§ 94.1.d37 - L. 6 febbraio 2006, n. 66.
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:06/02/2006
Numero:66


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione all'adesione).
Art. 2.  (Ordine di esecuzione).
Art. 3.  (Copertura finanziaria).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 94.1.d37 - L. 6 febbraio 2006, n. 66.

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.

(G.U. 4 marzo 2006, n. 53 - S.O. n. 51)

 

Art. 1. (Autorizzazione all'adesione).

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996.

 

     Art. 2. (Ordine di esecuzione).

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. (Copertura finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI DELL'AFRICA-EURASIA [1]

 

LE PARTI CONTRAENTI,

 

RICORDANDO che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, del 1979, incoraggia le misure di cooperazione internazionale in vista della conservazione delle specie migratorie;

 

RICORDANDO inoltre che la prima sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione tenuta a Bonn nell'ottobre del 1985, ha incaricato il Segretariato della Convenzione di prendere misure appropriate per elaborare un Accordo sulle Anatidae del Paleartico occidentale;

 

CONSIDERANDO che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversità biologica mondiale e, che, conformemente all'intendimento della Convenzione sulla diversità biologica del 1992 e di Azione 21, dovrebbero essere conservate a vantaggio delle generazioni presentì e future;

 

CONSAPEVOLI dei vantaggi economici, sociali, culturali e ricreativi derivanti dai prelievi di alcune specie di uccelli acquatici migratori e dei valori ambientale, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale;

 

CONVINTE che qualsiasi prelievo di uccelli acquatici migratori deve essere effettuato conformemente al concetto dell'uso sostenibile, in considerazione dello stato di conservazione della specie in questione, sull'insieme della sua area di ripartizione, nonché delle sue caratteristiche biologiche;

 

CONSAPEVOLI della particolare vulnerabilità degli uccelli acquatici migratori, dovuta al fatto che la loro migrazione avviene su lunghe distanze e che essi sono tributari delle reti di zone umide la cui superficie diminuisce e si degrada a seguito di attività umane non conformi al principio dell'uso sostenibile, come lo sottolinea la Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionali particolarmente in quanto habitat degli uccelli acquatici, del 1971;

 

RICONOSCENDO il bisogno di adottare immediatamente misure per porre fine al declino delle specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat nello spazio geografico in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici di Africa-Eurasia;

 

CONVINTE che la conclusione di un Accordo multilaterale e la sua attuazione mediante misure coordinate e concertate contribuiranno in modo significativo ad una conservazione efficace degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un effetto benefico su numerose altre specie di fauna e di flora;

 

RICONOSCENDO che ai fini di un'applicazione efficace del presente Accordo, occorrerà fornire un aiuto a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua relativa alle specie migratrici di uccelli acquatici ed ai loro habitat, per la gestione di questi habitat e per la creazione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate dell'attuazione dell'Accordo.

 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

 

Articolo I. Portata di applicazione, definizioni e interpretazione.

1. Il settore geografico di applicazione geografica del presente Accordo è la zona in cui si svolgono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell'Africa-Eurasia, come definita all'Allegato l del presente Accordo, di seguito denominata «zona dell'Accordo».

2. Ai fini del presente Accordo

(a) «Convenzione» significa la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica;

(b) «Segretario della Convenzione» significa l'organo istituito conformemente all'Articolo IX della Convenzione;

(c) Per «Uccelli acquatici, s'intendono le specie di uccelli che dipendono ecologicamente da zone umide durante una parte almeno del loro ciclo annuale che hanno un'area di ripartizione situata. interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo e che figurano all'Allegato 2 del presente Accordo;

(d) «Segretariato dell'Accordo» significa l'organo istituito conformemente all'Articolo VI, paragrafo 7 (b) del presente Accordo;

(e) Parti significa, salvo diversa indicazione del contesto le Parti al presente accordo;

(f) «Parti presenti e votanti» significa le parti presenti che si sono espresse con un voto affermativo o negativo; per determinare la maggioranza, non si tiene conto delle astensioni nel conteggio dei voti espressi.

Inoltre, le espressioni definite nei - capoversi 1 (a) (k) dell'articolo I della Convenzione hanno il medesimo senso, mutatis mutandis, nel presente Accordo.

3. Il presente Accordo costituisce un Accordo ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.

4. Gli allegati del presente Accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento all'Accordo costituisce altresì un riferimento ai suoi allegati.

 

Articolo II. Principi fondamentali.

1. Le Parti prendono misure coordinate per mantenere o ristabilire le specie di uccelli acquatici migratori in favorevoli condizioni di conservazione tal fine esse adottano, nei limiti della loro giurisdizione nazionale le misure stabilite all'Articolo III, nonché i particolari provvedimenti previsti nel Piano di azione stabilito nell'Articolo IV del presente Accordo

2. Nell'applicare le misure del paragrafo 1 precedente le Parti dovrebbero tener conto del principio di precauzione.

 

Articolo III. Misure generali di conservazione.

1. Le Parti prendono provvedimenti per conservare gli uccelli acquatici migratori attribuendo una particolare attenzione alle specie in pericolo nonché a quelli il cui stato di conservazione è sfavorevole.

2. A tal fine, le Parti:

(a) Concedono agli uccelli acquatici migratori in pericolo nella zona dell'Accordo, una protezione altrettanto rigorosa di quella prevista ai paragrafi 4 e 5 dell'Articolo III della Convenzione;

(b) si accertano che ogni utilizzazione di uccelli acquatici migratori sia fondata su di una valutazione effettuata sulla base delle miglior conoscenze disponibili sull'ecologia di questi uccelli, nonché sul principio dell'uso sostenibile di tali specie e dei sistemi ecologici di cui sono tributari;

(c) individuano i siti e gli habitat degli uccelli acquatici migratori situati sul loro territorio e favoriscono la protezione, la gestione, la riabilitazione ed il restauro di questi siti, in collegamento con le organizzazioni enumerate all'articolo IX, paragrafi (a) e (b) del presente Accordo, interessati dalla conservazione degli habitat;

(d) coordinano i loro sforzi per fare in modo che un'adeguata rete di habitat venga mantenuta o, se del caso, ristabilita sull'insieme dell'area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici migratori interessata, in particolare nel caso in cui zone umide si estendano sul territorio di più di una Parte al presente Accordo;

(e) Studiano i problemi che sorgono che verosimilmente sorgeranno per via di attività umane e si adoperano al fine di elaborare misure correttive ivi comprese le misure di restauro e di ripristino degli habitat, come pure misure di compensazione per la perdita di habitat;

(f) Cooperano nelle situazioni di emergenza che necessitano di un'azione internazionale e per individuare le specie di uccelli migratori che sono i più vulnerabili in queste situazioni concertata;

(g) Vietano l'introduzione intenzionale nell'ambiente di specie non indigene di uccelli acquatici migratori e prendono tutti i provvedimenti necessari per prevenire la fuoruscita accidentale di tali specie se questa introduzione o fuoruscita nuoce allo statuto della conservazione della flora o della fauna selvatica; se specie non indigene di uccelli acquatici migratori sono già state introdotte, le Parti prendono ogni provvedimento utile per impedire che tali specie divengano una potenziale minaccia per le specie indigene;

(h) Promulgano o sponsorizzano ricerche sulla biologia e l'ecologia degli uccelli acquatici, ivi compresa l'armonizzazione della ricerca e dei metodi di sorveglianza continua, nonché, se del caso, la messa in opera di programmi comuni o di programmi di cooperazione relativi alla ricerca e ad un monitoraggio continuo;

(i) analizzano i loro bisogni in materia di formazione, in modo particolare per quel che riguarda le inchieste, il monitoraggio continuo, e l'inanellamento degli uccelli acquatici migratori, nonché la gestione delle zone umide, in vista d'individuare i soggetti prioritari ed i settori in cui la formazione è necessaria e collaborano all'elaborazione ed alla messa in opera di adeguati programmi di formazione;

(j) elaborano e perseguono programmi volti a suscitare una maggiore consapevolezza e comprensione dei programmi generali di conservazione degli uccelli acquatici migratori nonché dei particolari obiettivi e delle disposizioni del presente Accordo;

(k) scambiano informazioni, come pure i risultati dei programmi di ricerca, di monitoraggio continuo, di conservazione e di istruzione;

(l) cooperano al fine di assistersi reciprocamente, per poter essere in grado di attuare l'Accordo, soprattutto per quanto concerne la ricerca ed il monitoraggio continuo.

