§ 3.2.4 - Legge Regionale 30 luglio 1974, n. 36.
Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:30/07/1974
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Premi di allevamento.
Art. 3.  Modalità.
Art. 4.  Sanzioni.
Art. 5.  Cooperative di servizio.
Art. 6.  Prestiti di esercizio.
Art. 7.  Anticipazioni di provvidenze comunitarie.
Art. 8.  Procedure.
Art. 9.      Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
Art. 10.  Autorizzazione di spesa e copertura.
Art. 11.      Il V comma dell'articolo 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, è così modificato:
Art. 12.  Variazioni di bilancio.


§ 3.2.4 - Legge Regionale 30 luglio 1974, n. 36.

Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia.

(B.U. n. 118 del 31 luglio 1974).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Emilia-Romagna, in relazione all'attuale stato di crisi degli allevamenti, con la presente legge si propone di fornire un immediato sostegno alle attività zootecniche, con particolare riguardo agli allevamenti di capi bovini, in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge stessa e dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973 n. 512, in considerazione degli altri interventi statali in corso di predisposizione ed in connessione con le provvidenze previste dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per il potenziamento delle strutture zootecniche e con quelle previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato.

 

     Art. 2. Premi di allevamento.

     In attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1974, n. 118, è istituito un premio di allevamento per i vitelli nati nell'anno 1974, destinati all'ingrasso o alla rimonta e per i quali comunque sia stato assunto formale impegno di non macellarli fino all'età di almeno un anno.

     Nei limiti delle disponibilità finanziarie, potrà essere concesso un ulteriore premio per i vitelli che siano stati portati fino al peso di chilogrammi 400 se maschi e di chilogrammi 350 se femmine. Tale ulteriore premio potrà essere concesso anche per femmine destinate alla rimonta di cui sia stata accertata la gravidanza.

     Il premio di cui al precedente comma potrà essere concesso, sempre che sussistano le condizioni previste dal comma medesimo, anche per i vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che ne sia dimostrata la permanenza nell'azienda richiedente il premio per almeno sei mesi.

     I premi potranno essere concessi alle aziende agricole, singole o associate, la cui produzione sia in grado di garantire almeno il 40% del fabbisogno alimentare del patrimonio zootecnico aziendale.

 

     Art. 3. Modalità.

     Il premio di cui al primo comma del precedente articolo 2 sarà concesso:

     - alle aziende singole o associate ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, nella misura massima di 19,11 Euro per ciascun capo [1];

     - alle aziende singole o associate ricadenti nei rimanenti territori, nella misura massima di 12,91 Euro per ciascun capo [1].

     Il premio di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 2 potrà essere concesso:

     - alle aziende singole o associate ricadenti nei territori classificati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, nella misura massima di 19,63 Euro per ciascun capo [1];

     - alle aziende singole o associate ricadenti nei rimanenti territori, nella misura massima di 12,91 Euro per ciascun capo [1].

     Alla eventuale concessione dell'ulteriore premio di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 2 sarà provveduto in relazione alle risorse finanziarie che si renderanno disponibili a tal fine. Nell'assegnazione di tale premio potranno avere priorità le aziende diretto-coltivatrici, singole ed associate, e le cooperative di produzione zootecnica e di ingrasso.

 

     Art. 4. Sanzioni.

     Qualora l'azienda che abbia beneficiato del premio di cui al primo comma del precedente articolo 2 macelli i vitelli prima del compimento di un anno di età, dovrà restituire il premio stesso, ferme restando le ammende e le sanzioni previste dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1974, n. 118.

     Sono fatti salvi da restituzione o da sanzioni i casi di macellazione dovuti a motivi di forza maggiore comprovati da attestazione veterinaria.

 

     Art. 5. Cooperative di servizio.

     In attuazione dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1974, n. 118, potranno essere concessi contributi nelle spese di gestione, in proporzione all'attività svolta e fino ad un massimo dell'80%, in favore di cooperative di servizio che svolgano la propria attività nel settore specifico della zootecnia e che assumano nuove iniziative in direzione del consolidamento e dello sviluppo delle produzioni zootecniche degli associati.

 

     Art. 6. Prestiti di esercizio.

     L'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Anticipazioni di provvidenze comunitarie.

     La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare in favore di aziende agricole la prima rata del premio previsto dai regolamenti della C.E.E. numero 1353/73 e numero 1821/73, per lo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione da carne.

