.1.3.12735

6.216.334,55

36)

35305

1.4.2.3.14000

185.211,66

37)

35310

1.4.2.3.14000

440.000,00

38)

36186

1.4.2.3.14062

841,00

39)

36188

1.4.2.3.14062

112.232,05

40)

37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

41)

37250

1.4.2.3.14170

139.530,00

42)

37332

1.4.2.3.14220

1.695.844,16

43)

37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

44)

37374

1.4.2.3.14220

5.909.835,33

45)

37378

1.4.2.3.14223

282.525,00

46)

37385

1.4.2.3.14223

2.370.428,76

47)

37404

1.4.2.3.14223

299.250,00

48)

37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

49)

37431

1.4.2.3.14223

800.000,00

50)

37436

1.4.2.3.14223

594.183,11

51)

38027

1.4.2.3.14310

4.506.839,24

52)

38030

1.4.2.3.14300

538.830,32

53)

38090

1.4.2.3.14305

1.641.927,58

54)

39050

1.4.2.3.14500

962.700,09

55)

39220

1.4.2.3.14500

3.997.880,85

56)

39360

1.4.2.3.14555

993.323,29

57)

41250

1.4.3.3.15800

679.127,93

58)

41360

1.4.3.3.15800

2.343.199,25

59)

41570

1.4.3.3.15800

272.000,00

60)

41900

1.4.3.3.15820

51.402,56

61)

41997

1.4.3.3.15820

946.921,96

62)

43027

1.4.3.3.16000

632.715,97

63)

43221

1.4.3.3.16010

299.637,79

64)

43270

1.4.3.3.16010

11.835.135,80

65)

43282

1.4.3.3.16010

9,65

66)

43654

1.4.3.3.16508

7.248,89

67)

45123

1.4.3.3.16420

242.620,42

68)

45125

1.4.3.3.16420

300.433,93

69)

45175

1.4.3.3.16200

2.199.888,47

70)

45177

1.4.3.3.16200

1.563.727,00

71)

45186

1.4.3.3.16200

4.160.000,00

72)

45194

1.4.3.3.16200

6.428,04

73)

46115

1.4.3.3.16600

1.000.000,00

74)

46125

1.4.3.3.16600

250.150,38

75)

47114

1.4.4.3.17400

1.009.034,28

76)

48050

1.4.4.3.17450

861.078,79

77)

57198

1.5.2.3.21000

175.000,00

78)

57200

1.5.2.3.21000

10.649.453,82

79)

57680

1.5.2.3.21060

1.191.252,21

80)

65721

1.5.1.3.19050

1.134.573,96

81)

65770

1.5.1.3.19070

69.935.649,36

82)

68321

1.5.2.3.21060

2.453.699,54

83)

70545

1.6.5.3.27500

513,64

84)

70678

1.6.5.3.27500

2.542.983,20

85)

70715

1.6.5.3.27520

1.191.440,00

86)

70718

1.6.5.3.27520

5.748.748,98

87)

71566

1.6.5.3.27537

1.174.263,40

88)

71572

1.6.5.3.27540

2.069.309,80

89)

73060

1.6.2.3.23500

1.548.843,78

90)

73135

1.6.3.3.24510

376,41

91)

73140

1.6.3.3.24510

1.519.343,88

92)

78410

1.4.2.3.14384

7.468,92

93)

78458

1.4.2.3.14384

67.602,22

94)

78464

1.4.2.3.14384

204.320,44

95)

78476

1.4.2.3.14384

31.931,16

96)

78705

1.6.6.3.28500

3.194.536,58

97)

78707

1.6.6.3.28500

1.150.000,00.".

 

     Art. 20. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è sostituito dal seguente:

"1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all'interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.".

2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1993 continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane, fino alla loro estinzione.

 

     Art. 21. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 2 bis dell'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residuate alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2.".

 

     Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), concernente la costituzione di un apposito gruppo di valutazione tecnica per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai titoli III e IV della medesima legge regionale, è abrogato.

