§ 6.3.5 – L.R. 20 ottobre 1979, n. 31.
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento
Data:20/10/1979
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, 1° comma, punto 1°, della legge 3-12-1971, n. 1102, relativo agli anni 1980 e 1981 la Regione Emilia-Romagna è [...]
Art. 2.  Per le finalità di cui alla legge regionale 19-4-1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale»
Art. 3.  Per la esecuzione delle funzioni inerenti alle attività fin qui svolte dagli Istituti di incremento ippico, trasferite alle Regioni a norma dell'art. 66, lett. d), del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, è [...]
Art. 4.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare le quote per le attività generali concernenti i programmi regionali di sviluppo dell'agricoltura e della forestazione assegnate dallo Stato in [...]
Art. 5.  In relazione al D.P.R. 19-3-1979, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale è stato disposto lo stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e [...]
Art. 6.  I limiti di impegno autorizzati dalla lettera e) dell'art. 12 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10, sono così modificati:
Art. 7.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, «Quadrifoglio», destinati al finanziamento dei programmi coordinati dal Ministero dell'Agricoltura [...]
Art. 8.  Ai fini della ridestinazione dei fondi resisi disponibili a seguito della intervenuta sostituzione della copertura finanziaria di alcune autorizzazioni di spesa disposte in passato con i fondi della [...]
Art. 9.  In favore delle stalle sociali cooperative e delle stalle delle cooperative di conduzione terreni ad indirizzo zootecnico, dedite alla produzione di carne o di latte alimentare, possono essere [...]
Art. 10.  Sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per limiti di impegno in aumento agli stanziamenti già autorizzati sui bilanci 1979- 1980 e iscritti sul bilancio pluriennale relativo allo stesso [...]
Art. 11.  Ai fini della ridestinazione dei fondi assegnati dallo Stato in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403, resisi disponibili a seguito della loro sostituzione nella copertura finanziaria di [...]
Art. 12.  I contributi in conto interessi su prestiti di durata fino a cinque anni in favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole previsti dall'art. 5 della legge regionale [...]
Art. 13.  (omissis)
Art. 14.  La Regione può assumere a proprio carico l'onere corrispondente alla attualizzazione della parte del tasso di interesse eventualmente eccedente gli otto punti percentuali sui mutui agevolati del [...]
Art. 15.  Il secondo comma dell'art. 5 della L.R. 4-4-1973, n. 20, viene così sostituito:
Art. 16.  Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è sostituito dal seguente:
Art. 17.  Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive modifiche ed integrazioni è disposta per [...]
Art. 18.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere per l'esercizio 1979 contributi in conto interessi su mutui a medio termine contratti dalle imprese artigiane a norma della legge regionale [...]
Art. 19.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione alla Società SI.VAL.CO. S.p.A. in proporzione all'elevazione del capitale sociale della Società suddetta da [...]
Art. 20.  Alla legge regionale n. 16 del 4 marzo modificata dalla legge regionale n. 19 del 23 giugno 1979, concernente «Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere [...]
Art. 21.  Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui di cui al capo II della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, modificata dalla legge regionale 12 aprile 1976, n. 15, relativamente [...]
Art. 22.  Per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, lo stanziamento di cui al capitolo 26420 «Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle [...]
Art. 23.  Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e loro consorzi, nonché ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma [...]
Art. 24.  Il limite d'impegno trentacinquennale di Lire 100.000.000 disposto dall'art. 28 della legge regionale 20-4-1979, n. 10, per gli interventi di cui alla L.R. 3-12-1976, n. 51 «Concessione di [...]
Art. 25.  Per gli interventi di cui alla L.R. 15 novembre 1976, n. 47 «Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale, è disposto l'ulteriore [...]
Art. 26. 
Art. 27.  Al fine di concorrere alla soluzione dei problemi concernenti la difesa del suolo e dell'ambiente della costa emiliano-romagnola la Regione è autorizzata ad effettuare nell'area stessa i seguenti [...]
Art. 28.  A partire dall'anno 1979 la esecuzione dei lavori di cui alla L.R. 6 luglio 1974, n. 27 «Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna», dei lavori in [...]
Art. 29.  Ai fini della promozione dello sviluppo socio-economico del basso ferrarese, nell'ambito della politica di riequilibrio del territorio, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare i [...]
Art. 30.  Al fine di promuovere lo sviluppo delle aree montane dell'Emilia-Romagna, per incrementare le attività produttive necessarie al mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la [...]
Art. 31.  Per gli interventi di cui alla legge statale 9 luglio 1908, n. 445, in materia di consolidamento trasferimento abitati, è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 500.000.000, a carico [...]
Art. 32.  Per gli interventi di cui all'art. 89 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, in materia di opere idrauliche di competenza regionale nei tratti di pianura dei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna, è disposta una [...]
Art. 33.  Per fare fronte agli oneri connessi alla risoluzione consensuale anticipata delle concessioni pluriennali di servizi di autolinee gestiti da imprese private, è autorizzata, a norma dell'art. 186 e [...]
Art. 34.  Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1976, n. 27 «Interventi finanziari per l'acquisto da parte degli enti locali di veicoli da destinare al trasporto pubblico di [...]
Art. 35.  L'autorizzazione di spesa di L. 490.375.000 disposta dall'art. 26 della legge regionale 10-5-1978 n. 15, integrato dall'art. 6 della legge regionale 29-12-1978, n. 55, per la concessione di [...]
Art. 36.  Per fare fronte alle maggiori spese in materia di sovvenzioni chilometriche a favore delle aziende di trasporti che gestiscono autolinee sostitutive di ferrovie soppresse, la cui competenza è [...]
Art. 37.  Per gli interventi in conto capitale in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 e art. 18, lett. a), della legge regionale 8-3- 1976, n. 10, è disposta per gli anni 1979 e 1980 una ulteriore [...]
Art. 38.  A partire dall'esercizio finanziario 1979 la autorizzazione annuale di spesa di L. 50.000.000 prevista dalla legge regionale 31-1-1977, n. 7 «Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, [...]
Art. 39.  La Regione Emilia-Romagna, nella qualità di socio della S.p.A. SO.GE.- PA.CO., ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21-8- 1974, n. 41, è autorizzata a ripianare le perdite economiche accertate [...]
Art. 40.  Il fondo regionale per le attività estive a favore di minori, costituito dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, è ripartito, per l'anno 1978, in base ai criteri [...]
Art. 41.  Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1979 le sottoelencate maggiori spese per interventi ed attività nel settore della caccia e della pesca per complessive L. 463.300.000, così distribuite:
Art. 42.  Ai fini della sistemazione e della ripulitura dei lidi comacchiesi e delle aree adiacenti, nonché ai fini della realizzazione di opere minori di urbanizzazione secondaria nelle stesse zone, è [...]
Art. 43.  Gli adempimenti di cui all'art. 4, lett. h) ed l), della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale» sono assunti dalla Giunta regionale e possono essere da quest'ultima delegati [...]
Art. 44.  L'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è così modificato
Art. 45.  Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive L. 278.804.702.139, nel triennio 1979-80-81, l'amministrazione regionale fa fronte, [...]
Art. 46.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 6.3.5 – L.R. 20 ottobre 1979, n. 31.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 a norma dell'art. 37 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31. Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 23 ottobre 1979, n. 119).

 

Art. 1. Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, 1° comma, punto 1°, della legge 3-12-1971, n. 1102, relativo agli anni 1980 e 1981 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare la somma complessiva di L. 8.800.000.000 di cui L. 4.300.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L. 4.500.000.000 a carico dell'esercizio 1981 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione del 1° e 2° comma dell'art. 48 della legge 21-12-1978, n. 843.

 

     Art. 2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19-4-1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» [1] è disposta per il solo esercizio finanziario 1979 una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 200.000.000.