 

Articolo IV. Piano d'azione e Linee direttive di conservazione.

1. L'allegato 3 del presente Accordo è costituito da un Piano d'azione. Questo Piano specifica le azioni che le Parti devono intraprendere riguardo a specie e questioni prioritarie, conformemente alle misure generali di conservazione previste all'Articolo 11I del presente Accordo, e alle seguenti voci:

(a) conservazione delle. specie;

(b) conservazione degli habitat;

(c) gestione delle attività umane;

(d) ricerca e monitoraggio continuo;

(e) educazione ed informazione;

(f) messa in opera.

2. Il Piano d'azione è esaminato ad ogni sessione ordinaria della Riunione delle Parti, in considerazione delle linee direttive di conservazione.

3. Ogni emendamento del Piano d'azione viene adottato dalla Riunione delle Parti, le quali tengono conto delle norme dell'Articolo III del presente Accordo.

4. Le linee direttive di conservazione sono sottoposte per adozione alla Riunione delle Parti nella sua prima sessione; esse sono esaminate regolarmente.

 

Articolo V. Applicazione e finanziamento.

1. Ciascuna Parte:

(a) designa l'Autorità o le autorità incaricate dell'attuazione del presente Accordo, che, tra l'altro provvederanno ai seguiti di tutte le attività suscettibili di avere un impatto sullo stato di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, riguardo alle quali esse sono uno Stato dell'area di ripartizione

(b) designa un punto di contatto per le altre Parti, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo sono comunicati senza indugio al segretariato dell'Accordo e immediatamente trasmessi dal segretariato alle altre Parti;

(c) predispone, per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, a decorrere dalla seconda sessione, un rapporto sulla sua applicazione dell'Accordo, con particolare riferimento alle misure di conservazione che essa ha adottato. La struttura di questo rapporto è stabilita dalla prima sessione della Riunione delle Parti e riveduta, ove necessario, in occasione di una ulteriore sessione della Riunione delle Parti. Ciascun rapporto è sottoposto al segretariato dell'Accordo al più tardi centoventi giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria della Riunione delle Parti per la quale è stato predisposto, una copia ne viene immediatamente trasmessa alle altre Parti dal Segretariato dell'Accordo.

2. (a) Ciascuna Parte contribuisce al bilancio preventivo dell'Accordo conformemente alla tariffa dei contributi stabilita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nessuna Parte la quale è Stato dell'area di ripartizione può essere chiamata a fornire un contributo di oltre 25% del bilancio preventivo totale. Da nessuna organizzazione d'integrazione economica regionale può essere richiesto un contributo eccedente il 2,5% delle spese amministrative.

(b) Le decisioni relative al bilancio preventivo, compresa un'eventuale modifica della tariffa di contribuzione, sono adottate dalla Riunione delle Parti mediante consenso.

3. La Riunione delle Parti può creare un fondo di conservazione alimentato da contributi volontari delle Parti o mediante qualsiasi altra fonte, allo scopo di finanziare il monitoraggio continuo, la ricerca, la formazione nonché progetti concernenti la conservazione ivi compresa la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori.

4. Le Parti sono invitate a fornire un appoggio in materia di formazione, come pure un sostegno tecnico e finanziario, alle altre Parti, su base multilaterale o bilaterale, al fine di aiutarle ad attuare le disposizioni del presente Accordo.

 

Articolo VI. Riunione delle Parti.

1. La Riunione delle Parti costituisce l'organo decisionale del presente Accordo.

2. Il Depositario convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, una sessione della Riunione delle Parti non oltre un anno dopo la data in cui il presente Accordo è entrato in vigore. Successivamente, il Segretariato dell'Accordo convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre anni, salvo se la Riunione decide diversamente. Per quanto possibile, queste sessioni dovranno svolgersi in occasione delle riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti alla Convenzione.

3. Su richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti, il segretariato dell'Accordo convoca una sessione straordinaria della Riunione delle Parti.

4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, qualsiasi Stato non parte al presente Accordo ed i segretariati delle convenzioni internazionali, interessate, fra l'altro, dalla conservazione, compresa la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori, possono essere rappresentate da osservatori alle sessioni della Riunione delle Parti. Ogni organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata nei settori sopra menzionati, o nella ' ricerca sugli uccelli acquatici migratori può altresì'' essere rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti in qualità di osservatore, salvo se almeno un terzo delle Parti presenti vi si oppone.

5. Solo le Parti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un voto, ma le organizzazioni d'integrazione economica regionale Parti del presente Accordo esercitano nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Accordo.

Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non esercita il suo diritto di voto fintanto che i suoi Stati esercitano il loro e reciprocamente.

6. Salvo se il presente Accordo dispone diversamente, le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate mediante consenso oppure, se non è possibile ottenere un consenso, a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.

7. Nella sua prima sessione la Riunione delle Parti:

(a) adotta il proprio regolamento interno mediante consenso;

(b) istituisce il segretariato dell'Accordo in seno al Segretariato della Convenzione in vista di adempiere alle funzioni enumerate all'Articolo VIII del presente Accordo;

(c) instaura il comitato tecnico previsto all'Articolo VII del presente Accordo;

(d) adotta un modello per la presentazione dei rapporti che saranno predisposti conformemente all'Articolo V, paragrafo 1 (c) del presente Accordo;

(e) adotta criteri per determinare le situazioni di emergenza che necessitano di rapide misure di conservazione e per determinare le modalità di ripartizione dei compiti per la realizzazione di queste misure.

8. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti:

(a) tiene conto delle modifiche reali e potenziali dello stato di conservazione degli uccelli acquatici migratori e degli habitat rilevanti per la loro sopravvivenza, nonché dei fattori suscettibili di avere incidenza su tali specie e habitat;

(b) passa in rassegna i progressi compiuti nonché qualsiasi difficoltà incontrata nell'applicazione del presente Accordo,

(c) approva un bilancio preventivo ed esamina ogni questione relativa alle esposizioni finanziarie del presente Accordo;

(d) tratta ogni questione relativa al segretariato dell'Accordo ed alla composizione del comitato tecnico;

(e) adotta un rapporto che sarà trasmesso alle Parti all'Accordo nonché alla Conferenza delle Parti alla Convenzione;

(f) Decide la data ed il luogo della prossima sessione.

9. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti può:

(a) fare raccomandazioni alle Parti, qualora lo giudichi necessario ed appropriato;

(b) adottare misure specifiche per migliorare l'efficacia dell'Accordo e se del caso, misure di emergenza ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 4;

(c) emendare le proposte di emendamento all'Accordo e deliberare su tali proposte;

(d) emendare il Piano d'azione conformemente alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 3 del presente Accordo;

(e) istituire organi sussidiari qualora lo ritenga necessario, per aiutare l'attuazione del presente Accordo, in modo particolare per stabilire un coordinamento con gli organismi istituiti secondo i termini di altri trattati, convenzioni o accordi internazionali qualora vi siano accavallamenti geografici e tassonomici;

(f) decidere su ogni altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo.

