§ 3.1.3 - Legge Regionale 1 luglio 1974, n. 24.
Concessione di contributi per favorire lo sviluppo dell'elettrificazione agricola.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:01/07/1974
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire lo sviluppo dell'elettrificazione agricola nell'ambito del proprio territorio, la Regione contribuisce alla spesa per la realizzazione d'impianti di distribuzione d'energia [...]
Art. 2.      I contributi saranno erogati per allacciamenti elettrici e per il potenziamento di impianti esistenti riguardanti aziende agricole singole o associate, abitazioni di lavoratori agricoli, ovvero [...]
Art. 3.      L'esecuzione dei lavori di elettrificazione agricola, di cui alla presente legge, si realizza attraverso l'energia elettrica (ENEL) o le Aziende municipalizzate operanti nel settore e la Regione [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Su proposta della Giunta il Consiglio regionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di sviluppo delle zone montane e degli indici di elettrificazione rurale, provvede:
Art. 5.      I programmi di intervento verranno predisposti, per i territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane e dal Comitato circondarale di Rimini nonché, per la restante parte del [...]
Art. 6.      Sulla base delle convenzioni previste all'art. 3, l'ENEL e le Aziende municipalizzate provvederanno alla redazione dei progetti esecutivi inerenti ai programmi d'intervento di cui al precedente [...]
Art. 7.      Ad opere eseguite, sulla base dello stato finale dei lavori verificati in via amministrativa e tecnica, distintamente per ciascun progetto realizzato, l'Ente - o il Comitato - che ha approvato [...]
Art. 8.      Le Comunità montane, le Province e il Comitato circondariale di Rimini, nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, operano in collaborazione con i Comuni interessati e [...]
Art. 9.      Le norme di attuazione della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.
Art. 10.      Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.
Art. 11.      Si richiamano, in quanto applicabili e non contrastanti con le norme della presente legge, le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare il quinto comma dell'articolo 19 della [...]
Art. 12.      Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1974, la spesa di L. 4.000.000.000, cui l'amministrazione regionale fa fronte mediante la [...]
Art. 13.      I mutui per il finanziamento degli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ai venti [...]
Art. 14.      Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 3.1.3 - Legge Regionale 1 luglio 1974, n. 24.

Concessione di contributi per favorire lo sviluppo dell'elettrificazione agricola.

(B.U. n. 91 del 2 luglio 1974).

 

Art. 1.

     Al fine di favorire lo sviluppo dell'elettrificazione agricola nell'ambito del proprio territorio, la Regione contribuisce alla spesa per la realizzazione d'impianti di distribuzione d'energia elettrica per usi domestici ed applicazioni aziendali e per il potenziamento di quelli esistenti.

     Gli interventi finanziari disposti con la presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di impianti nelle zone agricole che ne sono sprovviste e nelle quali l' intensità degli insediamenti umani rende più urgenti gli impianti stessi.

     Sono ammesse a contributo tutte le opere necessarie per gli allacciamenti, comprese le derivazioni alle singole utenze.

     I benefici, di cui alla presente legge, non sono cumulabili con quelli derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato.

 

     Art. 2.

     I contributi saranno erogati per allacciamenti elettrici e per il potenziamento di impianti esistenti riguardanti aziende agricole singole o associate, abitazioni di lavoratori agricoli, ovvero di residenti stabili che esercitano attività di lavoro autonomo o dipendente connesso con le attività agricole.

     Avranno priorità i programmi d'intervento riguardanti prevalentemente aziende a conduzione diretto-coltivatrice, singole o associate, o cooperative agricole.

 

     Art. 3.

     L'esecuzione dei lavori di elettrificazione agricola, di cui alla presente legge, si realizza attraverso l'energia elettrica (ENEL) o le Aziende municipalizzate operanti nel settore e la Regione Emilia-Romagna.

     (Omissis) [1].

     La quota di contributo a carico della Regione per gli allacciamenti e per il potenziamento degli impianti elettrici esistenti, sarà pari al 50% della somma eccedente 258,23 Euro riferita ad ogni singolo utente, elevata al 55% nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni e integrazioni nonché nei territori delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984 [2].

 

     Art. 3 bis. [3]

     I contributi previsti dalla presente legge possono essere altresì erogati ai fini della realizzazione di impianti sperimentali per la produzione di energia al servizio dell'agricoltura e delle attività connesse mediante utilizzazione di fonti rinnovabili.

 

     Art. 4.