 

     Art. 3. Per la esecuzione delle funzioni inerenti alle attività fin qui svolte dagli Istituti di incremento ippico, trasferite alle Regioni a norma dell'art. 66, lett. d), del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, è autorizzata la ulteriore spesa annua di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981 in aggiunta a quanto già autorizzato con l'art. 6 della L.R. 20-4-1979, n. 10. A partire dal 1980 lo stanziamento concernente tale funzione potrà essere annualmente determinato con legge di bilancio secondo il reale fabbisogno.

 

     Art. 4. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare le quote per le attività generali concernenti i programmi regionali di sviluppo dell'agricoltura e della forestazione assegnate dallo Stato in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio» per gli anni 1979-1980- 1981, nonché quelle già assegnate e destinate nel 1978, ma resesi disponibili a seguito del rinvenimento di altri mezzi finanziari di copertura secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge per la effettuazione dei seguenti interventi di spesa per un ammontare complessivo di L. 136.200.713.000 da iscrivere nei bilanci per gli esercizi 1979-1980-1981:

     a) Interventi in conto capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (legge 27-12-1977, n. 984, artt. 11 e 12): L. 28.707.000.000 di cui L. 14.000.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 14.707.000.000 nel 1981 (Cap. 16110);

     b) Interventi per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo- pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale a norma dell'art. 2, legge 24- 1-1975, n. 6: Lire 9.149.000.000, di cui Lire 2.500.000.000 nel 1979, Lire 3.692.000.000 nel 1980 e Lire 2.957.000.000 nel 1981 (Cap. 14075);

     c) Prevenzione e spegnimento incendi boschivi a norma dell'art. 105 R.D.L. 30-12-1923, n. 3267: L. 480.000.000 nel 1979 (Cap. 14465 - Parte finanziata con assegnazioni dello Stato) (c.n.i.);

     d) Contributo straordinario della Regione all'azienda regionale delle foreste (legge regionale 25-5-1974, n. 18, art. 21, lett. b), per lo svolgimento di attività nel campo della ricerca forestale: Lire 400.000.000 di cui Lire 100.000.000 nel 1979 e Lire 300.000.000 nel 1980. (Cap. 14165 - Parte finanziata con assegnazioni dello Stato) (c.n.i.);

     e) Interventi in conto capitale per la esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al Regolamento CEE n. 1760/178 del 25 luglio 1978, in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani: L. 2.817.000.000 di cui L. 1.878.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e L. 939.000.000 a carico dell'esercizio 1981. (Cap. 15175) (c.n.i.);

     f) Interventi in capitale a norma dell'art. 15 della legge 27-12-1977, n. 984: Lire 32.850.000.000 di cui Lire 21.900.000.000 nel 1980 e Lire 10.950.000.000 nel 1981. (Cap. 15180) (c.n.i.).

     La realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera è delegata, per i territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane ed al Comitato circondariale di rimini, nonché, alle Province, secondo le indicazioni contenute nel programma regionale 1979-1981 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2225 del 14 giugno 1979.

     Le Province, il Comitato circondariale di Rimini e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, provvederanno alla individuazione definitiva delle zone di intervento, rimanendo di massima entro le delimitazioni territoriali che saranno stabilite dal Consiglio regionale con apposita deliberazione.

     L'assegnazione dei fondi disponibili verrà ripartita in proporzione della superficie e della popolazione agricola interessata. L'erogazione è subordinata alla acquisizione delle corrispondenti assegnazioni statali alla cassa regionale.

     I fondi assegnati saranno gestiti secondo le disposizioni contenute nell'art. 30 della legge regionale 6-7-1977, n. 31, con l'istituzione sui bilanci degli enti delegati di appositi capitoli, sia nella parte entrata che nella parte spesa, assegnando loro la denominazione del corrispondente capitolo del bilancio regionale. Le spese effettuate saranno certificate mediante la presentazione alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, di una relazione sui risultati economici e finanziari, giusto il disposto dell'articolo 78 della legge regionale medesima.

     Gli enti delegati possono impegnare sin dall'anno 1979 l'intera assegnazione del biennio 1980-1981, fermo restando che le obbligazioni di pagamento debbono essere contenute nell'ambito delle assegnazioni annuali disposte dalla Regione.

     La Giunta regionale, sentita competente commissione consiliare, stabilisce mediante istruzioni le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente lettera.

     Gli interventi previsti dalla legge 19 maggio 1975, n. 33, sono estesi ai territori collinari [2]:

     g) Spese dirette e contributi per lo sviluppo della zootecnica e degli allevamenti in genere (legge 12 luglio 1912, n. 832; legge 29 giugno 1929, n. 1366; legge 30-6-1954, n. 493; legge 27 novembre 1956, n. 1367): L. 4.930.713.000 di cui L. 1.330.713.000 nel 1979, L. 1.800.000.000 nel 1980 e L. 1.800.000.000 nel 1981, in aggiunta alle quote direttamente assegnate dal Ministero dell'Agricoltura per il finanziamento del programma nazionale per la lotta all'ipofecondità (Cap. 10615);

     h) Contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento e trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico (L.R. 13 agosto 1973, n. 29, artt. 2 e 4): L. 6.185.000.000 di cui L. 1.390.000.000 nel 1979; L. 2.795.000.000 nel 1980 e L. 2.000.000.000 nel 1981 (Cap. 10640) [3];

     i) Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, da corrispondere in soluzione unica, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 3, lettera c) 1° comma, della L.R. 10 maggio 1978, n. 15 [4]: L. 6.412.000.000 di cui L. 5.000.000.000 nel 1980 e L. 1.412.000.000 nel 1981 (cap. 10725).

     Il secondo periodo della lett. c) dell'art. 3 della L.R. 10-5-1978, n. 15, è così modificato: «L'utilizzazione delle rate suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario»;

     l) Contributi in conto capitale per la ristrutturazione degli impianti delle cooperative operanti nel settore lattiero-caseario a norma della L.R. 19 agosto 1976, n. 36, art. 4, 1° comma: Lire 4.000.000.000 di cui Lire 2.000.000.000 nel 1980 e Lire 2.000.000.000 nel 1981 (Cap. 10920) [5].

     m) Contributi in conto capitale per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 [6]: Lire 12.000.000.000 di cui Lire 6.000.000.000 nel 1980 e Lire 6.000.000.000 nel 1981 (Cap. 12120).

     n) Contributi in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola a norma dell'art. 5, lett. a), b), c), d), e), f), della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, da corrispondere in soluzione unica scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, secondo le modalità di cui alla lett. c), 1° comma, dell'art. 4 L.R. 10 maggio 1978, n. 15: Lire 13.100.000.000 di cui Lire 2.100.000.000 nel 1979, Lire 5.500.000.000 nel 1980 e Lire 5.500.000.000 nel 1981 (Cap. 12165).