 

Articolo VII. Comitato tecnico.

1. Il comitato tecnico si compone di:

(a) nove esperti che rappresentano svariate regioni della zona dell'Accordo, secondo un'equilibrata ripartizione geografica

(b) un rappresentante dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), dell'Ufficio internazionale di ricerche sugli uccelli acquatici e le zone umide (BIROE) ed un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina (CIC);

(c) un esperto in ciascuno dei seguenti settori: economia rurale, gestione della selvaggina diritto dell'ambiente.

Le modalità per la designazione degli esperti, quelle relative alla durata del loro mandato e quelle per la designazione del Presidente del comitato tecnico sono determinate dalla Riunione delle Parti. Il Presidente può ammettere al massimo quattro osservatori di organizzazioni nazionali specializzate, governative e non governative.

2. Salvo se la riunione delle Parti decide diversamente, le riunioni del comitato tecnico sono convocate dal segretariato dell'Accordo; queste riunioni si tengono in occasione di ciascuna sessione della Riunione delle Parti ed almeno una volta fra le sessioni ordinarie della Riunione delle Parti.

Il comitato tecnico:

(a) Fornisce pareri scientifici e tecnici ed informazioni alla Riunione delle Parti ed alle Parti, tramite il segretariato dell'Accordo;

(b) fa raccomandazioni alla Riunione delle Parti per quanto riguarda il Piano dà azione, l'applicazione dell'Accordo e ogni ulteriore ricerca da intraprendere;

(c) predispone per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, un rapporto di attività che sarà sottoposto al Segretario dell'Accordo almeno centoventi giorni prima dell'apertura di detta sessione, e di cui un esemplare sarà immediatamente trasmesso alle Parti dal segretariato dell'Accordo;

(d) adempie ad ogni altro compito che gli sarà affidato dalla Riunione delle Parti.

4. Quando, sulla base di quanto ritenuto dal Comitato tecnico, si manifesta una situazione di emergenza che richiede l'adozione di misure immediate in vista di evitare il deterioramento dello stato di conservazione di una o più specie di uccelli acquatici migratori, quest'ultimo Comitato può chiedere al Segretariato dell'Accordo di convocare con urgenza le Parti interessate. Le Parti in causa si riuniscono il prima possibile, in vista di stabilire al più presto un meccanismo che preveda misure di protezione per le specie individuate come essendo sottoposte ad un pericolo particolarmente rilevante. Quando una raccomandazione è stata adottata ad una riunione di emergenza, le Parti interessate s'informano reciprocamente e informano il segretariato dell'Accordo dei provvedimenti che hanno preso in vista della realizzazione di tale Raccomandazione, ovvero circa le ragioni che hanno impedito tale messa in opera.

5. Il comitato tecnico può istituire, ove necessario, gruppi di lavoro per trattare compiti particolari.

 

Articolo VIII. Segretariato dell'Accordo.

Le funzioni del segretariato dell'Accordo sono le seguenti:

(a) assicurare l'organizzazione e fornire, i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni della Riunione delle Parti, nonché alle riunioni del comitato tecnico;

(b) mettere in opera le decisioni che le saranno inviate dalla Riunione delle Parti;

(c) promuovere e coordinare, conformemente alle decisioni della Riunione delle Parti, le attività intraprese ai sensi dell'Articolo, compreso il Piano d'azione;

(d) garantire il collegamento con gli Stati dell'area di ripartizione che non sono Parti del presente Accordo, facilitare il coordinamento fra le Parti e con le organizzazioni internazionali e nazionali le cui attività concernono direttamente o indirettamente la conservazione, ivi compresa la protezione e la gestione, degli uccelli acquatici migratori;

(e) radunare e valutare le informazioni che, permetteranno di meglio conseguire gli obiettivi e, che favoriranno la realizzazione dell'Accordo, e adottare tutte le disposizioni per divulgare adeguatamente tali informazioni;

(f) attirare l'attenzione della Riunione delle Parti su qualsiasi questione relativa agli obiettivi del presente Accordo;

(g) trasmettere a ciascuna Parte, almeno sessanta giorni prima dell'inizio di ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, una copia dei rapporti delle autorità di cui all'Articolo V, paragrafo 1 (a) del presente Accordo, quello del comitato tecnico, nonché una copia dei rapporti da fornire in applicazione dei paragrafo (h) del presente Articolo;

(h) predisporre ogni anno, e per ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle Parti, dei rapporti sui lavori del segretariato e sull'attuazione dell'Accordo;

(i) provvedere alla gestione del bilancio preventivo dell'Accordo nonché a quella del suo fondo di conservazione, qualora quest'ultimo fosse istituito;

(j) fornire informazioni destinate al pubblico, relative all'Accordo ed ai suoi obiettivi;

(k) adempiere a tutte le altre funzioni che potrebbero essergli conferite ai sensi dell'Accordo, ovvero dalla Riunione delle Parti.

 

Articolo IX. Relazioni con organismi internazionali che trattano uccelli acquatici migratori ed i loro habitat.

Il segretariato dell'Accordo consulta:

(a) regolarmente, il Segretariato della Convenzione e, se del caso, gli organi incaricati delle funzioni di segretariato, ai sensi degli accordi conclusi in applicazione dell'Articolo IV, paragrafi 3 e 4 della Convenzione attinenti agli uccelli acquatici migratori, nonché ai sensi della Convenzione del 1971 relativa alle zone umide di rilevanza internazionale, in particolare in quanto habitat degli uccelli acquatici, della Convenzione del 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione; della Convenzione africana del 1968 sulla conservazione della natura e delle risorse naturali; della Convenzione del 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale dell’Europa, e della Convenzione del 1992 sulla diversità biologica, affinché la Riunione delle Parti cooperi con le Parti a queste convenzioni su ogni questione d'interesse comune ed in modo particolare sull'elaborazione e l'applicazione del Piano d'azione;

(b) i segretariati di altre convenzioni e strumenti internazionali pertinenti in merito a questioni d'interesse comune;

(c) le altre organizzazioni competenti nel settore della conservazione, ivi compresa la protezione e la gestione, degli uccelli acquatici migratoria e dei loro habitat, nonché nei settori della ricerca, dell'educazione e della sensibilizzazione.

 

Articolo X. Emendamento dell'Accordo.

1. Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi, sessione, ordinaria o straordinaria, della Riunione delle Parti.

2. Ciascuna Parte può formulare proposte di emendamento.

3. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento accompagnata da un esposto dei motivi, è comunicato al segretariato dell'Accordo almeno centocinquanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il segretariato dell'Accordo ne trasmette senza indugio una copia alle Parti. Ogni commento effettuato dalle Parti relativamente al testo è comunicato al segretariato dell'Accordo al più tardi sessanta giorni prima dell'inizio della sessione. Il prima possibile dopo la scadenza di questo termine il segretariato comunica alle Parti tutti i commenti ricevuti fino ad oggi.

4. Un emendamento al presente Accordo, diverso da un emendamento, ai suoi allegati, è adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entra in vigore per le Parti che lo hanno accettato, il trentesimo giorno successivo alla data in cui due terzi delle Parti dell'Accordo, alla data di adozione dell'emendamento, hanno depositato il loro strumento di approvazione dell'emendamento presso il depositario. Per ogni Parte che deposita uno strumento di approvazione dopo la data in cui due terzi delle Parti hanno depositato il loro strumento di approvazione, questo emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui detta Parte ha depositato il suo strumento di approvazione.

5. Ogni nuovo allegato, nonché ogni emendamento ad un allegato, viene adottato a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti, ed entrerà in vigore riguardo a tutte le Parti il novantesimo giorno dopo la loro adozione ad opera della Riunione delle Parti, salvo per le Parti che avranno formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo.

