§ 4.1.33 - Legge Regionale 30 gennaio 1995, n. 6.
Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:30/01/1995
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 3.  Approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale.
Art. 4.  Piani settoriali provinciali.
Art. 5.  Salvaguardia.
Art. 6.  Trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 7.  Deleghe alle Province.
Art. 8.  Funzioni di programmazione e pianificazione della Città metropolitana di Bologna.
Art. 9.  Coordinamento delle funzioni delegate e trasferite.
Art. 10.  Modifiche agli artt. 1, 8, 10 e 12 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26.
Art. 11.  Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47.
Art. 12.  Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 47/78.
Art. 13.  Variante di iniziativa comunale agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.
Art. 14.  Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici.
Art. 15.  Modifiche all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46.
Art. 16.  Modifiche agli artt. 1, 2 e 6 della L.R. 46/88.
Art. 17.  Modifiche all'art. 40 della LR. 47/78.
Art. 18.  Modifiche all'art. 46 della LR. 47/78.
Art. 19.  Direttive in materia urbanistica.
Art. 20.  Programmi integrati di intervento.
Art. 21.  Attuazione dei programmi integrati di intervento.
Art. 22.  Modifiche all 'art. 27 della LR. 47/78.
Art. 23.  Modifiche all'art. 10 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33.
Art. 24.  Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 33/90.
Art. 25.  Modifiche agli artt. 2, 9, 15 e 16 e abrogazione dell'art. 14 della L.R. 33/90.
Art. 26. 
Art. 27.  Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17.
Art. 28.  Approvazione dei Piani infraregionali.
Art. 29.  Funzioni di programmazione e pianificazione delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena.
Art. 30.  Scioglimento delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena.
Art. 31.  Approvazione dei Piani infraregionali delle attività estrattive.
Art. 32.  Efficacia dei Piani comprensoriali.
Art. 33.  Approvazione degli strumenti urbanistici.
Art. 34.  Interventi finanziari a sostegno delle attività provinciali.
Art. 35.  Copertura finanziaria.
Art. 36.  Contributi assegnati per l'elaborazione dei Piani infraregionali.
Art. 37.  Elaborazione dei Piani regolatori generali in forma associata.


§ 4.1.33 - Legge Regionale 30 gennaio 1995, n. 6.

Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia.

(B.U. n. 15 del 3 febbraio 1995).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La presente legge prevede il riordino della legislazione regionale in materia di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

     a) realizzare, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, un efficiente sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;

     b) valorizzare il ruolo e l'attività di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, razionalizzando l'esercizio delle competenze attribuite ai diversi livelli istituzionali;

     c) precisare il raccordo funzionale tra i diversi strumenti della programmazione e della pianificazione;

     d) semplificare i procedimenti amministrativi per la approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, anche adeguando la loro modalità di formazione ed approvazione;

     e) disciplinare i programmi integrati di intervento ed i procedimenti relativi alle concessioni edilizie comunali.

     2. Con ulteriori atti legislativi, sarà completato il riordino organico della materia relativa alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con prioritario riguardo alle esigenze:

     a) di tutela e valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche;

     b) di riqualificazione e sviluppo del territorio regionale e di innovazione del tessuto produttivo di adeguamento delle reti infrastrutturali e dei servizi;

     c) di miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale.

 

TITOLO I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE PROVINCE

 

     Art. 2. Piano territoriale di coordinamento provinciale. [2]

     1. La Provincia, ai sensi dell'art. 15 della Legge 142/90, predispone il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), avente contenuti socio-economici e territoriali, il quale:

     a) orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;

     b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano territoriale regionale (PTR), così come integrato dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR);

     c) costituisce momento di sintesi e verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;

     d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, disciplinato dall'art. 14, comma 2, lettera a) della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 11 della presente legge.

     2. Il PTCP, per corrispondere alle finalità indicate nel comma 1:

     a) contiene l'analisi delle tendenze evolutive che interessano gli aspetti socio-economici e territoriali per le diverse aree;

     b) individua ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientale relative al proprio ambito, da proporre quale obiettivo, formulando i conseguenti indirizzi di assetto territoriale;

     c) articola schemi di azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione comunale e settoriale;

     d) indica un primo quadro degli interventi prioritari necessari alla loro realizzazione.