     Il secondo periodo della lett. c) dell'art. 4 della L.R. 10-5-1978, n. 15, è così modificato: «L'attualizzazione delle rate suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti di credito ed Enti esercenti il credito agrario».

     o) contributi in conto capitale per lo sviluppo della attività sementiera a norma dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni: Lire 1.000.000.000 di cui Lire 500.000.000 nel 1980 e Lire 500.000.000 nel 1981 (Cap. 12090).

     p) Interventi per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero a norma dell'art. 7 della L.R. 14-5-1975, n. 31: Lire 2.000.000.000 di cui Lire 1.000.000.000 nel 1980 e Lire 1.000.000.000 nel 1981 (Cap. 12060).

     q) Concessione di un contributo straordinario in capitale in favore della CO.PRO.A. (Cooperativa produttori agricoli) di Ostallato (Ferrara) ai fini della parziale copertura delle spese resesi necessarie per la ristrutturazione e l'ampliamento dello zuccherificio cooperativo di Ostellato, non assistito dal finanziamento pubblico: L. 2.000.000.000 nel 1979 (Cap. 12300) (c.n.i.).

     r) Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti cooperativi per la raccolta la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli a norma dell'art. 3, 1° comma, della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 [7]: L. 6.000.000.000 di cui L. 3.000.000.000 nel 1980 e L. 3.000.000.000 nel 1981 (Cap. 20030).

     s) Interventi per la ristrutturazione degli impianti viticoli a norma dell'art. 2 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, modificato dall'art. 7 della L.R. 2-9-1978, n. 42 [8]: Lire 2.870.000.000 di cui Lire 870.000.000 nel 1979, Lire 984.000.000 nel 1980 e Lire 1.016.000.000 nel 1981 (Cap. 12100) (c.n.i.).

     t) contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti cooperativi per la raccolta, la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli nel settore della vitivinicoltura a norma dell'art. 3, 1° comma, della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 [9]: L. 1.000.000.000 nel 1980 (Cap. 20030).

     u) Interventi in conto capitale per lo sviluppo di colture mediterranee; nuovi impianti e reimpianti olivicoli a norma dell'art. 2 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, modificato dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42 [10]: L. 300.000.000 di cui L. 200.000.000 nel 1980 e L. 100.000.000 nel 1981 (Cap. 12125).

     Le destinazioni disposte dal precedente comma sono di norma integrative ed aggiuntive rispetto alle autorizzazioni di spesa disposte dalla vigente legislazione regionale. Alcune di esse qui di seguito elencate rappresentano in tutto od in parte una mera sostituzione della copertura finanziaria di autorizzazione di spesa già disposte da precedenti leggi regionali:

     i) L. 3.000.000.000, nel 1980, già autorizzate dalla L.R. 10-5-1978, n. 15, art. 3, lett. c), già finanziate coi fondi della legge 1-7-1977, n. 403, «Marcora» (Cap. 10725).

     n) L. 7.100.000.0000, nel triennio 1979-1981, già autorizzate dalla L.R.: 10-5-1978, n. 15, art. 4 lett. c) [11], e 1-7-1977, n. 403, «Marcora», di cui Lire 2.100.000.000 nel 1979, Lire 2.500.000.000 nel 1980 e Lire 2.500.000.0000 nel 1981 (Cap. 12165).

     o) L. 640.000.000, nel biennio 1980-1981, già autorizzate dalla L.R. 10-5-1978, n. 15, art. 4, lett. e), modificata dalla L.R. 2 settembre 1978, n. 42, art. 8, lett. g), e già finanziata con i fondi della legge 1-7-1977, n. 403, «Marcora», di cui L. 320.000.000 nel 1980 e L. 320.000.000 nel 1981.

     p) L. 730.000.000, nel biennio 1980-1981, già autorizzate dalla L.R. 10-5-1978, n. 15, art. 4, lett. d) [12], e già finanziata con i fondi della legge 1-7-1977 n. 403 «Marcora», di cui Lire 365.000.000 nel 1980 e Lire 365.000.0000 nel 1981.

     Per effetto della sostituzione di copertura finanziaria sopra descritta si rendono disponibili fondi della legge 1-7-1977, n. 403, «Marcora», per complessive Lire 11.470.000.000, di cui Lire 2.100.000.000 nel 1979, Lire 6.185.000.000 nel 1980 e Lire 3.185.000.000 nel 1981, per le nuove destinazioni consentite dalla legge medesima nel settore dell'agricoltura.

 

     Art. 5. In relazione al D.P.R. 19-3-1979, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale è stato disposto lo stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dei fondi occorrenti per la attuazione delle iniziative previste dal Regolamento CEE n. 17 del 5 febbraio 1964 già ammesse fino a tutto il 1977 ai benefici del F.E.O.G.A. - Sezione orientamento, è disposta la utilizzazione dei fondi assegnati in attuazione del predetto decreto al finanziamento delle iniziative già attuate dalla Regione Emilia-Romagna, mediante anticipazione di propri fondi, nonché delle iniziative interregionali presentate dal Ministero e già ammesse, per la parte di spettanza della Regione medesima.

     E' autorizzata la iscrizione nella parte Entrata e nella parte Spesa dei bilanci per gli esercizi 1979 e 1980 delle somme corrispondenti ai contributi già concessi o da concedere sulle iniziative ammesse ai benefici del F.E.O.G.A. rispettivamente nei seguenti importi:

     a) Contributi in conto capitale Lire 16.300.000.000, nel biennio 1979- 1980, di cui Lire 7.849.713.000 sul bilancio del 1979 da destinare al finanziamento delle spese anticipate dalla Regione allo stesso titolo a norma delle lettere b), d) ed e) dell'art. 3 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10, con fondi della prima tranche della legge 27-12-1977, n. 984, «Quadrifoglio», e di L. 8.450.287.000, sul bilancio del 1980, da destinare alla effettuazione di anticipazioni da parte della Regione su altri interventi presentati dalla stessa e già ammessi ai benefici F.E.O.G.A. - Regolamento 17/1964.

     b) Contributi ventennali per il concorso negli interessi sui mutui integrativi a norma della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sulle stesse iniziative di cui alla precedente lettera a): limite d'impegno complessivo di Lire 1.920.000.000 nel biennio 1979-1980 di cui Lire 910.000.000 nel 1979 e Lire 1.010.000.000 nel 1980.

     Le assegnazioni di cui alla presente lettera sono destinate al finanziamento dei limiti di impegno già autorizzati dalla Regione e finanziati con mezzi regionali rispettivamente con l'art. 9, lett. a) e b), della L.R. 2 settembre 1978, n. 42 (L. 670.000.000 dal 1979 e L. 200.000.000 dal 1980) e con l'articolo 12, lett. e), della legge regionale 20 aprile 1979, nonché al finanziamento di un nuovo limite d'impegno di L. 240.000.000 per i contributi in conto interessi sui mutui integrativi in materia di miglioramento fondiario forestale già concessi dalla Regione su iniziative assistite dai benefici F.E.O.G.A. - Regolamento 17-1964 ed anticipati dalla Regione coi fondi del Cap. 14950/1978. Gli impegni già assunti sul capitolo dinanzi richiamato sono trasferiti d'ufficio sul Capitolo che verrà istituito in attuazione della presente legge, dotato di uno stanziamento annuo di L. 240.000.000.

     Per effetto di quanto disposto dal presente articolo le risorse già destinate dalla Regione al finanziamento in anticipazione delle iniziative ammesse al contributo della C.E.E. - F.E.O.G.A. - Regolamento 17/1964, consistenti in:

     a) Lire 7.849.713.000 nel 1979, per interventi in conto capitale, quota parte della 1ª tranche legge 984/1977 «Quadrifoglio»;

     b) Lire 1.680.000.000, nel 1979 (Lire 670.000.000) e 1980 (Lire 1.010.000.000), limiti d'impegno per contributi in conto interessi; mezzi ordinari del bilancio regionale, si rendono disponibili per nuove destinazioni.

 

     Art. 6. I limiti di impegno autorizzati dalla lettera e) dell'art. 12 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10, sono così modificati:

     - interventi in materia di zootecnia, di cui alla lettera b) dell'art. 8 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42: L. 238.000.000

     - interventi in materia di ortoflorofrutticoltura e di vitivinicoltura di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 8 della L.R. 2 settembre 1978, n. 42: L. 52.000.000

     - interventi per la realizzazione di infrastrutture in zone di montagna, di collina e svantaggiate a norma dell'art. 26, 2° comma, della L.R. 5 maggio 1977, n. 18: L. 503.000.000

     - interventi in materia di forestazione a norma dell'art. 8, ultimo comma, della L.R. 2 settembre 1978, n. 42: L. 17.000.000.