6. Durante il periodo di novanta giorni previsto al paragrafo 5 del presente Articolo, ciascuna Parte può, per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario, formulare una riserva nei confronti di un nuovo allegato o di un emendamento ad un allegato. Tale riserva può essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una notifica scritta inviata al depositario: il nuovo allegato o emendamento entrerà quindi in vigore per detta Parte il trentesimo giorno dopo la data di ritiro della riserva.

 

Articolo XI. Incidenze dell'Accordo sulle convenzioni internazionali e le legislazioni.

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale esistente.

2. Le disposizioni del presente Accordo non inficiano il diritto delle Parti di mantenere o adottare misure più rigorose per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.

 

Articolo XII. Soluzione delle controversie.

1. Ogni controversia sorta fra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, sarà oggetto di negoziazioni fra le Parti interessate.

2. Se questa controversia non può essere risolta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad un arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di Arbitrato dell'Aja, le Parti che hanno sottoposto la controversia saranno vincolate dal lodo arbitrale.

 

Articolo XIII. Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione.

1. Il presente Accordo è aperto alla firma di qualsiasi Stato dell'area di ripartizione, a prescindere che tali zone facciano o meno parte della zona dell'Accordo ed alle organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui almeno uno dei membri è Stato dell'area di ripartizione, sia mediante:

(a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure

(b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.

2. Il presente Accordo rimarrà aperto alla firma all'Aja fino alla data della sua entrata in vigore.

3. Il presente Accordo è aperto all'adesione di ogni Stato dell'area di ripartizione e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionati al paragrafo 1 precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario del presente Accordo.

 

Articolo XIV. Entrata in vigore.

l. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese dopo che quattordici Stati dell'area di ripartizione, o organizzazioni d'integrazione economica generale, di cui almeno sette dell'Africa e sette dell'Eurasia lo avranno firmato senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione conformemente all'Articolo XIII del presente Accordo.

2. Per ogni Stato dell'area di ripartizione o ogni organizzazione d'integrazione economica regionale che:

(a) firmerà il presente Accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure,

(b) lo ratificherà, lo accetterà o lo approverà, oppure

(c) vi aderirà,

successivamente alla data in cui il numero di Stati dell'area di ripartizione e delle organizzazioni, d'integrazione economica regionale, richiesto per l'entrata in vigore l'hanno firmato senza riserva o, se del caso, lo hanno ratificato, accettato o approvato, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla firma senza riserva o al deposito da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.

 

Articolo XV. Riserve.

Le disposizioni del presente Accordo non possono essere oggetto di riserve generali. Tuttavia, qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale può, firmando senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o, a seconda dei casi, depositando il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una particolare riserva riguardo ad ogni specie coperta dall'Accordo o ad ogni particolare disposizione del Piano d'azione. Questa riserva può essere ritirata dallo Stato o dall'organizzazione che l'ha formulata, per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario, tale Stato o organizzazione diverrà vincolato dalle disposizioni che erano state oggetto di riserva non prima di trenta giorni dopo la data di ritiro di tale riserva.

 

Articolo XVI. Denuncia.

Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Accordo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al depositario. Tale denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario avrà ricevuto detta notifica.

 

Articolo XVII. Depositario.

1. Il testo originale del presente Accordo, in lingua araba, francese, inglese e russa, ciascuna di queste versioni essendo ugualmente autentica, sarà depositato presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi che ne è depositario. Il Depositario fa pervenire copie certificate conformi di ciascuna di queste versioni a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale menzionate all'Articolo XIII, paragrafo 1, del presente Accordo, nonché al segretariato dell'Accordo dopo che quest'ultimo sarà costituito.

2. A decorrere dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, una copia certificata conforme viene trasmessa dal depositario al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e della pubblicazione, conformemente all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

3. Il depositario informa tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo, o che hanno aderito allo stesso, nonché il segretariato dell'Accordo:

(a) di ciascuna firma;

(b) di ogni deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

(c) della data di entrata in vigore del presente Accordo, di ogni nuovo allegato nonché di qualsiasi emendamento all'Accordo o ai suoi allegati;

(d) di ogni riserva riguardo ad un nuovo allegato o di un emendamento ad un allegato;

(e) di qualsiasi notifica di ritiro di riserve;

(f) di qualsiasi notifica di denuncia del presente Accordo.

Il Depositario trasmette a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie del presente Accordo, o che vi hanno aderito, ed al segretariato dell'Accordo, il testo di ogni riserva, di ogni nuovo allegato e di ogni emendamento all'Accordo ed ai suoi allegati.

 

 

Allegato 1

 

Definizione della zona dell'Accordo.

 

I confini della zona dell'accordo sono così definiti: dal Polo Nord verso sud lungo il 130° grado di longitudine ovest fino al 75° grado di latitudine Nord; da qui, verso est e sud-est attraverso l'insenatura Viscount Melville Sound, Prince Regent, il golfo di Boothia, il bacino di Foxe, il canale di Foxe e lo stretto di Hudson, fino ad un punto situato nell'Atlantico del Nord-Ovest le cui coordinate sono 60° di latitudine nord e 60° di longitudine ovest; da lì, verso sud-est attraverso l'Atlantico del Nord-Ovest fino ad un punto le cui coordinate sono 50° di latitudine Nord e 30° di longitudine Ovest, da qui, lungo, il 30° grado di longitudine ovest fino al 1° grado di latitudine nord, da qui verso sud-est fino all'intersezione dell'equatore con il 20° grado di longitudine ovest da qui verso sud lungo il 20° grado di longitudine ovest fino al 40° grado di latitudine sud; da qui, verso est, lungo il 40° grado di latitudine sud fino al 60° grado di longitudine est; da qui, verso nord lungo il 60° di longitudine est, fino al 35° grado di latitudine nord da qui, verso nord-est, seguendo un arco di grande circolo, fino ad un punto situato nell'Altaï occidentale le cui coordinate sono 49 di latitudine nord e 87°27’ di longitudine est; da qui, seguendo un arco di grande circolo attraverso la Siberia centrale, fino alla costa dell'Oceano artico a 130° gradi di longitudine est; da lì, lungo il 130° grado di longitudine est fino al Polo Nord. La carta allegata fornisce un'illustrazione della zona dell'Accordo [2]

 

 

Allegato 2

Specie di uccelli cui si applica il presente Accordo.

 

GAVIIDAE

 

Gavia stellata

Colimbo catmarino

Gavia arctica

Colimbo artico

Gavia immer

Colimbro huard

Gavia adamsii

Colimbro a becco bianco

 

 

PODICIPEDIDAE

 

Podiceps grisegena

Svasso collo rosso

Podiceps auritus

Svasso maggiore

 

 

PELECANIDAE

 

Pelecanus onocrotalus

Pellicano bianco

Pelecanus crispus

Pellicano riccio

 

 

PHALACROCORACIDAE

 

Phalacrocorax pygmaeus

Cormorano pigmeo

Phalacrocorax nigrogularis

Cormorano di Socotra

 

 

ARDEIDAE

 

Egretta vinacegula

Vinacegula di egretta

Ardea purpurea

Heron viola

Casmerodius albus

Egret grande

Ardeola idae

Airone bianco

Ardeola rufiventris

Heron a ventre fulvo

Ixobrychus munitus

Tarabusino

Ixobrych sturmi

Biongios di Sturm

Botarus stellaris

Tarabuso

 

 

CICONIDAE

 

Mycteria ibis

Cicogna becco giallo

Ciconia nigra

Cicogna nera

Ciconia episcopus

Cicogna collo lanoso

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

 

 

THRESKIORNITHIDAE

 

Plegadis falcinellus

Fenicottero rosa / Mignattaio

Geronticus eremita

eremita di Geronticus

Threskiornis aethiopicus

Ibis sacro

Platalea leucorodia

Spatola bianca (eurasiana)

