§ 2.3.41 - L. 18 aprile 1974, n. 118.
Provvedimenti urgenti per la zootecnia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:18/04/1974
Numero:118


Sommario
Art. 1.  Sono autorizzati i seguenti interventi straordinari allo scopo di conseguire l'immediata salvaguardia del patrimonio zootecnico e l'incremento della produzione di carne attraverso il potenziamento e [...]
Art. 2.  Le regioni, con proprie disposizioni da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, istituiranno a favore delle aziende agricole un premio per ogni vitello nato nelle stesse [...]
Art. 3.  Le regioni favoriranno, anche con la collaborazione degli enti di sviluppo, enti locali, comunità montane, associazioni e consorzi, la costituzione di cooperative di servizio per l'organizzazione [...]
Art. 4.  In tutto il territorio nazionale è vietato macellare i vitelli per i quali sia stato assunto impiego di allevamento o di ingrasso.
Art. 5.  Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, da iscriversi in aumento del fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio [...]
Art. 6.  All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno [...]


§ 2.3.41 - L. 18 aprile 1974, n. 118. [1]

Provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(G.U. 4 maggio 1974, n. 115)

 

Art. 1. Sono autorizzati i seguenti interventi straordinari allo scopo di conseguire l'immediata salvaguardia del patrimonio zootecnico e l'incremento della produzione di carne attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti, e per determinare le condizioni atte a rimuovere le cause contingenti dell'attuale crisi negli allevamenti e nella commercializzazione delle carni, sino a quando non saranno emanate per il potenziamento delle attività zootecniche, norme di più ampia portata con le quali sarà provveduto al coordinamento degli interventi, dei relativi finanziamenti e mezzi di copertura.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al coordinamento per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

     Le regioni emaneranno, nel quadro dei principi stabiliti dalla presente legge e dai punti 2 e 3 dell'art. 2 della L. 7 agosto 1973, n. 512, le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

 

     Art. 2. Le regioni, con proprie disposizioni da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, istituiranno a favore delle aziende agricole un premio per ogni vitello nato nelle stesse aziende, destinato all'ingrasso o alla rimonta.

     Le regioni istituiranno inoltre, a favore delle aziende agricole, premi per l'allevamento di vitelli che siano portati fino al peso di 400 chilogrammi se maschi e di 350 chilogrammi se femmine, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto. Detti premi saranno concessi anche per vitelli provenienti da altre aziende agricole, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi.

     Per le femmine destinate alla rimonta i premi potranno essere concessi dietro presentazione di un certificato di accertata gravidanza rilasciato dal veterinario e vistato dal veterinario competente, accertata non prima del quarto mese dalla fecondazione.

     I premi di cui al primo comma non potranno superare L. 25.000 per ciascun capo e quelli di cui al secondo e al terzo comma non potranno superare lire 50.000 per ciascun capo.

     Per i territori montani e per le zone depresse collinari, delimitati a norma delle vigenti disposizioni di legge, i premi di cui ai precedenti commi possono essere aumentati in misura non superiore al 50 Le regioni stabiliranno le modalità per la corresponsione dei premi di cui ai commi precedenti, nonché le forme di controllo idonee ad assicurare il conseguimento delle finalità connesse con la istituzione dei premi medesimi.

 

     Art. 3. Le regioni favoriranno, anche con la collaborazione degli enti di sviluppo, enti locali, comunità montane, associazioni e consorzi, la costituzione di cooperative di servizio per l'organizzazione della produzione zootecnica, per la assistenza tecnica e finanziaria ai soci, e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici, da parte di imprenditori agricoli che conducono o istituiscono allevamenti bovini e ovini.

     Le cooperative di cui al comma precedente svolgeranno in particolare i seguenti compiti:

     a) reperimento dei vitelli, sia allo scopo di una razionalizzazione della loro commercializzazione, sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;

     b) emanazione di direttive tecniche per l'allevamento e assistenza sanitaria alle aziende associate;

     c) approvvigionamento collettivo dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;

     d) assistenza finanziaria agli allevatori consociati anche mediante attività di intermediazione con gli istituti di credito;

     e) ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate e loro commercializzazione;

     f) macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

     g) fornitura di materiale spermatico e intervento fecondativo per la produzione di vitelli ottenuti per incrocio fra tori di razze da carne e vacche di razze da latte, nonché per la fecondazione di manze di età non superiore ai mesi diciotto;

     h) trasformazione del latte e commercializzazione dei prodotti derivati.

     Le cooperative di servizio di cui al presente articolo potranno riunirsi in un organismo nazionale a base consortile regolato dagli artt. 2602 e seguenti del codice civile ai fini del collegamento e del coordinamento delle iniziative assunte a livello locale.

     Per i fini di cui al presente articolo le regioni potranno disporre adeguate forme di incentivi e contributi.

 

     Art. 4. In tutto il territorio nazionale è vietato macellare i vitelli per i quali sia stato assunto impiego di allevamento o di ingrasso.

     Le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma sono punite con l'ammenda da L. 100.000 a lire 500.000 per ciascun capo, in relazione alla gravità del fatto e all'eventuale carattere di recidività. E' disposta in ogni caso la restituzione delle somme indebitamente percepite.

     Restano comunque salve le sanzioni previste dal codice penale e da altre leggi speciali.

 

     Art. 5. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, da iscriversi in aumento del fondo previsto dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e da ripartire dal C.I.P.E., su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, fra le regioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

     a) lire 45 miliardi per l'anno 1974, per i premi di cui all'articolo 2 della presente legge;

     b) lire 10 miliardi per l'anno 1974, per la concessione di concorsi negli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento triennale al tasso del 3 per cento, per le esigenze delle aziende agricole singole o associate e dei relativi organismi associativi a norma delle vigenti leggi in materia;

     c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi nelle spese di gestione, in proporzione all'entità dell'attività svolta e tino ad un massimo dell'80 per cento del loro ammontare, a favore delle cooperative di cui all'articolo 3.

 

     Art. 6. All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1974, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     I certificati di credito saranno ammortizzati in dieci anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interessi, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - alla emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

     Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.