§ 4.4.15 - Legge Regionale 2 aprile 1988, n. 11.
Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/04/1988
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di parchi regionali, di riserve naturali e di aree di riequilibrio ecologico.
Art. 2 bis.      1. I parchi regionali individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), sono istituiti con legge.
Art. 3.  Parchi regionali istituiti.
Art. 4.  Piano territoriale regionale.
Art. 5.  Norme di salvaguardia.
Art. 6.  Piano territoriale del parco.
Art. 7.  Contenuto del piano territoriale del parco.
Art. 8.  Elementi costitutivi del piano territoriale del parco.
Art. 9.  Elaborazione, adozione ed approvazione del Piatto territoriale del parco.
Art. 10.  Poteri sostitutivi.
Art. 11.  Misure di salvaguardia.
Art. 12.  Efficacia del piano territoriale del parco.
Art. 13.  Ente di gestione.
Art. 14.  Procedure per la costituzione.
Art. 14 bis.  Organi del Consorzio.
Art. 14 ter.  Il Collegio dei revisori.
Art. 14 qua ter. Consulta.
Art. 14 qui nquies. Parere di conformità.
Art. 15.  Comitato tecnico - scientifico del parco.
Art. 15 bis.  Personale del Consorzio.
Art. 15 ter.  Il Direttore.
Art. 15 qua ter. Il Segretario.
Art. 16.  Programma di sviluppo del parco.
Art. 17.  Strumenti di attuazione del piano territoriale del parco.
Art. 18.  Progetto di intervento particolareggiato.
Art. 19.  Programma pluriennale.
Art. 20.  Regolamento del parco.
Art. 21.  Riserve naturali.
Art. 22.  Istituzione di riserve naturali.
Art. 23.  Contenuto dell'atto istitutivo.
Art. 24.  Misure di salvaguardia.
Art. 25.  Efficacia dell'atto istitutivo.
Art. 25 bis.  Programma di gestione.
Art. 26.  Ente di gestione.
Art. 27.  Poteri sostitutivi.
Art. 28.  Aree di riequilibrio ecologico.
Art. 29.  Promozione e coordinamento regionale.
Art. 30.  Indennizzi.
Art. 31.  Vigilanza.
Art. 32.  Sanzioni.
Art. 33.  Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.
Art. 34.  Contributi per spese di gestione.
Art. 35.  Contributi per spese di investimento e sviluppo.
Art. 36.  Priorità sul riparto dei finanziamenti regionali.
Art. 37.  Regime transitorio di parchi regionali e riserve naturali già istituiti.
Art. 37 bis.  Competenze del Circondario di Rimini.
Art. 38.  Approvazione del piano territoriale del parco in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale.
Art. 39.  Modifiche di leggi regionali.
Art. 40.  Copertura finanziaria.


§ 4.4.15 - Legge Regionale 2 aprile 1988, n. 11. [1]

Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali.

(B.U. n. 32 del 7 aprile 1988).

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione dei principi costituzionali e statutari e nell'ambito di una politica diretta alla razionale gestione delle risorse ambientali e territoriali Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 83 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e successive leggi di attuazione, con la presente legge detta norme per la istituzione e la gestione di parchi regionali, riserve naturali e aree di riequilibrio ecologico al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente, del territorio e del paesaggio per scopi culturali, scientifici, didattici ed economico-sociali.

     2. L'istituzione dei parchi regionali avviene per le seguenti finalità:

     a) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di uno o più ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;

     b) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di specie e di associazioni vegetali, di comunità biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;

     c) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico, paesaggistico;

     d) tutela, risanamento, restauro, valorizzazione di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica particolarmente sui grandi percorsi migratori della stessa;

     e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;

     f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo- ambiente;

     g) recupero di aree marginali nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;

     h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.

     3. Al fine di realizzare parchi interregionali, laddove lo richiedono esigenze di assetto e di gestione unitari dei territori interessati, la Regione Emilia-Romagna promuoverà apposite intese con le Regioni contermini. Di ciò la Giunta della Regione Emilia-Romagna è tenuta ad informare la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 2. Definizione di parchi regionali, di riserve naturali e di aree di riequilibrio ecologico.

     1. I parchi regionali sono costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e delle sue risorse nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.

     2. Le riserve naturali sono territori di limitata estensione; esse vengono istituite per la loro rilevanza regionale e sono gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici biologici ecologici, scientifici e culturali [2].

     3. Sono aree di riequilibrio ecologico le aree naturali od in corso di naturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

Titolo II

PARCHI REGIONALI

Capo I

Istituzione di parchi

 

     Art. 2 bis.

     1. I parchi regionali individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), sono istituiti con legge.

     2. La Giunta regionale approva l' atto di costituzione dell'ente di gestione entro il termine massimo di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco [3].

 

     Art. 3. Parchi regionali istituiti.

     1. In attuazione delle finalità di cui al Titolo I sono istituiti con la presente legge i parchi regionali indicati nell'Allegato n. 1.

     2. Nell'allegato n. 2, costituito da otto tavole in scala 1:25.000, sono individuate per ciascun parco la perimetrazione provvisoria, comprensiva della zona di preparco, e le norme di salvaguardia articolate per zone omogenee da applicare fra quelle definite dall'art. 5. Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco [4].