Platalea alba

Spatola platalea

 

 

PHOENICOPTERIDAE

 

Phoenicopterus ruber

Fenicottero rosa

Phoenicopterus minor

Fenicottero rosa nano

 

 

ANATIDAE

 

Dendrocygna bicolor

Dendrocigna fulva

Dendrocygna viduata

Dendrocigna viduata

Thalassornis leuconotus

Dendrocigna a dorso bianco

Oxyura leucocephala

Gobbo rugginoso

Cygnus olor

Cigno reale

Cygnus cygnus

Cigno comune

Cygnus columbianus

Cigno fischione

Anser brachyrhynchus

Oca a becco corto

Anser fabalis

Collo rosso di oca

Anser albifrons

Oca a fronte bianca

Anser erythropus

Oca nana

Anser anser

Oca selvatica

Branta leucopsis

Oca di Brent

Branta hernicla

Oca di Bernacla

Branta ruficollis

Bernacla a collo fulvo

Alopochen aegyptiacus

Oca egiziana

Tadorna ferruginea

Ferruginosa di Tadorna

Tadorna cana

Volpoca a capo grigio

Tadorna tadorna

Tadorna di Belon

Plectopterus gambensis

Oca dagli speroni (Gambia)

Sarkidiornis melanotos

Anatra dalla testa rosa

Nettapus auritus

Oca pigmea

Anas penelope

Fischione europeo

Anas strepera

Anatra "chipeau"

Anas crecca

Alzavola

Anas crecca

marzaiola invernale

Anas capensis

Anatra del Capo

Anas platyrhyncos

Anatra colvert

Anas undulata

Anatra a becco giallo

Anas acuta

Anatra "pilei"

Anas erythorhyncha

Anatra a becco rosso

Anas hottentota

anatra hottentota

Anas querquedula

marzaiola

Anas clypeata

Anatra "souchet"

Marmaronetta angustirostris

Marmaronnetta

Netta Rufina

Netta fulva

Netta erytrophthalma

Netta bruna

Aythya ferina

Fuligula di aythya

Aythya nyroca

Fuligula nyroca

Aythya fuligula

Fuligula morillon

Aythya marila

Fuligula milouinan

Somateria mollissima

Eider a piumino

Somateria spectabilis

Eider a capo grigio

Polysticta stelleri

Eider di Steller

Clangula hyemalis

Harelde de Miquelon (Harelde Kakawi)

Melanitta nigra

Scoter nero (nigra di melanitta)

Melanitta fusca

Orco marino dagli occhiali

Bucephala clangula

Quattrocchi

Mergellus albellus

Pesciaiola"

Mergus serrator

Smergo minore

Mergus merganser

Smergo maggiore"

 

 

GRUIDAE

 

Grus leucogeranus

Gru bianca della Siberia

Grus virgo

Gru damigella di Namibia

Grus paradisea

Gru paradisea

Grus carunculatus

Gru Wattled

Grus grus

Gru comune

 

 

RALLIDAE

 

Sarothrura bohemi

Rallus di Bohm

Porzana parva

Porzana maruetta

Porzana pusilla

Porzana parva di Baillon

Porzana porzana

Porzana maruetta

Aenigmatolimnas marginalis

Maruetta

Fulica atra (Mar nero Mediterraneo)

Folaga

 

 

DROMADIDAE

 

Dromas ardeola

Granchio di Plover

 

 

RECURVIRO STRIDAE

 

Himantopus himantopus

Trampoliere bianco

Recurvirostra avosetta

Avocet elegante

 

 

GLAREOLIDAE

 

Glareola pratincola

Pernice di mare

Glareola nordmanni

Glareola ad ali nere

 

 

CHARADRIIDAE

 

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

Pluvialis squatarola

Plover nero gonfiato

Charadrius hiaticula

Plover anellato comune

Charadrius dubius

Plover inanellato " "

Charadrius pecuarius

Plover del pastore "

Charadrius tricollaris

Plover tre-legato "

Charadrius forbesa

Piviere di Forbes

Charadrius pallidus

Piviere elegante

Charadrius alexandrinus

Fratino

Charadrius marginatus

Piviere a fronte bianca

Charadrius mongolus

Piviere di Mongolia

Charadrius leschenantin

Piviere del deserto (Piviere di Leschenault)

Charadriris asiaticus

Piviere asiatico

Endromias morinellus

Piviere "guignard"

Vanellus Vanellus

Pavoncella a egretta

Vanellus spinosus

Pavoncella a speroni

Vanellus albiceps

Pavoncella a testa bianca

Vanellus senegallus

Pavoncella del Senegal

Vanellus lugubris

Pavoncella scura

Vanellus melanopterus

Pavoncella ad ali nere

Vanellus coronatus

Pavoncella coronata

Vanellus superciliosus

Pavoncella Wattled

Vanellus gregarius

Pavoncella gregaria

Vanellus leucurus

Pavoncella a coda bianca

 

 

SCOLOPACIDAE

 

Gallinago media

Croccolone

Gallinago gallinago

Beccaccino delle paludi

Lymnocryptes minimus

Beccaccino sordo

Limosa limosa

Beccaccia d'acqua a coda nera

 

Beccaccia d'acqua fulva

Numenius phaeopus

Chiurlo

Numenius temisostris

Chiurlo snello

Numenius arcuata

Chiurlo eurasiano

Tringa erythropus

Red shank macchiato

Tringa Totanus

Totana

"

Cavaliere gambette "

 

Cavaliere arlecchino

Tringa stagnatilii

Cavaliere stagnatile

Tringa nebularia

Cavaliere urlatore

Tringa ochropus

Cavaliere d'Italia

Tringa glareola

Sandpiper di legno

Tringa cinerea

Cavaliere

 

Bergette di Terek

 

Cavaliere Bargette

Tringa hypoleucos

Sand Piper comune"

Arenaria interpres

Voltapietre

Calidris canutus

Beccaccino maubèche

Calidris alba

Beccaccino Sanderling

Calidris minuta

Beccaccino minuto

Calidris temminckii

Beccaccino di Temminck

Calidris maritima

Beccaccino viola

Calidris alpina

Beccaccino variabile

Calidris ferruginea

Beccaccino falconiforme

Limicola falcinellus

Beccaccino cocorli

Philomachus pugnax

Cavaliere combattente

Phalaropus lobatus

Falaropo a becco stretto

 

Falaropo a becco largo

 

 

LARIDAE

 

Larus leucopthalmus

Gavina ad iris bianco

Larus hemprichii

Gavina di Hemprich

Larus andoinii

Gavina di Audoin

Larus armenicus

Gavina di Armenia

Larus ichtyaetus

Gavina ichtyaeta

Larus genei

Gavina urlatrice

Larus melanocephalus

Gabbiano melanocefalo

Sterna nilotica

Sterna hansel

Sterna caspia

Sterna del Mar Caspio

Sterna maxima

Sterna reale

Sterna bengalensis

Sterna viaggiatrice

Sterna bergii

Sterna con ciuffo

Sterna sandvicensis

Sterna caugek

Sterna dougalii

Sterna di Dougall

Sterna hirundo

Sterna pierregarin

Sterna paradisea

Sterna artica

Sterna albifrons

Sterna nana

Sterna saundersi

Sterna di Saunders

Sterna balaenarum

Sterna dei balenieri

Sterna repressa

Sterna a guance bianche

Chlidionas leucopterus

Gabbiano leucoptero

Chlidionas niger

Gabbiano nero.

 

 

 

 

Allegato 3

Piano d'azione.

 

1. Sfera di applicazione

1.1 Il Piano d'azione è applicabile alle popolazioni di uccelli acquatici migratori figuranti alla tabella l del presente allegato ( di seguito denominata «Tabella 1").