 

     Art. 7. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare i fondi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, «Quadrifoglio», destinati al finanziamento dei programmi coordinati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste concernenti gli anni 1978-1979-1980 e 1981 alla effettuazione dei seguenti interventi di spesa per un importo complessivo di Lire 41.714.700.000 di cui Lire 14.214.700.000 nel 1979, Lire 13.100.000.000 nel 1980 e Lire 14.400.000.000 nel 1981:

     a) Concessione di contributi in conto capitale a favore delle iniziative approvate dalla C.E.E. nell'ambito dei programmi specifici rivolti allo sviluppo od alla razionalizzazione del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione di uno o più prodotti agricoli o zootecnici di cui al Regolamento C.E.E. n. 355/1977 del 15 febbraio 1977: L. 18.000.000.000 nel triennio 1979-1981 in ragione di L. 6.000.000.000 annui, in corrispondenza del relativo finanziamento disposto sul programma «impianti cooperativi» coordinato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

     L'art. 16 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10, concernente una prima autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla presente lettera 27 dicembre 1977, n. 9845, «Quadrifoglio» di diretta spettanza regionale, è abrogato.

     b) Spese e contributi per lo svolgimento delle funzioni concernenti la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 71, lett. d) e 77, lett. c), e delle altre attività inerenti alla selezione del bestiame bovino: L. 14.618.700.000 nel triennio 1979-1981, di cui L. 918.700.000 nel 1979 per la copertura di passività pregresse (Cap. 10570); L. 3.600.000.000 nel 1979 (Cap. 10580), L. 4.700.000.000 nel 1980 e L. 5.400.000.000 nel 1981, per l'attività ordinaria di ciascun anno in corrispondenza del programma di selezione del bestiame coordinato dal Ministero dell'Agricoltura.

     L'art. 4 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è abrogato.

     c) Interventi per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle leggi statali 12 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1336; 30 giugno 1954, n. 493, e 29 novembre 1956, n. 1367: Lire 6.903.000.000 nel triennio 1979-1981 di cui Lire 1.503.000.000 nel 1979, già autorizzate dall'art. 5 della legge 20 aprile 1979, n. 10 a parziale copertura dello stanziamento di Lire 2.750.000.000; Lire 2.400.000.000 nel 1980 e Lire 3.000.000.000 nel 1981, ambedue ad integrazione dello stanziamento annuale di Lire 800.000.000, previsto dallo stesso art. 5 sopramenzionato.

     d) Ridestinazione della somma di L. 2.193.000.000 concernente quota parte della somma assegnata sul programma di selezione del bestiame del 1978 coordinato dal Ministero, già anticipata con fondi propri della Regione nel passato esercizio:

     1) L. 1.247.000.0000 agli interventi di cui alla precedente lettera c) del presente articolo per l'anno 1979, per consentire la integrale copertura con mezzi della legge 984/1977 della spesa di L. 2.750.000.000 autorizzata dall'art. 5 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10, ad integrazione della parziale copertura di L. 1.503.000.000 già disposta dal 2° comma dello stesso articolo.

     2) L. 946.000.000, agli interventi di cui al successivo art. 8 della presente legge.

 

     Art. 8. Ai fini della ridestinazione dei fondi resisi disponibili a seguito della intervenuta sostituzione della copertura finanziaria di alcune autorizzazioni di spesa disposte in passato con i fondi della legge 27-12-1977, n. 984, «Quadrifoglio», per i programmi coordinati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, secondo quanto previsto dalla lett. d), punto 2), del precedente art. 7, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa concernente l'esercizio finanziario 1979:

     - Interventi in conto capitale per la realizzazione di strutture produttive zootecniche ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 (Cap. 10640), L. 946.000.000.

     L'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29, è sostituito dal seguente: «Quando la spesa preventivata supera i 50.000.000 di lire può concedersi solo il mutuo agevolato di cui alla precedente lettera b)».

 

     Art. 9. In favore delle stalle sociali cooperative e delle stalle delle cooperative di conduzione terreni ad indirizzo zootecnico, dedite alla produzione di carne o di latte alimentare, possono essere concessi a norma dell'art. 1, 1° comma, lett. e), della legge 1° Luglio 1977, n. 403, «Marcora», contributi in conto interessi sui mutui ventennali contratti per il ripiano delle passività onerose esistenti alla data del 31 dicembre 1978, fino al 70% del loro ammontare.

     La restante quota dovrà essere fornita dai soci.

     Detti mutui sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento.

     Il concorso regionale negli interessi sui mutui contratti a termine della legge 5 luglio 1928, n. 1760, viene determinato secondo le modalità di cui all'art. 43 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10.

 

     Art. 10. Sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per limiti di impegno in aumento agli stanziamenti già autorizzati sui bilanci 1979- 1980 e iscritti sul bilancio pluriennale relativo allo stesso periodo:

     a) contributi in conto interessi sui mutui fino a 20 anni di cui all'art. 3 della legge regionale 4-4-1973, n. 20, per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (Cap. 20040):

limite di impegno di L. 420.000.000 a partire dall'esercizio 1979;

     b) contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fondiario fino a 20 anni, di cui all'art. 2, lett. b), della L.R. 13-8-1973, n. 29 (Cap. 10700):

limite di impegno di Lire 250.000.000 a partire dall'esercizio 1979; Lire 800.000.000 a partire dall'esercizio 1981;

     c) contributi in conto interessi sui mutui fino a 20 anni di cui all'art. 3, lett. b), della L.R. 19-5-1975, n. 33, per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali per opere di miglioramento fondiario (Cap. 15080):

limite d'impegno di L. 310.000.000 a partire dall'esercizio 1980;

     d) contributi in conto interessi sui mutui di miglioramento fino a 20 anni di cui all'art. 4 della L.R. 19 agosto 1976, n. 36, per la ristrutturazione degli impianti delle cooperative operanti nel settore lattiero-caseario (Cap. 10950):

limite d'impegno di L. 400.000.000 a partire dall'esercizio 1981;

     e) contributi in conto interessi su mutui per il ripiano delle passività onerose in favore delle stalle sociali a norma del precedente articolo 9 (Cap. 182007) (c.n.i.):

L. 900.000.000, a partire dall'esercizio 1981;

     f) contributi aggiuntivi costanti annui di cui all'art. 22 della L.R. 9-11-1977, n. 42, in favore di Enti pubblici di cui all'art. 7 della L.R. 24-1-1975, n. 6 e successive modificazioni, per il finanziamento di mutui contratti per la attuazione di progetti ammessi ai benefici previsti dal Reg. C.E.E. n. 269/79, del 6-2-1979, o da altre provvidenze della C.E.E. in materia di forestazione, in anticipazione delle assegnazioni da parte dello Stato (Cap. 14970) (c.n.i.):

L. 350.000.000 a partire dall'esercizio 1980;

L. 150.000.000 a partire dall'esercizio 1981;

     g) contributi in conto interessi sui mutui integrativi in materia di miglioramento agrario forestale, concessi dalla Regione, su iniziative assistite da benefici F.E.O.G.A. (Regolamento C.E.E. 269/1979 o altri provvedimenti C.E.E.):

L. 350.000.000 a partire dall'esercizio 1980;

L. 150.000.000 a partire dall'esercizio 1981.

     I contributi di cui alle lettere f) e g) possono essere erogati in favore di Enti pubblici anche per il finanziamento di mutui contratti per l'attuazione di progetti in materia di forestazione approvati dalla Regione a copertura della spesa eccedente i contributi regionali in conto capitale.

     A norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, graveranno a carico del bilancio regionale le prime cinque annualità dei limiti di impegno di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente e le prime dieci annualità del limite di impegno di cui alle lettere f) e g) del comma medesimo mentre le successive annualità saranno acquisite a carico del bilancio statale.

     E' parimenti autorizzato, a partire dall'esercizio 1981, un limite di impegno di L. 700.000.000 per i contributi negli interessi sui prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole di cui alla L.R. 10 luglio 1978, n. 22 (Cap. 18175).

