§ 6.1.1 - Legge Regionale 27 dicembre 1971, n. 1.
Legge regionale sui tributi propri della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:27/12/1971
Numero:1


Sommario
Art. 1.  La Regione Emilia-Romagna istituisce i seguenti tributi propri:
Art. 2.  La Regione Emilia-Romagna istituirà i tributi che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria e dalle leggi di attuazione dell'art. 119 della Costituzione.
Art. 3.  I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltreché dalle norme della presente legge.
Art. 4.  I tributi regionali di cui alle lettere a), c), e d) dell'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1972.
Art. 5.  Salvo quanto previsto dall'art. 29, secondo comma, per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art. 22 per la tassa regionale di circolazione, [...]
Art. 6.  Riscossione coattiva.
Art. 7.  L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione [...]
Art. 8.  L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati dalla Regione Emilia-Romagna nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza [...]
Art. 12.  Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.
Art. 13.  Nella prima applicazione le tasse sulle concessioni regionali sono determinate nella misura pari alle corrispondenti tasse erariali.
Art. 14.  L'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione [...]
Art. 15. 
Art. 16.  La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 17.  La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario dei veicolo o dell'autoscafo.
Art. 18.  La rinnovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Emilia-Romagna di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una Provincia di diversa [...]
Art. 19.  Il trasferimento di residenza in una Provincia compresa nel territorio della Regione Emilia-Romagna del proprietario di un veicolo o di un autoscafo, per il quale non occorre il documento di [...]
Art. 20.  Fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa è stabilito in misura pari al venticinque per cento della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971
Art. 21.  La Regione Emilia-Romagna potrà stabilire, con legge, aumenti o riduzioni della tassa regionale di circolazione, in misura non eccedente il cinque per cento della stessa, in relazione alla [...]
Art. 22.  La tassa regionale di circolazione è applicata nei termini e con le modalità e forme stabilite per la riscossione della tassa erariale di circolazione; deve essere riscossa contestualmente a [...]
Art. 23.  Alla riscossione della tassa regionale di circolazione provvedono, per conto della Regione Emilia-Romagna, gli uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa erariale di circolazione.
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.  La Regione Emilia-Romagna trasmette agli uffici provinciali competenti copia di ogni atto di concessione o licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.
Art. 29.  La riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è effettuata, nei casi di occupazione temporanea, direttamente all'ufficio incaricato di riscuotere l'analogo [...]
Art. 30.  Nel caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la licenza o la concessione [...]
Art. 31.  Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi [...]
Art. 32.  Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di 6 mesi dalla notificazione della decisione amministrativa
Art. 33.  Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali
Art. 34.  Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto dalle norme statali che disciplinano i singoli tributi.


§ 6.1.1 - Legge Regionale 27 dicembre 1971, n. 1.

Legge regionale sui tributi propri della Regione.

(B.U. n. 9 del 27-12-1971).

 

Titolo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1. La Regione Emilia-Romagna istituisce i seguenti tributi propri:

     a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;

     b) tassa sulle concessioni regionali;

     c) tassa regionale di circolazione;

     d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

 

     Art. 2. La Regione Emilia-Romagna istituirà i tributi che saranno previsti dalla legge di riforma tributaria e dalle leggi di attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

 

     Art. 3. I tributi propri della Regione sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative relative ai corrispondenti tributi statali oltreché dalle norme della presente legge.

 

     Art. 4. I tributi regionali di cui alle lettere a), c), e d) dell'articolo 1 decorrono dal 1° gennaio 1972.

     Le tasse sulle concessioni regionali decorrono, per i singoli atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi dello Stato che regolano il passaggio alle Regioni delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

 

     Art. 5. Salvo quanto previsto dall'art. 29, secondo comma, per la tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, e dall'art. 22 per la tassa regionale di circolazione, gli uffici territorialmente competenti a riscuotere i tributi regionali devono provvedere al versamento alla Tesoreria regionale delle somme riscosse.

 

     Art. 6. Riscossione coattiva. [1]

     1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e delle relative sanzioni e accessori è effettuata mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

     2. Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni che disciplinano la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le imposte sui redditi.

     3. Il visto di esecutività dei ruoli spetta al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o ad un suo delegato.

     4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), sugli atti amministrativi prodotti da un sistema informativo automatizzato la firma autografa del dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile e della fonte del provvedimento.

 

Titolo II

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI DEI BENI

DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE

 

CAPO I

OGGETTO E MISURA DELL'IMPOSTA - SOGGETTO PASSIVO

 

     Art. 7. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per la occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

     Sono escluse da tale imposta le concessioni di derivazione di acque pubbliche [2].

 

     Art. 8. L'imposta sulle concessioni statali è dovuta dal concessionario.

 

     Art. 9. [3]

     1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione.