1.2 La Tabella 1 è parte integrante del presente allegato. Ogni riferimento al Piano d'azione costituisce anche un riferimento alla Tabella 1.

 

2. Conservazione delle specie

2.1 Misure giuridiche

2.1.1 Le Parti aventi popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1 del presente Piano d'Azione garantiscono la protezione di tali popolazioni conformemente all'Articolo III, paragrafo 2 (a) dell'Accordo. In particolare, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 di seguito, tali Parti:

a) vietano di prelevare gli uccelli e le uova di queste popolazioni che si trovano sul loro territorio;

b) vietano le perturbazioni intenzionali qualora tali perturbazioni fossero significative per la conservazione della popolazione interessata;

c) vietano la detenzione, l'uso ed il commercio degli' uccelli di queste popolazioni nonché delle loro uova quando questi ultimi sono stati prelevati trasgredendo i divieti stabiliti in applicazione, del capoverso a) precedente, nonché la detenzione, l'uso ed il commercio di qualsiasi parte o prodotto agevolmente identificabile di tali uccelli e delle loro uova.

Facendo eccezione a queste regole, ed esclusivamente per le popolazioni appartenenti alle categorie 2 e 3 della colonna A, segnalate da un asterisco, la caccia può proseguire in base ad un uso sostenibile, laddove la caccia di tali popolazioni è una prassi culturale tradizionale. Tale uso sostenibile sarà praticato nel quadro di disposizioni speciali di un piano d'azione per specie, stabilito ad un livello internazionale appropriato.

2.1.2 Le Parti che hanno popolazioni figuranti alla tabella 1 regolamentano il prelievo di uccelli e di uova di tutte le popolazioni iscritte nella colonna B della tabella 1. Questa regolamentazione intende mantenere, o contribuire al restauro di queste popolazioni in uno stato di conservazione favorevole e di accertarsi, sulla base delle migliori conoscenze disponibili sulla dinamica delle popolazioni, che ogni prelievo o altra utilizzazione di tali uccelli o uova sia duratura. In modo particolare, questa regolamentazione, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 in appresso:

a) vieterà il prelievo di uccelli che appartengono alle popolazioni interessate durante le varie fasi della riproduzione e dell'allevamento dei piccoli e durante il loro ritorno verso il luoghi di riproduzione nella misura in cui tale prelievo a un effetto sfavorevole sullo stato di conservazione della popolazione interessata;

b) regolamenterà le modalità di prelievo;

c) istituirà limiti per il prelievo, qualora ciò risulti appropriato, ed effettuerà controlli adeguati al fine di accertarsi che tali limiti sono stati rispettati;

d) vieterà la detenzione, l'uso ed il commercio degli uccelli delle popolazioni interessate e delle loro uova che sono state prelevate trasgredendo i divieti stabiliti in applicazione delle norme del presente paragrafo, nonché la detenzione, l'uso ed il commercio di qualsiasi parte di tali uccelli e delle loro uova.

2.1.3 Qualora non vi sia un'altra soluzione soddisfacente, le Parti possono concedere deroghe ai divieti stabiliti ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2., fatte salve le disposizioni dell'art. III, paragrafo 5 della Convenzione, per i seguenti motivi:

a) impedire danni importanti alle coltivazioni, alle acque ed alle pescherie;

b) nell'interesse della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;

c) per fini di ricerca e d'insegnamento, di reintegrazione, nonché per l'allevamento richiesto per questi fini;

d) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, in modo selettivo ed in misura limitata, il prelievo e la detenzione o ogni altro uso giudizioso di taluni uccelli in piccole quantità;

e) allo scopo di migliorare la propagazione o la sopravvivenza delle popolazioni interessate.

Tali deroghe saranno precise per quanto riguarda il loro contenuto, e limitate nello spazio e nel tempo. Le Parti informano al più presto il segretariato dell'Accordo di ogni deroga, concessa in forza di tale disposizione.

2.2 Piani d'azione per specie

2.2.1. Le Parti cooperano in vista di elaborare e di attuare piani d'azione internazionali per specie, per le popolazioni figuranti nella categoria A della Tabella I. Il segretariato dell'Accordo coordina l'elaborazione, l'armonizzazione e la realizzazione di questi piani.

2.2.2 Le Parti predispongono ed attuano piani d'azione nazionali per specie al fine di migliorare lo stato di conservazione generale delle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella I. Tali piani includono norme speciali relative alle popolazioni indicate da un asterisco. Ove appropriato, si dovrà tener conto del problema dell'uccisione accidentale di uccelli da parte di cacciatori, per via di un'individuazione scorretta.

2.3 Misure di emergenza

Le Parti elaborano ed applicano misure di emergenza per le popolazioni che figurano nella tabella 1, allorché condizioni eccezionalmente sfavorevoli o pericolose si manifestano in un luogo qualsiasi nella zona dell'Accordo, cooperando fra di loro ogni qualvolta ciò sia possibile e pertinente.

2.4 Reintegrazione

Le Parti esercitano la massima vigilanza quando popolazioni che figurano nella tabella 1 sono reintegrate in settori della loro tradizionale zona di ripartizione da cui erano scomparse. Le Parti si adoperano in vista di elaborare ed applicare un piano dettagliato di reintegrazione basato su studi scientifici appropriati. I piani, di reintegrazione dovrebbero essere parte integrante dei piani d'azione nazionale e, se del caso dei piani d'azione internazionale per specie. Il piano di reintegrazione dovrebbe comportare uno studio dell'impatto sull'ambiente; esso è oggetto di un'ampia diffusione. Le Parti informano in anticipo il segretariato dell'Accordo su qualsiasi piano di reintegrazione per le popolazioni figuranti nella tabella 1.

2.5 Introduzioni

2.5.1 Le Parti vietano, se lo ritengono necessario, l'introduzione di specie animali e vegetali non indigene, suscettibili di nuocere alle popolazioni che figurano alla tabella 1.

2.5.2 Le Parti, se lo ritengono necessario, si accertano che siano prese precauzioni appropriate per evitare la fuga accidentale di uccelli in cattività appartenenti a specie non indigene.

2.5.3 Per quanto possibile e qualora ciò risulti appropriato, le Parti prendono misure, ivi comprese misure di prelievo per fare in modo che, quando specie non indigene o loro ibridi sono già state introdotte nel loro territorio, tali specie, o loro ibridi, non costituiscano un potenziale pericolo per le popolazioni figuranti alla tabella l.

 

3. Conservazione degli habitat

3.1.1 Le Parti, in collegamento, qualora ciò risulti appropriato, con organizzazioni internazionali competenti, elaborano e pubblicano inventari nazionali degli habitat esistenti sul loro territorio, importanti per le popolazioni che figurano alla tabella 1.

3.1.2 Le Parti si adoperano, a titolo prioritario, per individuare tutti i siti di rilevanza internazionale o nazionale per le popolazioni figuranti alla tabella 1.

3.2 Conservazione degli spazi

3.2.1 Le Parti fanno il possibile per perseguire la creazione di aree protette al fine di conservare habitat importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1 ed elaborare e applicare piani di gestione per queste aree.

3.2.2. Le Parti fanno il possibile per garantire una protezione speciale alle zone umide che sono conformi ai criteri di rilevanza nazionale accettati a livello internazionale.