 

     Art. 4. Piano territoriale regionale. [5]

     1. Il Piano territoriale regionale ovvero uno specifico Piano regionale di settore, di cui agli artt. 4 e seguenti della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, ovvero ai sensi della disposizione di cui all'art. 15 della medesima L.R. n. 36 del 1988 il Piano territoriale paesistico regionale contiene le scelte relative al Piano regionale dei parchi.

     2. Esso in particolare:

     a) individua le aree destinate a parco regionale mediante adeguata rappresentazione cartografica;

     b) detta le norme di salvaguardia valide fino all'approvazione del piano territoriale del parco. Tali norme devono essere articolate per zone omogenee, secondo le caratteristiche del territorio e con riferimento alla presenza di aree interessate da convenzioni internazionali o da direttive comunitarie [6].

 

     Art. 5. Norme di salvaguardia.

     1. Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2:

     a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero con caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di logga biologica;

     b) divieto di nuove attività edilizie ed impiantistiche ad esclusione:

     1) degli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica ed al disinquinamento del territorio;

     2) delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi rispettivamente degli artt. 36, 42 e 43 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazione;

     3) degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario a norma della legislazione vigente;

     4) degli interventi edilizi a fini abitativi e produttivi esclusivamente in funzione del recupero dell'edilizia esistente: sono pertanto ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia con ampliamenti limitati ad un massimo volumetrico del 20%; sono ammessi interventi volti all'approntamento di ricoveri stagionali precari per l'esercizio della pastorizia;

     c) divieto di esercizio di nuove attività estrattive e di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, anche in grotta;

     d) divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;

     e) divieto di estensione delle aree in cui è consentito, a qualsiasi titolo, l'esercizio della caccia;

     f) mantenimento delle oasi di protezione della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura istituite ai sensi della L.R. 15 maggio 1987, n. 20.

     2. Sono comunque escluse dalle norme di salvaguardia di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati individuati ai sensi del punto 3) del secondo comma dell'art. 13 dalla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Nelle zone A, B e C definite nell'Allegato n. 2 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Capo II

Strumenti di pianificazione

 

     Art. 6. Piano territoriale del parco.

     1. Il piano territoriale del parco costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediamente azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi.

     2. Il Piano territoriale del parco costituisce stralcio per la parte di territorio cui inerisce del Piano territoriale infraregionale di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36 [7].

     3. [8].

     4. Il piano territoriale del parco, per i territori cui inerisce, ha l'efficacia di piano paesistico regionale previsto al primo comma dell'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431.

 

     Art. 7. Contenuto del piano territoriale del parco.

     1. Il piano territoriale del parco precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando di norma, tra le altre, le seguenti zone:

     a) zona «A»: di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. E' consentita l'osservazione a scopi scientifici didattici previa autorizzazione dell'ente di gestione del parco;

     b) zona «B»: di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sono consentite le attività agricole, silvo-colturali, zootecniche non intensive, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

     c) zona «C»: di protezione ambientale, nella quale sono consentite attività agricole, forestali, zootecniche non intensive ed altre attività compatibili nel rispetto delle finalità generali e della normativa del parco. Sono consentite le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite;

     d) zona di «pre-parco»: la quale non è ricompresa nel parco. In tale zona il piano del parco territoriale disciplina le attività economiche, sociali, ricreative, sportive e culturali in modo tale che non siano in contrasto con i fini fondamentali del parco.

     2. Nelle zone "A" "B" e "C" di cui al comma 1 è vietato l'esercizio venatorio a norma dell'art. 21 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157. Nel territorio del parco sono possibili previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 della Legge 157/92 interventi di controllo sulle specie faunistiche qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale autorizzati ed attuati dall'ente di gestione. Nelle zone di "pre - parco" l'esercizio venatorio è ammesso in regime di caccia controllata secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco. Le zone di "pre-parco" di cui alla presente legge costituiscono le aree contigue di cui all' art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 [9].

     3. In tutte le zone del parco e del pre-parco di cui al primo comma è vietato l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

     4. Nelle zone «A», «B» e «C» di cui al primo comma è vietato l'esercizio di nuove attività estrattive, anche se previste da piani delle attività estrattive vigenti. Nella zona di «pre parco» il piano territoriale del parco può prevedere attività estrattive, da attuare tramite piani delle attività estrattive comunali, esclusivamente se la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate è compatibile con le finalità del parco ed in particolare contribuisce al ripristino ambientale di aree degradate.

     5. [10].

     6. Il piano territoriale del parco inoltre:

     a) determina il perimetro definitivo, sulla base del perimetro indicato nelle tavole dell'Allegato n. 2 o nel piano territoriale regionale a suo stralcio, di cui all'art. 4;

     b) individua le aree da destinare ad uso pubblico e le infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di cui agli artt. 5 e 12 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36, definendone le modalità di realizzazione [11];

     c) determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio del parco e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;

     d) individua le eventuali aree da sottoporre a piani particolareggiati da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, specificandone obiettivi e prestazioni;

     e) individua le eventuali aree da sottoporre a progetti d'intervento particolareggiati ai sensi dell'art. 18, specificandone gli obiettivi;

     f) determina i modi di utilizzazione sociale del parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;

     g) individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, ed in particolare, per quanto attiene le attività agricole, tiene conto degli obiettivi del piano zonale agricolo, in quanto compatibili con le finalità istitutive del parco;

     h) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sottordinati concernenti le aree del parco;

     i) individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica.

