§ 6.3.2 – L.R. 2 settembre 1978, n. 42.
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento
Data:02/09/1978
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Per il finanziamento di piani di sviluppo delle Comunità montane, a norma dell'art. 15, 1° comma, punto 1° della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, relativi all'anno 1978, la Regione Emilia-Romagna è [...]
Art. 2.  Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale»
Art. 3.  Per gli interventi di sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle leggi statali 6 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1336; 30 giugno 1954, n. 493 e 29 novembre 1956, [...]
Art. 4.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 «Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano»
Art. 5.  Per gli interventi in materia di forestazione di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono disposte, per l'esercizio 1979, le seguenti autorizzazioni di spesa:
Art. 6.  Per la concessione di contributi per la promozione ed attuazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti ai pascoli a norma degli artt. 18, 31 e 34 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata [...]
Art. 7.  Per l'attuazione delle opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31
Art. 8. 
Art. 9.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario per il finanziamento delle iniziative approvate ai sensi del Regolamento C.E.E. [...]
Art. 10.  Per la manutenzione delle opere di bonifica a norma dell'art. 16 e seguenti del R.D.L. 13 dicembre 1933, n. 215, è autorizzata per l'esercizio 1979 la spesa di L. 1.500.000.000.
Art. 11.  Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 sono disposte a favore dell'Ente regionale di sviluppo Agricolo assegnazioni speciali, ai sensi dell'art. 9, lettera b), della legge regionale 13 maggio 1977, [...]
Art. 12.  Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta l'assegnazione straordinaria a favore dell'Azienda Regionale delle Foreste, a norma dell'art. 21, lettera b), della legge regionale 25 maggio 1974, n. 18
Art. 13.  Per gli interventi di difesa delle colture agrarie e forestali compresa l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi operativi di difesa a norma delle Leggi 30 giugno 1954, [...]
Art. 14.  L'assegnazione all'ERVET S.p.A., di L. 2.000.000.000, già autorizzata con legge regionale 5 giugno 1975, e reiscritta sul Bilancio per l'esercizio 1978 a norma dell'art. 7, 2° comma, della legge [...]
Art. 15.  Per l'attività di promozione dell'artigianato e della piccola industria, anche ai fini della partecipazione delle aziende a manifestazioni fieristiche, mostre, convegni di carattere artigiano, a [...]
Art. 16.  La Regione Emilia-Romgna è autorizzata a concedere nel biennio 1980-81 contributi costanti decennali in conto interessi sui mutui a medio termine, contratti dalle imprese artigiane a norma della [...]
Art. 17.  Per gli interventi di cui alla Legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 18.  Per favorire le attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lettera b) ed art. 3, 4° comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, [...]
Art. 19.  E' disposta la reiscrizione sul bilancio per l'esercizio 1978 dello stanziamento di L. 90.000.000, già autorizzato a norma dell'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1976, n. 13
Art. 20.  L'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 disposta per l'esercizio 1978 dall'art. 13 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15
Art. 21.  Per la concessione di contributi a norma della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 52 «Contributi per la elaorazione di piani e progetti di intervento per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività [...]
Art. 22.  Per la concessione di contributi in capitale a favore di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci a [...]
Art. 23.  Per la concessione di contributi in capitale a favore di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci di cui alla legge [...]
Art. 24.  Il limite di impegno trentacinquennale di L. 60.000.000 autorizzato dalla legge regionale 3 dicembre 1976, n. 51 «Concessione di contributi a favore di Comuni minori per il riattamento di edifici di [...]
Art. 25.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio 1978 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDRO.S.E.R. S.p.A. costituita a norma della legge [...]
Art. 26.  Per gli interventi di difesa del suolo, consolidamento e trasferimento abitati di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni, è disposta per il triennio 1979-1981 [...]
Art. 27.  L'autorizzazione globale di spesa per il quadriennio 1978- 1981 disposta dall'art. 21 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15
Art. 28.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 «Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale»
Art. 29.  Per gli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 «Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna
Art. 30.  Per gli interventi in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10
Art. 31.  E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 450.000.000 per la concessione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge [...]
Art. 32.  Per l'attuazione delle iniziative di cui alla legge regionale 31 gennaio 1977, n. 6 «Istituzione del Comitato Regionale per le celebrazioni del XXX anniversario della promulgazione della [...]
Art. 33.  Il 2° comma dell'art. 32 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, è così modificato:
Art. 34.  L'attività di promozione da parte della Regione delle iniziative sperimentali concernenti gli operatori sanitari sociali, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2
Art. 35.  E' delegato alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione di programmi e la loro attuazione in ordine allo sviluppo zootecnico e alla fecondazione [...]
Art. 36.  Per effetto delle nuove autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge e delle modifiche alle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali, si determinano le seguenti [...]


