§ 4.1.28 - Legge Regionale 5 settembre 1988, n. 36.
Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:05/09/1988
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Strumenti della programmazione.
Art. 3.  Programma regionale di sviluppo.
Art. 4.  Piani di settore.
Art. 5.  Piano territoriale regionale - Contenuto.
Art. 6.  Approvazione del Piano territoriale regionale.
Art. 7.  Progetti territoriali operativi.
Art. 8.  Progetti territoriali operativi - Contenuto.
Art. 9.  Progetto territoriale operativo - Approvazione.
Art. 10.  Salvaguardia.
Art. 11.  Pubblica utilità.
Art. 12.  Piano infraregionale.
Art. 13.  Approvazione del Piano infraregionale.
Art. 14.  Comitato per la programmazione.
Art. 15.  Disposizioni transitorie.
Art. 16.  Abrogazioni di precedenti disposizioni.


§ 4.1.28 - Legge Regionale 5 settembre 1988, n. 36. [1]

Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale.

(B.U. n. 80 dell'8 settembre 1988).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La presente legge individua il raccordo funzionale tra gli strumenti della programmazione e della pianificazione territoriale nonché le modalità per la loro formazione, approvazione, efficacia e per la realizzazione delle loro previsioni, anche in attuazione degli articoli 3, 25 e 26 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

 

     Art. 2. Strumenti della programmazione.

     1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto e della legislazione attuativa, il Programma regionale di sviluppo (PRS), il Piano territoriale regionale (PTR) e il Bilancio pluriennale costituiscono gli strumenti fondamentali della programmazione regionale.

 

     Art. 3. Programma regionale di sviluppo.

     1. Il Programma regionale di sviluppo è adottato ed approvato secondo la procedura del presente articolo.

     2. Il Programma regionale di sviluppo individua le azioni regionali nei diversi settori e si articola in programma settoriali ed intersettoriali, nonché in progetti per obiettivi determinanti. A modifica di quanto previsto dall'art. 3, 4° comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, i programmi e i progetti, ove definiti nei loro contenuti dall'art. 4 e seguenti della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29, ed approvati con le procedure ivi previste, assumono rilevanza anche agli effetti della rappresentazione della spesa relativa nel bilancio pluriennale e annuale.

     3. Al fine della predisposizione del Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale promuove il coordinamento ed il concorso dei vari livelli istituzionali, nonché l'apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali.

     4. Il Programma regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     5. La proposta del Programma regionale di sviluppo può essere pubblicata nelle forme previste dall'art. 10 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28 ed è inviata alle Province, al Circondario di Rimini, alle Comunità montane ed alle Assemblee di Comuni per la programmazione che possono formulare proposte ed osservazioni.

 

     Art. 4. Piani di settore.

     1. Al fine di analizzare le situazioni e le tendenze di uno o più settori ovvero di sistemi funzionali, individuare scenari-obiettivi, progettare schemi di azioni strategiche e schemi di allestimento e perfezionamento di sistemi informativi, la Regione può dotarsi di Piani di settore.

     2. I Piani di settore sono predisposti dalla Giunta regionale con il concorso delle Province, del Circondario di Rimini, delle Comunità montane e delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e di Cesena, di norma mediante parere su uno schema di piano preventivamente disposto dalla Giunta regionale, ovvero, se ritenuto necessario con provvedimento del Consiglio regionale, mediante la predisposizione di piani infraregionali di settore.

     3. I Piani di settore sono approvati con le modalità previste dall'art. 3; essi sono attuali per mezzo dei programmi e progetti di cui al secondo comma dell'art. 3 ovvero attraverso integrazioni e modifiche al Programma regionale di sviluppo.

     4. Il Piano di settore che assuma determinazioni di specifica rilevanza territoriale non previste o non compatibili con le determinazioni del Piano territoriale regionale è adottato come proposta di variante al Piano territoriale regionale stesso secondo le procedure previste dalla presente legge.

 

     Art. 5. Piano territoriale regionale - Contenuto.