     3. Il PTCP, con riferimento agli strumenti della programmazione e pianificazione regionale, in particolare, deve contenere:

     a) l'indicazione delle diverse destinazioni del territorio, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, assumendo la salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per la verifica dell'ammissibilità del complesso delle trasformazioni e delle azioni individuate;

     b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportino rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture e, fra queste, delle principali linee di comunicazione, ferme restando le disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale;

     c) le linee d'intervento - anche in termini di indirizzi e direttive per la pianificazione di settore - per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, avendo cura di garantire il rispetto delle previsioni dei Piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183;

     d) l'individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali, con le relative politiche di valorizzazione.

     4. Il PTCP può inoltre:

     a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali siano necessarie od opportune, in relazione agli indirizzi di assetto formulati, particolari forme di coordinamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dei Comuni;

     b) stabilire, nell'ambito delle competenze della Provincia e con adeguata evidenziazione, prescrizioni che, qualora espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare esattamente i territori interessati, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, che a tali fini devono essere adeguati dai Comuni.

     5. Le Province, attraverso il PTCP, possono motivatamente proporre varianti al PTR, con le modalità indicate all'art. 3, comma 9, ed interventi da realizzare mediante i Progetti territoriali operativi (PTO), di cui all'art. 7 della L.R. 5 settembre 1988. n. 36.

 

     Art. 3. Approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale. [3]

     1. Al fine della predisposizione del PTCP, la Provincia assicura la cooperazione e il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane, nonché la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà professionali, sociali e culturali, individuando le opportune forme di consultazione e di verifica delle elaborazioni.

     2. La Provincia adotta il PTCP e provvede al suo deposito presso la propria sede, nonché presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane della Provincia. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.

     3. Il PTCP in variante a strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, di cui al comma 9, è depositato altresì presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nelle sedi delle altre Amministrazioni provinciali. L'avviso dell'avvenuto deposito, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale, deve indicare lo strumento regionale di cui il PTCP propone la variante.

     4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito le Amministrazioni pubbliche nonché i soggetti indicati all'art. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, possono far pervenire alla Provincia osservazioni.

     5. Contemporaneamente al deposito, il PTCP viene trasmesso alla Giunta regionale, la quale nel termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento può sollevare riserve in merito alla conformità dello stesso al PTR ed agli altri strumenti della programmazione e pianificazione regionale. Trascorso tale termine il PTCP si considera valutato positivamente dalla Giunta regionale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di approvazione del PTCP.

     6. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 5, la Provincia deduce sulle osservazioni presentate e sulle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta regionale, con obbligo di puntuale motivazione nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), e invia il Piano alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione.

     7. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano la Giunta regionale approva il PTCP, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale. Trascorso tale termine il PTCP si considera approvato secondo quanto proposto dalla Provincia a norma del comma 6.

     8. La Giunta regionale provvede all'approvazione sentita la competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

     9. Le Province possono motivatamente proporre con il PTCP varianti agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale. In tal caso la Giunta regionale approva contestualmente lo strumento provinciale e le modifiche agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, previa acquisizione, su queste ultime, del parere conforme della Commissione consiliare competente.

     10. Il PTCP è depositato, dopo l'approvazione, presso la sede della Amministrazione provinciale e comunicato alle Comunità Montane e ai Comuni della Provincia.

     11. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il PTCP diviene efficace dalla data di pubblicazione di tale avviso.

     12. All'adeguamento o variazione del PTCP si procede a norma dei commi precedenti.

     13. Salvo che la legislazione regionale in materia non detti una specifica disciplina, le disposizioni previste ai commi precedenti si applicano al procedimento di approvazione dei Piani settoriali provinciali.