3.2.3 Le Parti fanno il possibile per utilizzare in modo razionale e duraturo tutte le zone umide del loro territorio. In particolare esse fanno in modo di evitare il degrado e la perdita di habitat che ospitano popolazioni figuranti alla tabella 1. In particolare, esse si sforzano di:

a) fare in modo che siano attuate misure regolamentari adeguate, conformi ad ogni norma accettata a livello internazionale, concernente l'utilizzazione di prodotti chimici per uso agricolo, e lo scarico delle acque reflue, e aventi come oggetto quello di ridurre al minimo gli impatti sfavorevoli di tali prassi per le popolazioni figuranti alla tabella 1;

b) predisporre e diffondere una documentazione nelle lingue appropriate, descrivente le regolamentazioni, le norme e le misure di controllo corrispondenti in vigore ed i loro vantaggi per la popolazione e la vita selvatica.

3.2.4 Le Parti fanno in modo di elaborare strategie fondate sugli ecosistemi per la conservazione degli habitat di tutte le popolazioni figuranti alla tabella 1, ivi compresi gli habitat delle popolazioni che sono disperse.

3.3 Riabilitazione e restauro

Ogni qualvolta ciò sia possibile ed appropriato, le Parti si sforzano di riabilitare e restaurare le zone che precedentemente erano importanti per le popolazioni figuranti alla tabella 1.

 

4. Gestione delle attività umane

4.1 Caccia

4.1.1. Le Parti cooperano per fare in modo che la loro legislazione sulla caccia applichi il principio dell'uso sostenibile come lo prevede il presente Piano d'azione, in considerazione della totalità dell'area di ripartizione geografica delle popolazioni di uccelli acquatici interessati e delle caratteristiche del loro ciclo biologico.

4.1.2 Le Parti informano il segretariato dell'Accordo circa la loro legislazione sulla caccia delle popolazioni che figura alla tabella 1.

4.1.3 Le Parti cooperano al fine di sviluppare un sistema fattibile e armonizzato per la raccolta di dati sui prelievi, al fine di valutare il prelievo annuale fatto sulle popolazioni che figurano nella tabella 1. Esse forniscono al segretariato le stime relative alla totalità dei prelievi annuali per ciascuno popolazione, quando tali informazioni sono disponibili.

4.1.4 Le Parti fanno il possibile per eliminare l'uso della graniglia di piombo da caccia nelle zone umide per l'anno 2000.

4.1.5 Le Parti elaborano ed applicano misure per ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'uso di esche avvelenate.

4.1.6 Le Parti elaborano ed applicano misure per ridurre, e, per quanto possibile, eliminare i prelievi illegali.

4.1.7 Ove appropriato, le Parti incoraggiano i cacciatori ai livelli locale, nazionale ed internazionale a formare le loro associazioni o organizzazioni, al fine, di coordinare le loro attività ed attuare il concetto di uso sostenibile.

4.1.8 Le Parti incoraggiano, ove appropriato, l'istituzione di un esame di idoneità obbligatorio per i cacciatori comprendente, tra l'altro, l'identificazione degli uccelli.

4.2 Ecoturismo.

4.2.1 Salvo se si tratta di zone centrali di aree protette, le Parti incoraggiano, ove appropriato, l'elaborazione di programmi di cooperazione fra tutti gli interessati, per sviluppare un ecoturismo adattato ed appropriato nelle zone umide dove sono concentrate le popolazioni di cui alla tabella 1.

4.2.2 Le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti, fanno ogni sforzo per valutare i costi, i vantaggi e le altre conseguenze suscettibili di derivare dall'ecoturismo in zone umide comportanti concentrazioni di popolazioni figuranti nella tabella 1, scelte a tal fine. Esse comunicano al segretariato dell'Accordo il risultato di ogni valutazione in tal modo intrapresa.

4.3 Altre attività umane

4.3.1 Le Parti valutano l'impatto dei progetti suscettibili di creare conflitti fra le popolazioni figuranti alla tabella 1 che si trovano nelle aree menzionate al paragrafo 3.2. di cui sopra e gli interessi umani, e fanno in modo che i risultati di tali valutazioni siano messi a disposizione del pubblico.

4.3.2 Le Parti fanno il possibile per raccogliere informazioni sui vari danni causati, in particolare alle coltivazioni, da popolazioni figuranti alla tabella 1 e trasmettono un rapporto al segretariato dell'Accordo, relativo ai risultati ottenuti.

4.3.3. Le Parti cooperano al fine di individuare le tecniche appropriate per ridurre ad un livello minimo o attenuare gli effetti dei danni causati in modo particolare alle coltivazioni, dalle popolazioni figuranti alla tabella 1, facendo appello all'esperienza acquisita altrove nel mondo.

4.3.4 Le Parti cooperano al fine di elaborare piani d'azione per specie, destinati alle popolazioni che causano danni significativi, in particolare alle coltivazioni. Il segretariato dell'Accordo coordina l'elaborazione e l'armonizzazione di tali piani.

4.3.5 Le Parti, per quanto possibile, incoraggiano l'applicazione di norme ambientali ad alto livello per la pianificazione e la costruzione di attrezzature, in vista di ridurre ad un livello minimo l'impatto di queste ultime sulle popolazioni figuranti nella tabella 1.

Esse dovrebbero prevedere le misure da adottare per ridurre ad un livello minimo l'impatto delle attrezzature già esistenti qualora divenga evidente che queste ultime hanno un impatto sfavorevole sulle popolazioni interessate.

4.3.6 Qualora perturbazioni umane minaccino lo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli acquatici che figurano nella tabella l, le Parti faranno ogni sforzo per prendere provvedimenti in vista di ridurre la minaccia. I provvedimenti appropriati potrebbero comportare, fra l'altro, all'interno di zone protette, la creazione di zone libere da ogni perturbazione, il cui accesso sarebbe vietato al pubblico

 

5. Ricerca e sorveglianza continua

5.1 Le Parti si adoperano per svolgere indagini sul campo in zone poco conosciute in cui potrebbero trovarsi concentrazioni importanti di popolazioni figuranti nella tabella 1. I risultati di tali indagini sono ampiamente diffusi.

5.2 Le Parti si adoperano per effettuare regolarmente visite di verifica alle popolazioni che figurano alla tabella 1. I risultati di queste verifiche sono pubblicati o indirizzati alle organizzazioni internazionali appropriate, al fine di consentire l'esame della situazione e delle tendenze delle popolazioni.

5.3 Le Parti cooperano al fine di migliorare la valutazione delle tendenze delle popolazioni di uccelli in quanto criterio indicativo dello stato di queste popolazioni.

5.4 Le Parti cooperano in vista di determinare gli itinerari di migrazione di tutte le popolazioni che figurano alla tabella 1, avvalendosi delle cognizioni disponibili sulle ripartizioni di queste popolazioni in periodi di riproduzione e all'infuori di questi periodi, nonché sui risultati dei censimenti e partecipando a programmi coordinati d'inanellamento.

5.5 Le Parti fanno ogni sforzo per intraprendere e sostenere progetti congiunti di ricerca sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni figuranti nella tabella 1 e sui loro habitat, in vista di determinare i loro bisogni specifici, nonché le tecniche maggiormente appropriate per la loro conservazione e gestione.

5.6 Le Parti si adoperano per effettuare studi sugli effetti della scomparsa e del degrado delle zone umide, nonché delle perturbazioni sulla capacità di accoglienza delle zone umide utilizzate dalle popolazioni che figurano nella tabella 1, come pure sulle abitudini di migrazione di queste popolazioni.

5.7 Le Parti fanno ogni sforzo per realizzare studi sull'impatto della caccia e del commercio sulle popolazioni figuranti nella tabella l e sulla rilevanza di queste forme di utilizzazione per l'economia locale e nazionale.

5.8 Le Parti si adoperano in vista di cooperare con le organizzazioni internazionali competenti e concedere loro un sostegno a progetti di ricerca e di sorveglianza continua.

 

6. Istruzione e formazione

6.1 Le Parti, ove ciò risulti necessario, elaborano programmi di formazione per fare in modo che il personale incaricato dell'applicazione del Piano d'azione sia in possesso di cognizioni sufficienti per applicarlo efficacemente.

