§ 4.1.27/1 - Legge Regionale 8 novembre 1988, n. 46.
Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:08/11/1988
Numero:46


Sommario
Art. 3.      1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 [...]
Art. 6.      1.
Art. 7. 


§ 4.1.27/1 - Legge Regionale 8 novembre 1988, n. 46.

Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche.

(B.U. n. 98 dell'11 novembre 1988).

 

     Artt. 1. – 2. [1]

 

Art. 3.

     1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R. n. 47 del 1978 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della medesima legge regionale, nonché contestualmente al relativo deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta, predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25 della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi:

     a) comportino varianti al P.R.G., peraltro limitate alle modifiche delle previsioni del P.R.G. vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, come sostituito;

     b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. n. 47 del 1978 e successive modificazioni [2].

     2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente dalla provincia [3].

     3. Sono altresì trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i progetti di cui all'art. 6 della legge regionale 9 marzo 1983, n. 11 che costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente nel Comune interessato.

     4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

     5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale può apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree e le modifiche delle previsioni del P.R.G. vigente indicate al comma 7 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, come sostituito [4].

 

     Artt. 4. – 5. [5]

 

     Art. 6.

     1. [Le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in conformità al piano territoriale paesistico regionale, approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 in applicazione dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497] [6].

     2. [7]

     3. [8]

     4. [9]

 

     Art. 7. [10]


[1] Articoli abrogati dall’art. 49 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[2] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[5] Articoli abrogati dall’art. 49 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 novembre 2009, n. 23.

[7] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[8] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[9] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

[10] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.