     Su proposta della Giunta il Consiglio regionale, tenuto conto delle esigenze prioritarie di sviluppo delle zone montane e degli indici di elettrificazione rurale, provvede:

     - a ripartire e ad accreditare alle Comunità montane la quota destinata ai territori montani;

     - a ripartire e ad accreditare al Comitato circondariale di Rimini e alle Province la quota destinata ai territori non montani.

 

     Art. 5.

     I programmi di intervento verranno predisposti, per i territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane e dal Comitato circondarale di Rimini nonché, per la restante parte del territorio, dalle Province, sentiti i Comuni.

     I programmi di intervento dovranno di norma essere formulati con riferimento ai progetti tecnici di massima predisposti dall'ENEL o dalle Aziende municipalizzate.

 

     Art. 6.

     Sulla base delle convenzioni previste all'art. 3, l'ENEL e le Aziende municipalizzate provvederanno alla redazione dei progetti esecutivi inerenti ai programmi d'intervento di cui al precedente articolo.

     Tali progetti comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione, nelle zone rurali, dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura e delle attività connesse, per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze nonché la determinazione del relativo onere finanziario.

     Sulla base della spesa prevista per ciascun progetto esecutivo, l'Ente, o il Comitato, che ha predisposto il programma di intervento, determinerà l'ammontare della spesa residua che rimane a carico dei singoli utenti e acquisirà il conseguente impegno finanziario degli interessati.

     L'Ente, o il Comitato, di cui al comma precedente, provvederà al riscontro ed all'approvazione dei progetti esecutivi e ad assumere l'impegno a carico del bilancio regionale nei limiti delle somme accreditate ai sensi del precedente articolo 4. L'Ente o il Comitato comunicano all'ENEL o alle Aziende municipalizzate il nullaosta per l'inizio dei lavori.

 

     Art. 7.

     Ad opere eseguite, sulla base dello stato finale dei lavori verificati in via amministrativa e tecnica, distintamente per ciascun progetto realizzato, l'Ente - o il Comitato - che ha approvato il progetto esecutivo liquiderà all'ENEL o all'Azienda municipalizzata la quota di contributo a carico della Regione.

     L'Ente o il Comitato, di cui al comma precedente, hanno facoltà di avvalersi, per la realizzazione degli adempimenti di cui alla presente legge, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

     Ai fini dell'erogazione dei contributi, sono autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria regionale, apposite aperture di credito a favore dei Presidenti delle Comunità montane, delle Giunte provinciali e del Comitato circondariale di Rimini, sia in conto della competenza che in conto residui.

     Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente alle singole Province, alle Comunità Montane o del Comitato circondariali di Rimini, ai sensi del precedente articolo 4. I Presidenti delle Province, delle Comunità montane e del Comitato circondariale di Rimini dispongono l'erogazione mediante appositi ordini di pagamento a firma dei Presidenti stessi e dei responsabili degli uffici di ragioneria o, in assenza di essi, di un funzionario appositamente incaricato.

     Per il funzionamento delle aperture di credito, di cui al precedente comma, si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme degli articoli 56-61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 8.

     Le Comunità montane, le Province e il Comitato circondariale di Rimini, nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, operano in collaborazione con i Comuni interessati e svolgono altresì la consultazione delle organizzazioni economiche e sociali operanti nel settore.

 

     Art. 9.

     Le norme di attuazione della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 10.

     Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.

 

     Art. 11.

     Si richiamano, in quanto applicabili e non contrastanti con le norme della presente legge, le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare il quinto comma dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

     Art. 12.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1974, la spesa di L. 4.000.000.000, cui l'amministrazione regionale fa fronte mediante la contrazione di mutui passivi per l'importo complessivo di L. 4.000.000.000, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 13.

 

     Art. 13.

     I mutui per il finanziamento degli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ai venti anni ed un tasso non superiore al 15% annuo, oneri fiscali esclusi [4].

     E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

     La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all' assunzione dei mutui predetti con proprio atto deliberativo.

     Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse del mutuo è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio Tesoriere il versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrare riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

     Il V, VI e VII comma sono sostituiti dai seguenti: «L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in L. 640.000.000, a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1994. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dall'esercizio 1975 [4].

     Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al I comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal V comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio [4].

     Alla maggior spesa di L. 640.000.000 prevista per l'esercizio 1975, nei confronti dell'esercizio 1974, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale della quota del fondo comune spettante alla stessa ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281» [4].

     Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240.

 

     Art. 14.

     Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 22/1987 (B.U. n. 72/1987).

[2] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 22/1987 (B.U. 72/1987) e così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2002.

[3] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 23 aprile 1980, n. 26.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 aprile 1975 n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 aprile 1975 n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 aprile 1975 n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 aprile 1975 n. 21.