§ 3.4.6 – L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:15/02/1994
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat.
Art. 3.  Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria.
Art. 4.  Carta regionale delle vocazioni faunistiche.
Art. 5.  Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico- venatoria.
Art. 6.  Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.
Art. 7.  Piani faunistico-venatori provinciali .
Art. 8.  Densità venatoria.
Art. 9.  Programmi faunistico-venatori annuali.
Art. 10.  Consultazione sugli atti della Regione e delle Province.
Art. 11.  Ripristino e creazione dei biotopi.
Art. 12.  Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici.
Art. 13.  Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia.
Art. 14.  Tutela delle attività agricole.
Art. 15.  Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria.
Art. 16.  Controllo delle specie di fauna selvatica.
Art. 16 bis.  Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta.
Art. 17.  Danni alle attività agricole.
Art. 18.  Fondo per i danni.
Art. 19.  Zone di protezione della fauna selvatica.
Art. 20.  Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali.
Art. 21.  Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi.
Art. 22.  Zone di rifugio.
Art. 22 bis.  Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia.
Art. 23.  Gestione delle zone di protezione.
Art. 24.  Tabelle di segnalazione delle zone protette.
Art. 25.  Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici.
Art. 26.  Controllo sanitario della fauna selvatica.
Art. 27.  Immissioni, catture, destinazione della selvaggina a scopo di ripopolamento
Art. 28.  Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta.
Art. 29.  Salvaguardia dei nidi.
Art. 30.  Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC).
Art. 31.  Ambiti Territoriali di Caccia.
Art. 32.  Organi dell'ATC.
Art. 32 bis.  Statuto dell’ATC
Art. 32 ter.  Controllo sostitutivo
Art. 33.  Compiti dell'ATC.
Art. 33 bis.  Conferenza degli ATC
Art. 34.  Opzione sulla forma di caccia prescelta.
Art. 35.  Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC.
Art. 36.  Modalità di iscrizione.
Art. 36 bis.  Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria.
Art. 37.  Interscambi di cacciatori.
Art. 38.  Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC.
Art. 39.  Doveri del cacciatore.
Art. 39 bis.  Formazione permanente del cacciatore.
Art. 40.  Divieti e facoltà negli ATC.
Art. 41.  Centri privati di riproduzione della fauna.
Art. 42.  Allevamenti.
Art. 43.  Aziende venatorie.
Art. 44.  Tasse regionali.
Art. 44 bis.  Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.
Art. 45.  Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.
Art. 45 bis.  Fondi chiusi.
Art. 46.  Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio.
Art. 47.  Attestato di abilitazione.
Art. 48.  Esercizio venatorio.
Art. 49.  Tesserino regionale per l'esercizio della caccia.
Art. 50.  Calendario venatorio.
Art. 51.  Provvedimenti limitativi.
Art. 52.  Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni.
Art. 53.  Esercizio venatorio da appostamento temporaneo.
Art. 54.  Cattura di uccelli a fini di richiamo.
Art. 55.  Detenzione e uso dei richiami vivi.
Art. 56.  Gestione venatoria degli ungulati.
Art. 57.  Custodia dei cani.
Art. 58.  Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria.
Art. 59.  Coordinamento dei Servizi di vigilanza.
Art. 60.  Divieti.
Art. 61.  Sanzioni.
Art. 62.  Norme regionali specifiche.
Art. 62 bis.  Protezione dei dati personali
Art. 63.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 64.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.4.6 – L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

(B.U. 18 febbraio 1994, n. 15).

 

TITOLO I

GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL TERRITORIO

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regolamenta il prelievo venatorio programmato. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 [1].

     2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:

     a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;

     b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;

     c) coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio;

     d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua.

     e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 [2];

     f) promuove l’educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale [3];

     g) favorisce l’attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio [4].

     3. Nelle disposizioni che seguono, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio sarà indicata con la denominazione "legge statale".

 

CAPO I

Pianificazione faunistico-venatoria regionale

 

     Art. 2. Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat.

     1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.

     2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.

     3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie [5].

     4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì, pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.

     5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'INFS, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionali e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.

 

     Art. 3. Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria.

     1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico- venatoria:

     a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;

     b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale;

     c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori;

     d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi.

     e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 [6].