     1. Il Piano territoriale regionale persegue le finalità indicate dall'art. 3, sesto comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6 e dalla presente legge con particolare riguardo all'esigenza di conseguire i seguenti obiettivi:

     a) l'individuazione dei caratteri distintivi e delle tendenze evolutive del paesaggio nonché delle componenti biotiche ed abiotiche e dei caratteri funzionali dei sistemi ambientali al fine di salvaguardare e valorizzare le risorse naturali e culturali;

     b) la definizione di sistemi regionali di servizi per lo sviluppo economico, sociale e culturale, indicando le condizioni per rafforzare effetti di complementarietà ed interdipendenza al fine di garantire una efficace distribuzione nel territorio di pesi insediativi delle diverse attività e della popolazione;

     c) la realizzazione di un assetto efficiente del sistema dei trasporti, delle sue articolazioni modali e delle connessioni tra la rete nazionale, quella regionale e i sistemi urbani di trasporto;

     d) la tutela dei beni storico-artistici ed ambientali, la salvaguardia delle risorse primarie, la difesa del suolo, lo sviluppo della prevenzione e della difesa dall'inquinamento e la prevenzione del rischio sismico.

     2. La Regione, con il Piano territoriale regionale, individua obiettivi e prestazioni da assegnare al Piani infraregionali nonché, in coordinamento con le Province, il Circondario di Rimini, le Comunità montane, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e di Cesena, i Comuni e gli altri enti e soggetti interessati, i Progetti territoriali operativi di cui all'art. 7.

     3. Il Piano territoriale regionale nel dettare la disciplina delle azioni di trasformazione del territorio:

     a) individua standards vocazionali e prestazionali in relazione alle diverse zone del territorio;

     b) definisce le tipologie di intervento consentite, mettendone in evidenza gli effetti ambientali e socio-economici. A tale fine stabilisce eventuali prescrizioni che, comportando vincoli di carattere generale o particolare espressi attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare i territori interessati da tali vincoli, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, che, a tali fini, devono essere adeguati dai Comuni;

     c) fornisce criteri e indirizzi per la formazione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione vigenti, individua altresì gli ambiti entro i quali assicurare forme di coordinamento degli strumenti urbanistici, indicando le modalità relative.

     4. Il Piano territoriale regionale è definito nel rispetto delle linee fondamentali di assetto territoriale previste dall'art. 81, primo comma, lettera a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e costituisce riferimento regionale per le verifiche di conformità e ai fini dell'intesa con lo Stato, ai sensi del secondo comma dall'art. 81 del medesimo decreto per le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale.

 

     Art. 6. Approvazione del Piano territoriale regionale.

     1. Al fine della predisposizione del Piano territoriale regionale la Giunta regionale promuove il coordinamento e il concorso dei vari livelli istituzionali nonché l'apporto delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà sociali e culturali. Il Piano territoriale regionale è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

     2. Copia integrale del Piano territoriale regionale adottato è depositata, per novanta giorni consecutivi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del relativo avviso di deposito, presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nelle sedi delle Amministrazioni provinciali, del Circondario di Rimini, delle Comunità montane, delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena, per la libera consultazione del pubblico.

     3. Nel termine stabilito per il deposito, gli enti, le associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, i soggetti interessanti dai vincoli di carattere generale o particolare, possono presentare osservazioni e proposte alla Giunta regionale, che le trasmette al Consiglio regionale.

     4. Decorso il termine di cui al secondo comma, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, decide sulle osservazioni e proposte e approva il Piano territoriale regionale.

     5. Copia integrale del Piano territoriale regionale approvato è depositata presso la Segreteria della Giunta regionale e presso le altre sedi previste dal secondo comma per la libera consultazione. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Il Piano territoriale regionale è efficace dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto al comma precedente. Nulla è innovato nelle regole che disciplinano gli effetti e la durata dei vincoli di inedificabilità e finalizzati all'espropriazione.