     7. Le previsioni e determinazioni assunte nel piano territoriale del parco riconoscono le particolari utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei fini fondamentali del parco.

 

     Art. 8. Elementi costitutivi del piano territoriale del parco.

     1. Il piano territoriale del parco è costituito da:

     a) una serie di analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la più completa conoscenza dell'area;

     b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;

     c) una o più rappresentazioni grafiche, atte a definire sul territorio le scelte di cui all'art. 7;

     d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni perché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili, di cui all'art. 7;

     e) il programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

     2. Ove sia prevista l'attuazione del piano mediante successivi progetti, la scala delle rappresentazioni grafiche di cui alla lettera c) del precedente comma sarà non inferiore al rapporto 1:5.000.

 

     Art. 9. Elaborazione, adozione ed approvazione del Piatto territoriale del parco. [12]

     1. Il piano territoriale del parco è adottato dalla Provincia su proposta dell'ente di gestione ed è depositato presso le loro sedi, nonché presso i Comuni interessati. L'avviso dell'avvenuto deposito è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale. Il piano è approvato dalla Giunta regionale con le procedure di cui ai commi da 3 a 12 dell'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, previa acquisizione, ai fini della espressione delle riserve, del parere del Comitato di cui all'art. 33 della presente legge [13].

     2. Qualora il parco superi l'ambito territoriale provinciale il relativo Piano territoriale del parco è adottato d'intesa tra le Province interessate.

 

     Art. 10. Poteri sostitutivi.

     1. In caso di inerzia da parte dell'ente di gestione del parco della Provincia nello svolgimento delle fasi di elaborazione, adozione e controdeduzioni del piano territoriale del parco, ovvero qualora non si realizzino le intese di cui al comma 2 dell'art. 9, la Regione assegna un termine per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta [14].

 

     Art. 11. Misure di salvaguardia.

     1. Dalla data di adozione del piano territoriale del parco e fino alla sua approvazione, le Amministrazioni competenti all'approvazione di piani e programmi territoriali e urbanistici, ovvero al rilascio di concessioni, autorizzazioni e altri atti di assenso comunque denominati, applicano le misure di salvaguardia secondo le modalità indicate dal primo comma dell'art. 55 della L.R. n. 47 del 1978 [15].

 

     Art. 12. Efficacia del piano territoriale del parco.

     1. Le previsioni del piano territoriale del parco che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

     2. Sono comunque escluse dai vincoli di cui al primo comma le aree comprese nei territori urbanizzati delimitati ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonché quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto della adozione del piano. Alle stesse non si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5.

     3. I Comuni territorialmente interessati al parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del piano territoriale del parco entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito di cui al comma 9 dell'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36 [16].

     4. L'approvazione del piano territoriale del parco equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

Capo III

Organi di gestione

 

     Art. 13. Ente di gestione.

     1. Gli enti di gestione dei parchi regionali sono Consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 tra le Province i Comuni e le Comunità montane territorialmente interessati; possono far parte del Consorzio anche i Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo.

     2. Il Consorzio attraverso gli organi specificati nei successivi articoli procede alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del parco e ne garantisce la corretta gestione.

     3. La gestione dei parchi regionali aventi territori finitimi può essere affidata ad un unico Consorzio [17].

 

     Art. 14. Procedure per la costituzione.

     1. La Giunta regionale approva l' atto di costituzione del Consorzio sulla base di una proposta formulata dalla Provincia interessata di concerto con gli altri enti di cui all'articolo 13 in osservanza dei principi stabiliti dalla presente legge.

     2. Nel caso di più Province interessate la proposta di cui al comma 1 è formulata d'intesa fra le stesse [18].

     2 bis. La proposta è formulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco. Trascorso tale termine, la Giunta regionale provvede d'ufficio alla costituzione del consorzio a norma dell'art. 2 bis [19].

 

     Art. 14 bis. Organi del Consorzio.

     1. Costituiscono organi del Consorzio:

     a) il Consiglio;

     b) il Comitato esecutivo;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

     2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati con le procedure previste dallo statuto del Consorzio medesimo.

     3. Lo statuto deve altresì definire i poteri degli organi di cui al comma 1, la composizione e i poteri del Consiglio dei revisori dei conti, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e lo schema tipo assunto con direttiva della Giunta regionale.

     4. Gli enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello statuto entro tre mesi dalla sua costituzione. Decorso inutilmente tale termine, la Regione provvede in via sostitutiva [20].

 

     Art. 14 ter. Il Collegio dei revisori.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, e i rimanenti eletti con le modalità previste dallo statuto [21].

 

     Art. 14 quater. Consulta.

     1. Il Consorzio svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle scelte del parco. A tale scopo provvede ad istituire una Consulta composta da rappresentanti di associazioni, categorie economiche, sindacati maggiormente rappresentativi del territorio del parco e da rappresentanti di altri enti interessati, secondo le indicazioni contenute nello statuto. La Consulta esprime parere obbligatorio in relazione alla elaborazione del programma di sviluppo del parco [22].

 

     Art. 14 quinquies. Parere di conformità.

     1.I piani comunali nonché i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di parco e di «pre-parco» al di fuori del territorio urbanizzato di cui all'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni sono sottoposti a parere di conformità rispetto al Piano territoriale del parco rilasciato dal Consorzio previamente alla loro approvazione da parte degli enti competenti. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il parere medesimo si intende rilasciato.