     La copertura finanziaria dei nuovi limiti d'impegno, pari a: L. 670.000.000 a partire dall'esercizio 1979;

L. 1.010.000.000 a partire dall'esercizio 1980;

L. 3.100.000.000 a partire dall'esercizio 1981;

è ottenuta mediante la utilizzazione delle risorse resesi disponibili a seguito della sostituzione della copertura finanziaria di limiti d'impegno già autorizzati in passato secondo quanto previsto dall'ultimo comma, lett. b), dell'art. 5 della presente legge, aventi importo complessivo pari a quello dei nuovi limiti d'impegno autorizzati a partire dagli esercizi 1979 e 1980; e, per limiti d'impegno autorizzati a partire dall'esercizio 1981, mediante la utilizzazione di quota parte del limite di impegno residuo di L. 3.500.000.000 previsto a partire dall'esercizio 1981 nell'ambito del programma 11 - altri interventi - settore 02 agricoltura ed alimentazione, sezione 3ª attività produttive, sul bilancio pluriennale 1979-1981.

 

     Art. 11. Ai fini della ridestinazione dei fondi assegnati dallo Stato in attuazione della legge 1° luglio 1977, n. 403, resisi disponibili a seguito della loro sostituzione nella copertura finanziaria di interventi di spesa autorizzati in passato mediante l'impiego di fondi provenienti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, «Quadrifoglio», secondo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 4, sono disposte per il triennio 1979/1981 e seguenti autorizzazioni aggiuntive di spesa:

     a) Interventi per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica a norma dell'art. 16 e seguenti del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 (Cap. n. 16360):

1980: L. 1.300.000.000

1981: L. 1.200.000.000.

     b) Interventi per la elettrificazione rurale, contributi in capitale a norma della L.R. 1° luglio 1974, n. 24 (Cap. 16800):

1980: L. 2.000.000.000.

     c) Attività inerenti alla assistenza tecnica ed alla sperimentazione a norma delle leggi n. 910/1966, n. 493/1975 e n. 3267/1923 (Cap. 18070): 1980: L. 500.000.000

1981: L. 200.000.000.

     d) Contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione nel settore agricolo, a norma dell'art. 2 della L.R. 4-4-1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 18360):

1980: L. 1.500.000.000

1981: L. 1.500.000.000.

     e) Contributi in conto interessi per il credito d'esercizio in favore di Consorzi di Cooperative operanti nel settore caseario, per consentire anticipazioni ai soci conferenti a norma dell'art. 2, punto 4, lett. b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, in misura da determinarsi a norma dell'art. 43 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10 (Cap. 18370) (c.n.i.): 1979: L. 1.500.000.000.

     f) Interventi in conto capitale, per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici del Regolamento C.E.E. n. 1760/78 del 2 luglio 1978 riguardante l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani effettuati in anticipazione nella attesa delle corrispondenti assegnazioni statali (Cap. 15135) (c.n.i.):

1980: L. 200.000.000

1981: L. 100.000.000.

     g) Contributi e spese per la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, per la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, funzioni delegate ai sensi dell'articolo 77, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Cap. 20080) (c.n.i.):

1980: L. 185.000.000

1981: L. 185.000.000.

     h) Assegnazioni speciali per gli esercizi finanziari 1979-1981 all'E.R.S.A. - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo - per la effettuazione di interventi nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 2, 2° comma, della legge regionale istitutiva 13 maggio 1977, n. 19 (Cap. 18760): 1979: L. 600.000.000

1980: L. 600.000.000.

     In particolare coi fondi assegnati l'E.R.S.A. dovrà provvedere ai seguenti interventi:

     a) Partecipazione azionaria alla SI.VAL.CO. S.p.A., sottoscrizione dell'aumento di capitale a norma del 2° comma, punto 5, dell'art. 2 della legge istitutiva: L. 150.000.000 nel 1979.

     b) Esecuzione di lavori di escavazione e risagomatura del fondo, necessari per ripristinare la funzionalità del canale Logonovo, secondo la vigente normativa regionale e statale in materia, punto 9, 2° comma, dell'art. 2 della legge istitutiva. L. 50.000.000 nel 1979 e L. 200.000.000 nel 1980.

     c) Incremento del fondo di garanzia ed assistenza finanziaria di cui al punto 2, 2° comma, art. 2 della legge istitutiva e realizzazione di impianti collettivi a norma del punto 4, 2° comma, dello stesso articolo: L. 400.000.000 nel 1979 e L. 400.000.000 nel 1980.

 

     Art. 12. I contributi in conto interessi su prestiti di durata fino a cinque anni in favore di imprenditori agricoli singoli od associati e di cooperative agricole previsti dall'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi anche per la realizzazione di impianti per la produzione di gas biologico e la sua utilizzazione a fini energetici.

     Dopo la lettera e) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 45 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:

     «f) acquisto e messa in opera di impianti per la utilizzazione dell'energia solare o della energia eolica».

 

     Art. 13. (omissis) [13]

 

     Art. 14. La Regione può assumere a proprio carico l'onere corrispondente alla attualizzazione della parte del tasso di interesse eventualmente eccedente gli otto punti percentuali sui mutui agevolati del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, di cui alla legge 30 novembre 1976, n. 796, per l'edilizia abitativa rurale.

     Alla spesa eventualmente derivante dalla attuazione del presente articolo si provvederà in sede di approvazione dei bilanci di previsione relativi ai futuri esercizi.

 

     Art. 15. Il secondo comma dell'art. 5 della L.R. 4-4-1973, n. 20, viene così sostituito:

     «L'istruttoria delle pratiche di cui all'art. 2 è affidata a istituti finanziari, i quali, per le domande presentate da imprenditori associati e da cooperative, sono tenuti a chiedere il nulla-osta all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio».

 

     Art. 16. Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è sostituito dal seguente:

     «L'autorizzazione di spesa di cui al 2° comma dell'art. 14 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42, per il triennio 1979-1981 a favore dell'E.R.V.E.T. S.p.A. è elevato a complessive L. 9.200.000.000, in ragione di annue L. 550.000.000, sono destinate a finanziare la normale attività istituzionale dell'Ente e L. 7.550.000.000, di cui L. 2.350.000.000 nel 1979, sono destinate a favorire l'attività dell'Ente in conformità ai programmi regionali di sviluppo.

 

     Art. 17. Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive modifiche ed integrazioni è disposta per l'esercizio finanziario 1979 una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 100 milioni per la concessione del contributo ordinario per la costituzione del fondo di garanzia.

 

     Art. 18. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere per l'esercizio 1979 contributi in conto interessi su mutui a medio termine contratti dalle imprese artigiane a norma della legge regionale 2-4-1973, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, da erogare in soluzione unica anticipata scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale per una spesa complessiva di Lire 3.000.000.000.

     I mutui ammessi ai contributi di cui al precedente comma non dovranno avere un ammortamento superiore ai 5 anni.

     L'attualizzazione delle rate quinquennali suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti di credito ed Enti esercenti il credito artigiano.

 

     Art. 19. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aumentare la propria quota di partecipazione alla Società SI.VAL.CO. S.p.A. in proporzione all'elevazione del capitale sociale della Società suddetta da Lire 1.000.000.000 a Lire 2.000.000.000 e della conseguente modifica dell'art. 5, 1° comma, dell'allegato I dell'accordo parasociale approvato con L.R. 25 febbraio 1973, n. 13.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge per provvedere alla modifica dell'accordo parasociale, nonché alla sottoscrizione della quota di incremento del capitale sociale della SI.VAL.CO. S.p.A. nei limiti previsti dal 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 20. Alla legge regionale n. 16 del 4 marzo modificata dalla legge regionale n. 19 del 23 giugno 1979, concernente «Interventi a favore di enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio delle attività turistiche e per la realizzazione ed il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale ed a favore di operatori per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la formazione e lo sviluppo delle forme associate», sono apportate le seguenti modifiche:

     - al 1° comma dell'art. 2 aggiungere:

     «c) di complessi turistici all'aria aperta di cui alla legge regionale 19 aprile 1979, n. 9»

     - all'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

     «i contributi relativi alle iniziative di cui al punto c) possono essere concessi altresì a favore degli enti e delle associazioni di cui al comma precedente. In tal caso la entità e la durata dei contributi ed i massimali della spesa ammissibile sono equiparati a quelli previsti dall'art. 5, lettera b) a favore degli operatori privati».