6.2 Le Parti cooperano tra di loro e con il segretariato dell'Accordo al fine di elaborare programmi di formazione e scambiare, la documentazione disponibile.

6.3 Le Parti si adoperano per elaborare programmi, documenti e meccanismi d'informazione affinché il pubblico in generale abbia una maggiore consapevolezza degli obiettivi, delle disposizioni e del contenuto del Piano d'azione.

A tale riguardo, deve essere concessa un'attenzione particolare alle persone che vivono all'interno ed intorno alle zone umide rilevanti, agli utenti di tali zone (cacciatori, pescatori, turisti ecc.) alle autorità locali ed agli altri decisionisti.

6.4 Le Parti si adoperano al fine di promulgare specifiche campagne per la sensibilizzazione del pubblico riguardo alla conservazione delle popolazioni che figurano nella tabella 1.

 

7. Misure di applicazione

7.1 Quando applicano questo Piano d'azione, le Parti danno priorità, ove appropriato, alle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1.

7.2 Quando più popolazioni della stessa specie figuranti nella tabella l si trovano sul territorio di una Parte, detta Parte applica misure di conservazione appropriate alla popolazione o alle popolazioni il cui stato di conservazione è meno favorevole.

7.3 Il segretariato dell'Accordo, in coordinamento con il comitato tecnico e con l'assistenza di esperti degli Stati dell'area di ripartizione coordina l'elaborazione di direttive di conservazione, conformemente all'articolo IV (4) dell'Accordo, per aiutare le Parti nell'applicazione del Piano d'azione. Il segretariato dell'Accordo fa in modo, quando ciò è possibile, di garantire la coerenza di tali direttive con quelle approvate in base ai termini di altri strumenti internazionali. Le direttive di conservazione mirano ad introdurre il princìpio dell'utilizzazione sostenibile. Esse vertono, tra l'altro, su:

a) i piani d'azione per specie;

b) le misure di emergenza;

c) la preparazione degli inventari dei siti e dei metodi di gestione degli habitat;

d) le prassi per la caccia;

e) il commercio degli uccelli acquatici;

f) il turismo;

g) le misure per ridurre i danni ai raccolti,

h) un protocollo di sorveglianza degli uccelli acquatici.

7.4 In coordinamento con il comitato tecnico e le Parti, il segretariato dell'Accordo predispone una serie di studi internazionali necessari per l'applicazione di tale Piano d'azione, in particolare per quanto riguarda:

a) lo stato delle popolazioni e le loro tendenze;

b) le lacune nelle informazioni provenienti da indagini sul campo;

c) le reti di siti utilizzati da ciascuna popolazione, ivi compreso l'esame dello statuto di protezione per ciascun sito, nonché le misure di gestione adottate in ciascun caso;

d) le legislazioni relative alle specie figuranti nell'allegato 2 del presente Accordo applicabili alla caccia ed al commercio in ciascun paese;

e) la fase di preparazione e la messa in opera dei piani d'azione per specie;

f) i progetti di reintegrazione,

g) lo stato delle specie di uccelli acquatici non indigeni introdotti e dei loro ibridi.

7.5 Il segretariato dell'Accordo fa il possibile affinché gli studi menzionati al paragrafo 7.4 di cui sopra siano realizzati ad intervalli non superiori a tre anni.

7.6 Il comitato tecnico valuta le direttive e gli studi predisposti nei termini dei paragrafi 7.3 e 7.4 e predispone dei progetti di raccomandazioni e di risoluzioni relativi alla loro elaborazione, contenuto e applicazione, che saranno sottoposti alle sessioni della Riunione delle Parti.

7.7. Il segretariato dell'Accordo procede regolarmente all'esame dei meccanismi suscettibili di fornire risorse addizionali (crediti ed assistenza tecnica) per la realizzazione del Piano d'azione, e sottopone a tale riguardo un rapporto alla Riunione delle Parti durante ogni sua sessione ordinaria.

 

Tabella 1

 

Statuto delle popolazioni di uccelli acquatici migratori.

 

CHIAVE PER I TITOLI DELLE COLONNE

La seguente chiave della Tabella 1 è una base per l'applicazione del Piano d'azione.

 

Colonna A

Categoria 1 (a) specie citate nell'allegato 1 della Convenzione;

(b) specie figuranti fra le specie minacciate nella Lista Rossa del 1994 degli Animali minacciati dell'UICN (Groombridge 1993), oppure

(c) popolazioni con meno di 10.000 individui

Categoria 2 popolazioni comprese fra circa 10.000 e circa 25.000 individui

Categoria 3 popolazioni comprese fra circa 25.000 e 100.000 individui, considerate minacciate in ragione di:

(a) una concentrazione su un numero ridotto di siti ad uno stadio qualsiasi del loro ciclo annuale;

(b) una dipendenza nei confronti di un tipo di habitat gravemente minacciato;

(c) la manifestazione di un declino significativo a lungo termine; oppure

(d) la manifestazione di fluttuazioni estreme nell'importanza o nella tendenza della loro popolazione.

Per le specie iscritte nelle categorie 2 e 3 di cui sopra, vedere il paragrafo 2.1.1. del presente allegato.

 

Colonna B

Categoria 1: popolazioni comprese fra circa 25.000 e 100.000 individui e che non soddisfano i criteri della colonna A precedente.

Categoria 2: popolazioni che hanno oltre 100.000 individui e che sono considerate come necessitanti una particolare attenzione in ragione di:

(a) una concentrazione su un ridotto numero di siti in una fase qualsiasi del loro ciclo annuale;

(b) una dipendenza nei confronti di un tipo di habitat gravemente minacciato;

(c) la manifestazione di un declino significativo a lungo termine; oppure

(d) la manifestazione di grandi fluttuazioni nell'importanza o la tendenza della loro popolazione.

 

Colonna C

Categoria 1: popolazioni che hanno più di 100.000 individui, suscettibili di beneficiare in ampia misura di una cooperazione internazionale e che non soddisfano i criteri delle colonne A o B precedenti.

 

REVISIONE DELLA TABELLA 1

 

La presente tabella sarà:

(a) passata in rassegna regolarmente dal comitato tecnico conformemente all'Articolo VII, paragrafo 3 (b) del presente Accordo, e

(b) emendata, ove necessario, dalla Riunione delle Parti, conformemente all'articolo VI, paragrafo 9 (d) del presente Accordo alla luce delle conclusioni di questo esame.

 

CHIAVI PER LE ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

Rip.: popolazione riproduttrice

Inverno: popolazione svernante

N: Nord

E: Est

S: Sud

O: Ovest

Ne: Nord Est

No: Nord Ovest

SE: Sud Est

SO: Sud Ovest

1- Stato di conservazione della popolazione sconosciuto. Stato di conservazione stimato.

*: Vedere paragrafo 2.1.1

 

NOTE:

1. I dati relativi alle popolazioni utilizzati nella Tabella 1 corrispondono, per quanto possibile, al numero di individui della potenziale popolazione riproduttrice nella zona dell'Accordo.

Lo stato di conservazione è stabilito sulla base delle migliori stime di popolazioni disponibili e pubblicate.

2. Le abbreviazioni (rip) o (inverno) utilizzate nella tabella permettono unicamente di individuare le popolazioni. Esse non indicano limitazioni stagionali per le azioni svolte nei confronti di queste popolazioni conformemente al presente Accordo ed al Piano d'azione.

 


[1] Il presente Accordo, entrato in vigore sul piano internazionale il 30 maggio 2006, entra in vigore per l'Italia il 1° settembre 2006 (Comunicato pubblicato nella G.U. 8 agosto 2006, n. 183).

[2] Nel testo cartaceo della G.U. non risulta allegata alcuna carta.