     7. Le varianti al Piano territoriale regionale sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; qualora esse contengano indicazioni di carattere vincolistico e di diretta incidenza sull'assetto territoriale urbanistico sono soggette ad approvazione secondo la procedura indicata nei precedenti commi.

 

     Art. 7. Progetti territoriali operativi.

     1. I Progetti territoriali operativi (PTO) sono strumenti di specificazione, di attuazione del Piano territoriale regionale per gli interventi complessi e di rilievo programmatico regionale che richiedono, al fine di una loro organica e ordinata attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di altri soggetti pubblici o privati ovvero di Amministrazioni statali.

     2. La Giunta regionale promuove la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo per l'attuazione del Progetto territoriale operativo.

     3. Gli interventi la cui attivazione è affidata ad un progetto territoriale operativo sono individuati dal Piano territoriale regionale. Ulteriori interventi, non compresi nel Piano territoriale regionale, da attuare mediante Progetti territoriali operativi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta quando si renda necessario, in relazione a sopravvenute esigenze non considerate dal Piano territoriale o connesse a iniziative proposte dagli enti interessati.

 

     Art. 8. Progetti territoriali operativi - Contenuto.

     1. I Progetti territoriali operativi specificano gli interventi e le azioni da compiere negli ambiti previsti. In essi sono in particolare individuati:

     a) i lavori e le opere da realizzare ed i  relativi progetti di massima;

     b) le previsioni e le prescrizioni che, comportando vincoli di carattere generale o particolare espressi attraverso una rappresentazione grafica atta ad individuare le aree interessate da tali vincoli, producono gli stessi effetti previsti dalla lettera b), terzo comma, dell'art. 5;

     c) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi, l'analisi economico-finanziaria e gestionale del progetto, l'individuazione dei soggetti attuatori, la specificazione delle modalità di attuazione e degli strumenti operativi e finanziari;

     d) una disciplina che realizzi il coordinamento delle azioni per l'attuazione del Progetto territoriale operativo sulla base dell'accordo approvato dai soggetti partecipanti.

     2. I Progetti territoriali operativi delimitano i propri ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta e contengono inoltre la valutazione dell'impatto sugli elementi ambientali, paesaggistici, sociali ed economici che la realizzazione degli interventi previsti comporta.

 

     Art. 9. Progetto territoriale operativo - Approvazione.

     1. Il Progetto territoriale operativo è adottato dalla Giunta regionale sentiti i soggetti interessati, ovvero conseguite le necessarie intese.

     2. Per l'approvazione del Progetto territoriale operativo si osservano le procedure indicate nell'art. 6 relative all'approvazione del Piano territoriale regionale e delle sue varianti.

 

     Art. 10. Salvaguardia. [2]

 

     Art. 11. Pubblica utilità.

     1. Le opere ed i lavori contenuti nei programmi e nei progetti approvati secondo le previsioni della presente legge possono essere dichiarati, nei casi previsti dalla legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 12. Piano infraregionale. [3]

     [1. Le Province, il Circondario di Rimini, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena adottano un piano infraregionale, avente contenuti socio-economici e territoriali.

     2. Alle Province di Bologna e Forlì spetta l'armonizzazione per l'attuazione dei Piani infraregionali approvati nel proprio ambito territoriale.

     3. Il Piano infraregionale orienta l'attività di governo del territorio dei Comuni singoli o associati e della Province; costituisce nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano territoriale regionale; costituisce assieme al Piano territoriale regionale il parametro per la verifica di conformità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

     In assenza del Piano infraregionale valgono comunque le indicazioni del Piano territoriale regionale.

     4. Il Piano infraregionale si basa sugli obiettivi e prestazioni assegnate dal Piano territoriale regionale e, per corrispondere alle finalità indicate nel comma precedente, esso contiene:

     a) l'analisi e l'integrazione delle tendenze evolutive che interessano i settori economici e le diverse aree territoriali;

     b) l'individuazione di ipotesi complessive di sviluppo, da proporre quale obiettivo;

     c) gli schemi di azioni strategiche.