 

     Art. 4. Piani settoriali provinciali. [4]

     1. I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale, si adeguano e si raccordano ai PTCP.

     2. I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni incompatibili con il PTCP soltanto mediante l'espressa proposta di modificazione dello stesso. In tal caso la Giunta regionale approva contestualmente il Piano settoriale provinciale e le modifiche al PTCP.

 

     Art. 5. Salvaguardia. [5]

     1. Alle prescrizioni contenute nel Piano territoriale regionale, nei Progetti territoriali operativi, nei Piani infraregionali, nei Piani territoriali di coordinamento provinciali e nelle loro varianti si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della L.R. 47/78.

     2. L'art. 10 della L.R. 36/88 è abrogato.

 

     Art. 6. Trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali. [6]

     1. A decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del PTCP, di cui all'art. 3, ovvero del Piano infraregionale, di cui all'art. 28, la Provincia esercita la funzione di approvazione dei Piani regolatori generali e loro varianti secondo le modalità previste dagli artt. 14 e 15 della L.R. 47/78, come sostituiti rispettivamente dagli artt. 11 e 12 della presente legge.

     2. Con la medesima decorrenza, sono altresì trasferite alla Provincia le seguenti funzioni:

     a) formulazione di osservazioni ai Piani particolareggiati, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46, come modificato dall'art. 15 della presente legge;

     b) autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso albergo, di cui al RDL 8 novembre 1938, n. 1908;

     c) autorizzazione alla variazione dei Piani per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 23, comma quinto della L.R. 47/78.

     3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale può avvalersi del parere del Comitato consultivo provinciale, a norma dell'art. 14, comma 10 della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 7. Deleghe alle Province. [7]

     1. All'art. 4 della L.R. 46/88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. La delega di funzioni prevista all'art. 4, comma 3 bis della L.R. 46/88, di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delega non ricomprende i procedimenti di annullamento già in corso presso la Regione.

     3. E' delegata alle Province la funzione prevista dall'articolo 8 della L.R. 13 gennaio 1978, n. 5, di designazione e nomina degli esperti delle Commissioni di cui all'art. 16 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, quarto comma della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     4. La Commissione di cui al comma 3 ha sede presso la Provincia, che provvede alla costituzione e al funzionamento della segreteria e del relativo archivio, nonché alla liquidazione dei gettoni di presenza.

 

     Art. 8. Funzioni di programmazione e pianificazione della Città metropolitana di Bologna. [8]

     1. Le funzioni in materia di programmazione e di pianificazione territoriale e urbanistica attribuite o delegate alle Province dalla presente legge sono esercitate dalla Città metropolitana di Bologna, secondo le modalità e i tempi stabiliti con legge regionale.

 

     Art. 9. Coordinamento delle funzioni delegate e trasferite. [9]

     1. Allo scopo di indirizzare e coordinare l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge ed all'art. 4 della L.R. 46/88 come integrato, la Giunta regionale, sentite le Province, propone al Consiglio regionale l'emanazione di direttive vincolanti.

     2. La delibera del Consiglio regionale di approvazione delle direttive è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 10. Modifiche agli artt. 1, 8, 10 e 12 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26.

     1. All'art. 1 della L.R. n. 26 del 1978, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [10].

     2. [L'art. 8 della L.R. 26/78 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [11].

     3. All'art. 10 della L.R. 26/78, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [12].

     4. All'art. 12, secondo comma della L.R. 26/78, le parole «artt. 59 e 60» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis) [13].

     5. I procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico, di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla L.R. 26/78, non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi di diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilità per le Commissioni provinciali di rinnovare le proposte ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 26/78, come sostituito dal precedente comma 2 [14].

 

TITOLO II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

 

     Art. 11. Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47. [15]

     1. L'art. 14 della L.R. 47/78 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 47/78. [16]

     1. L'art. 15 della L.R. 47/78 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Variante di iniziativa comunale agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale. [17]

     1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1 della L.R. 6 settembre 1993, n. 31, circa le modifiche grafiche al PTPR di iniziativa comunale, i Comuni con la delibera di adozione del PRG o sua variante generale, possono proporre variazioni degli altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale provinciale o regionale.

