§ 3.1.5 - Legge Regionale 14 maggio 1975, n. 31.
Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:14/05/1975
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree.
Art. 3.  Mutui per le colture protette.
Art. 4.  Contributi per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate.
Art. 5.  Prestiti per la meccanizzazione e le attrezzature mobili.
Art. 6.  Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa.
Art. 7.  Ricerca applicata e attività dimostrative.
Art. 8.  Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali.
Art. 9.  Applicabilità di norme in vigore.
Art. 10.  Disposizioni di attuazione.
Art. 11.  Riserva di adeguamento alle direttive C.E.E.
Art. 12.  Autorizzazione di spesa.


§ 3.1.5 - Legge Regionale 14 maggio 1975, n. 31.

Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola.

(B.U. n. 78 del 15 maggio 1975).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone i seguenti scopi:

     - favorire, nell'ambito delle indicazioni e delle scelte dei piani zonali di sviluppo agricolo o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, il miglioramento, lo sviluppo e la conversione delle colture agricole pregiate con particolare riferimento ai programmi che saranno predisposti dalle cooperative di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della Legge 27 luglio 1967 n. 622 del D.P.R. 21 febbraio 1968 n. 165, programmi finalizzati allo scopo di migliorare, insieme alla redditività e produttività degli organismi produttivi, l'efficienza e il reddito netto delle singole aziende associate;

     - favorire l'incremento delle produzioni pregiate destinabili all'industria;

     - sviluppare la meccanizzazione delle colture di pregio e della bieticoltura.

     - Nel perseguimento di questi scopi la Regione Emilia-Romagna opera in armonia con le direttive della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, avendo cura di evitare il formarsi ricorrente di eccedenze produttive.

 

     Art. 2. Mutui per il miglioramento delle coltivazioni arboree.

     Nel quadro di programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori o da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione,

l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza alle imprese diretto- coltivatrici di conduzione, contributi in conto interessi sui mutui concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della lett. a) dell'articolo 3 della Legge 5 luglio 1928, n. 1760.

     I contributi verranno concessi per l'attuazione delle seguenti opere di miglioramento fondiario:

     a) sostituzione o trasformazione, anche attraverso l'avvicendamento delle specie, di colture frutticole, che siano di vecchio impianto, ovvero la cui produzione, nel corso dell'ultimo triennio, abbia incontrato notevoli difficoltà di collocamento sui mercati nazionali ed esteri con preferenza all'impianto di varietà utilizzate dalle industrie alimentari e conserviere o di quelle per le quali il mercato dimostri buone prospettive;

     b) nuovi impianti e ristrutturazione di vigneti nelle zone di produzione dei vini di origine controllata, delimitate ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 [1].

     Il tasso a carico dei beneficiari è fissato nella misura del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, e la durata massima dei mutui è stabilita in anni 5 a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui i miglioramenti divengono produttivi.

     L'ammortamento avverrà in rate costanti posticipate. Il mutuatario per il periodo di preammortamento, corrisponderà all'istituto od ente finanziatore l'interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, al 31 dicembre di ogni anno.

     Durante il periodo di preammortamento, il concorso regionale è pari alla differenza fra l'interesse semplice praticato dall'istituto o ente finanziatore sull'importo concesso a mutuo e l'interesse semplice del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della ditta mutuataria.

     Per il periodo di ammortamento il concorso regionale è pari alla differenza fra la data di ammortamento calcolata al tasso d'interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico della ditta calcolata al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo, si richiama la procedura stabilita alla lett. a) dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

 

     Art. 3. Mutui per le colture protette.

     Nel quadro di programmi organici predisposti, secondo gli orientamenti previsti nei rispettivi piani zonali o, in difetto di essi, secondo le specifiche vocazioni delle zone, da associazioni di produttori e da cooperative di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, socie degli organismi predetti, con preferenza a coltivatori diretti e a cooperative di conduzione operanti in zone vocate alla orticoltura, floricoltura e frutticoltura, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di mutui della durata massima di anni 10 per l'acquisto e l'impianto di attrezzature stabili per le colture di pregio protette.

     I contributi di cui al precedente comma possono essere altresì erogati:

     - per l'acquisto e l'impianto di attrezzature fisse o mobili con copertura in materia plastica per la protezione delle colture di pregio, comprese le piante officinali [2].

     Il concorso regionale sugli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti od enti esercenti il credito agrario, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il contributo regionale viene stanziato per complessive undici annualità, tenuto conto di un anno di preammortamento e dieci di ammortamento.

     Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo si richiama la procedura stabilita alla lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

 

     Art. 4. Contributi per la difesa delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate.

     Al fine di favorire l'attività dei consorzi che in base agli articoli 14 e seguenti della Legge 25 maggio 1970, n. 364, si sono costituiti per provvedere alla difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate e che hanno ottenuto il riconoscimento del competente ministero, la Regione può concedere a ciascuno di essi un contributo annuo per le attività concernenti la difesa passiva fino ad un massimo di 2.582,28 Euro [3].

     Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1975, la spesa di lire 50.000.000.

 

     Art. 5. Prestiti per la meccanizzazione e le attrezzature mobili.

     L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole, con preferenza a coltivatori diretti o associati ed a cooperative di conduzione e di servizio, contributi in conto interessi per la concessione, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di prestiti della durata di anni 5 e dell'importo massimo pari al 90% della spesa ammessa, per i seguenti scopi:

     a) acquisto di macchine operatrici e motrici per la meccanizzazione delle colture di pregio, con priorità alle macchine specializzate per la raccolta integrale delle produzioni pregiate ortofrutticole e viticole;

     b) acquisto di macchine operatrici e motrici destinate alla meccanizzazione della bieticoltura;

     c) acquisto di attrezzature mobili per le colture di pregio protette;

     d) acquisto di impianti per l'irrigazione di aziende aventi prevalente indirizzo orticolo, floricolo o frutticolo ed opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali [4];

     e) acquisto di reti antigrandine [4];

     f) acquisto e messa in opera di impianti per l'utilizzazione dell'energia solare o dell'energia eolica [5];

     g) acquisto ed installazione di impianti per il drenaggio dei terreni, comprese le opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali, in aziende aventi prevalente indirizzo orticolo, floricolo e frutticolo e opere eventualmente occorrenti per le relative sistemazioni superficiali [6].

     Il concorso regionale per dette operazioni è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore e quella a carico delle ditte calcolata al tasso del 6%, riducibile al 4% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per quanto attiene alla procedura da seguire per istruttoria, concessione, collaudo e liquidazione delle opere ed acquisti, si richiama quanto stabilito alla lettera c), articolo 10, della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

     Alternativamente al contributo in conto interessi possono concedersi contributi in capitale nella misura massima del 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni [7].

 

     Art. 6. Sementi e materiale per la moltiplicazione vegetativa.

     1. La Regione concede contributi per la realizzazione di programmi di carattere innovativo e promozionale concernenti la produzione e il miglioramento qualitativo genetico e sanitario delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

     2. I programmi di cui al comma 1 devono essere presentati da cooperative e associazioni di produttori o da loro consorzi e da enti pubblici o privati operanti nel settore.

     3. Sono ammissibili a finanziamento:

     a) le spese per interventi di natura strutturale, per l'acquisto di macchine, di attrezzature e di dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei programmi;

     b) le spese per l'acquisto di mezzi tecnici e per la gestione delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi.

     4. La Giunta regionale individua i requisiti necessari, specifica le tipologie di spese ammissibili e determina le modalità e le priorità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo [8].

 

     Art. 7. Ricerca applicata e attività dimostrative. [9]

 

     Art. 8. Adeguamento della misura dei contributi ai tassi determinati con provvedimenti statali.

     Per quanto attiene alla misura del concorso regionale in conto pagamento interessi al momento della concessione dei prestiti e dei mutui previsti dei precedenti articoli 2, 3 e 5, si applicano comunque le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Applicabilità di norme in vigore.

     Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle Leggi 5 luglio 1928 n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, 2 giugno 1961 n. 454 e 27 ottobre 1966 n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 10. Disposizioni di attuazione.

     Le disposizioni applicative della presente legge che non abbiano carattere regolamentare sono adottate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 11. Riserva di adeguamento alle direttive C.E.E.

     Le disposizioni della presente legge verranno armonizzate e coordinate con le disposizioni che saranno emanate dallo Stato e dalla Regione in applicazione delle direttive comunitarie.

 

     Art. 12. Autorizzazione di spesa.

     (Omissis)

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 27 novembre 1981, n. 40.

[2] Comma inserito dall'art. 45 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 45 della L.R. 20 aprile 1979, n. 10.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 20 ottobre 1979, n. 31.

[6] Lettera inserita dall'art. 5 della L.R. 3 novembre 1980, n. 51.

[7] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 23/1985 (B.U. n. 112/1985).

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 1996, n. 43.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 16 maggio 1988, , n. 19.