§ 3.1.2 - Legge Regionale 4 aprile 1973, n. 20.
Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:04/04/1973
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  La Giunta regionale è autorizzata a concedere, con decorrenza dal 1° novembre 1972, contributi in conto interessi per la concessione, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario, di [...]
Art. 3. 
Art. 4.  I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma
Art. 5. 
Art. 6.  Sulle iniziative di cui all'art. 3 ha facoltà di esprimersi la Provincia.
Art. 7.  Al finanziamento delle spese di cui agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, si provvede per l'esercizio 1972 con la iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 8.  Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 9.  Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, ivi compresi i programmi di riparto dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge tra gli Enti e gli [...]
Art. 10.  Le disposizioni della presente legge, in data posteriore al 20 aprile 1973, verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione delle direttive comunitarie 75/159 del [...]
Art. 11.  Le deliberazioni riguardanti le erogazioni di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge saranno pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12.  Gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge potranno essere concessi nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria


§ 3.1.2 - Legge Regionale 4 aprile 1973, n. 20.

Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole.

(B.U. n. 38 del 6-4-1973) [1].

 

Art. 1. [2] La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi volti al potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di cooperative tra produttori agricoli o loro consorzi, per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica a favore dei soci.

     Tali contributi potranno essere concessi anche a favore di coltivatori diretti che si associno per affidare ad un tecnico la direzione tecnica delle loro aziende, ovvero per attuare programmi di assistenza tecnica, ed a cooperative di conduzione.

     I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale, limitatamente ad un massimo di due unità e nella misura massima del 50% per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.

     L'importo complessivo dei contributi è fissato in lire 200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.

 

     Art. 2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, con decorrenza dal 1° novembre 1972, contributi in conto interessi per la concessione, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, e di cooperative agricole dell'Emilia Romagna. Detti contributi sono pari alla differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissioni e spese accessorie - e una quota, corrispondente al tasso del 3%, che resta a carico dei beneficiari.

     I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi con preferenza a coltivatori diretti proprietari e fittavoli, a mezzadri, a coloni, nonché a cooperative di conduzione terreni, a cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed a stalle sociali.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare, a determinare l'ammontare massimo dei prestiti di conduzione agevolati in favore di impreditori agricoli non associati [3].

     I contributi di cui al primo comma sono concessi per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della Legge 5 luglio 1928, n. 1760, e secondo i criteri di cui all'art. 11 del D.M. 20 gennaio 1967, concernente l'applicazione della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, salvo per quanto attiene ai limiti di cui al comma precedente.

     I contributi di cui al primo comma sono concessi a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori anche per gli scopi di cui all'articolo 2, punto 4, lettera a), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 [4] [5].

     Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte con atto di Giunta regionale a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, provvede la Giunta stessa sulla base di appositi resoconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del Collegio sindacale, rimanendo l'istituto od ente finanziario responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite dalla Giunta regionale.

     L'importo del concorso regionale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50%.

     L'importo complessivo dei contributi è fissato in lire 2.400.000.000, dei quali lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1972 e lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio 1973.

 

     Art. 3. [6]

 

     Art. 4. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3, secondo comma [7], della presente legge, ancorché accordati ad imprenditori agricoli appartenenti ad una delle categorie elencate nel primo comma dell'art. 10 della Legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive integrazioni e modificazioni, se ed in quanto applicabili.

 

     Art. 5. [8] L'istruttoria delle domande di finanziamento, di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge, viene affidata agli Ispettorati agrari provinciali.

     L'istruttoria delle pratiche di cui all'art. 2 è affidata a istituti finanziatori, i quali, per le domande, presentate da imprenditori associati e da cooperative, sono tenuti a chiedere il nullaosta all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

     Le decisioni di cui ai commi precedenti sono adottate dai predetti Ispettorati, sentito il parere di un'apposita Commissione provinciale, presieduta dal presidente della Provincia o da un suo delegato e composta di rappresentanti delle organizzazioni cooperative professionali, dei produttori e sindacali maggiormente rappresentative, nominati dalla Giunta regionale su designazione delle organizzazioni medesime.

     La Commissione si riunisce presso la sede della Provincia; le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. [9].

 

     Art. 6. Sulle iniziative di cui all'art. 3 ha facoltà di esprimersi la Provincia.