§ 6.3.2 – L.R. 2 settembre 1978, n. 42.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con il 1° provvedimento di variazione al bilancio annuale 1978 ed al bilancio pluriennale 1978- 1981.

(B.U. 6 settembre 1974, n. 124).

 

Art. 1. Per il finanziamento di piani di sviluppo delle Comunità montane, a norma dell'art. 15, 1° comma, punto 1° della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, relativi all'anno 1978, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare in via di anticipazione la somma di L. 2.701.201.800, pari all'assegnazione statale attribuita per l'anno 1977 in attuazione della legge 13 marzo 1975, n. 72, art. 1, in attesa del compimento dell'iter legislativo della legge statale di rifinanziamento e della assegnazione della corrispondente quota di riparto.

     L'autorizzazione di spesa di cui al 1° comma fa carico al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» [1], è disposta per l'esercizio 1978 una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 300.000.000.

 

     Art. 3. Per gli interventi di sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle leggi statali 6 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1336; 30 giugno 1954, n. 493 e 29 novembre 1956, n. 1367, è disposta per l'esercizio 1979 una autorizzazione di spesa di L. 2.860.000.000.

 

     Art. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 «Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano» [2], sono disposte per l'esercizio 1979 le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) forestazione e miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali e del patrimonio forestale regionale, nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a norma dell'art. 2: L. 4.000.000.000;

     b) forestazione su terreni di proprietà pubblica o collettiva con specie legnose a rapido accrescimento, a norma dell'art. 1, lett. b) e dell'art. 2: L. 200.000.000;

     c) contributi alle Comunità montane per interventi promozionali per la gestione e custodia dei beni silvo-pastorali delle aziende speciali consorziali fra enti locali ed altri enti a norma dell'art. 3, 1° comma: L. 150.000.000;

     d) contributi alle Comunità montane per la redazione di piani economici per la razionale gestione delle proprietà forestali pubbliche e collettive a norma dell'art. 3, comma 2°: L. 50.000.000;

     e) contributi in capitale ad aziende singole o associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, a norma dell'art. 1, lettera b) e dell'art. 4: L. 200.000.000;

     f) contributi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica a favore di cooperative di lavoratori forestali a norma dell'art. 5: L. 150.000.000;

     g) manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, a norma dell'art. 6, lettera b): L. 800.000.000.

     I fondi di cui al presente articolo possono essere utilizzati come quota di capitale a carico della Regione sui progetti che abbiano ottenuto il finanziamento sul «Fondo Europeo Agricolo FEOGA».

 

     Art. 5. Per gli interventi in materia di forestazione di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono disposte, per l'esercizio 1979, le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Vivai forestali (art. 91 e seguenti): L. 750.000.000;

b) Prevenzione incendi boschivi (art. 105): L. 150.000.000.

 

     Art. 6. Per la concessione di contributi per la promozione ed attuazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti ai pascoli a norma degli artt. 18, 31 e 34 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di L. 200.000.000.

 

     Art. 7. Per l'attuazione delle opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 [3], possono essere concessi, in alternativa al contributo in conto interessi, contributi in capitale fino alla misura massima del 36% della spesa ammessa elevata al 41% nei territori classificati montani ai sensi della legge 25/7/1952, n. 912, nonché nelle altre zone svantaggiate di cui alla direttiva C.E.E. n. 273 del 28 aprile 1975.