     2. Per il rilascio del parere di conformità, il Consorzio si può avvalere della consulenza del Comitato tecnico - scientifico [23].

 

     Art. 15. Comitato tecnico - scientifico del parco.

     1. Il Comitato tecnico-scientifico del parco è un organismo con funzioni propositive e consultive ed è formato da laureati esperti in scienze naturali, forestali, biologiche, ecologiche, geologiche, idrauliche, agrarie, economiche, in pianificazione territoriale ed urbanistica ed in altre discipline attinenti alle specifiche esigenze dei singoli parchi, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

     2. I componenti del Comitato tecnico - scientifico non possono far parte del Consorzio ne di altri organi di sua emanazione.

     3. Gli organi del Consorzio devono acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico-scientifico oltre ai casi previsti dallo statuto, per l'assunzione dei seguenti provvedimenti:

     a) proposte di regolamento del parco;

     b) adozione del programma di sviluppo;

     c) adozione dei progetti di interventi particolareggiati di cui all'art. 18 della presente legge;

     d) approvazione di progetti, di iniziativa del Consorzio, di restauro ambientale, ricerca scientifica, educazione ambientale [24].

 

     Art. 15 bis. Personale del Consorzio.

     1. Il Consorzio svolge i suoi compiti con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia ed avente lo stato giuridico ed economico previsto per il personale degli Enti locali.

     2. I posti previsti dalla pianta organica possono essere coperti anche da personale comandato o distaccato dagli enti locali costituenti il Consorzio e dalla Regione.

     3. Ove lo statuto lo prevede le funzioni di Direttore e di Segretario, previste dagli artt. 15 ter e 15 quater, possono essere svolte dalla stessa persona [25].

 

     Art. 15 ter. Il Direttore.

     1. Il Direttore è nominato secondo le modalità previste nello statuto ed è responsabile della gestione operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio. Lo statuto definisce altresì i compiti del Direttore [26].

 

     Art. 15 quater. Il Segretario.

     1. Il Segretario del Consorzio è nominato secondo le modalità stabilite dallo statuto tra personale esperto in materia giuridico - amministrativa e/o contabile.

     2. Il Segretario sovraintende all'attività amministrativa e contabile del Consorzio. Assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e redige i relativi verbali sottoscrivendoli con il Presidente [27].

Capo IV

Attuazione dei parchi regionali

 

     Art. 16. Programma di sviluppo del parco.

     1. Nel rispetto delle finalità della presente legge e delle scelte del Piano territoriale del parco, il Consorzio promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli Enti locali territoriali interessati atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine il Consorzio predispone un Programma di sviluppo pluriennale che individua le forme ed i modi di agevolazione e promozione delle attività ed iniziative compatibili con le finalità del Parco, anche tramite contributi ad enti, associazioni e privati, con priorità ai soggetti locali.

     2. Il Programma di sviluppo del parco definisce i progetti di intervento per l'attuazione del Piano territoriale del parco. Di tali progetti vengono specificate le priorità, gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

     3. Il Programma di sviluppa del parco individua inoltre le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti colturali e pratiche agricole compatibili con l'ambiente e con le finalità del Piano del parco, utilizzando in via prioritaria le risorse allo scopo destinate dai Regolamenti CEE e dai programmi nazionali e regionali di settore.

     4. Il Programma di sviluppo può prevedere altresì forme e modi di promozione di corsi di formazione e qualificazione professionale, rivolti in particolare ai cittadini residenti nei Comuni interessati dal parco. Tali corsi - inerenti all'educazione ambientale, allo sviluppo delle attività compatibili, alla manutenzione, alla vigilanza e

all'amministrazione del parco - sono volti anche alla qualificazione della struttura organizzativa e tecnica del parco.

     5. Il Programma di sviluppo del parco ha validità da tre a cinque anni; è adottato dal Consorzio ed è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

     6. Concorrono al finanziamento del Programma di sviluppo: la Regione ai sensi degli artt. 35 e 36 della presente legge, gli Enti locali territoriali e altri soggetti pubblici e privati interessati.

     7. Possono essere stipulati, per la effettiva realizzazione del Programma di sviluppo del parco, appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 [28].

 

     Art. 17. Strumenti di attuazione del piano territoriale del parco. [29]

 

     Art. 18. Progetto di intervento particolareggiato.

     1. I Progetti di intervento particolareggiato nelle aree di particolare complessità, individuate ai sensi della lettera e) del comma 6 dell'art. 7, attuano le previsioni del Piano territoriale del parco e indicano gli interventi necessari.

     2. Il Consorzio è delegato ad adottare il Progetto di intervento particolareggiato.

     3. Il Consorzio dispone il deposito del Progetto di intervento particolareggiato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'ente stesso e presso la segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del parco nonché mediante idonee forme di pubblicità.

     4. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal Piano possono presentare opposizioni.

     5. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il Progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente all'adozione del Piano territoriale del parco unitamente alle osservazioni proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.

     6. La Provincia entro novanta giorni approva il Progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente col Piano territoriale del parco.

     7. Nel caso in cui il Piano territoriale del parco sia adottato di intesa tra diverse Province interessate, i relativi Progetti di intervento particolareggiato sono approvati di intesa tra le stesse Province.

     8. Il Progetto è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. L'avviso di tale deposito è pubblicato sull'Albo pretorio dei Comuni interessati e sul foglio annunzi legali della Provincia [30].