     2. L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo è determinata nella misura del 5 per cento del canone.

CAPO II

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

 

     Art. 10. [4]

     1. L'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo è riscossa dai Comuni secondo le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).

     2. L'imposta regionale sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi è riscossa direttamente dalla Regione con le stesse scadenze previste per il versamento del canone di concessione. Gli enti preposti al rilascio delle concessioni trasmettono alla Regione copia dei provvedimenti inerenti le concessioni stesse.

 

Titolo III

TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI [5]

 

CAPO I

OGGETTO E MISURA DELLA TASSA - SOGGETTO PASSIVO

 

     Art. 11. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati dalla Regione Emilia-Romagna nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Quando le leggi concernenti le concessioni governative non dispongono altrimenti, la tassa regionale deve essere corrisposta prima o contestualmente al rilascio del provvedimento amministrativo.

 

     Art. 13. Nella prima applicazione le tasse sulle concessioni regionali sono determinate nella misura pari alle corrispondenti tasse erariali.

     La Regione, a decorrere dal 1984, potrà disporre annualmente di aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20% degli importi stabiliti nel periodo immediatamente precedente.

     In luogo di questo aumento, la Regione potrà disporre di maggiorare gli stessi tributi in misura non superiore alla più elevata percentuale corrispondente alla variazione dei numeri indici del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi a decorrere dalla data di applicazione dell'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983 [6].

 

     Art. 14. L'atto amministrativo emesso da una diversa Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione Emilia-Romagna, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di quest'ultima.

 

CAPO II [7]

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

 

     Art. 15. [All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Emilia- Romagna, gli uffici operanti nella circoscrizione territoriale della Regione stessa, competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse di concessione governativa] [8].

 

Titolo IV [9]

TASSA REGIONALE DI CIRCOLAZIONE

 

CAPO I [10]

OGGETTO E MISURA DELLA TASSA - SOGGETTO PASSIVO

 

     Art. 16. La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della Regione Emilia-Romagna.

     Essa si applica anche ai veicoli ed autoscafi per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio della Regione [11].

 

     Art. 17. La tassa regionale di circolazione è dovuta dal proprietario dei veicolo o dell'autoscafo.

     Nel caso di vendita con riserva di proprietà, la tassa è dovuta dall'acquirente [12].

 

     Art. 18. La rinnovazione dell'immatricolazione in una Provincia compresa nel territorio della Regione Emilia-Romagna di un veicolo o di un autoscafo precedentemente iscritto in una Provincia di diversa Regione non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia già stato riscosso dalla Regione di provenienza [13].

 

     Art. 19. Il trasferimento di residenza in una Provincia compresa nel territorio della Regione Emilia-Romagna del proprietario di un veicolo o di un autoscafo, per il quale non occorre il documento di circolazione, non dà luogo all'applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale detto tributo sia stato già riscosso dalla Regione di provenienza [14].

 

     Art. 20. Fino al 31 dicembre 1973 l'ammontare della tassa è stabilito in misura pari al venticinque per cento della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971 [15].

 

     Art. 21. La Regione Emilia-Romagna potrà stabilire, con legge, aumenti o riduzioni della tassa regionale di circolazione, in misura non eccedente il cinque per cento della stessa, in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro caratteristiche di maggiore o minor pregio, con particolare riguardo a quelle di lusso, ed al numero degli anni decorsi dalla fabbricazione [16].

 

CAPO II [17]

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

 

     Art. 22. La tassa regionale di circolazione è applicata nei termini e con le modalità e forme stabilite per la riscossione della tassa erariale di circolazione; deve essere riscossa contestualmente a quest'ultima e deve essere versata alla Tesoreria regionale nei termini e nei modi stabiliti per il versamento dell'analoga tassa erariale [18].

 

     Art. 23. Alla riscossione della tassa regionale di circolazione provvedono, per conto della Regione Emilia-Romagna, gli uffici incaricati o delegati a riscuotere la tassa erariale di circolazione.

     Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale, per le violazioni alla tassa di circolazione - di competenza regionale - accertate dal 1° gennaio 1974 al 10 aprile 1978, sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della Legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di detta Legge [19].

 

Titolo V

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGIONALI

 

CAPO I

OGGETTO E MISURA DELLA TASSA - SOGGETTO PASSIVO

 

     Art. 24. [20]

     [La tassa si applica all'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Emilia-Romagna, secondo le indicazioni dell'art. 192 del testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.]

 

     Art. 25. [21]

     [La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è dovuta dal titolare della concessione o della licenza di occupazione.

     Nel caso di occupazione abusiva la tassa è parimenti dovuta dall'occupante per il periodo per cui dura l'occupazione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.]

 

     Art. 26. [22]

     [Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

     Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono temporanee tutte le altre.]

 

     Art. 27. [23]

     [Per le occupazioni permanenti la tassa è annua e si applica nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione Emilia-Romagna per l'analogo tributo provinciale.

     Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorno nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione Emilia-Romagna per l'analogo tributo provinciale.

     In corrispondenza a quanto disposto dall'art. 194 del testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 208, gli spazi e le aree pubbliche regionali saranno classificati in categorie in rapporto alla loro importanza.]

 

CAPO II

ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

 

     Art. 28. La Regione Emilia-Romagna trasmette agli uffici provinciali competenti copia di ogni atto di concessione o licenza per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali.

     Detti uffici provvedono, per conto della Regione Emilia-Romagna, all'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche regionali ubicati nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

     Le concessioni o le licenze per le quali non sia stata corrisposta la relativa tassa sono prive di efficacia.

 

     Art. 29. La riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali è effettuata, nei casi di occupazione temporanea, direttamente all'ufficio incaricato di riscuotere l'analogo tributo provinciale anteriormente o contemporaneamente al rilascio dell'atto di concessione o della licenza.

     Nei casi di occupazione a carattere permanente, la riscossione avviene con le formalità stabilite per la riscossione dell'analogo tributo provinciale. I ricevitori provinciali verseranno alla Tesoreria regionale le somme riscosse nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la riscossione dell'analogo tributo provinciale.

 

     Art. 30. Nel caso di occupazione permanente, la tassa è dovuta per intero se la licenza o la concessione viene rilasciata nel primo semestre dell'anno solare, per metà qualora la licenza o la concessione venga rilasciata nel secondo semestre.

     Nel caso di riduzione o di cessazione dell'occupazione lo sgravio della tassa decorrerà dal primo giorno del semestre solare immediatamente successivo alla data di ricezione della denuncia dell'avvenuta riduzione o cessazione della occupazione.

 

Titolo VI [24]

RICORSI AMMINISTRATIVI E AZIONE GIUDIZIARIA

 

CAPO I [25]

RICORSI IN VIA AMMINISTRATIVA

 

     Art. 31. Ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario avverso l'accertamento e la riscossione nonché per il rimborso dei tributi regionali, può essere proposto, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali, il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla comunicazione della liquidazione [26].

 

CAPO II [27]

AZIONE GIUDIZIARIA

 

     Art. 32. Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria non può essere proposta trascorso il termine di 6 mesi dalla notificazione della decisione amministrativa [28].

 

Titolo VII [29]

INFRAZIONI E SANZIONI

 

     Art. 33. Per le infrazioni alle norme relative ai tributi regionali si applicano le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le corrispondenti imposte erariali e comunali [30].

 

     Art. 34. Le sanzioni amministrative sono applicate, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto dalle norme statali che disciplinano i singoli tributi.

     Avverso tale provvedimento l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notificazione [31].

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     I. In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

 

     II. Non può essere applicata la tassa regionale di circolazione per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariale corrisposta con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.

 

     III. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello Statuto.

 

     IV. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

 

 


[1] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2016, n. 13.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1995, n. 22, dichiarata urgente.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15.

[5] Vedi la disciplina di questa tassa confermata nelle Leggi regionali 25- 1-1974 n. 8 e 23-8-1979 n. 26. In particolare vedi l'art. 12 di quest'ultima legge. Modifiche a questa disciplina sono state successivamente disposte con L.R. 29-12-1980 n. 60 e con L.R. 17-3-1982, n. 22.

[6] Il secondo comma è stato così modificato con l'art. 6 dalla L.R. 24-10- 1983, n. 38.

[7] Il Capo II, art. 15, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[8] Il Capo II, art. 15, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[9] Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[10] Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[11] Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[12] Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[13] Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[14] Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[15] A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'aliquota è stata determinata in misura pari al 50% della tassa erariale in vigore al 31 dicembre 1971 con l'articolo unico della L.R. n. 48/1973 (B.U. n. 134/1973). Con decorrenza 1° gennaio 1983 l'ammontare della tassa di circolazione è stato ulteriormente elevato con l'art. 1 della L.R. n. 55/1982 (B.U. n. 151/1982). Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[16] Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[17] Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[18] Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[19] Comma aggiunto con l'articolo unico della L.R. n. 20/1980 (B.U. n. 43/1980). Detto articolo unico è oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 1 della L.R. 15/1986 (B.U. 67/1986). Il Titolo IV, artt. 16 – 23, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[20] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15.

[21] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15.

[22] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15.

[23] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 15.

[24] Il Titolo VI, artt. 31 – 32, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[25] Il Titolo VI, artt. 31 – 32, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[26] Il Titolo VI, artt. 31 – 32, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[27] Il Titolo VI, artt. 31 – 32, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[28] Il Titolo VI, artt. 31 – 32, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[29] Il Titolo VII, artt. 33 – 34, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[30] Il Titolo VII, artt. 33 – 34, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.

[31] Il Titolo VII, artt. 33 – 34, è stato abrogato dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 30.