     I contributi in capitale di cui al 1° comma del presente articolo possono essere erogati anche per nuovi impianti, reimpianti ed innesti di colture olivicole.

     Per la concessione delle agevolazioni previste dai commi precedenti valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dalla stessa legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 e dall'art. 10, lettera a), della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

 

     Art. 8. [4] La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare la prima assegnazione annuale sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 «Quadrifoglio» per l'effettuazione dei seguenti interventi di spesa per un ammontare complessivo di L. 28.471.125.000, da iscrivere a carico dell'esercizio finanziario 1979:

     a) Interventi in capitale per la realizzazione di strutture produttive zootecniche in zona di collina e montagna ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29: L. 4.000.000.000

     b) Interventi in capitale per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio C.E.E. in materia di zootecnia: L. 3.971.713.000

     c) Interventi in capitale per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31, modificato dal precedente art. 7: L. 2.932.680.000

     d) Interventi in capitale per la esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento n. 17 in data 5-2-1964 del Consiglio C.E.E. in materia di orto-floro-frutticoltura: L. 3.049.000.000

     e) Interventi in capitale per la esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio C.E.E. in materia di viti-vinicoltura: L. 829.000.000

     f) Interventi in capitale per lo sviluppo di colture mediterranee: nuovi impianti e reimpianti olivicoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31, modificato dal precedente art. 7: L. 45.192.000

     g) Interventi in capitale per lo sviluppo della attività sementiera a norma dell'art. 6 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31: L. 200.000.000, in sostituzione delle minori assegnazioni sulla legge 403/77 «Marcora»;

     h) Interventi per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero a norma dell'art. 7, L.R. 14-5-1975, n. 31: L. 670.000.000, in sostituzione delle minori assegnazioni sulla legge 403/77 «Marcora»;

     i) Contributi in capitale per la realizzazione di infrastrutture in zone di montagna e svantaggiate a norma dell'art. 26, 2° comma , della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18 [5]: L. 2.276.640.000

     l) Interventi in capitale per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali e del patrimonio forestale regionale, nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico- forestale a norma dell'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1975, n. 6 «Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano» [6], ad integrazione del programma regionale: L. 2.553.900.000

     m) Interventi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale: L. 7.493.000.000

     I fondi di cui alla lettera l) possono essere utilizzati come quota di capitale a carico della Regione sui progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio C.E.E. in materia di forestazione.

 

     Art. 9. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario per il finanziamento delle iniziative approvate ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 17 in data 5-2-1964 in corrispondenza degli interventi in capitale previsti alle lettere b), d), e) del precedente art. 8. A tal fine sono autorizzati a partire dagli esercizi 1979 e 1980 limiti di impegno, per complessive L. 870.000.000, così ripartiti:

     a) Interventi in materia di zootecnia di cui alla lettera b) dell'art. 8 della presente legge: L. 400.000.000

     b) Interventi in materia di ortofloro-frutticoltura e viti-vinicoltura di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 8 della presente legge: L. 470.000.000

di cui L. 270 milioni di limite d'impegno a decorrere dal 1979 e L. 200 milioni a decorrere dal 1980.

     A norma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, graveranno a carico del bilancio regionale le prime 5 annualità dei limiti d'impegno di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

     Per gli interventi in materia di forestazione che beneficiano del contributo del Fondo Europeo Agricolo - F.E.O.G.A. - di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8 è disposta la utilizzazione, a partire dal 1979, della quota non impegnata del limite d'impegno di L. 370 milioni già autorizzato in attuazione della L.R. 24-1-1975, n. 6, art. 7 [7], modificato dalla Legge 19-5-1975, n. 33 [8], ed iscritto al Cap. 14950 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1978 - Spesa.

     A norma dell'art. 18 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, graveranno a carico del Bilancio regionale le prime 10 annualità del limite d'impegno di cui al precedente comma, mentre le successive annualità saranno acquisite a carico del Bilancio statale.