     La Provincia predetta si esprime entro 20 giorni dal ricevimento di copia delle istruttorie da parte dei componenti ispettorati provinciali dell'agricoltura.

     Sulle iniziative di cui all'articolo 3, relativamente al territorio del circondario di Rimini, ha facoltà di esprimersi, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, il Comitato circondariale [1]0.

 

     Art. 7. Al finanziamento delle spese di cui agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, si provvede per l'esercizio 1972 con la iscrizione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso mediante:

     a) il prelievo, dal fondo indiviso di cui al cap. 48100, della somma di lire 500.000.000 a parziale copertura della spesa di cui all'art. 2, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione;

     b) il prelievo, dal fondo indiviso di cui al cap. 75100, della somma di lire 1.550.000.000, a parziale copertura delle spese di cui all'art. 3, primo e secondo comma, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione;

     c) la iscrizione al cap. 04200 dello stato di previsione dell'entrata, già inserito per memoria nel bilancio per l'esercizio 1972, della nuova entrata di lire 1.400.000.000 corrispondente alla ripartizione per il 1972 del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 per la quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna con decreto in data 26 luglio 1972 del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, intendendo tale maggiore entrata destinata a saldo di copertura delle spese di cui ai precedenti artt. 1 e 2 per lire 700.000.000, ed a saldo di copertura delle spese di cui al precedente art. 3 per lire 700.000.000.

     Per l'esercizio 1973, alla copertura finanziaria della spesa di lire 520.000.000 risultante dalla differenza fra la spesa globale stanziata dalla presente legge per l'esercizio 1972, detratta la parte finanziaria in via straordinaria con la nuova entrata di L. 1.400.000.000, e la spesa globale stanziata per l'esercizio 1973, l'Amministrazione regionale fa fronte:

     a) quanto a lire 420.000.000 con l'incremento naturale della quota di partecipazione al fondo comune assegnato alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     b) quanto a lire 100.000.000 mediante la riduzione del fondo indiviso di cui al cap. 48100 del bilancio di previsione per l'esercizio 1972, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, secondo la destinazione indicata nell'apposita voce dell'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione stesso.

 

     Art. 8. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1972 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

     Art. 9. Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, ivi compresi i programmi di riparto dei fondi di cui all'art. 2 della presente legge tra gli Enti e gli Istituti di credito ed i provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 1, per la singola spesa ammessa a contributo, sono adottati dalla Giunta regionale avvalendosi del concorso della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 10. Le disposizioni della presente legge, in data posteriore al 20 aprile 1973, verranno adeguate alle disposizioni che saranno emanate dallo Stato in applicazione delle direttive comunitarie 75/159 del 17 aprile 1972.

 

     Art. 11. Le deliberazioni riguardanti le erogazioni di cui agli artt. 1 e 3 della presente legge saranno pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 12. Gli aiuti agli investimenti previsti dalla presente legge potranno essere concessi nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria [1]1.

 

 


[1] La L.R. 4-4-1973, n. 20, è stata rifinanziata con le leggi regionali 25-1-1974, n. 7 (B.U. n. 15/1974) e 25-5-1974, n. 19 (B.U. n. 68/1974).

[2] L'art. 1 è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 25-1-1974, n. 7 (B.U. n. 15/1974).

[3] Comma così modificato con l'art. 6 della L.R. 23-4-1980, n. 26 (B.U. n. 61/1980).

[4] Comma introdotto dall'art. 2 della L.R. 25-1-1974, n. 7 (B.U. n. 15/1974).

[5] I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a favore della SIVALCO, società a partecipazione regionale, in virtù della previsione dell'art. 8 della L.R. 8/1984 (B.U. n. 28/1984).

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 1999, n. 39.

[7] L'originario secondo comma è diventato l'attuale terzo comma dell'art. 3.

[8] Il secondo comma è stato così modificato dall'art. 15 della L.R. n. 31/1979 (vedi § 6.3.5); il terzo e il quarto comma dall'art. 18 della L.R. n. 10/1979 (vedi § 6.3.4).

[9] La commissione provinciale è ora disciplinata dagli artt. 24, 25 e 26 della L.R. 27-8-1983, n. 34, riportata al § 3.1.20.

[1]10 Comma aggiunto con l'art. 6 della L.R. 25-5-1974, n. 19, pubblicata sul B.U. n. 68 del 27-5-1978.

[1]11 Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5-5-1990, n. 39 (B.U. n. 41 del 9-5-1990).