     2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano faunistico-venatorio regionale [7].

 

     Art. 4. Carta regionale delle vocazioni faunistiche.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.

     2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zone altitudinali e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.

 

     Art. 5. Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico- venatoria.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per la elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8 [8].

     1 bis. [9].

     2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:

     a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di dimensione interprovinciale;

     b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica;

     c) i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;

     d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

     e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione;

     f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri- turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

     g) i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;

     h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.

 

     Art. 6. Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.

     1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.

     2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie agro-silvo- pastorale, alla superficie delle zone di protezione già costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:

     a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge statale ed al comma 4 dell'art. 23 della stessa legge;

     b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione;

     c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perché prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.

     3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:

     a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;

     b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;

     c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni [10];

     c bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani [11].

     3 bis. La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera c) del comma 3 [12].

     4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico- venatoria e sulle attività di vigilanza e la presenta al Consiglio regionale, corredata da eventuali proposte di modifica ed integrazioni del piano finanziario.

 

     Art. 7. Piani faunistico-venatori provinciali .

     1. Le Province, sentite le Comunità Montane, entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5 approvano i propri piani faunistico venatori. Le Provincie garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) alla formazione dei piani faunistico-venatori provinciali.

     2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria nonché dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa) [13].

     3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità alle indicazioni contenute negli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso [14].

     4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.

     6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori.

 

     Art. 8. Densità venatoria.

     1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina annualmente l’indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile [15].

 

     Art. 9. Programmi faunistico-venatori annuali. [16]

     1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.

     2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.

     3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.

 

     Art. 10. Consultazione sugli atti della Regione e delle Province.

     1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ed acquisisce il parere dell'INFS su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.

     2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'ENCI.

 

CAPO II

Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali

 

     Art. 11. Ripristino e creazione dei biotopi.

     1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica [17].

     2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.

 

     Art. 12. Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici.

     1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria (PAC) con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica [18].

     2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei programmi annuali e di intervento, concorre a finanziare, in particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art. 15 della legge statale:

     a) salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna);

     b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna;

     c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e catture di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;

     d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

     e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale;

     f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE [19].

     3. La Provincia può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.

 

     Art. 13. Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia.

     1. La Regione determina i criteri perla concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "Faunistico-venatoria causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati [20].

     2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale e provvede a ripartirli tra le Province.

     3. Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui gestione è affidata, tramite convenzione, alle organizzazioni professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio.

     4. Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di cui al comma 1 demanda, tramite delega, all'organo di gestione del fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di carattere agro-faunistico ambientale.

 

     Art. 14. Tutela delle attività agricole.

     1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Consigli direttivi degli ATC, individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore [21].

 

     Art. 15. Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria.

     1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.

     2. La Provincia, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

     3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.

 

     Art. 16. Controllo delle specie di fauna selvatica.

     1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.

     2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 [22].

     3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

     4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.

     5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.

     6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS, possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.

     6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale [23].

     6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati [24].

     6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico [25].

     7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.

 

     Art. 16 bis. Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta. [26]

     1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.

 

     Art. 17. Danni alle attività agricole. [27]

     1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:

     a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi [28];

     b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale  di cui all’articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all’articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture [29];

     c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

     d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.

     2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

     a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lettera d);

     b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, dal piccione di città (Columba livia, forma domestica) o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.

     3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1.

     3 bis. La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo [30].

 

     Art. 18. Fondo per i danni. [31]

     1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.

     2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all'articolo 17, comma 3 [32].

     2 bis. La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residuate alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2 [33].

     2 ter. La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi [34].

 

CAPO III

Zone di protezione della fauna

 

     Art. 19. Zone di protezione della fauna selvatica.

     1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale [35].

     2. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a:

     a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;

     b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;

     c) determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;

     d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinsediamento in altre zone di protezione.

     3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza.

     4. L'estensione di ogni zona di protezione deve esser rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 del la legge statale. Nella percentuale di territorio destinato alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

     5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. E' altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali [36].

     6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio [37].

