§ 10.5.3a - L. 3 febbraio 1975, n. 18.
Provvedimenti a favore dei ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:03/02/1975
Numero:18


Sommario
Art. 1.      La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a [...]
Art. 2.      La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse
Art. 3.      Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'art. 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati [...]
Art. 4.      Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta [...]


§ 10.5.3a - L. 3 febbraio 1975, n. 18.

Provvedimenti a favore dei ciechi.

(G.U. 19 febbraio 1975, n. 47).

 

Art. 1.

     La persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile.

 

     Art. 2.

     La firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse.

     Resta fermo il divieto di cui all'art. 604, ultimo comma, del codice civile.

 

     Art. 3.

     Per espressa richiesta della persona affetta da cecità è ammessa ad assistere la medesima, nel compimento degli atti di cui all'art. 2, o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, altra persona cui egli accordi la necessaria fiducia.

     La persona che, ai sensi del comma precedente, presta assistenza nel compimento di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo ad essa le parole "il testimone".

     La persona che, ai sensi del primo comma, partecipa alla redazione di un atto, deve apporre su di esso, dopo la firma del cieco, la propria, premettendo le parole "partecipante alla redazione dell'atto".

 

     Art. 4.

     Quando la persona affetta da cecità non è in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non può sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne è fatta menzione sul documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere".

     Nei casi previsti nel comma precedente il documento è perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'art. 3.