 

          Art. 19. Programma pluriennale. [31]

 

          Art. 20. Regolamento del parco.

     1. Il Regolamento del parco disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni, alle prescrizioni ed ai vincoli del Piano territoriale del parco e determina i criteri ed i parametri per gli indennizzi previsti dall'art. 30.

     2. Esso può altresì definire, nel quadro delle prescrizioni del Piano territoriale del parco, i criteri per l'accesso a particolari aree del parco e per l'utilizzo delle sue risorse naturali con particolare riferimento ai prodotti del sottobosco, potendo prevedere modalità di favore per i residenti nei comuni del parco e per i proprietari dei terreni in esso ricompresi.

     3. Il Regolamento è elaborato dall'ente di gestione ed approvato dalla Provincia entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano territoriale del parco. Il Regolamento deve essere inviato alla Giunta regionale che può apportarvi modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali, il Regolamento acquista efficacia [32].

Titolo III

RISERVE NATURALI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO

 

     Art. 21. Riserve naturali.

     1. Le riserve naturali si distinguono in:

     a) riserve naturali integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con la sola ammissione di interventi e ricerche per ragioni scientifiche;

     b) riserve naturali orientate, con lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione della natura: vi sono consentiti interventi umani soltanto agli scopi predetti;

     c) riserve naturali parziali, per la conservazione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo, alla flora, alla fauna; in particolare possono essere individuate:

     1) riserve geologiche, riguardanti la conservazione di ambienti con manifestazioni di rilevante interesse geologico, paleontologico, mineralogico, petrografico, geomorfologico e speleologico;

     2) riserve botaniche, riguardanti la conservazione di ambienti con manifestazioni vegetali di rilevante interesse floristico e vegetazionale, con particolare riferimento a stazioni di specie o di tipi di vegetazione rara o con rischio di estinzione;

     3) riserve zoologiche, riguardanti la conservazione di ambienti caratterizzati da specie animali di rilevante interesse, con particolare riferimento a specie rare o con rischio di estinzione;

     d) riserve naturali speciali, per la conservazione di un insieme di fatti di valore estetico o storico-educativo, ovvero per la comprensione di certe finalità biologiche ed umane.

     2. Nelle riserve naturali integrali è vietato l'accesso al pubblico. Nelle riserve naturali di altro tipo l'accesso al pubblico può essere consentito unicamente su aree e percorsi individuati per finalità educative e didattiche [33].

     2 bis. L'individuazione da parte della Regione delle aree su cui istituire riserve naturali tiene conto delle eventuali proposte formulate dagli Enti locali territoriali dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, dal Corpo forestale dello Stato, dalle Università, dalle Istituzioni culturali e scientifiche, dalle Associazioni naturalistiche giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, dal Comitato consultivo per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 [34].

 

     Art. 22. Istituzione di riserve naturali.

     1. Le riserve naturali sono istituite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale.

     2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, propone l'atto istitutivo corredato da adeguati elementi cartografici [35].

     3. La proposta istitutiva della riserva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è depositata per sessanta giorni consecutivi presso la segreteria dei Comuni interessati.

     4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni alla Regione.

     5. Il Consiglio regionale trascorsi i termini di cui al comma 4, su proposta della Giunta delibera l'istituzione della riserva, pronunciandosi sulle osservazioni. Nel caso di modifiche sostanziali della proposta istitutiva di cui al comma 2 è necessario il previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale [36].

     6. L'atto di istituzione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 23. Contenuto dell'atto istitutivo.

     1. L'atto istitutivo della riserva naturale indica:

     a) la perimetrazione e la zonizzazione della riserva naturale;

     b) le finalità, le norme di attuazione e di tutela;

     c) le modalità di gestione a norma dell'art. 26;

     d) i termini per l'approvazione del programma di gestione della riserva [37].

 

     Art. 24. Misure di salvaguardia.

     1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della proposta istitutiva della riserva e fino alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 55 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni.

     1 bis. Dalla data di cui al comma 1 è vietata altresì l'attività venatoria nel territorio ricompreso nei confini della riserva naturale [38].

 

     Art. 25. Efficacia dell'atto istitutivo.

     1. Le previsioni dell'atto istitutivo della riserva che comportano vincoli di carattere generale e particolare, individuate con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

     2. I Comuni territorialmente interessati alla riserva naturale adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del provvedimento istitutivo entro dodici mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. L'approvazione dell'atto istitutivo della risorsa naturale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

 

     Art. 25 bis. Programma di gestione.

     1. Il Programma di gestione della riserva è lo strumento di carattere programmatico, gestionale e regolamentare per il pieno raggiungimento delle finalità della riserva contenute nel decreto istitutivo.

     2. Il Programma di gestione:

     a) contiene un'analisi dello stato della riserva, delle azioni da attivare e dei loro obiettivi, delle prospettive a breve, medio e lungo termine;

     b) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività incompatibili con le finalità della riserva, fissando altresì i criteri ed i parametri per i relativi indennizzi;

     c) indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;

     d) individua le opere necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino ambientale;

     e) fissa ulteriori normative specifiche.

     3. Il Programma di gestione della riserva naturale, avente validità da tre a cinque anni, è elaborato dal soggetto cui è affidata la riserva ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 [39].

 

     Art. 26. Ente di gestione.

