§ 3.2.1 - Legge Regionale 13 agosto 1973, n. 29.
Potenziamento delle strutture produttive zootecniche.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:13/08/1973
Numero:29


Sommario
Art. 1.      La Regione Emilia-Romagna con la presente legge si propone, favorendo il potenziamento delle strutture e delle attività produttive nelle aree di consolidata tradizione zootecnica nonché in [...]
Art. 2.      Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché per l'attuazione di interventi di miglioramento fondiario direttamente [...]
Art. 3.      Per la costruzione, ammodernamento e potenziamento di:
Art. 4.      Nelle zone riconosciute montane ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, sono finanziabili a favore degli stessi soggetti previsti nei precedenti [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Le iniziative attuate con le agevolazioni previste dalla presente legge devono essere in armonia, ove esista, con le linee del piano zonale di sviluppo.
Art. 7.      I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge sono assistiti, se ed in quanto applicabile, dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario di Garanzia», di cui all'art. 36 della Legge 2 [...]
Art. 8.      In armonia con le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione è autorizzata a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare [...]
Art. 9. 
Art. 9 bis. 
Art. 10.      La Giunta regionale, l'Assessorato regionale all'agricoltura e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, secondo [...]
Art. 11.      Sulle iniziative di cui all'art. 3 ha facoltà di esprimersi, la Provincia competente per territorio, entro 20 giorni dal ricevimento di copia della domanda di finanziamento.
Art. 12.      Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle norme che saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in applicazione delle direttive comunitarie.
Art. 13.      Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono stabiliti, per gli anni dal 1974 al 1977, i seguenti limiti di impegno:
Art. 14.      Per l'esercizio 1973, al finanziamento delle spese in conto capitale di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 per complessive lire 1.400.000.000, si provvede con l'iscrizione di appositi capitoli nello [...]
Art. 15.      Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 16.      Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art. 17.      Le delibere della Giunta riguardanti le concessioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge saranno pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18. 


§ 3.2.1 - Legge Regionale 13 agosto 1973, n. 29.

Potenziamento delle strutture produttive zootecniche.

(B.U. n. 78 del 14 agosto 1973).

 

Art. 1.

     La Regione Emilia-Romagna con la presente legge si propone, favorendo il potenziamento delle strutture e delle attività produttive nelle aree di consolidata tradizione zootecnica nonché in quelle in cui ne vengono maturando le condizioni, di incrementare la produzione zootecnica e in particolare quella bovina.

     Gli interventi finanziari, secondo le modalità e nei limiti di autorIzzazione della spesa di cui ai successivi articoli, verranno effettuati avendo come riferimento gli orientamenti programmatici della Regione, la ristrutturazione delle aziende agricole singole o associate, nonché l'incremento del reddito agricolo.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione delle iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché per l'attuazione di interventi di miglioramento fondiario direttamente connessi alla realizzazione o al potenziamento produttivo delle attrezzature zootecniche, alle aziende agricole che abbiano raggiunto o dimostrino di poter raggiungere un prevalente indirizzo zootecnico, può concedersi alternativamente:

     a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40%;

     b) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3%.

     Nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nelle zone depresse delimitate ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, la percentuale di contributo di cui alla lettera a) può essere elevata al 50% e il tasso di interesse a carico dei beneficiari per i mutui di cui alla lettera b) sarà ridotto al 2%.

     (Omissis) [1].

     Il contributo in conto capitale, previsto alla lettera a) del presente articolo, può essere concesso anche alle aziende agricole che, avendo presentato domanda agli Ispettorati dell'agricoltura per ottenere i benefici contributivi o creditizi ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed avendo realizzato le iniziative previste alla lettera a), 1° comma, del menzionato art. 16 su autorizzazione provvisoria rilasciata dai medesimi uffici, non hanno ottenuto alcuno dei benefici richiesti. Il contributo non può tuttavia essere concesso a quelle aziende agricole che abbiano cessato di adibire le opere realizzate all'allevamento del bestiame [2].

 

     Art. 3.

     Per la costruzione, ammodernamento e potenziamento di:

     a) stalle sociali;

     b) organi complessi zootecnici, realizzati da cooperative di conduzione terreni;

     c) centri di allevamento a carattere interaziendale;

     può concedersi, oltre al contributo di cui alla lettera a) dell'art. 2, anche il mutuo agevolato di cui alla lettera b) dello stesso art. 2 sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.

     Le maggiori agevolazioni contributive e creditizie, previste per le zone di cui al secondo comma del precedente art. 2, si applicano anche agli interventi previsti nel presente articolo.

     Le agevolazioni di cui sopra vengono concesse prioritariamente ad organismi costituiti in prevalenza da imprenditori agricoli diretto- coltivatori ed a cooperative agricole di conduzione terreni composte da manuali lavoratori della terra.