 

     Art. 23. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:

"9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio. Il termine di avvio del servizio, dalla data di aggiudicazione definitiva, è fissato in trenta mesi, ove il materiale rotabile per lo svolgimento del servizio non sia disponibile nel termine previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il termine fissato deve comunque consentire ai partecipanti di presentare un'offerta comprensiva, ove necessario, della fornitura di materiale rotabile.".

2. Il comma 5 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

"6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma almeno pari al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni della compensazione o del corrispettivo operate in base al presente comma.".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

"1 bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013 gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovra-bacinali di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità.".

5. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, l'Agenzia è costituita nelle forme organizzative previste all'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10 del 2008.".

6. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole "lettera c)" sono sostituite dalle parole "lettera d)"

7. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole "lettera d)" sono sostituite dalle parole "lettera e)"

8. Al comma 4 quater dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 la parola "triennale" è sostituita dalla parola "quadriennale"

 

     Art. 24. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:

1) per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell' 80 per cento della spesa ammissibile;

2) per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;

d) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;

e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".

 

     Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. All'articolo 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. La Regione sostiene, previa approvazione dei piani annuali delle attività, gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale.

3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.".

 

     Art. 26. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio sostenitore alla "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue la finalità di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.

2. I diritti della Regione Emilia-Romagna attinenti alla qualità di socio sostenitore sono esercitati, in conformità a quanto stabilito dallo statuto della Fondazione, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia, appositamente delegato.

3. L'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è abrogato. Le disposizioni di cui al citato articolo 36 continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

 

     Art. 27. Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2005

1. La lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituita dalla seguente:

"f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.".

 

     Art. 28. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è sostituito dal seguente:

"1. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma, assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. La Giunta regionale definisce gli ambiti sovra-bacinali ottimali omogenei, al fine dell'organizzazione dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale e dell'affidamento dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica. L'intero bacino unico regionale costituisce il riferimento territoriale per l'organizzazione e l'affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, dei servizi ferroviari regionali. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) con l'esclusione della gestione dei servizi.".

 

     Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale

1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".

 

     Art. 30. Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011

1. Fino alla data in cui la Giunta regionale approva il completamento del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) ovvero accerta il mancato completamento, previa assegnazione di un termine, del medesimo procedimento, i fondi destinati alla gestione e agli investimenti per la conservazione ambientale e valorizzazione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono essere assegnati dalla Giunta medesima ai Comuni o loro forme associative, alle Province, nonché agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità.

 

     Art. 31. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è sostituito dal seguente: "I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:

"3 bis Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l'applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, il termine finale d'applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.

3 ter. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.".

4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente: "Lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito".

5. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 è soppresso.

6. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole "tre anni" sono sostituite con le parole "cinque anni"

 

     Art. 32. Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge

1. I termini di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 [1].

3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 20 dicembre 2013, e comunque in tempo utile per l'avvio delle gestioni associate nel termine inderogabile del 31 marzo 2014, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 [2].

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successoria applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione delle Comunità montane avrà effetto dalla data di insediamento del consiglio dell'Unione subentrante. Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata [3].

5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.

6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell'Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.

7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, ed al presente articolo, quote premiali delle risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni, nell'ambito del programma di riordino territoriale.

8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della legge regionale n. 21 del 2012, nonché con l'articolo 2, comma 1, lettera d) della medesima, i Comuni appartenuti a Comunità montane che non abbiano deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli 8 e 9 di tale legge o a quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere soggetti a modalità restrittive nell'accesso agli spazi finanziari del patto di stabilità fissati dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri di riparto. I medesimi Comuni ai fini delle gestioni associate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, possono convenzionarsi tra loro all'interno del proprio ambito ottimale, ma sono comunque posposti nell'accesso agli incentivi o contributi, comunque denominati, a favore di Comuni o altri enti locali e loro forme associative previsti da leggi regionali di settore e dagli atti amministrativi attuativi.

 

     Art. 33. Proroga delle graduatorie vigenti [4]

1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 luglio 2015.

 

     Art. 34. Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 35. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 

ASSESTAMENTO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 novembre 2013, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 novembre 2013, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 21 novembre 2013, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 26.