     1. Il provvedimento istitutivo della riserva naturale determina l'affidamento della riserva a enti locali territoriali, loro consorzi, istituti universitari, associazioni naturalistiche giuridicamente riconosciute, enti culturali o di ricerca, Azienda regionale delle foreste, Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, ovvero ad altri enti giuridicamente riconosciuti ritenuti idonei.

     2. Qualora la riserva venga istituita in aree di proprietà privata e su proposta del proprietario, la gestione della riserva può essere affidata al medesimo proprietario tramite apposita convenzione.

     3. Ove la riserva ricada all'interno del perimetro di un parco regionale, gli strumenti di pianificazione del parco ricomprendono anche l'area della riserva e la gestione di questa è affidata all'ente di gestione del parco regionale di cui all'art. 13.

 

     Art. 27. Poteri sostitutivi.

     1. In caso di inadempienza o di inerzia dell'ente di gestione della riserva, la Giunta regionale, decorsi inutilmente i termini assegnati e sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33, adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari in conformità alle previsioni contenute nel provvedimento istitutivo della riserva.

     2. Nei casi di ripetuta e persistente inerzia, il Consiglio regionale con lo stesso procedimento provvede a revocare l'affidamento della gestione, disponendo contestualmente l'affidamento ad altro ente.

 

     Art. 28. Aree di riequilibrio ecologico.

     1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e relativi stralci e varianti, di cui all'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988 n. 36 e al Titolo IV della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, individuano le aree di riequilibrio ecologico, anche su proposta di organismi pubblici, di privati e di associazioni. Essi individuano altresì le norme e le modalità di gestione e possono determinare l'affidamento della loro gestione ai soggetti individuati dall'art. 26 della presente legge [40].

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI A PARCHI

REGIONALI E RISERVE NATURALI

 

     Art. 29. Promozione e coordinamento regionale.

     1. La Giunta regionale, oltre alle attività espressamente previste dalla presente legge, esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti ed organismi preposti alla pianificazione ed alla gestione dei parchi regionali, delle riserve e delle aree di riequilibrio ecologico, anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

     2. Tali direttive riguardano in particolare:

     a) la gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico;

     b) la predisposizione e l'attuazione dei relativi strumenti di pianificazione e di attuazione nonché dei programmi di gestione;

     c) gli specifici criteri di pianificazione e gestione del demanio regionale ricompreso nei parchi regionali e nelle riserve naturali;

     d) la definizione dei criteri relativi agli indennizzi di cui all'art. 30.

     3. [41].

     4. [42].

     5. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti preposti alla pianificazione e alla gestione delle aree protette a norma della presente legge, sono tenuti a trasmettere alla Regione una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico nonché sulla attività svolta nell'anno precedente.

     6. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione delle aree protette istituite a norma della presente legge.

     7. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali ed alla conoscenza dell'ambiente naturale ai fini della sua tutela, gestione, fruizione, e in particolare promuove studi per:

     a) il censimento del patrimonio naturale e ambientale;

     b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzate alla elaborazione di una cartografia ecologica, da coordinare con il programma di formazione della cartografia regionale;

     c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;

     d) l'individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.

     8. Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti nelle aree protette possono ottenere contributi regionali per le seguenti iniziative:

     a) elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiali di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale;

     b) allestimento di musei naturalistici e giardini botanici;

     c) allestimento di itinerari didattici per visite guidate;

     d) realizzazione e trasformazione dei sentieri per escursioni e passeggio, punti di sosta, capanni di ricovero.

     9. La Giunta regionale attua inoltre forme di propaganda e di educazione civica per il rispetto della natura, con particolare riguardo alle scuole, anche in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.

     10. Al fine di predisporre le azioni di promozione, indirizzo, coordinamento e verifica di cui al presente articolo, nonché di coordinare gli interventi previsti dal Titolo V, la Giunta regionale istituisce un apposito gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.

 

     Art. 30. Indennizzi.

     1. Qualora il piano territoriale del parco ovvero il programma di gestione della riserva preveda modificazioni delle destinazioni di uso o degli assetti colturali in atto, che comportino riduzione di reddito, l'ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti rispettivamente nel regolamento del parco e nel programma di gestione della riserva.

     2. Tale disposizione si applica anche alle aree di preparco.

     3. La Provincia o il Circondario di Rimini, territorialmente competente, sentito l'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, nei territori compresi nei parchi e nelle riserve naturali, ai sensi della normativa regionale vigente.

 

     Art. 31. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della presente legge, dai piani territoriali dei parchi regionali e dai relativi strumenti di attuazione nonché dai provvedimenti istitutivi delle riserve naturali è esercitata dai rispettivi enti di gestione che la svolgono anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, nonché del personale del Corpo forestale dello Stato.

 

     Art. 32. Sanzioni.

     1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei relativi strumenti di attuazione dei parchi regionali, dei provvedimenti istitutivi delle riserve naturali, nonchè delle norme di salvaguardia di cui all'art. 5 e delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 11 e 24, è applicata una sanzione pecuniaria da 129 Euro a 1.291 Euro, oltre alla riduzione in pristino a spese del trasgressore [43].

     2. Nelle fattispecie seguenti, fermo restando l'obbligo della riduzione in pristino a spese del trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

     a) da 258 Euro a 2.582 Euro per l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali;

     b) da 51 Euro a 516 Euro per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali;

     c) da 1.032 Euro a 10.329 Euro per la realizzazione di ogni opera od intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti ed i movimenti di terra ovvero l'apertura di cave o discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi comprese l'apertura di nuove strade, in difformità alle misure di salvaguardia ed agli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma. [44]

     3. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco o dalla riserva, compresi gli animali abbattuti.