     2. Fino alla data di trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, le modifiche grafiche al PTPR e le variazioni indicate al comma 1 sono approvate con le modalità previste dall'art. 1 della L.R. 31/93.

     3. A seguito dell'esercizio delle predette funzioni da parte delle Province, le modifiche grafiche al PTPR e le variazioni sopraindicate, di seguito denominate "variante", sono approvate con le modalità di cui ai commi seguenti.

     4. Lo strumento urbanistico qualora contenga proposte di modifiche grafiche al PTPR o proposte di variazioni a strumenti provinciali è depositato, oltre che nella Segreteria comunale, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nella sede dell'Amministrazione provinciale; qualora contenga proposte di variazioni degli altri strumenti regionali è depositato presso tali sedi e presso le altre Amministrazioni provinciali. L'avviso dell'avvenuto deposito, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e in almeno un quotidiano locale, deve indicare lo strumento regionale o provinciale di programmazione o pianificazione di cui si propone la variante.

     5. Scaduto il termine per la loro presentazione, il Comune provvede ad inviare alla Provincia le osservazioni al piano che ineriscano alla proposta di variante agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.

     6. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al comma 5, la Provincia si esprime sulla proposta di variante e la trasmette alla Giunta regionale, unitamente agli elaborati comunali ad esso relativi, ovvero dichiara, con provvedimento definitivo, la manifesta illegittimità od inammissibilità della stessa. Decorso inutilmente tale termine la proposta di variante si intende valutata positivamente, ed il Presidente della Giunta provinciale provvede a trasmettere gli atti alla Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.

     7. La Giunta regionale, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento, assume le proprie determinazioni in merito alla proposta di variante, previa acquisizione del parere conforme della Commissione consiliare competente, dandone comunicazione all'Amministrazione provinciale e comunale. La deliberazione della Giunta regionale che introduce la variante agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     8. Trascorso il termine previsto al comma 7, la variante si intende approvata ed il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, provvede a trasmettere gli atti all'Amministrazione provinciale e comunale ed a richiederne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.

     9. Nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 3, il termine perentorio per la formulazione di riserve, di cui al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 11 della presente legge, è di sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l' approvazione da parte della Giunta regionale della variante proposta.

 

     Art. 14. Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici. [18]

     1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge 142/90, in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma che comportino la variazione di uno o più strumenti di pianificazione urbanistica, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai seguenti commi.

     2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti urbanistici provvede a convocare la conferenza prevista dal comma 3 dell'art. 27 della Legge 142/90.

     3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma 2, sia verificata la possibilità di un consenso unanime delle Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma, corredato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, è depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

     4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo. Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni presentate.

     5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della Legge 142/90, produce gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Provincia [19].

     6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.

     7. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di cui al comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le Amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

 

     Art. 15. Modifiche all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46. [20]

     1. All'art. 3 della L.R. 46/88, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'art. 3 della L.R. 46/88, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'art. 3 della L.R. 46/88, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Modifiche agli artt. 1, 2 e 6 della L.R. 46/88.

     1. All'art. 1, comma 1, della L.R. 46/88, la lettera a) sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. L'art. 2 della L.R. 46/88 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'art. 6 della L.R. 46/88, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. Modifiche all'art. 40 della LR. 47/78. [21]

     1. All'art. 40 della L.R. 47/78, come modificato, il comma dodicesimo è sostituto dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Modifiche all'art. 46 della LR. 47/78. [22]

     1. All'art. 46 della L.R. 47/78, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19. Direttive in materia urbanistica. [23]

     1. Ai fini dell'attività di coordinamento della formazione, adeguamento e gestione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale, sentite le Province, propone al Consiglio regionale l'emanazione di direttive vincolanti:

     a) in merito alle modalità di espressione dei contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica;

     b) in merito a criteri e metodologie per l'acquisizione e la valutazione degli elementi conoscitivi necessari per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica;

     c) per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di definizione dell'oggetto e dei contenuti degli strumenti urbanistici.

 

     Art. 20. Programmi integrati di intervento. [24]

     1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, è approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria totale del programma stesso e non può interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente "zona omogenea E", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78, e zone di tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 33 della L.R. 47/78.

