§ 23.4.4 - Legge 8 dicembre 1961, n. 1657.
Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.4 consiglio d'Europa
Data:08/12/1961
Numero:1657


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità [...]


§ 23.4.4 - Legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.

(G.U. 21 marzo 1962, n. 74)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'art. 16 del medesimo.

 

     Terzo protocollo addizionale - all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento (Strasburgo, 6 marzo 1959)

     (Omissis)