     4. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità dell'infrazione desunta:

     a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalle modalità dell'azione;

     b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;

     c) dal pregio del bene danneggiato.

     5. Competente all'irrogazione della sanzione è l'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale. Nella more della entrata in funzione di tali enti la competenza spetta al Presidente della Amministrazione provinciale territorialmente interessata.

     6. I proventi delle sanzioni sono devoluti comunque all'ente di gestione del parco regionale o della riserva naturale.

     7. Per le procedure di irrogazione della sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della Legge 24 novembre 1984, n. 689.

 

     Art. 33. Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.

     1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge nonché dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è istituito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.

     2. Il Comitato è così composto:

     a) assessore regionale competente per materia o suo delegato con funzioni di presidente;

     b) quattordici esperti nelle discipline naturalistiche biologiche, agrarie, forestali, ecologiche, geologiche, economiche, nonché in pianificazione territoriale ed urbanistica, prescelti su indicazione di Università, istituzioni culturali e scientifiche, associazioni ambientalistiche e del tempo libero, organizzazioni imprenditoriali agricole e degli altri settori produttivi;

     c) quattro collaboratori regionali inseriti nei ruoli organici della Regione o di istituti ed aziende da essa dipendenti.

     3. Fungerà da segretario un collaboratore regionale dell'assessorato competente per materia.

     4. Al Comitato, oltre alle competenze attribuite dalla presente legge, dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 e da altre leggi regionali, è demandata la formulazione, su richiesta della Regione, di proposte di iniziative e provvedimenti per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale.

     5. Il Comitato è nominato con delibera del Consiglio su proposta della Giunta regionale.

     6. I membri del Comitato restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

     7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno sette componenti. Nel caso in cui il Comitato si riunisca in composizione integrata per l'esame degli strumenti di pianificazione territoriale, per la validità della seduta è comunque necessaria la presenza di almeno tre componenti della prima sezione del Comitato di cui all'art. 29 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18. In seconda convocazione la seduta è valida con la partecipazione di almeno due componenti del suddetto Comitato [45].

     8. Le determinazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

     9. I componenti del Comitato, che senza giustificato motivo rimangono assenti per tre riunioni consecutive, decadono dalla nomina.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 34. Contributi per spese di gestione.

     1. Gli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali provvedono alle spese necessarie alla gestione mediante:

     a) i contributi della Regione e quelli derivanti da leggi statali;

     b) i contributi dei soggetti associati nei consorzi di gestione in base ai relativi statuti;

     c) i contributi versati ad altro titolo dagli enti locali associati o da altri enti pubblici o da privati;

     d) gli introiti derivanti da rendite patrimoniali, dalla attività di gestione nonché dalle sanzioni comminate ai sensi dell'art. 32.

     2. I contributi regionali sono determinati ed erogati annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle previsioni della legge di bilancio ai sensi del primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 35. Contributi per spese di investimento e sviluppo.

     1. La Regione concede contributi per le spese di redazione di piani territoriali dei parchi e dei programmi di gestione delle riserve agli enti incaricati ai sensi della presente legge [46].

     2. La Regione concede altresì contributi agli enti di gestione dei parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibrio ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati, finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le stesse finalità. Analoghi contributi possono essere altresì concessi agli Enti locali soci dei consorzi di gestione dei parchi e delle riserve per le medesime finalità [47].

     3. Gli interventi di cui al secondo comma possono essere attuati direttamente dalla Regione, mediante la predisposizione di appositi progetti regionali, sentiti gli enti di gestione territorialmente interessati.

     4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati al secondo comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di norma alle Province ovvero ad altri enti locali territorialmente interessati, con l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti di gestione al momento della loro avvenuta costituzione [48].

     5. La concessione dei finanziamenti di cui al secondo e quarto comma è disciplinata dalla L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

 

     Art. 36. Priorità sul riparto dei finanziamenti regionali.

     1. Alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane territorialmente interessati da parchi regionali e riserve naturali istituiti, è riservata priorità sul riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore per l'attuazione, entro l'ambito territoriale degli stessi parchi e riserve, di progetti compatibili con le previsioni contenute nel Piano territoriale del parco approvato o adottato e riguardanti in particolare [49]:

     a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;

     b) recupero e restauro di centri abitati e/o edifici di particolare pregio storico, monumentale, artistico e ambientale;

     c) recupero dei nuclei abitati rurali;

     d) attività culturali di interesse del parco;

     e) attività agricole e agrituristiche [50];

     f) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo [51];

     g) attività sportive compatibili [52];

     h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili [53].

     2. La medesima priorità è riservata ai soggetti pubblici e privati che realizzano, entro l'ambito territoriale dei parchi, progetti di qualificazione e sviluppo di attività culturali, produttive o di servizio in campo agricolo, zootecnico, forestale, turistico ed artigianale, compatibili con le finalità di parchi stessi.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 37. Regime transitorio di parchi regionali e riserve naturali già istituiti.

     1. I parchi regionali e le riserve naturali, nonché i rispettivi enti di gestione, istituiti con provvedimenti regionali adottati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono validamente istituiti anche agli effetti della presente legge.

