§ 4.1.13 - Legge Regionale 28 dicembre 1992, n. 47.
Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di PRG sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/12/1992
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Concessione di contributi.
Art. 2.  Modalità di concessione.
Art. 3.  Finanziamenti per lo studio e la sperimentazione di modalità innovative nella pianificazione urbanistica.
Art. 4.  Partecipazione della Regione alla formazione di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Art. 5.  Abrogazione di norme.
Art. 6.  Disposizione transitoria.
Art. 7.  Copertura finanziaria.


§ 4.1.13 - Legge Regionale 28 dicembre 1992, n. 47. [1]

Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di PRG sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

(B.U. n. 139 del 30 dicembre 1992).

TITOLO I

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

 

Art. 1. Concessione di contributi.

     1. La Regione promuove la formazione di strumenti di pianificazione urbanistica previsti dalla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, e favorisce gli interventi diretti al loro approfondimento e alla ricerca su temi di specifica rilevanza settoriale.

     2. Per tali fini, ed in particolare per favorire l'adeguamento degli strumenti di cui al comma 1 alla pianificazione regionale, la Regione, sulla base di programmi annuali approvati dalla Giunta regionale, concede contributi per la redazione:

     a) dei piani regolatori generali o loro varianti generali;

     b) delle varianti specifiche al piano regolatore generale, purché riferite all'intero territorio comunale.

     3. Tali contributi sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 2. Modalità di concessione.

     1. I contributi sono concessi su istanza dei Comuni interessati e con le modalità stabilite nelle disposizioni che seguono.

     2. Le domande di contributo sono inoltrate al Presidente della Giunta regionale e trasmesse, per conoscenza, al Presidente della Provincia territorialmente competente entro la data del 30 giugno di ogni anno. Almeno novanta giorni prima dello scadere di tale termine, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione un apposito avviso, a norma dell'articolo 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande devono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

     4. Le domande devono essere corredate:

     a) dalla documentazione relativa all'avvenuto conferimento dell'incarico di progettazione;

     b) dal preventivo di spesa, comprensivo degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari;

     c) da copia del prospetto riassuntivo dell'ultimo bilancio preventivo approvato dal Comune richiedente.

     5. La valutazione tecnica delle domande, ai fini dell'ammissione al contributo, è effettuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione che, in ordine di priorità, sono:

     a) la rilevanza e l'urgenza degli strumenti di pianificazione proposti;

     b) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni con minore popolazione;

     c) le caratteristiche socio-economiche e strutturali delle aree interessate;

     d) la previsione, nell'ambito del territorio comunale, di programmi regionali di tutela, recupero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

     e) la formazione di strumenti urbanistici in forma associata tra Comuni.

     6. Le Province, sulla base dei criteri indicati al comma 5, esprimono parere in ordine alla accoglibilità delle domande ed al grado di priorità delle stesse. Il parere, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalle scadenze indicate ai commi 2 e 3, deve essere trasmesso alla Giunta regionale, la quale predispone ed approva il programma e procede, contestualmente, all'impegno della spesa e all'erogazione ai soggetti beneficiari di un primo acconto del cinquanta per cento del contributo concesso.

     7. Con successivo provvedimento la Giunta regionale o l'Assessore delegato eroga il restante cinquanta per cento dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici da parte del competente organo regionale.

 

TITOLO II

FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI STUDIO E

SPERIMENTAZIONE E PER LA FORMAZIONE DI PROGETTI DI

TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

 

     Art. 3. Finanziamenti per lo studio e la sperimentazione di modalità innovative nella pianificazione urbanistica.

     1. La Regione svolge attività di ricerca, finalizzate a studiare nuovi contenuti e nuove modalità di gestione della pianificazione urbanistica. La Regione inoltre concede contributi ai Comuni interessati a partecipare a tali attività, stipulando con gli stessi apposite convenzioni.

     2. I Comuni interessati ai contributi di cui al comma I, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzano alla Regione una richiesta corredata:

     a) da una documentazione sulla ricerca e sulla eventuale strumentazione di supporto, per la realizzazione delle quali chiedono il contributo;

     b) dalle indicazioni degli elementi essenziali dei disciplinari degli incarichi che si prevede di conferire;

     c) da un preventivo di spesa.

     3. La valutazione tecnica delle domande, ai fini dell'ammissione al contributo, è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

     a) l'avere il Comune svolto in precedenza esperienze significative nell'utilizzo di strumenti innovativi nella pianificazione e gestione del territorio;

     b) l'inserimento del Comune in altri progetti di interesse regionale o provinciale, o di valorizzazione o gestione di beni culturali o ambientali;

     c) il perseguimento della semplificazione e trasparenza dell'intero procedimento pianificatorio comunale;

     d) la previsione della integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e governo del territorio a livello comunale;

     e) la previsione dello studio di forme di gestione della conoscenza dei fenomeni territoriali e della comunicazione delle informazioni tra i vari soggetti istituzionali.

     4. Nell'ambito delle indicazioni del programma regionale di sviluppo o dei piani di settore, la Giunta regionale approva il programma di finanziamento delle attività del presente articolo.

     5. A seguito dell'approvazione del programma di finanziamento, la Giunta assume gli atti necessari per avviare l'attività di ricerca prevista dal comma 1 e per approvare le convenzioni con i Comuni interessati. Nelle convenzioni sono fissati gli obiettivi ed i risultati attesi della ricerca, il termine e le modalità di erogazione dei contributi previsti.

     6. Alla scadenza di ogni programma, la Giunta regionale può promuoverne uno nuovo.

     7. Le domande di contributo vanno presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di un apposito avviso, a norma dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 241 del 1990. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine stesso decorre dalla data della sua entrata in vigore.

 

     Art. 4. Partecipazione della Regione alla formazione di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

     1. Al fine di promuovere la formazione di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, individuati dalla Regione, dalle Province, nonché dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione conclude con gli enti interessati alla realizzazione del progetto un accordo per disciplinare lo svolgimento delle attività di comune interesse rilevanti per la realizzazione del progetto stesso.

     2. Con l'accordo, concluso ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990, sono in particolare stabiliti:

     a) l'oggetto, i termini e le condizioni per la redazione del progetto;

     b) i costi per la formazione del medesimo;

     c) le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione alle spese, i reciproci obblighi e garanzie.

     3. La quota di partecipazione della Regione agli oneri finanziari di cui al presente articolo non può in alcun caso superare la misura del settanta per cento del totale delle spese indicate nella convenzione.

 

TITOLO III

ABROGAZIONE DI NORME, DISPOSIZIONE

TRANSITORIA E COPERTURA FINANZIARIA

 

     Art. 5. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati la L.R. 9 gennaio 1975, n. 1, l'art. 67, secondo comma, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, l'art. 17 della L.R. 3 novembre 1980, n. 51 ed ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 6. Disposizione transitoria.

     1. I programmi di contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici già approvati dal Consiglio regionale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle norme di cui al precedente art. 5 - producono pienamente i propri effetti e le conseguenti attività procedimentali di liquidazione dei relativi contributi sono regolate dalle medesime disposizioni, mantenendosi pertanto in essere ad esaurimento, fino alla completa e totale erogazione dei medesimi contributi, il Capitolo del bilancio regionale n. 30550 denominato "Contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici (L.R. 9/1/1975, n. 1; L.R. 7/12/1978, n. 47 e successive modifiche; Legge 8/8/1985, n. 431)".

 

     Art. 7. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione, nella parte spesa del bilancio di previsione, di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.