§ 2.3.17 - Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23. - Disciplina del servizio
volontario di vigilanza ecologica.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:03/07/1989
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità. 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:
Art. 2.  Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria. 1. Le guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno o più raggruppamenti [...]
Art. 3.  Compiti delle guardie ecologiche volontarie. 1. Le guardie ecologiche volontarie:
Art. 4.  Corsi di formazione e di aggiornamento. 1. La Giunta regionale, sentiti le Province, il Comitato circondariale di Rimini e i rappresentanti dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle [...]
Art. 5.  Guardie già in servizio. 1. Alle guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali previgenti e che prestano  attività alla data di entrata in vigore della presente legge, viene [...]
Art. 6.  Incarico alle guardie ecologiche volontarie. 1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con provvedimento della Provincia [...]
Art. 7.  Sospensione e revoca dell'incarico. 1. Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale o circondariale, l'incarico di [...]
Art. 8.  Compiti delle Province e del Comitato circondariale. 1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:
Art. 9.  Attuazione dei programmi. 1. I programmi di cui al secondo comma dell'art. 2 ed alla lettera a) dell'art. 8 si attuano mediante convenzioni. La convenzione costituisce lo strumento normale per [...]
Art. 10.  Doveri delle guardie ecologiche volontarie. 1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai [...]
Art. 11.  Coordinamento regionale. 1.  La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'elaborazione di schemi tipo di convenzioni e l'emanazione di [...]
Art. 12.  Norme finanziarie. (omissis).
Art. 13.  Modifica di norme. 1.  L'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così sostituito:


§ 2.3.17 - Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23. - Disciplina del servizio

volontario di vigilanza ecologica.

(B.U. n. 45 del 5-7-1989).

 

Art. 1. Finalità. 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:

     -  diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;

     -  concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

     2. A tali fini la Regione promuove la formazione di guardie ecologiche volontarie.

 

     Art. 2. Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria. 1. Le guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno o più raggruppamenti provinciali o circondariali, dotati di propri statuti e di regolamenti di servizio. I raggruppamenti provinciali o circondariali possono essere promossi anche dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349. I regolamenti di servizio sono approvati dall'Autorità di pubblica sicurezza a norma del RDL 26/9/1935, n. 1952.

     2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzativa nei raggruppamenti provinciali o circondariali, nell'ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini e delle convenzioni di cui agli artt. 8 e 9.

     3. I raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono il tramite mediante il quale le Province ed il Comitato circondariale di Rimini e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontaarie.

 

     Art. 3. Compiti delle guardie ecologiche volontarie. 1. Le guardie ecologiche volontarie:

     a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;

     b) accertano, nell' ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6, violazioni - comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie - di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

     c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;

     d) collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

     2. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.

 

     Art. 4. Corsi di formazione e di aggiornamento. 1. La Giunta regionale, sentiti le Province, il Comitato circondariale di Rimini e i rappresentanti dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie, definisce le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circondariale.

     2. I corsi possono essere organizzati dalle Province, dal Comitato circondariale di Rimini, dai raggruppamenti provinciali o circondariali delle guardie ecologiche volontarie nonché dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e si concludono con un esame teorico-pratico secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del primo comma.

     3. La commissione d'esame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale o dell'Ufficio di Presidenza del Comitato circondariale, è presieduta dall'assessore provinciale competente o dal competente dell'Ufficio di Presidenza del Circondario competente per materia o da funzionari all'uopo nominati ed è composta: da un esperto in legislazione in materia ambientale, da un esperto in discipline ecologiche ed ambientali, da un esperto designato dall'ente, dall'organismo o dal raggruppamento organizzatore e da un funzionario di Pubblica sicurezza designato dal Prefetto. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della Provincia o del Comitato circondariale di Rimini. Con il provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo è stabilito il calendario d'esame.

     4. La Giunta regionale con lo stesso procedimento di cui al primo comma definisce altresì le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie già in servizio.

 

     Art. 5. Guardie già in servizio. 1. Alle guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali previgenti e che prestano  attività alla data di entrata in vigore della presente legge, viene rinnovata la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione previsti dall'art. 4; esse sono peraltro tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al quarto comma del citato articolo.

 

     Art. 6. Incarico alle guardie ecologiche volontarie. 1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini. L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Pretore ai sensi dell'art. 250 del RD 6 maggio 1940, n. 635.

     2.  L'atto di nomina definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all'art. 3; in particolare definisce puntualmente, sulla base di direttive vincolanti emanate dalla Regione, le norme che prevedono sanzioni pecuniarie per la cui violazione viene conferito il potere di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3.

     3. Ogni guardia ecologica volontaria è munita di un tesserino personale, rilasciato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio dei propri compiti la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino.

     4. Nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia o dal Comitato circondariale conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.

     5. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'art. 255 del RD 6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni - che comportino l'applicazione di sanzioni pecuniarie - alle disposizioni in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21. Il verbale deve essere inviato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, all'autorità competente ad emanare l'ordinanza/ingiunzione nonché alla Provincia di rispettiva pertinenza o al Circondario di Rimini anche nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 21 del 1984. Il pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in appositi conti correnti postali.

     6. Nel caso in cui collaborino con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), le guardie ecologiche volontarie procedono ove possibile

all'identificazione del trasgressore, e redigono un rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all'ente o organismo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo.

 

     Art. 7. Sospensione e revoca dell'incarico. 1. Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale o circondariale, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche nel caso di persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.

     2. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione ed al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

     Art. 8. Compiti delle Province e del Comitato circondariale. 1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:

     a)  redigono i programmi di cui all'art. 2, secondo comma, d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali o circondariali chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi;

     b)  ricevono i resoconti dell'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;

     c)  promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici di cui all'art. 3, lett. c), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo la stipulazione o stipulando direttamente apposite convenzioni con le rappresentanze di raggruppamenti provinciali e circondariali;

     d)  redigono ed inviano alla Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

     e)  stipulano direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art 9;

     f) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;

     g) mettono a disposizione dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nel bilancio regionale e provinciale.

 

     Art. 9. Attuazione dei programmi. 1. I programmi di cui al secondo comma dell'art. 2 ed alla lettera a) dell'art. 8 si attuano mediante convenzioni. La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale o circondariale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie.

 

     Art. 10. Doveri delle guardie ecologiche volontarie. 1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini nonché dalle convenzioni ai sensi degli artt. 8 e 9.

     2. Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la guardia ecologica volontaria è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

     3. Nell'espletamento dei propri compiti le guarda ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

 

     Art. 11. Coordinamento regionale. 1.  La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'elaborazione di schemi tipo di convenzioni e l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

 

     Art. 12. Norme finanziarie. (omissis).

 

     Art. 13. Modifica di norme. 1.  L'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così sostituito:

     (omissis).