     - Il primo comma dell'art. 3 è così modificato:

     «Gli interventi finanziari a favore degli enti e delle associazioni di cui al precedente art. 2, salvo quanto disposto nell'ultimo comma dello stesso articolo, sono così determinati».

     - la lettera d) dell'art. 4 è così modificata:

     «d) costruzione, ampliamento e ammodernamento di complessi turistici all'aria aperta di cui alla legge regionale 19 aprile 1979, n. 9».

 

     Art. 21. Per la concessione dei contributi in conto ammortamento mutui di cui al capo II della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, modificata dalla legge regionale 12 aprile 1976, n. 15, relativamente alle iniziative indicate all'art. 2 della L.R. 26 novembre 1973, n. 39, il limite di impegno di cui al Capitolo 26440 «Contributi annui costanti decennali a favore di cooperative ed altre forme societarie costituite fra eserciti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nella fase della vendita delle merci (art. 4, L.R. 29-8-1974, n. 47» del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 è elevato da Lire 200.000.000 a Lire 300.000.000. Corrispondentemente, il limite di impegno di cui al Capitolo 26400 «contributi annui costanti decennali a favore di gruppi di acquisto, di cooperative di consumo e loro consorzi, per lo sviluppo di forme associative nel commercio al dettaglio nella fase di approvvigionamento delle merci (art. 4, L.R. 29-8-1974, n. 47)» del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, è ridotto da L. 200.000.000 a L. 100.000.000.

     A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1979 e successivi fino all'esercizio 1988 compreso delle somme indicate nel precedente comma.

     Alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     - all'art. 2, primo comma, la lettera a) è così modificata;

     «a) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a centri commerciali o ad altre strutture per la vendita al dettaglio anche se parzialmente destinate alla ristorazione e ad attività artigianali di servizio, inclusa la acquisizione a qualsiasi titolo dell'area»;

     - all'art. 3, primo comma, dopo la lettera c) aggiungere:

     «d) società a partecipazione di capitale di Enti locali territoriali che abbiano tra le finalità statutarie la promozione e la realizzazione di centri commerciali ed altre strutture di vendita al dettaglio».

     L'importo massimo da ammettere a contributo di cui all'art. 5 della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, è elevato da L. 400.000.000 a L. 800.000.000.

     Il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1976, n. 15, è prorogato sino ad esaurimento degli stanziamenti previsti. La Giunta regionale provvede trimestralmente all'esame delle domande presente ed alla conseguente concessione dei contributi.

 

     Art. 22. Per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, lo stanziamento di cui al capitolo 26420 «Contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio e la espansione della cooperazione di consumo nella fase della vendita delle merci 6L.R. 26-11-19737, n. 39; art. 1 L.R. 29-8-1974, n. 47)» del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 è elevato da Lire 400.000.000 a Lire 500.000.000.

     Corrispondentemente, per la concessione di contributi in conto capitale di cui alla legge regionale 21 novembre 1973, n. 37, l'importo di cui al capitolo 26350 «Contributi in conto capitale per lo sviluppo di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci (L.R. 21-11-1973 n. 37; art. 1, L.R. 29/8/1974, n. 47)» del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 è ridotto da Lire 400.000.000 a Lire 300.000.000.

 

     Art. 23. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e loro consorzi, nonché ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma delle leggi regionali 23-1-1973, n. 10 e 9-1-1975, n. 1, è autorizzata per l'anno 1979 una ulteriore spesa di L. 150.000.000.

 

     Art. 24. Il limite d'impegno trentacinquennale di Lire 100.000.000 disposto dall'art. 28 della legge regionale 20-4-1979, n. 10, per gli interventi di cui alla L.R. 3-12-1976, n. 51 «Concessione di contributi a favore di Comuni minori per il riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche ed amministrative», è elevato da Lire 100.000.000 a Lire 215.000.000 con decorrenza dal 1980.

 

     Art. 25. Per gli interventi di cui alla L.R. 15 novembre 1976, n. 47 «Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale, è disposto l'ulteriore finanziamento di Lire 8.500.000.000 per la realizzazione di opere acquedottistiche nel triennio 1979-1981.

     Per effetto della autorizzazione di spesa di cui al primo comma gli stanziamenti annuali in materia di opere acquedottistiche vengono ad essere così determinati:

 

 

Esercizio 1979                                   L. 18.450.000.000

Esercizio 1980                                   L.  6.550.000.000

Esercizio 1981                                   L.  5.500.000.000

                                               -------------------

per un totale di                                 L. 30.500.000.000

 

 

          Art. 26. [14] (omissis).

 

          Art. 27. Al fine di concorrere alla soluzione dei problemi concernenti la difesa del suolo e dell'ambiente della costa emiliano-romagnola la Regione è autorizzata ad effettuare nell'area stessa i seguenti interventi di spesa per un importo complessivo di Lire 11.000.000.000 nel triennio 1979-1981:

     a) Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica in prossimità della costa adriatica, la cui funzionalità sia stata compromessa dal fenomeno della subsidenza, secondo le modalità di intervento di cui alla legge 13 febbraio 1933, n. 215: L. 3.000.000.000, di cui L. 1.500.000.000 nel 1980 e L. 1.500.000.000 nel 1981.

     b) Contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per la esecuzione, a norma dell'art. 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47, di acquedotti industriali nelle aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza: L. 5.000.000.000 nel biennio 1980-1981, di cui L. 2.500.000.000 nel 1980 e L. 2.500.000.000 nel 1981.

     c) Contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue, a norma della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47, art. 2, nei centri rivieraschi della costa emiliano-romagnola, per la lotta contro la eutrofizzazione delle acque del mare Adriatico. L. 3.000.000.000 nel 1980 e L. 1.500.000.000 nel 1981.

 

     Art. 28. A partire dall'anno 1979 la esecuzione dei lavori di cui alla L.R. 6 luglio 1974, n. 27 «Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna», dei lavori in materia di opere idrauliche ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e degli interventi di cui alla legge statale 9 luglio 1908, n. 445 (Alluvioni, frane, piene, mareggiate e consolidamento abitati) e D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 (Pronti interventi) è affidata a servizi provinciali per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio e, fino alla costituzione degli stessi, agli uffici del Genio civile della Regione, nonché, limitatamente agli interventi previsti dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, anche agli Enti locali cui la esecuzione dei lavori è data in concessione.

     A tal fine, sono disposte aperture di credito ai sensi dell'art. 66 della L.R. 7 luglio 1977, n. 31 e del relativo regolamento d'esecuzione 9 dicembre 1978, n. 50.

     Resta salva la competenza della Giunta regionale per quanto attiene l'approvazione degli atti di collaudo.

     Gli uffici soppressi dall'art. 18, terzo comma, della L.R. 23 aprile 1979, n. 12, esercitano le loro funzioni fino a quando i corrispondenti servizi operativi decentrati non saranno costituiti mediante l'attuazione dei provvedimenti di cui agli artt. 23, 36 e 37 della legge medesima.