 

     Art. 10. Per la manutenzione delle opere di bonifica a norma dell'art. 16 e seguenti del R.D.L. 13 dicembre 1933, n. 215, è autorizzata per l'esercizio 1979 la spesa di L. 1.500.000.000.

 

     Art. 11. Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 sono disposte a favore dell'Ente regionale di sviluppo Agricolo assegnazioni speciali, ai sensi dell'art. 9, lettera b), della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19 [9], istitutiva dell'Ente, finalizzate all'attuazione dei seguenti interventi:

     a) realizzazione di impianti e attrezzature di interesse comune per i produttori agricoli, ai sensi dell'art. 2, punto 4:

     L. 500.000.000 per l'esercizio 1978;

     L. 300.000.000 per l'esercizio 1979;

     b) assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo-alimentare a norma dell'art. 2, punto 5:

     L. 500.000.000 per l'esercizio 1978;

     c) prestazione di garanzie fidejussorie su prestiti e mutui a norma dell'art. 2, punto 2:

     L. 500.000.000 per l'esercizio 1978.

 

     Art. 12. Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta l'assegnazione straordinaria a favore dell'Azienda Regionale delle Foreste, a norma dell'art. 21, lettera b), della legge regionale 25 maggio 1974, n. 18 [10], istitutiva dell'Azienda, di una somma di L. 267.312.122, pari all'avanzo di amministrazione accertato sulle gestioni degli esercizi 1975, 1976, 1977 e dalla stessa versato alla Regione.

 

     Art. 13. Per gli interventi di difesa delle colture agrarie e forestali compresa l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi operativi di difesa a norma delle Leggi 30 giugno 1954, n. 493, 26 giugno 1913, n. 888, art. 29: R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 15 e 105: Legge 18 giugno 1931, n. 987, art. 29 e successive modifiche, è disposta per l'esercizio 1979 l'autorizzazione di spesa di L. 400.000.000.

 

     Art. 14. L'assegnazione all'ERVET S.p.A., di L. 2.000.000.000, già autorizzata con legge regionale 5 giugno 1975, e reiscritta sul Bilancio per l'esercizio 1978 a norma dell'art. 7, 2° comma, della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 [11], è trasferita quanto a L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     Per il triennio 1979-1981 è disposta a favore dell'ERVET S.p.A. una ulteriore assegnazione di complessive Lire 3.200.000.000 di cui Lire 1.200.000.000, in ragione di L. 400.000.000 annue, sono destinate a finanziare la normale attività istituzionale dell'Ente e L. 2 miliardi sono destinati a favorire l'attività dell'Ente in conformità a programmi regionali di sviluppo.

 

     Art. 15. Per l'attività di promozione dell'artigianato e della piccola industria, anche ai fini della partecipazione delle aziende a manifestazioni fieristiche, mostre, convegni di carattere artigiano, a norma della legge 8 luglio 1950, n. 484, è disposta per l'esercizio 1979 la spesa di L. 350.000.000.

 

     Art. 16. La Regione Emilia-Romgna è autorizzata a concedere nel biennio 1980-81 contributi costanti decennali in conto interessi sui mutui a medio termine, contratti dalle imprese artigiane a norma della Legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni [12], entro i limiti di impegno decennali sotto indicati: esercizio 1980: limite d'impegno L. 1.000.000.000;

esercizio 1981: limite d'impegno L. 1.000.000.000.

     Per la concessione dei contributi valgono le norme di cui all'art. 8, comma 2° e seguenti, della Legge regionale 10 maggio 1978, n. 15.

 

     Art. 17. Per gli interventi di cui alla Legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive modificazioni ed integrazioni [13], sono disposte per l'esercizio 1979 le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) concorso negli interessi sui crediti di esercizio a norma dell'art. 10: L. 1.200.000.000;

     b) contributo ordinario per la costituzione del fondo di garanzia a norma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3: L. 150.000.000.

 

     Art. 18. Per favorire le attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lettera b) ed art. 3, 4° comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, nonché dell'art. 57, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disposta per l'esercizio 1979 una autorizzazione di spesa di Lire 1.000.000.000.