     7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:

     a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;

     b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;

     c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni;

     d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate;

     e) la disciplina per l'accesso all'oasi. [38]

     8. La Provincia in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'INFS, può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale.

     9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici [39].

 

     Art. 20. Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali. [40]

     [1. Nei parchi e nelle riserve naturali l'attività venatoria è vietata ad eccezione delle aree contigue di cui all'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40, concernente la disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.

     2. Nei parchi e nelle riserve naturali sono consentiti solo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

     3. Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della politica faunistica del territorio regionale, i prelievi, gli abbattimenti e le immissioni di fauna selvatica all'interno dei parchi devono avvenire nel rispetto della Carta regionale delle vocazioni faunistiche ed in raccordo con la pianificazione faunistica del territorio.]

 

     Art. 21. Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi. [41]

     [1. Nelle aree contigue ai parchi l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto dei limiti particolari stabiliti con apposito regolamento proposto dall'ente di gestione del parco e approvato dalla Provincia.

     2. I piani, i programmi e le misure di disciplina della caccia relative alle aree contigue oggetto del regolamento sono definiti dalle Province territorialmente interessate d'intesa con l'ente di gestione del parco.

     3. L'ente competente alla gestione, ai sensi della lett. f) del comma 1 dell'art. 16 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.]

 

     Art. 22. Zone di rifugio.

     1. La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

     b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.

     2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Provincia provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole [42].

     3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.

 

     Art. 22 bis. Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia. [43]

     1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.

     2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.

 

     Art. 23. Gestione delle zone di protezione.

     1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di protezione ambientale, o delle organizzazioni professionali agricole tramite apposite convenzioni [44].

     2. Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa.

     3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al comma 1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 31 della legge statale.

 

     Art. 24. Tabelle di segnalazione delle zone protette.

     1. I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione, poste a una distanza di non più di duecento metri l'una dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.

     2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua [45].

     3. Quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.

 

     Art. 25. Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici.

     1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l'INFS, su richiesta della Provincia territorialmente interessata.

 

     Art. 26. Controllo sanitario della fauna selvatica.

     1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell’Azienda unità sanitaria locale di riferimento [46].

     2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziale da destinare al ripopolamento, la Provincia concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette [47].

     3. [Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS.] [48]

     4. Copia dei referti viene trasmessa alla Provincia.

     5. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.

     6. La Provincia comunica immediatamente ai competenti Servizi regionali ed all'INFS le situazioni rilevate ed i provvedimenti adottati.

     6 bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna [49].

     6 ter. Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione [50].

     6 quater. La Regione provvede a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività [51].

     6 quinquies. I contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative [52].

 

     Art. 27. Immissioni, catture, destinazione della selvaggina a scopo di ripopolamento [53].

     1. La Provincia approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie.

     2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico-venatorio provinciale. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.

     3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Provincia [54].

     4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Provincia.

     5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

     6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.

 

     Art. 28. Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta. [55]

 

     Art. 29. Salvaguardia dei nidi.

     1. E' fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati [56].

     2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvaguardarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio provinciale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela.

 

CAPO IV

Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica

e per la programmazione dei prelievi venatori

 

     Art. 30. Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC). [57]

     1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art. 10, sentiti i comuni interessati definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento [58]:

     a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;

     b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;

     c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.

     2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.

     3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.

     4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria [59].

     5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.

     6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.

     7. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Consiglio direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia [60].

     8. In caso di modifiche della perimetrazione dell’ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure definite nell’articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute [61].

 

     Art. 31. Ambiti Territoriali di Caccia. [62]

     1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell’interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

 

     Art. 32. Organi dell'ATC. [63]

     1. Sono organi dell’ATC:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio direttivo;

     c) l’Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell’ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349/1986 residenti nei comuni inclusi nell’ATC;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Il Consiglio direttivo dell’ATC è composto:

     a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;

     b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;

     c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;

     d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.

     3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentiti i Comuni interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.

     4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell’ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all’ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l’ATC. I rappresentanti della Provincia devono essere in possesso di specifiche competenze.