     3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della L.R. 47/78 e dall'art. 3 della L.R. 46/88, così come modificato dall'art. 15 della presente legge [25].

     4. Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree classificate dal PRG vigente "zona omogenea A", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della L.R. 47/78i fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potrà superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.

     5. Il PRG può indicare i comparti da assoggettare a programmi integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d'uso, le volumetrie e gli standards.

 

     Art. 21. Attuazione dei programmi integrati di intervento. [26]

     1. In sede di approvazione del programma integrato di intervento il Consiglio comunale può attribuire alla delibera valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri le autorizzazioni ed i nulla-osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

     2. All'atto dell'approvazione del programma integrato di intervento, il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi previsti e le modalità di versamento degli stessi. I soggetti operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di avere soddisfatto il versamento degli oneri concessori, fatta salva la loro rateazione con le modalità e garanzie di legge.

     3. Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessità di successiva deliberazione del Consiglio comunale, possono essere rilasciate dal Sindaco varianti alle concessioni edilizie, a norma delle vigenti disposizioni.

     4. Le disposizioni in materia di approvazione e attuazione dei programmi integrati di intervento, previste dall'art. 20 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano anche ai programmi di recupero urbano, definiti dall'art. 11 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493.

 

     Art. 22. Modifiche all 'art. 27 della LR. 47/78.

     1. All'art. 27 della L.R. 47/78, i commi dal quarto al tredicesimo sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 23. Modifiche all'art. 10 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33.

     1. All'art. 10 della L.R. n. 33 del 1990, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 24. Sostituzione dell'art. 13 della L.R. 33/90.

     1. L'art. 13 della L.R. 33/90 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25. Modifiche agli artt. 2, 9, 15 e 16 e abrogazione dell'art. 14 della L.R. 33/90.

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. (Omissis).

     4. (Omissis).

     5. (Omissis).

     6. (Omissis).

     7. I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e del certificato di conformità edilizia con le procedure introdotte dalla presente legge, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     8. Fino all'approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui all'art. 2 della L.R. 33/90, modificato dal precedente comma 1, continuano a trovare applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 13 della L.R. 33/90 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge per i Comuni che abbiano provveduto ad adeguare il regolamento edilizio alle previsioni della legge stessa.

 

     Art. 26. [27]

     Modifiche agli artt. 14 e 15 della L.R. 1 febbraio 1983, n. 9.

     1. All'art. 14 della L.R. n. 9 del 1983, i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     2. L'art. 15 della L.R. 9/83 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27. Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17.

     (Omissis)

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 28. Approvazione dei Piani infraregionali. [28]

     1. Gli artt. 12 e 13 della L.R. 36/88 sono abrogati, fermo restando quanto disposto dai commi successivi.

     2. In prima applicazione della presente legge, i Piani infraregionali, previsti dall'art. 12 della L.R. 36/88 ed adottati entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Regione secondo le procedure di cui all'art. 13 della medesima legge ed assumono la funzione ed esplicano gli effetti dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, di cui al precedente art. 2.

     3. I Piani infraregionali adottati entro il termine indicato al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale purché conformi alle prescrizioni del PTPR di cui all'art. 4, comma 4, delle "norme" del Piano stesso. La Giunta regionale, con l'atto deliberativo di approvazione del Piano infraregionale, integra d'ufficio il Piano con le prescrizioni di cui al citato art. 4, comma 4.

     4. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei Piani infraregionali, con le modalità indicate al comma 3, entro il termine perentorio di:

     a) centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per i piani che a quella data siano stati già trasmessi per l'approvazione;

     b) centoventi giorni dal ricevimento, per i piani trasmessi per l'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

     5. Trascorsi i termini indicati al comma 4 senza che la Giunta regionale abbia assunto le proprie determinazioni il Piano infraregionale si considera approvato secondo quanto previsto dalla delibera di deduzione sulle osservazioni, di cui all'art. 13, comma 5 della L.R. 36/88.

