§ 6.1.3 - Legge Regionale 23 agosto 1979, n. 26.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:23/08/1979
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle tasse.
Art. 2.  Obbligo del pagamento.
Art. 3.  Modalità di pagamento.
Art. 4.  Riscossione coattiva.
Art. 5.  Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.
Art. 6.  Sanzioni.
Art. 7.  Accertamento e definizione delle violazioni.
Art. 8.  Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie.
Art. 9.  Ricorsi amministrativi.
Art. 10.  Delega.
Art. 11.  Decadenza e rimborsi.
Art. 12.  Norme abrogate.
Art. 13.  Rinvio alle norme legislative dello Stato.
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 15.  Entrata in vigore.


§ 6.1.3 - Legge Regionale 23 agosto 1979, n. 26.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. n. 97 del 27 agosto 1979).

 

Art. 1. Oggetto delle tasse. [1]

     Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli Enti locali nell'esercizi delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 4 del Legge 14 giugno 1990, n. 158.

 

     Art. 2. Obbligo del pagamento.

     01. E' tenuto al pagamento della tassa chi richiede il rilascio o il rinnovo dell'atto o del visto o la vidimazione [2].

     02. La Regione applica, in ogni caso, le norme relative alla responsabilità in solido previste nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) [3].

     La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

     Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

     Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati sulla gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 3. Modalità di pagamento.

     Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono in modo ordinario con versamento sul c/c postale.

 

     Art. 4. Riscossione coattiva. [4]

     [Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639].

 

     Art. 5. Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.

     Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

 

     Art. 6. Sanzioni. [5]

     1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 Euro [6].

     2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da 103 Euro a lire 516 Euro ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso [7].

     3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in - caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del DLgs 18 dicembre 1997, n. 472.

 

     Art. 7. Accertamento e definizione delle violazioni.

     Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 616 - dai funzionari dell'Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

     I processi verbali di constatazione devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di tributi per i provvedimenti di propria competenza, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 [8].

     [Per quanto non previsto dal precedente comma si osservano, in materia di violazione, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4] [9].

 

     Art. 8. Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie. [10]

     [Le sanzioni amministrative irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge].

 

     Art. 9. Ricorsi amministrativi. [11]

     [I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali devono essere presentati al presidente della Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto impugnato, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione di esso, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 [12].

     Tali ricorsi possono essere anche inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8.

     D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, Il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi la esecuzione dell'atto impugnato].

 

     Art. 10. Delega. [13]

     [Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'Assessore competente alla firma degli atti previsti dalla presente legge.

     Sentito lo stesso Assessore, il Presidente può delegare inoltre il responsabile del servizio alla firma degli atti di cui agli artt. 33 e 34 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1].

 

     Art. 11. Decadenza e rimborsi.

     L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa [14].

     Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

     Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 12. Norme abrogate.

     Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 27 dicembre 1971, n. 1 e 25 gennaio 1974, n. 8, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

     Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

 

     Art. 13. Rinvio alle norme legislative dello Stato.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni di legge concernenti le tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1978, salvo, in materia di caccia, quanto disposto dall'art. 34, secondo comma, della legge 27-12- 1977, n. 968, nonché dal 1° gennaio 1979 in materia di assistenza sanitaria, per quanto disposto dall'art. 34 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

     Il pagamento per gli anni 1978 e 1979 delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8, qualora non sia ancora avvenuto, può essere effettuato entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

     Non è dovuta alcuna integrazione per le tasse corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge nella misura indicata nella legge regionale 25-1-1974, n. 8, sui provvedimenti amministrativi previsti dall'annessa tariffa.

     I pagamenti eventualmente effettuati dai contribuenti allo Stato, ai sensi del D.P.R. 26-10-1972, n. 641, e dovuti alla Regione dal 1° gennaio 1978, per effetto del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, si considerano validamente eseguiti, fatta salva la richiesta di rimborso della Regione nei confronti dello Stato.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 24/10/1983, n. 38, così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 43.

[2] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[3] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[4] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 1999, n. 24 e ora abrogato dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 1999, n. 24.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[8] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 1999, n. 24 e così sostituito dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[9] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[10] Articolo modificato dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 1999, n. 24 e ora abrogato dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[11] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 1999, n. 24.

[13] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 1999, n. 24.