     5. All’Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:

     a) adozione del bilancio di previsione annuale;

     b) approvazione conto consuntivo;

     c) approvazione dello Statuto e relative modifiche;

     d) approvazione dei regolamenti per l’organizzazione delle funzioni di cui all’articolo 33.

     6. L’Assemblea dell’ATC può provvedere all’elezione di un’Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo Statuto. Lo Statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell’Assemblea dei delegati. In tale ipotesi all’Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell’Assemblea.

 

          Art. 32 bis. Statuto dell’ATC [64]

     1. Lo Statuto dell’ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:

     a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall’articolo 32, comma 2;

     b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;

     c) le modalità di elezione dell’Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell’articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;

     d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente  e del Collegio dei Revisori dei conti;

     e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;

     f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;

     g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell’ATC;

     h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;

     i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.

     2. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle direttive previste al comma 1, l’Assemblea dell’ATC provvede all’adeguamento dello Statuto. L’organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall’approvazione delle richiamate direttive.

     3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.

     4. Lo Statuto, entro 30 giorni dall’approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l’annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.

     5. Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall’Assemblea.

     6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell’ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.

 

          Art. 32 ter. Controllo sostitutivo [65]

     1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all’articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l’impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell’ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell’organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.

 

     Art. 33. Compiti dell'ATC. [66]

     1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:

     a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;

     b) l’incremento delle popolazioni animali selvatiche;

     c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;

     d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.

     2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.

     3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all’articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.

     4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all’accesso all’ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell’articolo 35, comma 1.

     5. I Consigli direttivi provvedono all’erogazione dei contributi per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

     6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.

     7. La Regione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l’entità del contributo annuo alla gestione dell’ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell’ATC. L’ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.

     8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.

     9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l’Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell’elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile).

     10. I Consigli direttivi dell’ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.

     11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell’ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:

     a) le modalità di esercizio della caccia;

     b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;

     c) il numero delle giornate settimanali di caccia;

     d) i periodi e gli orari di caccia;

     e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.

     12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all’articolo 50, comma 2.

 

          Art. 33 bis. Conferenza degli ATC [67]

     1. Al fine di armonizzare l’attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.

     2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.

     3. La Conferenza è la sede di confronto sull’attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.

     4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.

 

     Art. 34. Opzione sulla forma di caccia prescelta.

     1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.

     2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.

     3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.

 

     Art. 35. Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC. [68]

     1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.

     2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento, avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni [69].

     3. Il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000 [70].

     4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Consiglio direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità [71]:

     a) residenti nella provincia;

     b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria;

     c) residenti nella regione;

     d) residenti in altre regioni;

     e) italiani residenti all'estero e stranieri.

 

     Art. 36. Modalità di iscrizione. [72]

     1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell'ATC. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di residenza, presenta domanda al Comitato direttivo dell'ATC prescelto. Il Comitato direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4 [73].

     2. [L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla Provincia e al Comune di residenza che annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio] [74].

     3. Il Consiglio direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Provincia, il cui giudizio è definitivo [75].

 

     Art. 36 bis. Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria. [76]

     1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.

     2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.

     3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa provincia, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC della regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.

     4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.

 

     Art. 37. Interscambi di cacciatori. [77]

     1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi interregionali, nel rispetto del principio di reciprocità, riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere [78].

     2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.

     3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra regione [79].

     4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.

 

     Art. 38. Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC. [80]

 

     Art. 39. Doveri del cacciatore.

     1. Il cacciatore ha il dovere di:

     a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;

     b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale [81].

 

     Art. 39 bis. Formazione permanente del cacciatore. [82]

     1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori.

 

     Art. 40. Divieti e facoltà negli ATC.

     1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato:

     a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso;

     b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la prescritta autorizzazione;

     c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.

     2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli ATC in cui ha facoltà di accesso, salvo quanto previsto all'art. 37, comma 4 [83].

 

CAPO V

Strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica,

per la caccia e per le attività cinofile [84]

 

     Art. 41. Centri privati di riproduzione della fauna.

     1. La Provincia autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

     2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere rinnovati.

     2 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato [85].

     2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo [86].

     3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.

 

     Art. 42. Allevamenti.