 

     Art. 29. Ai fini della promozione dello sviluppo socio-economico del basso ferrarese, nell'ambito della politica di riequilibrio del territorio, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare i sottoelencati interventi di spesa per la creazione di un parco ai fini multipli nell'area medesima, attraverso la tutela della natura e delle bellezze paesaggistiche, nonché attraverso la valorizzazione del territorio a fini prevalentemente turistici, per un importo complessivo di Lire 6.670.000.000 nel triennio 1979-1981:

     a) Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni e loro Consorzi nel basso ferrarese per opere di carattere idroigienico, a norma della L.R. 15 novembre 1976, n. 47: L. 3.140.000.000, di cui Lire 950.000.000 nel 1979; Lire 1.320.000.000 nel 1980 e L. 870.000.000 nel 1981.

     Gli interventi riguardano in particolare il risanamento dei canali interni di Comacchio, i collettori principali delle fognature dei lidi e l'impianto di depurazione delle acque reflue di Comacchio, nonché la esecuzione di fognature secondarie nei lidi ferraresi.

     b) Concessione di contributi in conto capitale ai Comuni di Comacchio e di Mesola per interventi conservativi del patrimonio edilizio di interesse storico a norma della L.R. 7 gennaio 1974, n. 2 «Primi provvedimenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei centri storici»: Lire 1.380.000.000 di cui Lire 250.000.000 nel 1979, Lire 690.000.000 nel 1980 e Lire 440.000.000 nel 1981.

     Gli interventi riguardano in particolare il restauro del palazzo Bellini e dell'ex ospedale a Comacchio e del castello della Mesola.

     c) Assegnazione all'IDROSER S.p.A. istituita a norma della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44, della somma di L. 600.000.000 nel triennio 1979-1981 di cui L. 200.000.000 nel 1979, L. 300.000.000 nel 1980 e L. 100.000.000 nel 1981 per la realizzazione dei seguenti interventi:

     - progettazione e gestione di un impianto per il controllo dell'ecosistema Boscone-Valle della Falce;

     - controllo della qualità delle acque dei corpi idrici principali del basso ferrarese.

     d) Interventi per la sistemazione di porti ed approdi turistici nel basso ferrarese a norma della L.R. 27 aprile 1976, n. 19, per complessive Lire 1.200.000.000 di cui Lire 600.000.000 a carico dell'esercizio 1980 e Lire 600.000.000 a carico dell'esercizio 1981.

     Gli interventi riguardano in particolare:

     - la sistemazione del 1° tratto di porto e scalo d'alaggio di Porto Garibaldi: L. 900.000.000;

     - La 4ª fase del porto di Goro, compreso il recupero della vecchia darsena: L. 300.000.000.

     e) Interventi per l'ampliamento e miglioramento del patrimonio forestale a norma dell'art. 2, 1° comma, lett. a), della L.R. 24/1/1975, n. 6: importo complessivo di Lire 350.000.000 a carico dell'esercizio 1980.

 

     Art. 30. Al fine di promuovere lo sviluppo delle aree montane dell'Emilia-Romagna, per incrementare le attività produttive necessarie al mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la occupazione della popolazione medesima, nonché per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse, la Regione è autorizzata ad effettuare nei territori dei Comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e, per quanto riguarda il successivo punto a), anche in altri territori montani e collinari, i seguenti interventi di spesa, per un importo complessivo di Lire 13.000.000.000, nel triennio 1979-1981:

     a) Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Appennino Emiliano-Romagnolo a norma della L.R. 6 luglio 1974, n. 27. Spesa complessiva nel triennio 1979-1981: Lire 5.000.000.000 di cui Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1979.

     b) Assegnazione a favore delle Comunità montane di fondi ad integrazione delle assegnazioni disposte in attuazione della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 «Nuove norme per lo sviluppo della montagna» e successive modificazioni. Spesa complessiva di Lire 8.000.000.000 nel biennio 1980-1981, di cui L. 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     Il Consiglio regionale ripartisce l'assegnazione a favore delle Comunità montane di cui alla suddetta lettera b) in base ai criteri di cui all'art. 26, 2° comma, della legge regionale 17 agosto, 1973, n. 30. La ripartizione concerne le disponibilità del biennio 1980-1981.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione «Programmazione e affari istituzionali», indica, nel quadro della programmazione regionale, criteri prioritari volti a individuare settori di intervento o interventi da realizzare sia coi fondi autorizzati dal presente articolo sia con quelli stanziati a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle altre leggi regionali di settore che prevedono riparti a favore delle Comunità montane.

     Le Comunità montane potranno impegnare fin dal 1979 l'intera assegnazione del biennio 1980-1981, avendo cura di distribuire la allocazione delle risorse dei bilanci tenendo conto della distribuzione temporale delle assegnazioni disposte dalla Regione.

 

     Art. 31. Per gli interventi di cui alla legge statale 9 luglio 1908, n. 445, in materia di consolidamento trasferimento abitati, è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 500.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 32. Per gli interventi di cui all'art. 89 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, in materia di opere idrauliche di competenza regionale nei tratti di pianura dei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna, è disposta una autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980. Le modalità di esecuzione sono le stesse previste dalla L.R. 6-7-1974, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 33. Per fare fronte agli oneri connessi alla risoluzione consensuale anticipata delle concessioni pluriennali di servizi di autolinee gestiti da imprese private, è autorizzata, a norma dell'art. 186 e segg. del T.U. 9-5-1912, n. 1447, la ulteriore spesa di L. 590.000.000 a carico dell'esercizio 1979.

 

     Art. 34. Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1976, n. 27 «Interventi finanziari per l'acquisto da parte degli enti locali di veicoli da destinare al trasporto pubblico di persone» è autorizzata la spesa di Lire 2.062.297.000 a carico dell'esercizio 1980 [15].

 

     Art. 35. L'autorizzazione di spesa di L. 490.375.000 disposta dall'art. 26 della legge regionale 10-5-1978 n. 15, integrato dall'art. 6 della legge regionale 29-12-1978, n. 55, per la concessione di sovvenzioni per l'esercizio di servizi sostitutivi di ferrovie e tramvie a norma della legge regionale 18-12-1973, n. 45, è elevata per l'esercizio finanziario 1979 di L. 600.000.000.

 

     Art. 36. Per fare fronte alle maggiori spese in materia di sovvenzioni chilometriche a favore delle aziende di trasporti che gestiscono autolinee sostitutive di ferrovie soppresse, la cui competenza è transitata alla Regione in applicazione dell'art. 84 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, è disposta una maggiore autorizzazione di spesa di L. 300.000.000 per l'esercizio 1979.

 

     Art. 37. Per gli interventi in conto capitale in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 e art. 18, lett. a), della legge regionale 8-3- 1976, n. 10, è disposta per gli anni 1979 e 1980 una ulteriore autorizzazione di spesa di complessive Lire 710.000.000 di cui Lire 355.000.000 a carico dell'esercizio 1979 e Lire 355.000.000 a carico dell'esercizio 1980.

 

     Art. 38. A partire dall'esercizio finanziario 1979 la autorizzazione annuale di spesa di L. 50.000.000 prevista dalla legge regionale 31-1-1977, n. 7 «Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo» è elevata a L. 100.000.000.

     La maggiore spesa autorizzata a norma del precedente comma è destinata annualmente a finanziare iniziative direttamente promosse dagli Enti locali cui la Regione intenda partecipare con il proprio contributo, in aggiunta a quelle realizzate dagli Enti ed Istituti già individuati dalla predetta legge regionale 31-1-1977, n. 7.

 

     Art. 39. La Regione Emilia-Romagna, nella qualità di socio della S.p.A. SO.GE.- PA.CO., ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 21-8- 1974, n. 41, è autorizzata a ripianare le perdite economiche accertate in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 della società stessa, nella quota di sua spettanza ammontante a Lire 13.692.139.

     E' abrogato l'art. 11 della L.R. 29 dicembre 1978, n. 55.

