§ 4.1.9. - Legge Regionale 1 agosto 1978, n. 26.
Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica. Norme in materia ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:01/08/1978
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      In attesa di una disciplina legislativa regionale in materia di collaudi, la Giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori delle opere di edilizia residenziale. La Giunta regionale può [...]
Art. 6.      L'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con l'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la gestione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica, di edilizia [...]
Art. 7.      La Giunta regionale, previo parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali e sentita la competente Commissione consiliare, può fornire indicazioni alle Commissioni [...]
Art. 8.      1. Le Commissioni provinciali, previste dall'art. 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono così composte:
Art. 9.      Per quanto attiene i procedimenti concernenti sia le attribuzioni delle commissioni, sia quelle susseguenti, indicati dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regolamento approvato con R.D. 3 [...]
Art. 10.      Le funzioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33, e 34 del R.D. 3 [...]
Art. 11.      Per l'esercizio delle funzioni subdelegate il Consiglio regionale e la Giunta impartiscono direttive agli enti sub-delegati. Quelle della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano [...]
Art. 12.      L'esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti subdelegati.
Art. 13.      La revoca della subdelega delle funzioni regionali è attuata a mezzo di legge regionale nei confronti di tutti i comuni. Ugualmente, a mezzo di legge regionale, è disposta la revoca delle [...]
Art. 14.      Tutte le funzioni indicate nella legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 e nel R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, per quanto concerne [...]
Art. 15.      Il Consiglio regionale sostituisce il Governo ai fini del ricorso al medesimo di cui agli artt. 4 e 6 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497.
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.9. - Legge Regionale 1 agosto 1978, n. 26. [1]

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica. Norme in materia ambientale.

(B.U. n. 101 del 2 agosto 1978).

 

Capo I

Norme integrative e modificative della Legge Regionale 24 marzo 1975, n. 18

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

 

     Art. 5.

     In attesa di una disciplina legislativa regionale in materia di collaudi, la Giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori delle opere di edilizia residenziale. La Giunta regionale può delegare tale incombenza ad un suo componente.

 

     Art. 6.

     L'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con l'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la gestione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica, di edilizia agevolata e convenzionata, nonché di edilizia sociale, è attribuito agli uffici regionali del genio civile.

 

Capo II

Norme in materia ambientale

 

     Art. 7.

     La Giunta regionale, previo parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali e sentita la competente Commissione consiliare, può fornire indicazioni alle Commissioni provinciali di cui al seguente articolo in ordine ai vincoli di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel rispetto degli eventuali indirizzi e del coordinamento spettante allo Stato a norma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 8.

     1. Le Commissioni provinciali, previste dall'art. 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono così composte:

     - dall'Assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

     - dal Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici o da un suo delegato;

     - dal Soprintendente per i beni archeologici o da un suo delegato;

     - da tre esperti in bellezze naturali nominati dalla Provincia;

     - dal Sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o da loro delegati.

     2. Il Presidente della Commissione aggrega, di volta in volta, un rappresentante del Corpo delle miniere e/o un rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura delle cose e della località da tutelare. Anche tali rappresentanti hanno diritto di voto.

     3. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, che provvedono alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.

     4. Le Commissioni provinciali provvedono alla:

     a) compilazione degli elenchi di cui all'art. 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, procedendo altresì all'individuazione degli elementi meritevoli di tutela e dei valori paesaggistici peculiari del luogo, nonché alla definizione della specifica normativa sugli interventi ed usi ammissibili, atta ad assicurare la valorizzazione paesaggistico-ambientale dello stesso;

     b) individuazione di aree che, presentando le caratteristiche proprie delle zone previste dal PTPR, sono da assoggettare alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione.

     5. Gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera a), sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, nonché della competente Commissione consiliare. L'efficacia dei vincoli decorre dalla pubblicazione degli elenchi o dei verbali predisposti dalle Commissioni.

     6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera a), dopo l'approvazione della Giunta regionale costituiscono parte integrante del PTPR.

     7. Gli elenchi delle aree, di cui al comma 4, lettera b), sono immediatamente trasmessi alla Giunta regionale, pubblicati per trenta giorni all'Albo dei Comuni interessati e depositati presso la Segreteria dei Comuni e della Provincia territorialmente competenti nonché presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato un avviso dell'avvenuto deposito. Entro i successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni ed opposizioni, trasmettendo le stesse alla Provincia territorialmente competente. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni successivi, la Provincia provvede a trasmettere alla Giunta regionale il proprio parere. Trascorso tale termine si prescinde dal parere. La Giunta regionale esamina le proposte delle Commissioni per le bellezze naturali e ambientali insieme alle osservazioni ed opposizioni presentate, e, nel caso in cui le consideri adeguate, introduce le opportune modifiche alla cartografia del PTPR, sentita la Commissione consiliare competente.

     8. Alle aree individuate dalle Commissioni provinciali, ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della L.R. 47/78, a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo dei Comuni interessati, relativamente alle norme del PTPR richiamate nella proposta della Commissione [6].

 

     Art. 9.

     Per quanto attiene i procedimenti concernenti sia le attribuzioni delle commissioni, sia quelle susseguenti, indicati dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento citati.

 

     Art. 10.

     Le funzioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33, e 34 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, sono subdelegate ai Comuni.

     Il Sindaco esercita le funzioni di cui al comma primo sentita la Commissione edilizia comunale [7].

     I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dalle disposizioni indicate dal primo comma [8].

 

     Art. 11.

     Per l'esercizio delle funzioni subdelegate il Consiglio regionale e la Giunta impartiscono direttive agli enti sub-delegati. Quelle della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione consiliare.

     Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 12.

     L'esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti subdelegati.

     Nell'esercizio delle dette funzioni l'ente è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 43 e 44 dello Statuto regionale [9].

     In caso di inerzia dell'ente subdelegato la Giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.

     La Giunta regionale, per speciali motivi di interesse generale ed a seguito di motivata richiesta presentata da enti pubblici o dal comprensorio, sentita la competente Commissione consiliare, può, previa diffida, annullare i provvedimenti adottati dai Comuni.

 

     Art. 13.

     La revoca della subdelega delle funzioni regionali è attuata a mezzo di legge regionale nei confronti di tutti i comuni. Ugualmente, a mezzo di legge regionale, è disposta la revoca delle funzioni subdelegate nei confronti di un solo comune nei casi di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive regionali.

 

     Art. 14.

     Tutte le funzioni indicate nella legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 e nel R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, per quanto concerne l'ente e l'organo al quale sono affidate le funzioni stesse, sono esercitate dalla Giunta regionale che si avvale, per l'istruttoria, dei suoi uffici.

     La Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui sopra ad un proprio componente.

 

     Art. 15.

     Il Consiglio regionale sostituisce il Governo ai fini del ricorso al medesimo di cui agli artt. 4 e 6 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497.

     Il Consiglio regionale si pronuncia sentita la 1ª sezione del Comitato consultivo regionale.

 

     Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2009, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[8] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 94 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[9] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.