§ 3.4.28 - L.R. 28 luglio 2011, n. 12.
Attuazione della Direttiva n. 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:28/07/2011
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 2.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 3.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 4.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 5.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 6.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007
Art. 7.  Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994
Art. 8.  Disposizione transitoria


§ 3.4.28 - L.R. 28 luglio 2011, n. 12.

Attuazione della Direttiva n. 2009/147/CE. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) e alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo

(B.U. 28 luglio 2011, n. 119)

 

Art. 1. Modifiche al titolo della legge regionale n. 3 del 2007

1. Nel titolo della legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE) le parole "direttiva 79/409/CEE"sono sostituite dalle seguenti:"direttiva n. 2009/147/CE".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole "direttiva n. 79/409/CEE" sono sostituite dalle seguenti:"direttiva 2009/147/CE".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo venatorio in regime di deroga deve indicare: "sono sostituite dalle parole "I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:";

b) alla lettera a), la parola "del" è sostituita dalle parole "di cattura e di";

c) alla lettera b), dopo la parola "prelievo" vengono aggiunte le parole ", gli impianti o i metodi di cattura";

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati";

e) alla lettera d), dopo le parole "il numero" vengono aggiunte le parole "degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e";

f) alla lettera e), dopo le parole "i soggetti abilitati" vengono aggiunte le parole "alla cattura e".

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2007 sono aggiunte le seguenti lettere:

"e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

e ter) i controlli che saranno effettuati.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole "n. 79/409/CEE e previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)" sono sostituite dalle parole "2009/147/CE e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:

a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;

b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:

1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;

2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;

3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;

4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.".

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "La richiesta" sono aggiunte le parole "per l'autorizzazione al prelievo";

b) alla lettera b), le parole "ed in particolare, nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, devono essere specificate" sono sostituite dalle parole "per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando:".

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2007, le parole "il provvedimento amministrativo" sono sostituite dalle parole "i provvedimenti amministrativi".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è sostituito dal seguente:

"2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2007 è inserito il seguente comma:

"2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola "oggetto" sono aggiunte le parole "di cattura o".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, dopo la parola "sospendere" sono aggiunte le parole "la cattura e".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2007, la sigla "INFS" è sostituita dalla sigla "ISPRA".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe".

 

     Art. 8. Disposizione transitoria

1. Per la stagione venatoria 2011/2012 il provvedimento amministrativo regionale di cui all'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 3 del 2007 relativo alla disciplina delle catture in regime di deroga dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2011.