§ 6.1.2 - Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 8. - Disciplina delle tasse
sulle concessioni regionali. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:25/01/1974
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle tasse. (omissis)
Art. 2.  Riscossione delle tasse. (omissis)
Art. 3.  Modalità di pagamento.
Art. 4.  Riscossione coattiva. (omissis)
Art. 5.  Effetto del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali. (omissis)
Art. 6.  Sanzioni. (omissis)
Art. 7.  Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie. (omissis)
Art. 8.  Ricorsi amministrativi.
Art. 9.  Azione giudiziaria.
Art. 10.  Decadenza e rimborsi. (omissis)
Art. 11.  Rinvio alle norme legislative dello Stato. Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate, oltreché dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative delle tasse sulle concessioni [...]
Art. 12.  Abrogazione di norme regionali. Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, e concernenti la materia delle tasse sulle [...]
Art. 13.  Entrata in vigore. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


§ 6.1.2 - Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 8. - Disciplina delle tasse

sulle concessioni regionali. [*]

(B.U. n. 16 del 26-1-1974).

 

Art. 1. Oggetto delle tasse. (omissis) [1].

 

     Art. 2. Riscossione delle tasse. (omissis) [2].

 

     Art. 3. Modalità di pagamento. [3] Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono in modo ordinario con versamento sul c/c postale n. 8/1717 intestato alla Regione Emilia-Romagna. Gli importi affluiranno all'Ufficio Registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, di cui al Decreto Ministeriale 12 dicembre 1972, il quale provvederà ad accreditare tali importi alla Regione Emilia-Romagna.

     Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 4. Riscossione coattiva. (omissis) [4].

 

     Art. 5. Effetto del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali. (omissis) [5].

 

     Art. 6. Sanzioni. (omissis) [6].

 

     Art. 7. Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie. (omissis) [7].

 

     Art. 8. Ricorsi amministrativi. [8] Il ricorso di cui all'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, deve essere proposto entro 30 giorni al Presidente della Giunta regionale.

     Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

     Contro la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto e di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, nn. 2 e 3, del codice di procedura civile.

     Tale ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

     Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il Presidente della Giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

 

     Art. 9. Azione giudiziaria. [9] Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo è esperibile, a pena di decadenza, l'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione.

     Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

 

     Art. 10. Decadenza e rimborsi. (omissis) [1]0.

 

     Art. 11. Rinvio alle norme legislative dello Stato. Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate, oltreché dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative delle tasse sulle concessioni governative.

     Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni previste dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1971 a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

 

     Art. 12. Abrogazione di norme regionali. Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali sono abrogate.

 

     Art. 13. Entrata in vigore. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 241 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ad eccezione degli artt. 8 e 9.

[1] Vedi l'articolo 1 della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.

[2] Vedi l'articolo 2 della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.

[3] Vedi l'articolo 3 della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.

[4] Vedi l'articolo 4 della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.

[5] Vedi l'articolo 5 della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.

[6] Vedi l'articolo 6 della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.

[7] Vedi l'articolo 7 della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.

[8] Vedi l'espresso richiamo contenuto nell'art. 9, terzo comma, della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.

[9] Vedi l'espresso richiamo contenuto nell'art. 9 terzo comma, della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.

[1]10 Vedi l'articolo 11 della L.R. 23/8/1979 n. 26 al § 6.1.3.