§ 23.2.6 - Legge 30 novembre 1976, n. 796.
Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) e dal Fondo di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.2 c.e.c.a.
Data:30/11/1976
Numero:796


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1976, è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) per [...]
Art. 2.      A seguito di apposita domanda, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, autorizza i singoli prestiti e concede la garanzia dello Stato per le variazioni del tasso di cambio rispetto a [...]
Art. 3.      La garanzia assicura il riacquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito ottenuto, per capitale e interessi, al cambio applicato alla cessione della valuta estera ricevuta in prestito [...]
Art. 4.      Per l'attuazione delle precedenti disposizioni il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita Convenzione.
Art. 5.      Le operazioni effettuate dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e dai suoi organi e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed [...]
Art. 6.      Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e destinate all'esercizio delle sue funzioni, sono equiparate, agli [...]
Art. 7.      Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.


§ 23.2.6 - Legge 30 novembre 1976, n. 796.

Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e trattamento fiscale per le operazioni di quest'ultimo

(G.U. 11 dicembre 1976, n. 329)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976, è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) per il raggiungimento delle finalità previste dagli artt. 54, 55 e 56 del Trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766.

     Identica garanzia è accordata sui prestiti in valuta estera concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 6 del suo statuto, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

 

          Art. 2.

     A seguito di apposita domanda, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, autorizza i singoli prestiti e concede la garanzia dello Stato per le variazioni del tasso di cambio rispetto a quello vigente al momento dell'erogazione della somma mutuata.

 

          Art. 3.

     La garanzia assicura il riacquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito ottenuto, per capitale e interessi, al cambio applicato alla cessione della valuta estera ricevuta in prestito più o meno un 2 per cento, restando a debito o a credito del tesoro le eventuali maggiori differenze che si verificassero tra il cambio del giorno di cessione e quello del giorno di acquisto.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione delle precedenti disposizioni il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed i rapporti che ne deriveranno saranno regolati da apposita Convenzione.

 

          Art. 5.

     Le operazioni effettuate dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e dai suoi organi e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'Erario che agli enti locali, con esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire.

     Gli interessi corrisposti al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa in dipendenza dei prestiti contratti con o senza emissione di titoli sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

 

          Art. 6.

     Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e destinate all'esercizio delle sue funzioni, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8e 9 del D.P.R. 25 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

     I beni importati dal Fondo, nell'esercizio delle proprie funzioni, non sono soggetti al pagamento dell'IVA.

     Le disposizioni previste nei precedenti commi trovano applicazione allorché le operazioni siano d'importo superiore a lire 100.000.

 

          Art. 7.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla presente legge graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.