 

     Art. 40. Il fondo regionale per le attività estive a favore di minori, costituito dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34, è ripartito, per l'anno 1978, in base ai criteri stabiliti dalla stessa legge n. 34 del 28-8-1978 e con le seguenti modalità:

     - il 25% viene assegnato ai Comuni sulla base della popolazione residente in ogni Comune in età compresa fra i 3 e i 14 anni;

     - il 75% viene assegnato ai Comuni sulla base del numero dei minori residenti in età compresa fra i 3 e i 14 anni che hanno fruito di servizi estivi sia diurni che con pernottamento. Gestiti direttamente dai Comuni, o da altri Enti, Associazioni, assegnando per i minori residenti in Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti la quota di L. 10.000, per quelli inferiori a 200.000 e superiori a 50.000 la quota di L. 11.000, per quelli inferiori a 50.000 abitanti la quota di L. 26.000.

 

     Art. 41. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1979 le sottoelencate maggiori spese per interventi ed attività nel settore della caccia e della pesca per complessive L. 463.300.000, così distribuite:

     a) Interventi per la gestione della pesca nelle acque interne, compresi eventuali ripopolamenti integrativi e sperimentali e contributi alle amministrazioni provinciali per la gestione e lo sviluppo di impianti locali di produzione ittica da ripopolamento (legge regionale 3-6-1975, n. 41; D.P.R. 10-6-1955, n. 987; legge regionale 10-6-1977, n. 25; D.P.R. 24- 7-1977, n. 616, art. 100): L. 67.000.000.

     La denominazione del Capitolo 78570 del bilancio 1979 è modificata nel modo sopra descritto.

     b) Spese per la stampa dei tesserini della caccia controllata e spese per la stampa delle licenze di pesca, comprese le spese per la distribuzione a norma delle leggi regionali 16-8-1978, n. 31 e 10-7-1978, n. 23: Lire 85.000.000 (Cap. 78300).

     c) Assegnazione di somme agli Enti locali delegati per la distribuzione dei tesserini di caccia controllata a norma della legge regionale 16 agosto 1978, n. 31, art. 3: L. 22.500.000.

     d) Assegnazioni arretrate a favore delle amministrazioni provinciali concernenti somme introitate dalla Regione per il rilascio dei tesserini ai cacciatori, in attuazione dell'art. 14 della L.R. 30-7-1974, n. 33, successivamente dell'art. 16 della L.R. 13-7-1977, n. 34: L. 22.500.000.

     e) Conferimento all'ARIS di fondi, attrezzature ed impianti per i compiti di incremento e difesa della fauna a norma della L.R. 10 giugno 1977, n. 25, art. 24: L. 70.000.000.

     f) Interventi colturali per l'alimentazione, apprestamenti tecnici per la sosta, lo svernamento e la nidificazione nelle oasi di protezione di cui all'art. 18 della L.R. 21-1-1974, n. 5: Lire 13.000.000.

     g) Interventi di miglioramento colturale destinati all'alimentazione della selvaggina nelle bandite e nelle zone di ripopolamento: indagini di interesse tecnico in materia di caccia; attività di educazione faunistica e venatoria; prevenzione e rimborso dei danni arrecati all'agricoltura nelle zone di ripopolamento e cattura a norma della L.R. 21-1-1974, n. 5: L. 50.000.000.

     h) Assegnazione annuale all'ARIS per l'attuazione dei programmi regionali di intervento a norma della L.R. 21-1-1974, n. 5 e della L.R. 10- 6-1977, n. 25: L. 20.000.000.

     i) Assegnazione annuale all'ARIS per l'attuazione dei programmi regionali di ripopolamento ittico a norma della legge regionale 16-6-1977, n. 25: L. 40.000.000.

     l) Programmazione degli interventi in campo venatorio per l'incremento e la disciplina della caccia a norma della L.R. 21-1-1974, n. 5, artt. 37 e 38. L. 45.000.000 (Cap. 78070).

     m) (modifica della denominazione capitolo 78160) Spesa per il ripopolamento e il rinsanguamento con selvaggina stanziale dei parchi a fini multipli e delle foreste regionali nonché delle zone di ripopolamento di interesse regionale a norma della L.R. 21-1-1974, n. 5, artt. 19 e 20.

     n) Assegnazione alle Province dei fondi spettanti per il funzionamento delle Commissioni di cui alla L.R. 2-9-1976, n. 41, per gli anni 1976, 1977, 1978: L. 20.000.000.

     o) Assegnazione di fondi alla Provincia di Modena per forniture arretrate di selvaggina nell'ambito della attuazione dei programmi regionali di intervento (art. 93, T.U. della caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e L.R. 21-1-1974, n. 5) (Cap. 78310) (c.n.i.): L. 8.300.000.

 

     Art. 42. Ai fini della sistemazione e della ripulitura dei lidi comacchiesi e delle aree adiacenti, nonché ai fini della realizzazione di opere minori di urbanizzazione secondaria nelle stesse zone, è disposto un intervento straordinario della Regione per una spesa di L. 200.000.000 sull'esercizio finanziario 1979 e L. 100.000.000 sull'esercizio 1980.

     L'intervento regionale si realizza secondo le modalità della legge 24 marzo 1975, n. 18 e successive modifiche, mediante la concessione al Comune di Comacchio di contributi in capitale fino al 100% del costo degli interventi.

 

     Art. 43. Gli adempimenti di cui all'art. 4, lett. h) ed l), della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale» sono assunti dalla Giunta regionale e possono essere da quest'ultima delegati al Presidente o ad un Assessore.

 

     Art. 44. L'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è così modificato [16]:

     «In sede di reiscrizione degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 è autorizzato il seguente storno di fondi:

     Capitolo 24110 - aumento da L. 1.000.000.000 a L. 1.120.000.000.

     Capitolo 24140 - riduzione da L. 3.000.000.000 a L. 2.880.000.000».

     L'allegato «A» della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è così modificato, in corrispondenza del Cap. 21090, riferito all'art. 19 della legge stessa:

Art. 19 - 21090 Contributo all'E.R.V.E.T. S.p.A. per favorirne l'attività di sviluppo in conformità ai programmi regionali

 

 

1979                                              L. 1.500.000.000

1980/1981                                         L. 4.500.000.000

Totale del triennio                               L. 6.000.000.000

 

 

     Art. 45. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive L. 278.804.702.139, nel triennio 1979-80-81, l'amministrazione regionale fa fronte, mediante la riduzione di stanziamento su alcuni capitoli di spesa del bilancio pluriennale 1979-1981, la applicazione di maggiori o nuove entrate, la utilizzazione delle residue disponibilità di ricorso al credito e la sostituzione di coperture finanziarie di spese precedentemente autorizzate secondo quanto analiticamente rappresentato nell'allegato prospetto «A» della presente legge e nelle tabelle 1 e 2 allegate alla legge di approvazione dell'assestamento del bilancio 1979-81, approvata contestualmente alla presente legge.

 

     Art. 46. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.

 

 

ALLEGATO «A» (omissis)


[1] Vedi § 4.1.10.

[2] La L.R. 19/5/1975 n. 33 è riportata al § 3.1.6.

[3] La L.R. 13/8/1973 n. 29 è riportata al § 3.2.1.

[4] La L.R. 10/5/1978 n. 15 è riportata al § 6.3.1.

[5] Vedi § 3.2.5.

[6] Vedi § 3.1.5.

[7] Vedi § 3.1.2.

[8] Vedi § 3.1.5.

[9] Vedi § 3.1.2.

[10] Vedi § 3.1.5.

[11] Vedi § 6.3.1.

[12] Vedi § 6.3.1.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46.

[14] Art. abrogato dall'art. 39 della L.R. 2-4-1988, n. 11 (§ 4.4.15).

[15] La L.R. 8/7/1976 n. 27 è stata abrogata dall'art. 59 della L.R. 1/12/1979 n. 45 (§ 4.5.2).

[16] La L.R. n. 10/1979 è riportata al § 6.3.4.