     1. La Provincia autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

     2. I provvedimenti di autorizzazione:

     a) indicano le specie in allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura;

     b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati;

     c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.

     3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. d) del comma 1 dell'art. 62.

     4. Le Province possono consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione di prelievo di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.

 

     Art. 43. Aziende venatorie. [87]

     1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agrituristico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse, l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa [88].

     2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata.

     3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario [89].

     4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la Provincia può disporne l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge [90].

     5. La Provincia, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.

     6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalla Provincia.

     7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari

dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Provincia un programma di gestione faunistico-venatoria redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni [91].

     8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide [92].

     9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.

 

     Art. 44. Tasse regionali.

     1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale.

     2. [93]

     3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all interno dl aziende venatorie.

     4. [94]

 

     Art. 44 bis. Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. [95]

     1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

     2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

     [3. Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del rilascio deve essere effettuato non prima della data della scadenza annuale.] [96]

     4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

     5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

     6. La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.

     7. E' esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiari, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.

     8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.

     9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

     10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

 

     Art. 45. Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani. [97]

     1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:

     a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;

     b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;

     c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;

     d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate.

     Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.

     1 bis. L’autorizzazione è subordinata all’assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani [98].

     1 ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell’area della zona o campo per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l’assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Provincia può disporre l’inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento  della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L’estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo [99].

     2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agrituristico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.

     3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonché l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca

dell'autorizzazione.

     4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agrituristico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.

     5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi.

     6. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lettera b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente.

     7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.

     8. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino all'1 agosto.

     9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle, seguenti condizioni:

     a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;

     b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;

     c) divieto di sparo. E' ammesso il colpo a salve.

     Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b)."

 

          Art. 45 bis. Fondi chiusi. [100]

     1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metti 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metti 1,50, e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

     2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Provincia può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Provincia può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi I a fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.

 

TITOLO II

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

 

CAPO I

Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio

 

     Art. 46. Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

     1. La Provincia istituisce una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.

     2. La Commissione è composta da 5 esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Provincia [101].

     3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore provinciale incaricato.

 

     Art. 47. Attestato di abilitazione.

     1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato di residenza e dalla ricevuta di versamento di una somma stabilita dalla Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.

     2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse.

     3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale.

     4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione a partire dai tre mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.

     5. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal presidente della Commissione.

     6. Il giudizio della Commissione è definitivo. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

 

CAPO II

Norme per l'esercizio venatorio

 

     Art. 48. Esercizio venatorio.

     1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome.

     2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito [102].

     3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica [103].

 

     Art. 49. Tesserino regionale per l'esercizio della caccia.

     1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:

     a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;

     b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;

     c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;

     d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'art. 12 della legge statale;

     e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;

     f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.

     2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.

     3. I Consigli direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva [104].

     4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata [105].

     5. In caso di deterioramento e smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.

     6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

     7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

     8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978 "Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea .

 

     Art. 50. Calendario venatorio.

     1. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:

     a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;

     b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;

     c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;

     d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.

     2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:

     a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti, dalla legge statale;

     b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agrituristico- venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;

     c) rendono operanti le limitazioni proposto dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto [106];

     d) [107].

 

     Art. 51. Provvedimenti limitativi.

     1. La Provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità [108].

 

     Art. 52. Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni.

     1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.

     2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.

     3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non è obbligatoria la residenza. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale [109].

     4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989/1990 [110].

     5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.

     6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1° novembre per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto.

     7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo.

     8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.

     9. La Provincia, su indicazione dell'INFS, con il piano faunistico- venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. [111]

     10. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Provincia.

     11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e provinciali, non sono soggetto all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante [112].

     12. Ciascun cacciatore può essere titolare di una sola autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale.

     13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. E' inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili [113].

 

     Art. 53. Esercizio venatorio da appostamento temporaneo.

     1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

     2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

     3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore [114].

     4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.

     5. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali [115].

     6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

     7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. E' ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante [116].

 

     Art. 54. Cattura di uccelli a fini di richiamo. [117]

     1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell’INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe [118].

     2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.

     3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.

     4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.

     5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m. 300 e non superiore a m. 500.

