§ 3.2.3 - Legge Regionale 16 maggio 1975, n. 32. - Rifinanziamento della
legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:16/05/1975
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20. In aggiunta al limite di impegno già stanziato dalla legge regionale 25 maggio 1974, n. 19, per la concessione di contributi in conto [...]
Art. 2.  Modificazione dell'art. 5 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 29. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973 n. 29, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 luglio [...]
Art. 3.  Rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29. In aggiunta al limite di impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 79, e dalla legge regionale 18 maggio 1974, n. [...]
Art. 4.  Destinazione delle quote ex art. 3 D.L. 24 febbraio 1975, n. 26. La quota che sarà assegnata alla Regione Emilia-Romagna sul limite di impegno di L. 25.000.000.000 stanziato dall'art. 3 del D.L. 24 [...]
Art. 5.  Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali. Per quanto attiene le misure del contributo regionale in conto pagamento interessi per la concessione di [...]
Art. 6.  Copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli artt. 1 e 3 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte per l'esercizio finanziario 1975:
Art. 7.  Variazioni di bilancio. (omissis).
Art. 8.  Dichiarazione dell'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione [...]


§ 3.2.3 - Legge Regionale 16 maggio 1975, n. 32. - Rifinanziamento della

legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» e successive modificazioni - Rifinanziamento e modificazione della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche» e successive modificazioni.

(B.U. n. 81 del 17-5-1975).

 

Art. 1. Rifinanziamento della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20. In aggiunta al limite di impegno già stanziato dalla legge regionale 25 maggio 1974, n. 19, per la concessione di contributi in conto ammortamento dei mutui integrativi previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1975, di un ulteriore limite di impegno di lire 180.000.000.

     Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1975 e a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno anzidetto, sono determinate in L. 180.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1996, in aggiunta alle annualità già stabilite dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19.

 

     Art. 2. Modificazione dell'art. 5 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 29. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 1973 n. 29, modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1974 n. 36, viene apportata la seguente modificazione:

     (omissis).

 

     Art. 3. Rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29. In aggiunta al limite di impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 79, e dalla legge regionale 18 maggio 1974, n. 17, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento previsti dagli articoli 2 - lettera b), 3 - primo comma e 4 della stessa legge n. 29, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1975, di un ulteriore limite d'impegno di L. 350.000.000.

     Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1975 e a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno anzidetto, sono determinate in L. 350.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1996 in aggiunta alle annualità già stabilite al secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, ed all'art. 1, terzo comma, della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17.

     In aggiunta al limite d'impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, e dalla legge regionale 18 maggio 1974, n. 17, per la concessione di prestiti fino ad anni cinque per l'acquisto di bestiame bovino, nonché di macchine e attrezzature zootecniche, previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 29, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1975, di un ulteriore limite di impegno di L. 600.000.000.

     Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1975 ed a quelli futuri, in dipendenza del limite di impegno anzidetto, sono determinate in Lire 600.000.000 per gli esercizi dal 1975 al 1979, in aggiunta alle annualità già stabilite al sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, ed all'art. 1, quinto comma, della legge regionale 18 maggio 1974, n. 17.

 

     Art. 4. Destinazione delle quote ex art. 3 D.L. 24 febbraio 1975, n. 26. La quota che sarà assegnata alla Regione Emilia-Romagna sul limite di impegno di L. 25.000.000.000 stanziato dall'art. 3 del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, ai fini degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, secondo il riparto fra le Regioni a Statuto speciale, a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e Bolzano che verrà determinato dal CIPE, ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.L. n. 26, viene destinata come segue:

     - L. 300.000.000 all'ulteriore rifinanziamento del capitolo 68250 «Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici».

     - L. 700.000.000 all'ulteriore rifinanziamento del capitolo 66160 «Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per interventi di miglioramento fondiario e per la costruzione, ammodernamento, potenziamento di stalle sociali, organici complessi zootecnici realizzati da cooperative di conduzione terreni, e di centri di allevamento a carattere interaziendale (artt. 2, 3 e 4 legge regionale 13 agosto 1973, n. 29)».

     - La parte rimanente dell'assegnazione, a copertura degli oneri derivanti da proposte di leggi regionali in corso di elaborazione.

     La quota che sarà assegnata alla Regione Emilia-Romagna sullo stanziamento di L. 30.000.000.000 previsto dall'art. 3 del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione, secondo il riparto che verrà determinato dal CIPE, ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.L. n. 26, viene destinata:

     a) fino alla concorrenza di L. 1.000.000.000, a costituire parziale copertura finanziaria per lo stanziamento di spesa di cui al capitolo 68500 «Interventi a sostegno delle aziende coltivatrici dirette e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione» del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, dotato di uno stanziamento di spesa di L. 2.500.000.000 autorizzato dall'art. 1 - I comma, lettera b), della legge regionale 25 maggio 1974, n. 19, in sostituzione di un ammontare di pari importo del «fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo» ex art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281, il cui stanziamento di entrata iscritto al capitolo 04200 dell'esercizio 1975 verrà conseguentemente ridotto;

     b) oltre l'importo suddetto, ad integrare lo stanziamento dello stesso capitolo 68500 del bilancio 1975.

     Le variazioni agli stanziamenti dei capitoli di spesa e di entrata sopra richiamati verranno apportate nel corso dell'esercizio 1975 per gli importi indicati e nell'ambito delle assegnazioni che saranno effettuate a favore della Regione Emilia-Romagna sui fondi di cui all'art. 3 del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 5. Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali. Per quanto attiene le misure del contributo regionale in conto pagamento interessi per la concessione di prestiti di conduzione in favore di imprenditori agricoli e di cooperative agricole e del concorso regionale in conto pagamento interessi di prestiti e di mutui concernenti l'esecuzione di miglioramenti fondiari, ovvero la formazione e la estensione della proprietà diretto-coltivatrice, previsti dalle vigenti disposizioni di leggi regionali si applicano al momento della concessione dei benefici le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli artt. 1 e 3 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte per l'esercizio finanziario 1975:

     - quanto a L. 950.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 2 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo;

     - quanto a L. 180.000.000, mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma alla voce n. 4 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 7. Variazioni di bilancio. (omissis).

 

     Art. 8. Dichiarazione dell'urgenza. La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'articolo 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.