     5. I soggetti di cui al primo comma possono motivatamente proporre, mediante il Piano infraregionale, varianti al Piano territoriale regionale ed eventuali interventi da realizzare mediante i Progetti territoriali operativi di cui all'art. 7.

     6. Qualora la legislazione di settore preveda elaborazioni di Piani settoriali infraregionali, essi sono assunti nel relativo Piano infraregionale; se detti Piani settoriali contengono previsioni non compatibili con il suddetto Piano infraregionale, essi possono essere adottati come sue varianti e proposti come tali alla Giunta regionale.

     7. La legge regionale di revisione della normativa sull'assetto e l'utilizzazione del territorio disciplinerà le modalità di raccordo fra il Piano infraregionale e le prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica].

 

     Art. 13. Approvazione del Piano infraregionale. [3]

     [1. Il Piano infraregionale è adottato dai Consigli degli enti competenti.

     2. Il piano adottato è depositato presso la sede dell'ente per la libera consultazione, ed è altresì trasmesso in copia ai Comuni interessati e alla Giunta regionale.

     3. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso gli enti pubblici nonché le associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi possono far pervenire all'ente che ha adottato il piano osservazioni e proposte.

     5. Gli enti adottanti deducono sulle osservazioni presentate e inviano il piano alla Giunta regionale per l'approvazione.

     6. La Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, sentita la competente Commissione consiliare, verificata la conformità del piano al Piano territoriale regionale ovvero ad eventuali Progetti territoriali operativi approvati, lo approva anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con i suddetti strumenti alla programmazione; il Piano infraregionale conforme alle prescrizioni del Piano territoriale regionale ne costituisce parte integrante.

     7. La Giunta regionale può altresì approvare il piano non conforme al Piano territoriale regionale, o agli eventuali Progetti territoriali operativi, subordinando l'efficacia alla approvazione delle opportune varianti ai suddetti strumenti secondo le modalità disposte dall'art. 6.

     8. Il piano è depositato presso la sede dell'ente adottante e comunicato ai Comuni interessati.

     9. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano diviene efficace dalla data di pubblicazione di tale avviso.

     10. Le proposte di variante al Piano infraregionale sono adottate dai Consigli degli enti competenti, e approvate dalla Giunta regionale, secondo le modalità disposte dal presente articolo].

 

     Art. 14. Comitato per la programmazione.

     1. Per l'elaborazione e l'attuazione degli strumenti indicati dall'art. 2, la Regione si dota di un Comitato per la programmazione.

     2. Con l'atto istitutivo del Comitato, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ne stabilisce la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento. Del Comitato possono far parte anche esperti esterni. i compensi spettano solo ai componenti esterni e sono determinati dalle vigenti disposizioni legislative regionali in materia di compensi agli organi collegiali.

     3. I pareri e le valutazioni espressi dal Comitato sono allegati alle proposte di legge e di atti amministrativi al momento della loro trasmissione al Consiglio regionale.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie.

     1. Le procedure del progetto di Piano paesistico, deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 6522 del 29 dicembre 1986, nonché dei piani di settore, già attivate sulla base degli articoli 4 e 5 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 4 e successive modifiche sono ultimate secondo le disposizioni stabilite dagli stessi articoli. Tali atti procedimentali avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge producono, pertanto, pienamente i propri effetti.

     Il Piano territoriale regionale e la sua attuazione garantiscono la coerenza dei Piani sopraindicati.

 

     Art. 16. Abrogazioni di precedenti disposizioni.

     1. Sono abrogati:

     a) il Titolo I e il Titolo II della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;

     b) gli artt. 3, ultimo comma, 4, 23 e 24 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 52 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 41 e 42 della stessa L.R. 20/2000.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

[3] Gli artt. 12 e 13 della presente legge sono abrogati dall'art. 28 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, fermo restando quanto disposto dai commi successivi dello stesso art. 28 L.R. 6/95.

[3] Gli artt. 12 e 13 della presente legge sono abrogati dall'art. 28 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, fermo restando quanto disposto dai commi successivi dello stesso art. 28 L.R. 6/95.