 

     Art. 55. Detenzione e uso dei richiami vivi.

     1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.

     1 bis. E' consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento [119].

     2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino a un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino a un massimo di dieci unità.

     3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'INFS [120].

     4. I cacciatori che siano in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3 dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale riscontro [121].

     6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale [122].

     7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.

     8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.

     9) Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Provincia, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.

     10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

 

     Art. 56. Gestione venatoria degli ungulati.

     1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico-venatori delle Province, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale [123].

     2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’INFS. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell’ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali [124].

     3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata braccata e con il metodo della girata [125].

     4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.

     5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalle Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia [126].

     5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato [127].

     6. Gli organismi direttivi degli ATC avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia. [128]

     7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:

     a) una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;

     b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato. [129]

     8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente. [130]

 

     Art. 57. Custodia dei cani.

     1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, concernente norme per il controllo della popolazione canina [131].

     2. Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.

     3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Consiglio direttivo dell'ATC nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi [132].

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 58. Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria.

     1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.

     2. Alla Provincia competono in particolare:

     a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale d'istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;

     b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;

     c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.

     3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province, purchè abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge [133].

     4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute.

 

     Art. 59. Coordinamento dei Servizi di vigilanza.

     1. La Provincia e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli [134].

     2. La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.

     3. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti [135].

     3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 27 della legge statale [136].

 

     Art. 60. Divieti.

     1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:

     a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;

     b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;

     c) esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località in cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;

     d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;

     e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;

     f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;

     g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;

     g bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica [137];

     h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno;

     i) sparare a meno di m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta [138];

     l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53 [139];

     m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione [140].

 

     Art. 61. Sanzioni.

     1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

     a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;

     b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro 1.549 Euro;

     c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;

     d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;

     e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;

     f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;

     g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro;

     h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre regioni: da 25 Euro a 154 Euro;

     i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;

     l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera b): da 25 Euro a 154 Euro;

     m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;

     n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro;

     o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;

     p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;

     q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

     r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da 103 Euro a 619 Euro;

     s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;

     t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;

     u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro;

     v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro;

     z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con anni proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;

     aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;

     bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro;

     cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;

     dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro;

     ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;

     ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;

     gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;

     hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 EUro a 619 Euro;

     ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro [141];

     ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;

     mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;

     nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami;

     oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;

     pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro;

     qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;

     rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;

     ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;

     tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;

     uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;

     vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;

     zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti;

     aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;

     bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lettera e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;

     ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;

     ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;

     eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;

     fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;

     ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;

     hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro. [142]

     2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro [143].

     3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro [144].

     4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg),oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione [145].

     5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4 [146].

     6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.

     7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Provincie a norma della L.R. n. 21 del 1984.

     8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.

 

     Art. 62. Norme regionali specifiche. [147]

     1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:

     a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;

     b) istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione tecnica, delle aziende venatorie;

     c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;

     d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;

     e) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;

     f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;

     g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis.

     h) addestramento dei falchi [148].

 

          Art. 62 bis. Protezione dei dati personali [149]

     1. I dati relativi all’esercizio dell’attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all’articolo 49, quelli per l’iscrizione o l’accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 31, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell’articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.

     2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.

     3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.

 

          Art. 63. Disposizioni transitorie e finali.

     1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 30.

     2. Gli organi di gestione e coordinamento dei TGSC previsti dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli ATC.

     2 bis. Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Provincie svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio dei TGSC restano operanti fino a quando i Comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente [150].

     3. In relazione alla prevista cessazione dei TGSC, ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.

     4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono devoluti agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e che subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.

     5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC.

     6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonché ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.

     7. Sono abrogate la L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonché il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n. 25.

     8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione.

 

     Art. 64. Disposizioni finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

     2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. n. 51 del 28 dicembre 1992, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.

     3. [151].