     6. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione la Provincia provvede ad integrare il Piano infraregionale per renderlo conforme anche alle direttive ed indirizzi del PTPR di cui all'art. 4, commi 2 e 3, delle "norme" del Piano stesso nonché ai contenuti del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge. Trascorso tale termine senza che la Provincia abbia adottato l'integrazione, in via sostitutiva provvede la Giunta regionale con le modalità di cui all' art. 36 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

     7. Il procedimento di approvazione dei piani settoriali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità previste dall'art. 13 della L.R. 36/88 è concluso secondo le disposizioni stabilite dallo stesso articolo, salvo quanto previsto per i PIAE dall'art. 31.

 

     Art. 29. Funzioni di programmazione e pianificazione delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena. [29]

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di programmazione e pianificazione territoriale specificamente attribuite dalla legislazione regionale alle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono esercitate rispettivamente dalle Province di Bologna e Forlì-Cesena, che provvedono attraverso l'integrazione dei propri strumenti.

     2. Gli statuti delle Province di Bologna e di Forlì-Cesena garantiscono la partecipazione dei Comuni ricadenti negli ambiti delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena alla elaborazione e alla definizione degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale.

     3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli atti di programmazione e pianificazione territoriale, sono trasmessi per l'approvazione dalle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena entro il 30 giugno 1995. Trascorsa tale data trova applicazione quanto previsto al comma 1.

     4. Dalla data di approvazione dei Piani infraregionali relativi agli ambiti territoriali delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena, le Province di Bologna e Forlì-Cesena esercitano le funzioni amministrative indicate all'art. 6 anche per detti ambiti territoriali.

 

     Art. 30. Scioglimento delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena. [30]

     1. In attuazione dell'art. 61, comma 1, della Legge 142/90, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono sciolte il 30 giugno 1995. Da tale data, fermo restando quanto disposto dall'art. 29 con riguardo alle funzioni di programmazione e pianificazione territoriale, le competenze attribuite alle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono esercitate rispettivamente dalle Province di Bologna e di Forlì-Cesena. Restano salve le funzioni attribuite al Circondario di Imola dallo statuto della Provincia di Bologna o della Città metropolitana di Bologna e al Circondario di Cesena dallo statuto della Provincia di Forlì-Cesena.

     2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato un Commissario che provvede a perfezionare gli atti in corso alla data dello scioglimento, a definire quelli necessari alla liquidazione delle Assemblee di cui al comma 1 ed al trasferimento dei beni rispettivamente alle Province di Bologna e Forlì-Cesena.

     3. Il Commissario si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, del personale operante presso le Assemblee e conclude i suoi lavori entro un anno dalla nomina. Ad esso spetta un'indennità pari a quella percepita dal Sindaco del Comune capoluogo dell'Assemblea senza possibilità di raddoppio.

 

     Art. 31. Approvazione dei Piani infraregionali delle attività estrattive. [31]

     1. I PIAE già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati dalla Giunta regionale con le modalità previste dai commi seguenti.

     2. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei PIAE, anche apportando d'ufficio le modifiche atte a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, entro il termine perentorio di:

     a) centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i piani trasmessi per l'approvazione prima di tale data;

     b) centoventi giorni dal ricevimento, per i piani trasmessi per l'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

     3. Entro i termini indicati al comma 2 la Giunta regionale può provvedere, anche con provvedimenti distinti, all'approvazione parziale dei PIAE ed alla formulazione di osservazioni sulle restanti previsioni dei piani.

     4. Trascorso i termini indicati al comma 2, senza che la Giunta regionale abbia assunto una delle determinazioni previste dai commi 2 e 3, il PIAE si considera approvato, salvo che per le previsioni ricadenti all'interno delle zone e sistemi indicati dall'art. 35, comma 1, delle "norme" del PTPR.

     5. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento delle osservazioni, di cui al comma 3, adotta le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Giunta regionale che, entro il termine perentorio di novanta giorni dal loro ricevimento, provvede ad assumere le definitive determinazioni sulle previsioni del piano oggetto delle osservazioni. Trascorso tale termine le previsioni si considerano approvate dalla Giunta regionale, secondo quanto proposto dalla Provincia in sede di controdeduzioni.

