§ 2.3.8 - Legge Regionale 3 dicembre 1976, n. 51. - Concessione di
contributi a favore di Comuni minori per il riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:03/12/1976
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Per agevolare i comuni minori, con popolazione inferiore a 10 mila unità, che intendano provvedere, mediante opere di miglioramento e di adattamento, al riattamento di edifici di loro proprietà [...]
Art. 2.  La domanda di concessione, da parte dei Comuni interessati di cui al precedente articolo, va inoltrata al presidente del competente Comitato comprensoriale entro sessanta giorni dalla data di [...]
Art. 3.  I Comitati comprensoriali o le Amministrazioni provinciali, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al precedente articolo, propongono il programma degli interventi, tenendo conto [...]
Art. 4.  Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, comunica ai Comuni interessati, compresi nel programma approvato, il termine entro cui dovrà essere trasmessa alla Regione la delibera del [...]
Art. 5.  La Giunta regionale o, su delega di questa, il Presidente od un componente della Giunta stessa, concede al Comune, compreso nel programma regionale approvato sull'importo fissato nel programma [...]
Art. 6.  Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori, salvo proroghe da concedersi su richieste motivate, comporta la revoca del contributo.
Art. 7.  Qualora i Comuni non possano provvedere direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione dei propri cespiti, alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli [...]
Art. 8.  Per poter usufruire della garanzia fideiussoria regionale i Comuni dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
Art. 9.  Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è stabilito, per l'esercizio finanziario 1976, un limite d'impegno di L. 60.000.000. Le annualità da iscrivere nell'apposito [...]
Art. 10.  Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 2.3.8 - Legge Regionale 3 dicembre 1976, n. 51. - Concessione di

contributi a favore di Comuni minori per il riattamento di edifici di loro proprietà destinati ad attività civiche ed amministrative.

(B.U. n. 158 del 4-12-1976).

 

Art. 1. Per agevolare i comuni minori, con popolazione inferiore a 10 mila unità, che intendano provvedere, mediante opere di miglioramento e di adattamento, al riattamento di edifici di loro proprietà destinati a sede di attività civiche ed amministrative, sono concessi contributi annui costanti in conto ammortamento mutui, per tutto il periodo di ammortamento dei mutui stessi e non oltre le trentacinque annualità, nella misura massima del 5% dell'importo dell'intervento fissato nel programma regionale di cui al successivo art. 3.

     La Giunta regionale, con il concorso della commissione consiliare competente, fissa i termini e fornisce gli indirizzi per la presentazione da parte dei Comitati comprensoriali dei programmi degli interventi, formulati tenendo conto dell'urgenza degli interventi stessi e della loro importanza in relazione alle esigenze locali.

 

     Art. 2. La domanda di concessione, da parte dei Comuni interessati di cui al precedente articolo, va inoltrata al presidente del competente Comitato comprensoriale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Tale domanda va corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale con la quale il Comune è venuto nella determinazione di realizzare l'opera, nonché da una relazione tecnica in cui siano evidenziate le principali caratteristiche dell'intervento e la spesa presunta.

     Fino alla data di costituzione dei Comitati comprensoriali, la domanda corredata dagli atti sopraspecificati va inoltrata, entro lo stesso termine, al presidente dell'Amministrazione provinciale competente.

 

     Art. 3. I Comitati comprensoriali o le Amministrazioni provinciali, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al precedente articolo, propongono il programma degli interventi, tenendo conto degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.

     La Giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, sulla base dei programmi proposti dai Comitati comprensoriali o dalle Amministrazioni provinciali, predispone il programma e le priorità delle opere da realizzare con l'indicazione dell'importo da ammettere al contributo, per la sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, comunica ai Comuni interessati, compresi nel programma approvato, il termine entro cui dovrà essere trasmessa alla Regione la delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto, nella quale dovranno essere altresì indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché copia dell'adesione di massima di concessione del relativo mutuo da parte dell'Istituto mutuante.

 

     Art. 5. La Giunta regionale o, su delega di questa, il Presidente od un componente della Giunta stessa, concede al Comune, compreso nel programma regionale approvato sull'importo fissato nel programma stesso, il corrispondente contributo, subordinatamente alla presentazione della delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto esecutivo e dell'adesione di massima di concessione del mutuo.

     La erogazione dei contributi ha inizio a partire dalla esecutività del provvedimento di concessione del contributo di cui al precedente comma, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione probatoria:

     - copia del contratto di mutuo, ovvero copia del provvedimento di concessione del prefinanziamento da parte dell'Istituto di Credito;

     - stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 20% dell'investimento ammesso a contributo.

     I contributi possono essere erogati ai Comuni beneficiari in una unica soluzione annua o erogati direttamente all'Istituto di Credito mutuante, a scadenze semestrali posticipate ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, secondo le indicazioni concordate con i Comuni beneficiari interessati.

 

     Art. 6. Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori, salvo proroghe da concedersi su richieste motivate, comporta la revoca del contributo.

     La revoca del contributo regionale o la rinuncia del Comune beneficiario comporta il subentro nell'assegnazione del contributo del Comune immediatamente seguente nella graduatoria di cui all'art. 3, comunque nei limiti delle rese disponibilità.

 

     Art. 7. Qualora i Comuni non possano provvedere direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione dei propri cespiti, alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, la parte residua del debito di rata di ammortamento che non sia coperta dal contributo annuo della Regione è garantita nel capitale e negli interessi da fideiussione regionale.

     In forza di tale fideiussione, in caso di mancato pagamento da parte dei Comuni della rata di ammortamento a loro carico, l'Amministrazione Regionale ne effettuerà il pagamento a favore degli Istituti mutuanti entro 60 giorni dalla comunicazione, da parte degli istituti stessi, del mancato pagamento.

     Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

     L'Amministrazione Regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del II comma del presente articolo.

 

     Art. 8. Per poter usufruire della garanzia fideiussoria regionale i Comuni dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

     a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;

     b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'Istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;

     c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua d'ammortamento a loro carico.

     Essi dovranno altresì produrre un'attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazione di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

 

     Art. 9. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è stabilito, per l'esercizio finanziario 1976, un limite d'impegno di L. 60.000.000. Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1976 al 2010 ammontano a L. 60.000.000.

     Per fare fronte alle spese conseguenti alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 7 della presente legge, è disposta la iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976 e successivi di un capitolo denominato «Fondo di garanzia per far fronte agli oneri derivanti dalla prestazione di garanzia fideiussoria regionale a favore dei Comuni e loro Consorzi sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento di opere di riattamento di edifici pubblici destinati ad attività civiche ed amministrative», con uno stanziamento di L. 10.000.000.

     Il capitolo istituito ai sensi del precedente comma viene incluso nell'elenco n. 1 «Spese obbligatorie e d'ordine» annesso allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 e di quello degli esercizi successivi.

     Per l'esercizio finanziario 1976, all'onere complessivo di L. 70.000.000 l'Amministrazione Regionale fa fronte mediante il prelievo di pari importo:

     a) quanto a L. 10.000.000 dal Fondo di cui al Capitolo 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1976;

     b) quanto a L. 60.000.000 dal Fondo di cui al Capitolo 75100 del Bilancio medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 4 annessa al Bilancio stesso.

 

     Art. 10. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).