 

 

INDICE

 

TITOLO I - GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL TERRITORIO

 

Art. 1 - Finalità

 

CAPO I - Pianificazione faunistico-venatoria regionale

 

Art. 2 - Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e

degli habitat

Art. 3 - Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria

Art. 4 - Carta regionale delle vocazioni faunistiche

Art. 5 - Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria

Art. 6 - Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli

interventi faunistico-venatori

Art. 7 - Piani faunistico-venatori provinciali

Art. 8 - Densità venatoria

Art. 9 - Programmi faunistico-venatori annuali

Art. 10 - Consultazione sugli atti della Regione e delle Province

 

CAPO II - Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle

attività agro-silvo-pastorali

 

Art. 11 - Ripristino e creazione dei biotopi

Art. 12 - Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici

Art. 13 - Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione

programmata della caccia

Art. 14 - Tutela delle attività agricole

Art. 15 - Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria

Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica

Art. 16 bis - Destinazione deella fauna selvatica catturata o abbattuta

Art. 17 - Danni alle attività agricole

Art. 18 - Fondo per i danni

 

CAPO III - Zone di protezione della fauna

 

Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica

Art. 20 - Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali

Art. 21 - Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi

Art. 22 - Zone di rifugio

Art. 22 bis - Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di

caccia

Art. 23 - Gestione delle zone di protezione

Art. 24 - Tabelle di segnalazione delle zone protette

Art. 25 - Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici

Art. 26 - Controllo sanitario della fauna selvatica

Art. 27 - Immissioni, catture, destinazione della selvaggina a scopo di

ripopolamento

Art. 28 - Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta

Art. 29 - Salvaguardia dei nidi

 

CAPO IV - Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della

fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori

 

Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)

Art. 31 - Ambiti Territoriali di Caccia

Art. 32 - Organi dell'ATC

Art. 33 - Compiti dell'ATC

Art. 34 - Opzione sulla forma di caccia prescelta

Art. 35 - Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC

Art. 36 - Modalità di iscrizione

Art. 36 bis - Regolazione dei processi di mobilità controllata per

l'attività venatoria

Art. 37 - Interscambi di cacciatori

Art. 38 - Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC

Art. 39 - Doveri del cacciatore

Art. 39 bis - Formazione permanente del cacciatore

Art. 40 - Divieti e facoltà negli ATC

 

CAPO V - Strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di

fauna selvtica, per la caccia e per le attività cinofile

 

Art. 41 - Centri privati di riproduzione della fauna

Art. 42 - Allevamenti

Art. 43 - Aziende venatorie

Art. 44 - Tasse regionali

Art. 44 bis - Tassa di concessione regionale per l'abilitazione

all'esercizio venatorio

Art. 45 - Zone e cmpi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

Art. 45 bis - Fondi chiusi

 

TITOLO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

 

CAPO I - Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio

 

Art. 46 - Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio

Art. 47 - Attestato di abilitazione

 

CAPO II - Norme per l'esercizio venatorio

 

Art. 48 - Esercizio venatorio

Art. 49 - Tesserino regionale per l'esercizio della caccia

Art. 50 - Calendario venatorio

Art. 51 - Provvedimenti limitativi

Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni

Art. 53 - Esercizio venatorio da appostamento temporaneo

Art. 54 - Cattura di uccelli a fini di richiamo

Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi

Art. 56 - Gestione venatoria degli ungulati

Art. 57 - Custodia dei cani

 

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria

Art. 59 - Coordinamento dei Servizi di vigilanza

Art. 60 - Divieti

Art. 61 - Sanzioni

Art. 62 - Norme regionali specifiche

Art. 63 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 64 - Disposizioni finanziarie


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 6.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 6.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 2 della Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 6 e così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della Legge Regionale 16 febbraio 2000, n. 6.

[8] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.

[9] Comma soppresso dall’art. 5 della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.

[10] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 34 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28.

[12] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[15] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[18] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[19] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[20] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[21] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[22] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[23] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[24] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[25] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[26] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[28] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[30] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28.

[31] Articolo già sostituito dall'art. 15 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e ulteriormente sostituito dall’art. 5 della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.

[32] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 26 luglio 2011, n. 10.

[33] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 26 luglio 2011, n. 10 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 25 luglio 2013, n. 9.

[34] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 26 luglio 2011, n. 10.

[35] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 13.

[37] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 13.