     6. La Giunta regionale provvede a norma dei commi 2, 3 e 5 sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

     7. Per dare immediata attuazione alle previsioni dei PIAE approvate ai sensi del comma 3, i Comuni possono approvare un apposito piano delle attività estrattive, con le modalità previste dal comma 3 bis dell'art. 7 della L.R. 17/91, introdotto dall'art. 27, comma 1, della presente legge.

     8. In attesa dell'adozione del PAE e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i Comuni possono attuare le previsioni del PIAE relative a poli estrattivi di valenza sovracomunale, ove in esso siano puntualmente delimitate le aree da destinare alle attività estrattive, attraverso l'adozione di un piano particolareggiato, di cui all'art. 8 della L.R. 17/91, che definisca i contenuti indicati nelle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell'art. 7 della stessa L.R. 17/91.

 

     Art. 32. Efficacia dei Piani comprensoriali. [32]

     1. A decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del PTCP, ovvero del PI, di cui agli artt. 3 e 28, cessano di avere efficacia i Piani comprensoriali inerenti agli ambiti territoriali della Provincia.

 

     Art. 33. Approvazione degli strumenti urbanistici. [33]

     1. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione dei Piani infraregionali delle singole Province o dei PTCP, le funzioni di cui all'art. 6 sono esercitate dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 46, comma primo, della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

     2. La Giunta regionale provvede altresì all'approvazione dei PRG e relative varianti che, nel termine indicato al comma 1, siano già stati trasmessi alla stessa.

     3. Il procedimento di approvazione dei PRG e relative varianti, introdotto dagli artt. 11 e 12 non si applica agli strumenti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali sono approvati dalla Regione o dalla Provincia con le modalità previste dall'art. 14 della L.R. 47/78 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 34. Interventi finanziari a sostegno delle attività provinciali. [34]

     1. Per la predisposizione e l'aggiornamento del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione concede alle Province un contributo nella misura massima del cinquanta per cento del costo effettivamente sostenuto e documentato.

     2. La Giunta regionale, sentite le Province, provvede all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri di urgenza e rilevanza, della predisposizione o dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione.

     3. Per favorire e sostenere lo svolgimento delle funzioni attribuite e delegate alle Province dalla presente legge, la Regione promuove appositi programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale provinciale.

 

     Art. 35. Copertura finanziaria. [35]

     l. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 34, la Regione fa fronte a decorrere dall'esercizio 1995 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

     2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle Province con la presente legge, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota di partecipazione alle spese delle Province del Fondo regionale previsto dall'art. l della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della medesima legge.

 

     Art. 36. Contributi assegnati per l'elaborazione dei Piani infraregionali. [36]

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Province che abbiano ottenuto il finanziamento regionale finalizzato alla predisposizione del Piano infraregionale, di cui all'art. 12 della L.R. 36/88, ancorché non abbiano adottato alla data del 30 giugno 1994 i rispettivi Piani infraregionali, sono autorizzate ad utilizzare il contributo regionale precedentemente concesso, quale finanziamento per la formazione dei PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 37. Elaborazione dei Piani regolatori generali in forma associata. [37]

     1. I Comuni contermini possono decidere la formazione del PRG in forma associata, anche istituendo un apposito Ufficio di Piano per la predisposizione del progetto.

     2. I piani formati a norma del comma 1 hanno la priorità nell'assegnazione e nella concessione dei contributi, previsti dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 47. Per tali piani il limite massimo previsto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 47/92 è elevato all'ottanta per cento.


[1] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[2] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[3] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[4] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[5] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[6] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[7] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[8] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[9] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[10] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[11] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2009, n. 23.

[12] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[13] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[14] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[15] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[16] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[17] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[18] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

[19] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

[20] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[21] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[22] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[23] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[24] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

[25] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

[26] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 11 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

[27] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[28] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[29] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[30] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[31] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[32] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[33] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[34] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[35] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[36] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[37] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.