 

     Art. 19. E' disposta la reiscrizione sul bilancio per l'esercizio 1978 dello stanziamento di L. 90.000.000, già autorizzato a norma dell'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1976, n. 13 [14], sul bilancio di quell'esercizio e successivamente eliminato in mancanza di formale impegno, da destinare alla sottoscrizione delle quote residue della partecipazione azionaria nella Società SI.VAL.CO. S.p.A. in adempimento agli impegni discendenti dall'accordo parasociale allegato alla legge regionale 25 Febbraio 1973, n. 13 [15].

 

     Art. 20. L'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 disposta per l'esercizio 1978 dall'art. 13 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 [16], per il finanziamento degli interventi di cui agli artt. 3, lettere a) e b), e 5, lettere d) ed e), della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 «Interventi a favore di Enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche e per la realizzazione od il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale ed a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate» [17], è trasferita all'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 21. Per la concessione di contributi a norma della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 52 «Contributi per la elaorazione di piani e progetti di intervento per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali» [18] è autorizzata per l'esercizio 1979 la spesa di L. 100.000.000.

 

     Art. 22. Per la concessione di contributi in capitale a favore di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci a norma della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 [19], modificata con la legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 [20], è autorizzata per l'esercizio 1979 la spesa di L. 400.000.000.

 

     Art. 23. Per la concessione di contributi in capitale a favore di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci di cui alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 [21], modificata con la legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, è autorizzata per l'esercizio 1979 la spesa di L. 400.000.000.

 

     Art. 24. Il limite di impegno trentacinquennale di L. 60.000.000 autorizzato dalla legge regionale 3 dicembre 1976, n. 51 «Concessione di contributi a favore di Comuni minori per il riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche ed amministrative [22] è elevato a L. 100.000.000 e decorrerà, anziché dall'esercizio 1972, dall'esercizio 1980 [23].

     In deroga a quanto disposto dall'art. 1 della predetta legge il contributo potrà essere destinato al finanziamento del completamento di opere già ammesse in precedenza al contributo regionale o statale, ovvero al finanziamento di opere urgenti della stessa natura a favore di Comuni della Regione aventi una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

     Le domande per l'ottenimento dei contributi dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio 1978 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDRO.S.E.R. S.p.A. costituita a norma della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44 [24], per un ulteriore importo di L. 450.000.000 in aggiunta allo stanziamento autorizzato dall'art. 19 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 [25].

     L'erogazione dei finanziamenti sarà disposta con atto deliberativo della Giunta regionale, anche per acconti, con riferimento alla quota parte a carico della Regione dei costi per la elaborazione del «piano regionale per la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche dell'Emilia-Romagna», di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 90 in data 26 febbraio 1975.

 

     Art. 26. Per gli interventi di difesa del suolo, consolidamento e trasferimento abitati di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni, è disposta per il triennio 1979-1981 l'autorizzazione globle di spesa di Lire 5.311.000.000, di cui Lire 3.025.000.000 a carico dell'esercizio 1979.

 

     Art. 27. L'autorizzazione globale di spesa per il quadriennio 1978- 1981 disposta dall'art. 21 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 [26], per gli interventi di cui alla L.R. 6 luglio 1974, n. 27 [27], in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna è elevata da Lire 21.500.000.000 a Lire 23.189.000.000 di cui Lire 2.000.000.000 a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1978 e Lire 12.796.000.000 a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1979.

 

     Art. 28. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 «Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale» [28], è disposta la seguente modifica alla lettera a) e alla lettera b) dell'art. 18 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 [29]:

     a) Contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, secondo comma: Lire 28.000.000.000 di cui Lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978.

     b) Contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di opere fognanti ed impianti di depurazione a norma dell'art. 3, 2° comma: L. 43.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978.

 

     Art. 29. Per gli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 «Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna

- Piano regionale di coordinamento

- Attribuzione e delega di funzioni amministrative» [30], sono disposte, aggiunta a quanto già stabilito alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 23 della L.R. 10 maggio 1978, n. 15 [31], per il triennio 1979-1981, le seguenti autorizzazioni globali di spesa.

     - opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti regionali, compreso il mantenimento di idonei fondali a norma dell'art. 9, lettera c): L. 1.680.000.000 in ragione di L. 560.000.000 ogni anno;

     - apprestamento dei servizi per la illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali di competenza regionale, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale, nonché del verde pubblico, a norma dell'art. 9, lettera e): L. 135.000.000 in ragione di L. 45.000.000 ogni anno.

 

     Art. 30. Per gli interventi in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 [32], il quadriennio 1978-1981 le autorizzazioni di spesa disposte dalla lettera a) dell'art. 29 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 [33], sono così modificate:

     a) contributi in capitale a favore di Comuni, Province e loro Consorzi a norma dell'art. 18 lettera a): Lire 20.780.000.000 di cui Lire 7.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978.

 

     Art. 31. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 450.000.000 per la concessione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 45 [34].

 

     Art. 32. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla legge regionale 31 gennaio 1977, n. 6 «Istituzione del Comitato Regionale per le celebrazioni del XXX anniversario della promulgazione della Costituzione» [35], è autorizzata per gli anni 1978-1980 la spesa di L. 200.000.000 di cui L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1978, L. 50.000.000 a carico dell'esercizio 1979 e L. 50.000.000 a carico dell'esercizio 1980.

 

     Art. 33. Il 2° comma dell'art. 32 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, è così modificato:

     (omissis) [36]

 

     Art. 34. L'attività di promozione da parte della Regione delle iniziative sperimentali concernenti gli operatori sanitari sociali, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2 [37], è protratta con le medesime modalità e facoltà previste dal suddetto articolo, fino a quando, anche in relazione alla legge di riforma dell'assistenza pubblica, il consiglio regionale non avrà provveduto a determinare standards per la formazione di operatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

 

     Art. 35. E' delegato alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione di programmi e la loro attuazione in ordine allo sviluppo zootecnico e alla fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina, di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge 27-11-1956, n. 1367.

     La delega relativa allo sviluppo zootecnico comprende anche lo sviluppo dell'allevamento del cavallo e l'avvio di iniziative a carattere sperimentale nel settore bovino.

     Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva i programmi ed emana direttive in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 36. Per effetto delle nuove autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge e delle modifiche alle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali, si determinano le seguenti variazioni complessive analiticamente esposte nella tabella «A» allegata alla presente legge:

     (omissis).


[1] Vedi § 4.1.10.

[2] Vedi § 3.3.3.

[3] Vedi § 3.2.1.

[4] L'art. 8 è stato così modificato dall'art. 3 della L.R. 20/4/1979 n. 10 (vedi § 6.3.4).

[5] Vedi § 3.1.9.

[6] Vedi § 3.3.3.

[7] Vedi § 3.3.3.

[8] Vedi § 3.1.6.

[9] Vedi § 2.2.10.

[10] Vedi § 2.2.6.

[11] Vedi § 6.3.1.

[12] Vedi § 3.8.3.

[13] Vedi § 3.8.2.

[14] Vedi B.U. n. 46 del 7/4/1976.

[15] Vedi § 2.2.2.

[16] Vedi § 6.3.1.

[17] Vedi § 3.10.4.

[18] Vedi § 3.7.6.

[19] Vedi § 3.7.1.

[20] Vedi § 3.7.3.

[21] Vedi § 3.7.2.

[22] Vedi § 2.3.8.

[23] Il primo comma è stato così modificato dall'art. 28 della L.R. n. 10/1979 (vedi § 6.3.4).

[24] Vedi § 2.2.5.

[25] Vedi § 6.3.1.

[26] Vedi § 6.3.1.

[27] Vedi § 4.2.3.

[28] Vedi § 4.4.3.

[29] Vedi § 6.3.1.

[30] Vedi § 4.2.5.

[31] Vedi § 6.3.1.

[32] Vedi § 4.1.7.

[33] Vedi § 6.3.1.

[34] Vedi § 4.2.8.

[35] Vedi § 5.6.3.

[36] Vedi § 6.3.1.

[37] Vedi § 5.1.11.