[38] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[39] Le parole "fauna selvatica" sostituiscono il precedente termine "selvaggina" ai sensi dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[40] Articolo abrogato dall’art. 71 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[41] Articolo abrogato dall’art. 71 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[42] Le parole "fauna selvatica" sostituiscono il precedente termine "selvaggina" ai sensi dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[43] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[44] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[45] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[46] Comma già modificato dall'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[47] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[48] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, che al comma 3 stabilisce anche che lo stesso comma continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 62 della presente legge come modificato dalla stessa L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[49] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[50] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.

[51] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.

[52] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.

[53] Le parole "fauna selvatica" sostituiscono il precedente termine "selvaggina" ai sensi dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[54] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[55] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[56] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[57] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[58] Alinea così modificato dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[59] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[60] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[61] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[62] Articolo già sostituito dall'art. 22 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[63] Articolo già sostituito dall'art. 23 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[64] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[65] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[66] Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[67] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[68] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[69] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Restano salvi, a norma dell'art. 49, comma 5, della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, i diritti acquisiti dai cacciatori a norma dell'originario comma 2 della presente legge che così recitava: "2. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica o sia proprietario di fondi agricoli o sia stato iscritto per almeno due anni. A questi limitati fini, in sede di prima applicazione della presente legge, la iscrizione ai territori per la gestione sociale della caccia (TGSC), disciplinati dagli artt. 40 e seguenti della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, è equiparata alla iscrizione all'ATC."

[70] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16. Restano salvi, a norma dell'art. 49, comma 5, della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, i diritti acquisiti dai cacciatori a norma dell'originario comma 3 della presente legge che così recitava: "3. Il titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia senza uso di richiami vivi ed i suoi sostituti hanno diritto di essere iscritti all'ATC in cui è compreso l'appostamento."

[71] Alinea così modificato dall'art. 21 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[72] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1994, n. 34 e così sostituito dall'art. 26 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[73] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[74] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[75] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[76] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[77] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[78] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[79] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[80] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[81] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[82] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[83] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[84] Le parole "fauna selvatica" sostituiscono il precedente termine "selvaggina" ai sensi dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[85] Comma inserito dall'art. 31 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[86] Comma inserito dall'art. 31 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[87] Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima della sua entrata in vigore il 1° aprile 2000.

[88] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[89] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[90] Comma già modificato dall'art. 32 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[91] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[92] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[93] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[94] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[95] Articolo inserito dall'art. 33 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[96] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 23.

[97] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[98] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[99] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[100] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[101] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[102] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[103] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[104] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[105] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[106] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[107] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 26 luglio 2003, n. 15..

[108] Le parole "fauna selvatica" sostituiscono il precedente termine "selvaggina" ai sensi dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[109] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[110] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[111] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[112] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[113] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[114] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[115] Comma già modificato dall'art. 40 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[116] Le parole "fauna selvatica" sostituiscono il precedente termine "selvaggina" ai sensi dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[117] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[118] Comma sostituito dall'art. 31 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

[119] Comma inserito dall'art. 42 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[120] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[121] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[122] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[123] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[124] Comma così sostituito dall’art. 23 della L.R. 26 luglio 2003, n. 15.

[125] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[126] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[127] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[128] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[129] Gli attuali commi 7 ed 8 così sostituiscono l'originario comma 7 ai sensi dell'art. 43 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[130] Gli attuali commi 7 ed 8 così sostituiscono l'originario comma 7 ai sensi dell'art. 43 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[131] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[132] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[133] Comma già sostituito dall'art. 34 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 2 marzo 2009, n. 1.

[134] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[135] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così modificato dall'art. 35 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[136] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[137] Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[138] Lettera sostituita dall'art. 45 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così modificata dall'art. 36 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[139] Lettera così sostituita dall'art. 45 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[140] Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[141] Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[142] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1994, n. 3, sostituito dall'art. 46 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[143] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[144] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[145] Comma modificato dall'art. 46 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e così sostituito dall'art. 37 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[146] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1994, n. 34 e così ulteriormente sostituito dall'art. 46 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[147] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6.

[148] Lettera aggiunta dall'art. 38 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[149] Articolo inserito dall'art. 39 della L.R. 27 luglio 2007, n. 16.

[150] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1994, n. 34.

[151] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 12 luglio 2002, n. 15.