     All'anticipazione suddetta l'amministrazione regionale provvede avvalendosi dei fondi della cassa regionale nei limiti delle eccedenze di cassa disponibili rispetto al normale fabbisogno.

     Le anticipazioni saranno concesse in base al nullaosta che verrà emesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni legislative e delle istruzioni ministeriali vigenti in materia e con riserva di provvedere, non appena possibile, alla liquidazione del premio a carico del bilancio statale.

     Nella concessione delle anticipazioni sarà data la precedenza alle aziende diretto-coltivatrici, singole o associate, ed alle cooperative.

     L'attuazione del presente articolo non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale.

 

     Art. 8. Procedure.

     Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio provvederanno:

     - alla accettazione e alla istruttoria delle domande relative alla concessione dei premi di cui agli articoli 2, 3 e 7;

     - alla identificazione dei capi oggetto dei premi;

     - alla concessione ed alla liquidazione dei premi di cui agli articoli 2 e 3;

     - alla verifica dell'adempimento degli impegni e delle condizioni assunti dalle aziende beneficiarie dei premi;

     - alla emissione dei nullaosta per le anticipazioni di cui all'articolo 7;

     - al recupero dei premi ed alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi di inadempienza previsti dall'articolo 4.

     Le domande per la concessione dei contributi di gestione previsti dall'articolo 5 dovranno essere presentate all'assessorato regionale agricoltura e foreste. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, è autorizzata ad approvare un piano per la erogazione dei contributi stessi.

 

     Art. 9.

     Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

     Le misure dei premi da erogare ai sensi degli articoli 2 e 3 saranno determinate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai finanziamenti disponibili ed alle domande pervenute.

 

     Art. 10. Autorizzazione di spesa e copertura.

     Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di Lire 2.000.000.000, finanziato mediante il prelievo di Lire 1.000.000.000 dal fondo di cui al capitolo 48100 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, e di L. 1.000.000.000 dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui al capitolo 75200 assegnato alla Regione in applicazione dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, utilizzando a tal fine quota parte dell'integrazione disposta dalla legge 7 agosto 1973 n. 512. Detto stanziamento potrà essere integrato nel corso dell'esercizio per un importo pari alle assegnazioni afferenti l'esercizio medesimo che verranno effettuate in favore della Regione Emilia-Romagna sui fondi di cui alla lettera a), articolo 5 della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente «Provvedimenti urgenti per la zootecnia». A tal fine il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie, sulla base delle determinazioni di riparto dei fondi assunte dal CIPE a norma dell'articolo 5 della soprarichiamata legge 18 aprile 1974, n. 118.

     Per la concessione dei contributi di gestione di cui all'articolo 5 della presente legge e dei contributi in conto interessi di cui al III comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1973 n. 29, così come risulta sostituito dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata l'iscrizione «per memoria» di due distinti capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974. Lo stanziamento di spesa dei due capitoli soprarichiamati verrà iscritto nel corso dell'esercizio, per un importo pari alle assegnazioni afferenti l'esercizio medesimo che saranno effettuate a favore della Regione Emilia-Romagna rispettivamente sui fondi di cui alle lettere b) e c) della legge 18 aprile 1974, n. 118, concernente «Provvedimenti urgenti per la zootecnia».

     A tal fine il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio sulla base delle determinazioni di riparto dei fondi assunte dal CIPE a norma dell'articolo 5 della soprarichiamata legge 18 aprile 1974, n. 118.

     Gli stanziamenti per i contributi in conto interessi per prestiti triennali di cui al III comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, così come risulta sostituito dall'articolo 6 della presente legge, relativi agli esercizi 1975 e 1976, saranno iscritti in sede di approvazione del bilancio di previsione dei rispettivi esercizi. Qualora i dati dei riparti dei fondi nazionali siano resi noti in data successiva all'approvazione delle leggi di bilancio, per gli esercizi sopra richiamati, l'iscrizione degli stanziamenti potrà avvenire con la procedura di cui al comma precedente.

 

     Art. 11.

     Il V comma dell'articolo 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, è così modificato:

     (Omissis).

     Lo stanziamento per l'esercizio 1974 di un ulteriore limite di impegno di L. 200.000.000 previsto dal IV comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17, è riferito agli interventi previsti dal I al III comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, così come risulta sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 12. Variazioni di bilancio.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Trattino così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[1] Trattino così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[1] Trattino così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[1] Trattino così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.