 

     Art. 4.

     Nelle zone riconosciute montane ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, sono finanziabili a favore degli stessi soggetti previsti nei precedenti articoli, con gli interventi di cui ai precedenti artt. 2 e 3, anche le opere di conversione colturale e quante necessitino per la produzione zootecnica, volte alla costituzione od al potenziamento di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale.

 

     Art. 5. [3]

     L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad imprenditori agricoli singoli od associati ed a cooperative agricole contributi in conto interessi per la concessione di prestiti fino a cinque anni per l'acquisto di bestiame bovino nonché di macchine e attrezzature zootecniche. Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse praticato dall'istituto finanziatore e quella carico delle ditte calcolata al tasso del 3%.

     I contributi in conto interesse, di cui al comma precedente, saranno concessi con priorità per l'acquisto di bestiame bovino da allevamento e per quello destinato a ricostituire gli allevamenti nei casi di cui all'articolo 2 del D.M. 1° giugno 1968.

     Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere altresì assegnati contributi in conto interessi per la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento triennale, oltre che per i fini anzidetti, anche per qualsiasi altra esigenza inerente all'esercizio di attività zootecniche delle aziende, singole o associate. Tali contributi non sono cumulabili con i contributi per prestiti  di conduzione rivolti agli stessi scopi. Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse praticato dall'istituto finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 3%.

     Alternativamente al contributo in conto interessi possono concedersi contributi in capitale nella misura massima del 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni [4].

 

     Art. 6.

     Le iniziative attuate con le agevolazioni previste dalla presente legge devono essere in armonia, ove esista, con le linee del piano zonale di sviluppo.

     Le provvidenze di cui agli articoli precedenti si applicano alle aziende agricole, singole od associate, che siano in grado di conseguire, sulla base di un piano programmatico di sviluppo, una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione ed adeguati livelli di reddito.

     Non possono essere ammesse ai benefici della presente legge le aziende che prevedano cicli di allevamento di bovini da carne con pesi di macellazione inferiore a kg. 400. Sono pure escluse, dai benefici predetti, le aziende per l'allevamento dei bovini da carne che non siano in grado di soddisfare, con la produzione aziendale, almeno il 40% del fabbisogno alimentare dei bovini allevati.

 

     Art. 7.

     I mutui ed i prestiti di cui alla presente legge sono assistiti, se ed in quanto applicabile, dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario di Garanzia», di cui all'art. 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 8.

     In armonia con le finalità e secondo i criteri di cui all'art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione è autorizzata a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico regionale intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici.

     Verrà data priorità alla realizzazione di uno o più centri regionali per la produzione e l'allevamento di fattrici da carne.

     La progettazione e l'esecuzione di detti impianti può essere affidata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare «Agricoltura», in concessione all'Ente di Sviluppo, a cooperative o loro consorzi nonchè ad associazioni di produttori agricoli.

     La gestione è affidata a cooperative o a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonché a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico, sulla base di apposita convenzione approvata dal Consiglio regionale.

     L'approvazione dei progetti e dei relativi piani finanziari spetta al Consiglio regionale.

 

     Art. 9. [5]

 

     Art. 9 bis. [6]

 

     Art. 10.

     La Giunta regionale, l'Assessorato regionale all'agricoltura e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, secondo i limiti e le modalità di seguito indicati:

     a) Applicazione art. 2:

     Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'istruttoria, concessione e liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a 50 milioni, sentito il preventivo parere della Commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20.

     L'Assessorato regionale all'agricoltura provvede all'istruttoria, concessione e liquidazione di opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 25.822,84 e fino a 77.468,53 Euro, previo rapporto informativo del competente Ispettorato provinciale e parere della Commissione provinciale richiamata precedentemente [7].

     La Giunta regionale provvede, per opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 77.468,53 Euro alla formulazione di un programma di intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente [7].

     La stessa Giunta provvederà alle successive fasi di concessione e liquidazione.

     b) Applicazione art. 3:

     La Giunta regionale provvede alla formulazione di un programma di intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente. La stessa Giunta provvederà alle successive fasi di concessione e liquidazione.

     c) Applicazione art. 5:

     Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione.

     Per gli acquisti comportanti una spesa preventivata superiore ai 10.329,14 e sino a 25.822,84 Euro dovrà esprimere il proprio parere la Commissione provinciale citata alla lettera a) [7].

     Per gli importi di spesa preventivata superiore ai 25.822,84 Euro, oltre al parere della Commissione provinciale, gli Ispettorti provinciali dovranno richiedere l'assenso dell'Assessorato regionale all'agricoltura, prima dell'emissione del nullaosta [7].

 

     Art. 11.

     Sulle iniziative di cui all'art. 3 ha facoltà di esprimersi, la Provincia competente per territorio, entro 20 giorni dal ricevimento di copia della domanda di finanziamento.

     Hanno pure facoltà di esprimersi, sulle iniziative ricadenti nel territori di competenza, le Comunità montane istituite ai sensi della legge nazionale del 3 dicembre 1971, n. 1102, entro il termine stabilito nel precedente comma.

 

     Art. 12.

     Le disposizioni della presente legge verranno adeguate alle norme che saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in applicazione delle direttive comunitarie.

 

     Art. 13.

     Per l'attuazione degli interventi in conto interessi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono stabiliti, per gli anni dal 1974 al 1977, i seguenti limiti di impegno:

L. 600.000.000 per l'esercizio 1974

L. 400.000.000 per l'esercizio 1975

L. 200.000.000 per l'esercizio 1976

L. 200.000.000 per l'esercizio 1977.

     Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi, in dipendenza dei limiti d'impegno suddetti, sono così determinati:

L.   600.000.000 per l'esercizio 1974

L. 1.000.000.000 per l'esercizio 1975

L. 1.200.000.000 per l'esercizio 1976

L. 1.400.000.000 per l'esercizio 1977

L. 1.400.000.000 per gli esercizi dal 1978 al 1995

L.   800.000.000 per l'esercizio 1996

L.   400.000.000 per l'esercizio 1997

L.   200.000.000 per l'esercizio 1998.

     Per l'attuazione degli interventi in conto capitale, di cui agli artt. 2, lettera a) ed 4, è autorizzata l'iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio della spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1973 e di lire 50.000.000 per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.

     Per l'attuazione degli interventi in conto capitale, di cui agli artt. 3 e 4, è autorizzata l'iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio della spesa annua di lire 800.000.000 per l'anno 1973 e di lire 250.000.000 per ciscuno degli anni 1974, 1975 e 1976.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al I e II comma dell'articolo 5 sono stabiliti, per gli anni dal 1974 al 1978 i seguenti limiti di impegno:

L. 300.000.000 per l'esercizio 1974;

L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi 1975, 1976, 1977 e 1978 [8].

     Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi ai sottoelencati esercizi, in dipendenza dei limiti di impegno suddetti, sono così determinate:

L. 300.000.000 per l'esercizio 1974

L. 400.000.000 per l'esercizio 1975

L. 500.000.000 per l'esercizio 1976

L. 600.000.000 per l'esercizio 1977

L. 700.000.000 per l'esercizio 1978

L. 400.000.000 per l'esercizio 1979

L. 300.000.000 per l'esercizio 1980

L. 200.000.000 per l'esercizio 1981

L. 100.000.000 per l'esercizio 1982.

     Per l'attuazione degli interventi in conto capitale di cui all'art. 8 è autorizzata l'iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio della spesa annua di L. 100.000.000 per gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976.

     Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 è autorizzata l'iscrizione nell'apposito capitolo di bilancio della spesa annua di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

 

     Art. 14.

     Per l'esercizio 1973, al finanziamento delle spese in conto capitale di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 per complessive lire 1.400.000.000, si provvede con l'iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso e l'iscrizione di una maggiore entrata di pari importo sul capitolo 04200 «Assegnazione sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo», quale quota parte dell'assegnazione complessiva attribuita alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1973, in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Al finanziamento della spesa di lire 50.000.000, di cui all'art. 9, per l'esercizio 1973 si provvede con l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100.

     Al finanziamento delle spese in conto interessi, di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, si provvede attraverso l'iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 e dei successivi.

     Alle maggiori spese di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1974, di lire 450.000.000 nell'esercizio 1975, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1976, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1977, rispettivamente nei confronti dell'esercizio immediatamente precedente, calcolate non tenendo conto della spesa di lire 1.400.000.000 dell'esercizio 1973 finanziata con mezzi straordinari, la Regione fa fronte: per il 1974 con il maggiore gettito della tassa di circolazione, di cui, a partire dal 1974, è previsto il raddoppio della quota di competenza regionale ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281; per il 1975 e 1976, con il previsto incremento naturale del tributo stesso.

 

     Art. 15.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 17.

     Le delibere della Giunta riguardanti le concessioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge saranno pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 18. [9]

     Gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge potranno essere concessi nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1989, n. 18.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 maggio 1975 n. 29.

[3] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 luglio 1974 n. 36 e dall'art. 2 della L.R. 16 maggio 1975 n. 32.

[4] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 23/1985.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 1988, n. 19.

[6] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. n. 51/1980 ed abrogato dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 1988, n. 19.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[8] Così modificato dall'art. 11 della L.R. 30 luglio 1974 n. 36.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1990, n. 39.