     2. Le Province competenti per la proposta di costituzione dell'Ente di gestione dei parchi regionali già istituiti ed in particolare:

     a) le Province Parma e Piacenza per il Parco fluviale regionale dello Stirone;

     b) la Provincia di Parma per il Parco regionale dei Boschi di Carrega e per il Parco fluviale regionale del Taro;

     c) la provincia di Reggio Emilia per il Parco regionale dell'Alto Appennino reggiano;

     d) la Provincia di Modena per il Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina e per il Parco regionale dell'Alto Appennino modenese;

     e) la Provincia di Bologna per il Parco regionale del Corno alle Scale e per il Parco regionale dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell'Abbadessa;

     f) [54];

provvedono alla formalizzazione delle proposte di costituzione del

Consorzio di cui all'art. 14, commi 1 e 2, entro il 31 marzo 1993. Entro il

30 giugno 1993, gli enti facenti parte del Consorzio provvedono altresì

all'approvazione dello statuto [55].

     2 bis. In caso di inosservanza dei termini suddetti, la Regione provvede in via sostitutiva entro novanta giorni [56].

     2 ter. E' fatta salva la competenza delle Province territorialmente competenti all'elaborazione e all'adozione dei Piani territoriali dei parchi regionali di cui al comma 2 [57].

     2 quater. Gli organi assembleari, esecutivi ed il Presidente degli attuali enti di gestione dei parchi sopra elencati, fino alla costituzione del Consorzio obbligatorio, all'approvazione dello statuto e all'insediamento dei nuovi organi, continuano ad operare, adeguando le proprie funzioni a quanto previsto dalla presente legge [58].

 

     Art. 37 bis. Competenze del Circondario di Rimini.

     1. Fino alla effettiva istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Circondario di Rimini, per il proprio ambito territoriale, svolge le competenze attribuite alle Province dalla presente legge [59].

 

     Art. 38. Approvazione del piano territoriale del parco in pendenza dell'approvazione del piano territoriale regionale. [60]

 

     Art. 39. Modifiche di leggi regionali.

     1. Sono abrogati:

     a) l'art. 26 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31;

     b) gli artt. 2 e 5 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

     2. L'articolo 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è sostituito dal seguente: (omissis).

     3. All'art. 7 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 le parole finali «delimitate ai sensi dell'art. 5» sono sostituite dalle parole «a parco regionale e riserva naturale».

     4. Al primo comma dell'art. 8 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 le parole «di cui agli artt. 4 e 5» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 4».

     5. L'art. 9 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così modificato:

     a) al primo comma le parole «di cui agli artt. 4, 5 e 6» sono sostituite dalle parole «di cui agli artt. 4 e 6»;

     b) al secondo comma vengono soppresse le parole «le delimitazioni di cui all'art. 5 e».

     6. L'art. 15 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così modificato:

     a) al primo comma sono soppresse le seguenti parole «ad eccezione di quelle previste nel quarto comma dell'art. 5»;

     b) il secondo comma viene soppresso;

     c) al terzo comma le parole «aree protette a norma dell'art. 5 della presente legge» vengono sostituite dalle parole «aree a parco regionale e riserva naturale».

     7. I pareri demandati dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 al Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura sono sostituiti dai pareri del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale.

     8. Le funzioni attribuite dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 ai soppressi Comitati comprensoriali sono demandate alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini.

 

     Art. 40. Copertura finanziaria.

     (Omissis).

 

Allegato n. 1

PARCHI REGIONALI ISTITUITI AI SENSI DELL'ART. 3

     A) Parco fluviale regionale dello Stirone

     B) Parco fluviale regionale del Taro

     C) Parco regionale dell'alto Appennino reggiano [61]

     D) Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina

     E) Parco regionale del Corno alle Scale

     F) Parco regionale dei Gessi bolognese e Calanchi della Abbadessa

     G) [62].

     H) Parco regionale dell'alto Appennino modenese.

 

 

Cartografia

(Omissis)

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 71 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, ad eccezione degli articoli 3 e 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40 (B.U. n. 120 del 16 novembre 1992) dichiarata urgente.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40, cit.

[4] Comma così modificato dall'art. 109 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[5] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 109 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[10] Comma abrogato dall'art. 109 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[11] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[12] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[13] Comma così sostituito dall'art. 109 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 109 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[15] Comma così sostituito dall'art. 109 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[16] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[19] Comma aggiunto dall'art. 109 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[27] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[29] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[31] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[33] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[34] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[35] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[36] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[37] Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[38] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[39] Articolo aggiunto dall'art. 21 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[40] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[41] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[42] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[43] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[44] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[45] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[46] Comma così modificato dall’art. 49 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, con la decorrenza stabilita dall'art. 58 della stessa L.R. 27/2004.

[47] Comma così modificato dall’art. 49 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, con la decorrenza stabilita dall'art. 58 della stessa L.R. 27/2004.

[48] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[49] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[50] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[51] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[52] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[53] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[54] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 1994, n. 46.

[55] I commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 26 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[56] I commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 26 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[57] I commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 26 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[58] I commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 26 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[59] Articolo aggiunto dall'art. 27 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[60] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

[61] Il parco di cui alla presente lettera C) è stato soppresso dall’art. 70 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

[62] Punto abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 1994, n. 46. Il comma 2 dello stesso art. 1, L.R. 46/94, dispone inoltre: