§ 6.2.124 - L.R. 20 dicembre 2013, n. 28.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:20/12/2013
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
Art. 2.  Sistema informativo agricolo regionale
Art. 3.  Cartografia regionale
Art. 4.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 5.  Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
Art. 6.  Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
Art. 7.  Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 8.  Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)
Art. 9.  Strumenti di garanzia
Art. 10.  Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
Art. 11.  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
Art. 12.  Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
Art. 13.  Mercati e centri agro-alimentari
Art. 14.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
Art. 15.  Fondo per la conservazione della natura
Art. 16.  Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello
Art. 17.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 18.  Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
Art. 19.  Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 20.  Rete viaria di interesse regionale
Art. 21.  Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)
Art. 22.  Integrazione regionale per il finanziamento del SSR
Art. 23.  Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese
Art. 24.  Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 25.  Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
Art. 26.  Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
Art. 27.  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 28.  Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
Art. 29.  Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
Art. 30.  Attuazione degli interventi finanziati dal DUP - Risorse statali
Art. 31.  Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali
Art. 32 . Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992
Art. 33 . Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993
Art. 34 . Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
Art. 35 . Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
Art. 36 . Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995
Art. 37 . Modiche alla legge regionale n. 19 del 1998
Art. 38 . Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002
Art. 39 . Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002
Art. 40 . Rimodulazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2002
Art. 41 . Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
Art. 42 . Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
Art. 43 . Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico
Art. 44 . Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
Art. 45 . Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico
Art. 46 . Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005
Art. 47 . Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2007
Art. 48 . Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012
Art. 49 . Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012
Art. 50 . Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012
Art. 51 . Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012.
Art. 52 . Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013
Art. 53 . Copertura finanziaria
Art. 54 . Entrata in vigore


§ 6.2.124 - L.R. 20 dicembre 2013, n. 28.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016

(B.U. 20 dicembre 2013, n. 383)

 

Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a)

Cap. U03905

"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2015:

Euro

2.000.000,00;

b)

Cap. U03910

"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014:

Euro

190.000,00

Esercizio 2015:

Euro

5.000.000,00;

c)

Cap. U03937

"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2014:

Euro

1.670.000,00

Esercizio 2015:

Euro

1.330.000,00.

2. Contestualmente, l'autorizzazione per l'esercizio 2014 disposta da leggi regionali precedenti, a valere sul Capitolo U03905 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500, è ridotta di Euro 140.000,00.

 

     Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 183.053,07, a valere sul Capitolo U03925 nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

 

     Art. 3. Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale) sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a)

Cap. U03854

"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014:

Euro

130.000,00;

b)

Cap. U03850

"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014:

Euro

50.000,00;

c)

Cap. U03861

"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto o realizzazione di software (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2014:

Euro

200.000,00.

 

     Art. 4. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2014, un contributo di Euro 50.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo U02705 nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

 

     Art. 5. Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici e di controllo funzionale sul bestiame di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), la Regione è autorizzata ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali dei controlli, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale).

2. La concessione dei contributi è disposta contestualmente all'assegnazione delle risorse statali per la realizzazione dei programmi annuali approvati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'annualità 2014 la somma di Euro 500.000,00 stanziata sul Capitolo U10580, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.

 

     Art. 6. Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico

1. Per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014) è disposta per l'esercizio finanziario 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 30.000,00, a valere sul Capitolo U10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.

 

     Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a)

Cap. U16352

"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2014:

Euro

800.000,00.

 

     Art. 8. Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015)

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 (Expo 2015), con il tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita". Essa favorisce altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà geografiche, settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione al Padiglione Italia - Expo 2015.

3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalla partecipazione di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2014 a valere sul capitolo U23712, nell'ambito dell'UPB 1.3.2.2.7310 - Partecipazione all'Esposizione universale di Milano (Expo 2015).

4. La Regione si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle di Expo 2015, anche con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

 

     Art. 9. Strumenti di garanzia

1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio regionale anche attraverso l'attivazione di strumenti di garanzia, la Regione è autorizzata a destinare risorse ai soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more dell'attuazione dell'articolo 106 del medesimo testo unico. Tali risorse possono essere destinate alla concessione di agevolazioni in forma di garanzia ed altri strumenti di mitigazione del rischio del credito, nell'osservanza della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. La Regione concede le risorse, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza a operatori finanziari, anche in forma aggregata, che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 10.000.000,00, a valere sul Capitolo U21226 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8230 - Promozione e qualificazione delle imprese.

 

     Art. 10. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2014 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali.

 

     Art. 11. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa:

a)

Cap. U25558

"Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2014:

Euro

65.000,00

Esercizio 2015:

Euro

7.465.000,00;

b)

Cap. U25564

"Contributi alle unioni di prodotto per progetti di marketing e di promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano (artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e 13 comma 3, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2015:

Euro

2.152.000,00;

c)

Cap. U25664

"Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e 13 comma 5, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2015:

Euro

2.600.000,00.

 

     Art. 12. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), sono disposte per l'esercizio 2014 le seguenti autorizzazioni di spesa: di Euro 900.000,00, a valere sul Capitolo U25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U25780 e di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo U25572, afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.

 

     Art. 13. Mercati e centri agro-alimentari

1. Per la concessione di contributi in capitale per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 aprile 1995, n. 47 (Interventi per favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U27000 e afferente alla U.P.B. 1.3.4.3.11600 - Valorizzazione e riqualificazione della rete distributiva.

 

     Art. 14. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato a:

a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;

b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;

c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

 

     Art. 15. Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale, è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 25.000,00, nell'ambito del Capitolo U38070 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

 

     Art. 16. Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello

1. La Regione Emilia-Romagna concorre, ai sensi dell'articolo 29 dell'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, ratificata con legge regionale 26 luglio 2013, n. 13 (Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello), al finanziamento delle attività dell'Ente di gestione del Parco.

2. A tal fine è disposta un'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2014 pari a Euro 127.000,00, a valere sul Capitolo U38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

 

     Art. 17. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo U39187 afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2014, di Euro 600.000,00.

 

     Art. 18. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale, a norma della legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 (Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00, a valere sul Capitolo U39220 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2014, l'autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo U39050 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.

 

     Art. 19. Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 2.700.000,00, a valere sul Capitolo U39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

 

     Art. 20. Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale, previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, sono disposte per l'esercizio 2014 autorizzazioni di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo U45177 e pari a Euro 5.800.000,00, a valere sul Capitolo U45184.

 

     Art. 21. Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2014, per l'attuazione delle rispettive finalità, in complessivi Euro 47.900.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa:

a)

Cap.U51614

"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000

 

 

Euro 20.400.000,00;

b)

Cap.U51616

"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000

 

 

Euro 25.200.000,00;

c)

Cap.U52302

"Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.3.19030

 

 

Euro 2.300.000,00.

 

     Art. 22. Integrazione regionale per il finanziamento del SSR

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di Euro 148.800.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia del pareggio di bilancio 2013 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con propri atti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E' altresì autorizzata ad apportare con propri atti, per l'esercizio 2014, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli afferenti alla U.P.B.1.5.1.2.18020.

 

     Art. 23. Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese

1. La Regione Emilia-Romagna e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, al fine di sviluppare la rete regionale dell'alta tecnologia con riferimento alla piattaforma tecnologica Scienze della vita, sostengono congiuntamente il programma di ricerca biomedica con ricaduta in ambito industriale nei laboratori del Tecnopolo bolognese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2014, all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli un contributo di Euro 1.200.000,00, a valere sul Capitolo U51650 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2. 18050 - Sostegno alla ricerca biomedica nell'ambito del Tecnopolo bolognese.

 

     Art. 24. Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo U57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri previsti dall'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

 

     Art. 25. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 172.800,00, a valere sul Capitolo U64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

 

     Art. 26. Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari

1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 per l'esercizio 2014 è disposta un'autorizzazioni di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U73142 nell'ambito della U.P.B 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

 

     Art. 27. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 3.850.000,00, a valere sul Capitolo U70602 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 28. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna), è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo U70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.

 

     Art. 29. Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere Enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo U86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2014, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

 

     Art. 30. Attuazione degli interventi finanziati dal DUP - Risorse statali

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel DUP, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) messe a disposizione dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 11 gennaio 2011, n. 1 (Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013. (Deliberazione n. 1/2010)).

2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo U86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001, è altresì autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2014, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e relativi capitoli di spesa, appositamente istituiti.

 

     Art. 31. Trasferimento all'esercizio 2014 delle autorizzazioni di spesa relative al 2013 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2014 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2013:

Progr.

Capitolo

UPB

Euro

1)

2698

1.2.3.3.4420

1.252,61

2)

2701

1.2.3.3.4420

212.500,00

3)

2708

1.2.3.3.4420

339,07

4)

2775

1.2.3.3.4420

1.195.536,68

5)

2800

1.2.3.3.4422

6.628,00

6)

2802

1.2.3.3.4422

231.000,00

7)

3453

1.2.2.3.3100

91.000,00

8)

3455

1.2.2.3.3100

2.650.208,98

9)

3905

1.2.1.3.1500

300.000,00

10)

3925

1.2.1.3.1520

43.679,66

11)

3937

1.2.1.3.1510

752.972,84

12)

3939

1.2.1.3.1510

290.000,00

13)

4276

1.2.1.3.1600

24.426.337,40

14)

4348

1.2.1.3.1600

2.500.000,00

15)

16332

1.3.1.3.6300

1.184.713,41

16)

16400

1.3.1.3.6300

859.844,62

17)

21088

1.3.2.3.8000

3.115.893,38

18)

22210

1.3.2.3.8260

2.512.534,95

19)

22258

1.3.2.3.8270

6.568.520,67

20)

23028

1.3.2.3.8300

39.537.321,91

21)

23752

1.3.2.3.8368

5.438.159,00

22)

23754

1.3.2.3.8368

3.300.000,00

23)

25525

1.3.3.3.10010

1.298.073,49

24)

25528

1.3.3.3.10010

696.442,13

25)

25798

1.3.3.3.10010

780.000,00

26)

30634

1.4.1.3.12630

8.914.961,49

27)

30636

1.4.1.3.12630

600.000,00

28)

30638

1.4.1.3.12630

200.000,00

29)

30640

1.4.1.3.12630

1.955.375,00

30)

30885

1.4.1.3.12620

208.084,66

31)

31110

1.4.1.3.12650

16.968.992,56

32)

31116

1.4.1.3.12650

402.150,96

33)

32020

1.4.1.3.12670

300.000,00

34)

32045

1.4.1.3.12800

969.177,31

35)

32097

1.4.1.3.12735

6.216.334,55

36)

35305

1.4.2.3.14000

185.211,66

37)

35310

1.4.2.3.14000

440.000,00

38)

36186

1.4.2.3.14062

841,00

39)

36188

1.4.2.3.14062

112.232,05

40)

37150

1.4.2.3.14150

43.456,88

41)

37250

1.4.2.3.14170

139.530,00

42)

37332

1.4.2.3.14220

1.695.844,16

43)

37344

1.4.2.3.14220

800.000,00

44)

37374

1.4.2.3.14220

5.909.835,33

45)

37378

1.4.2.3.14223

282.525,00

46)

37385

1.4.2.3.14223

953.479,30

47)

37404

1.4.2.3.14223

299.250,00

48)

37408

1.4.2.3.14223

5.636.386,31

49)

37427

1.4.2.3.14223

250.000,00

50)

37431

1.4.2.3.14223

800.000,00

51)

37436

1.4.2.3.14223

4.125.077,10

52)

38027

1.4.2.3.14310

4.506.839,24

53)

38030

1.4.2.3.14300

231.156,32

54)

38090

1.4.2.3.14305

1.112.297,06

55)

39050

1.4.2.3.14500

768.648,75

56)

39220

1.4.2.3.14500

2.639.490,74

57)

39360

1.4.2.3.14555

871.832,03

58)

41250

1.4.3.3.15800

1.332.011,41

59)

41360

1.4.3.3.15800

1.943.199,25

60)

41570

1.4.3.3.15800

272.000,00

61)

41900

1.4.3.3.15820

51.402,56

62)

41997

1.4.3.3.15820

946.921,96

63)

43027

1.4.3.3.16000

632.715,97

64)

43221

1.4.3.3.16010

299.637,79

65)

43270

1.4.3.3.16010

12.280.846,80

66)

43282

1.4.3.3.16010

1.213.193,21

67)

45175

1.4.3.3.16200

2.199.888,47

68)

45177

1.4.3.3.16200

2.013.727,00

69)

45186

1.4.3.3.16200

6.992.722,79

70)

45194

1.4.3.3.16200

6.428,04

71)

46125

1.4.3.3.16600

250.150,38

72)

47114

1.4.4.3.17400

3.259.034,28

73)

47315

1.4.4.3.17400

2.000.000,00

74)

48050

1.4.4.3.17450

622.047,50

75)

57198

1.5.2.3.21000

175.000,00

76)

57200

1.5.2.3.21000

9.396.500,39

77)

57680

1.5.2.3.21060

891.252,21

78)

65721

1.5.1.3.19050

375.000,00

79)

65770

1.5.1.3.19070

70.690.927,36

80)

68321

1.5.2.3.21060

2.453.699,54

81)

70541

1.6.5.3.27500

283.033,52

82)

70545

1.6.5.3.27500

513,64

83)

70678

1.6.5.3.27500

2.002.983,20

84)

70715

1.6.5.3.27520

2.420.140,00

85)

70718

1.6.5.3.27520

5.906.748,98

86)

71566

1.6.5.3.27537

893.664,50

87)

71572

1.6.5.3.27540

2.011.263,35

88)

73060

1.6.2.3.23500

1.187.795,97

89)

73135

1.6.3.3.24510

376,41

90)

73140

1.6.3.3.24510

1.300.000,00

91)

78410

1.4.2.3.14384

9.106,90

92)

78458

1.4.2.3.14384

108.111,45

93)

78464

1.4.2.3.14384

204.320,44

94)

78476

1.4.2.3.14384

38.757,40

95)

78705

1.6.6.3.28500

2.706.612,81

96)

78707

1.6.6.3.28500

1.630.000,00.

 

     Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1992

1. L'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. La Regione è autorizzata a concedere all'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER) un contributo annuale comprensivo della quota associativa il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

2. L'associazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario.

3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi dell'associazione, concede e liquida all'associazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.

4. L'associazione è tenuta a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.".

 

     Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993

1. L'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Maestri di sci di altre Regioni o di altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale procede ai sensi dello stesso articolo, verificando che l'interessato risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

2. Su domanda di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma, il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i relativi nominativi.

3. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare temporaneamente e occasionalmente la professione in Emilia-Romagna, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.

4. All'esercizio professionale temporaneo e occasionale di maestro di sci in Emilia-Romagna da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

5. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono procedere ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci dispone l'iscrizione all'albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 206 del 2007, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione e dal possesso del diploma di scuola dell'obbligo, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

6. Ai cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare la professione di maestro di sci in Emilia-Romagna si applicano le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative.".

2. L'articolo 9 della legge regionale n. 42 del 1993 è abrogato.

 

     Art. 34. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è aggiunta la seguente:

c bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994, è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo.".

 

     Art. 35. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'articolo 2 delle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni.".

 

     Art. 36. Modifiche alla legge regionale n. 44 del 1995

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), le parole"destinati prevalentemente" sono sostituite dalla parola"nonché".

 

     Art. 37. Modiche alla legge regionale n. 19 del 1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), è inserito il seguente:

"2 bis. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, disciplinati dal presente titolo, la Giunta regionale, allo scopo di promuovere la ricostruzione dei centri e nuclei storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, favorisce la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 9 con i Comuni interessati sulla base del Piano della ricostruzione da questi approvato ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). Ai fini del procedimento disciplinato dal titolo I della presente legge il Piano della ricostruzione assume i contenuti e produce gli effetti del Programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4.".

 

     Art. 38. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2002

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) sono aggiunte, in fine, le parole: "e ai programmi di attività di ASTER soc. cons. p.a.".

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole "a responsabilità limitata" sono sostituite dalle parole"per azioni" e le parole"art. 47" sono sostituite dalle parole"articolo 64".

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituita dalla seguente:

"c) che la società sia a totale capitale pubblico, con vincolo della partecipazione societaria maggioritaria della Regione Emilia-Romagna, delle Università pubbliche e degli enti pubblici di ricerca operanti nel territorio e loro associazioni, con esclusione di soggetti privati;".

4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002, è aggiunta la seguente:

"c bis) che la Regione e gli altri enti pubblici soci svolgano sull'attività della società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con le modalità e i termini stabiliti dallo statuto sociale e dalle convenzioni di cui ai commi 7, 7 bis e 8.".

5. ASTER si adegua a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2002 entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità di una proroga di ulteriori sei mesi sulla base di una deliberazione di Giunta regionale.

 

     Art. 39. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) dopo le parole"trasporto a fune" sono inserite le parole"e similari".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 è sostituita dalla seguente:

"e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune e similari di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".

 

     Art. 40. Rimodulazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Al fine di consentire la realizzazione, anche parziale, degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 ammessi a finanziamento nell'ambito delle graduatorie approvate dalla Giunta regionale nel 2012, i beneficiari possono presentare richiesta di rimodulazione del progetto già presentato e ammesso a finanziamento, sulla base di apposito stralcio funzionale.

2. Agli interventi di rimodulazione di cui al comma 1, approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, si applicano i massimali di contribuzione previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002.

 

     Art. 41. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. L'articolo 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

"Art. 47

Fondo sociale regionale. Spese correnti operative

1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi è destinato, per quota parte:

a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione, aggiornamento e attuazione del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali, alla realizzazione degli osservatori regionali, all'attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative e gestionali, alla realizzazione di iniziative formative, divulgative e di approfondimento, nonché al sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, di interesse regionale;

b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta nell'atto previsto al comma 3;

c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.

2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, Aziende speciali consortili ed ai soggetti privati senza scopo di lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), ed al comma 2.".

 

     Art. 42. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o la produzione artistica in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo dal vivo".

 

     Art. 43. Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico

1. Al fine di un più efficace controllo sull'utilizzo delle aree del demanio idrico, la Regione si avvale, anche a sostegno del contrasto all'abusivismo, di tutte le modalità consentite dall'evoluzione tecnologica, ivi compresa la verifica delle occupazioni tramite la sovrapposizione di foto aeree alla cartografia catastale.

2. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), è applicata nella misura pari alla metà del minimo edittale a coloro i quali presentano istanza di concessione entro il 31 dicembre 2014 e comunque prima dell'accertamento della violazione relativa all'utilizzo delle aree del demanio idrico in assenza di regolare titolo. L'occupazione in atto può comunque proseguire fino alla conclusione del procedimento.

3. La domanda di concessione di aree del demanio idrico presentata ai sensi del comma 2 è istruita secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 2004. La concessione può essere rilasciata solo previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti per l'occupazione pregressa.

 

     Art. 44. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, é autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Sulla base di motivate ragioni legate alla complessità della sperimentazione, la Giunta regionale può prevedere una durata della sperimentazione gestionale oltre il termine di cinque anni. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 347 del 2001 convertito dalla legge n. 405 del 2001.".

 

     Art. 45. Rateizzazione delle somme dovute per l'utilizzo di beni del demanio idrico

1. L'interessato può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme e relativi accessori dovuti per aver utilizzato, con o senza titolo concessorio, beni del demanio idrico.

2. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile, può essere disposto con rate aventi cadenza massima annuale e per una durata complessiva non superiore ai cinque anni per importi fino ad Euro 25.000,00 e non superiore ai dieci anni per i rimanenti casi.

3. Il mancato versamento di due rate entro il termine previsto fa decadere dal beneficio della rateizzazione.

4. Se l'importo da rateizzare è pari o superiore ad Euro 25.000,00 la concessione della rateizzazione a soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può fissare l'importo minimo delle rate, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.

6. L'articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione) è abrogato.

 

     Art. 46. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), è aggiunta la seguente:

h bis) gli Istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori).".

 

     Art. 47. Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2007

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi) è abrogato.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 28 del 2007, le parole"deve essere prevista nel contratto originario ed" sono soppresse.

3. L'articolo 16 della legge regionale n. 28 del 2007 è abrogato.

 

     Art. 48. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

"2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento di cui al comma 1, sono fissate due fasce economiche, alla cui determinazione provvede la Giunta regionale:

a) nell'ambito della prima fascia, gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti;

b) nell'ambito della seconda fascia, la Regione e gli enti collaborano nella gestione dei sinistri con le modalità di cui agli articoli seguenti; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo l'importo definito per la prima fascia, che resta a carico degli stessi.".

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogata.

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "da responsabilità sanitaria" sono soppresse;

b) le parole:"lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti:"lettera b).

4. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogato.

 

     Art. 49. Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2012

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

"2 Le disposizioni contenute nel titolo III avranno applicazione con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale.".

 

     Art. 50. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2012

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) è aggiunto il seguente periodo:"Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo, non è considerato cambio d'uso all'interno del territorio urbanizzato quello verso usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente.".

2. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 le parole:"di riparazione e di ripristino con miglioramento sismico di immobili"sono sostituite dalle seguenti:"su immobili".

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:

"6. Gli interventi di ricostruzione sono ammessi, oltre che per gli edifici crollati a causa del sisma e per quelli demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela della incolumità pubblica, per gli edifici che, a seguito di apposita perizia tecnica asseverata, risultano caratterizzati da uno stato di danno superiore al danno gravissimo e da una vulnerabilità media o alta (E3).".

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 delle legge regionale n. 16 del 2012 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Nel rispetto della legislazione e della pianificazione urbanistica vigente, il Comune può autorizzare la demolizione e la ricostruzione, anche in altro sedime, di edifici totalmente inagibili con esclusione di quelli caratterizzati da uno stato di danno superiore al gravissimo, combinato con una vulnerabilità media o alta, che non siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), non siano stati vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale e che, a giudizio del Comune stesso, non rivestano alcun valore funzionale, ambientale, paesaggistico, storico ed architettonico. In tali casi il contributo viene determinato sulla base dei parametri stabiliti per il livello operativo attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.".

5. Nel primo periodo del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola"abusivi" è sostituita dalla seguente locuzione: "sugli edifici o su loro porzioni costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).".

6. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituito dal seguente:

"3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica. La disciplina di tutela non trova inoltre applicazione per gli edifici vincolati dalla pianificazione ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50 per cento coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali. Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.".

7. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2012 dopo le parole "perimetrazione delle UMI," sono inserite le seguenti:"o entro il diverso termine stabilito con ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 1° agosto 2012, n. 122,".

8. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 è sostituita dalla seguente:

a) l'accorpamento degli edifici rurali non abitativi sparsi, facenti parte di un'unica azienda agricola, purché ciò comporti, a seguito del ripristino dei suoli agricoli, la collocazione dell'edificio da ricostruire all'interno del centro aziendale esistente, anche recuperando con il contributo assegnato edifici danneggiati dal sisma e non più in uso produttivo da meno di 36 mesi dalla data del sisma, ovvero, in subordine, in adiacenza agli edifici esistenti;".

9. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2012 la parola "rurali" è sostituita dalle seguenti: "localizzati in territorio rurale".

10. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2012, le parole"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti:"30 settembre 2014".

 

     Art. 51. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2012.

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), è sostituito dal seguente:

"2 Il fondo di cui al comma 1 ha durata triennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero ambito territoriale ottimale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

"3. La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di sei milioni di euro. Il fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi.".

 

     Art. 52. Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:

"6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesto il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità di cui all'articolo 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo e terzo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.".

2. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"7. Per gli interventi di cui al presente articolo, l'interessato acquisisce prima dell'inizio dei lavori le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, nonché ogni altra documentazione prevista dalle normative di settore per la loro realizzazione, a garanzia della legittimità dell'intervento. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il loro rilascio.".

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 è così sostituito:

"2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.".

4. L'articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Certificato di conformità edilizia e di agibilità

1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a).

2 L'interessato trasmette allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:

a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità;

b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);

c) dal certificato di collaudo statico, dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;

d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, presentata dal richiedente;

e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'articolo 22;

f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera c).

3. La Giunta regionale, con atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'articolo 12, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 2, lettera b), e la documentazione da allegare alla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di assicurare la semplificazione del procedimento per il rilascio dello stesso e l'uniforme applicazione della relativa disciplina.

4. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione della domanda, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 10, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

5. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 2 ovvero l'avvenuta completa integrazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 4 consente l'utilizzo immediato dell'immobile, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.

6. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sono sottoposte a controllo sistematico le opere realizzate in attuazione di:

a) interventi di nuova edificazione;

b) interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) interventi di ristrutturazione edilizia;

d) interventi edilizi per i quali siano state attuate varianti in corso d'opera che presentino i requisiti di cui all'articolo 14 bis della legge regionale n. 23 del 2004.

7. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 6, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.

8. Fuori dai casi di cui al comma 6, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a controllo a campione.

9. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, lo Sportello unico comunica agli interessati che le opere da loro realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità. In assenza della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione, il certificato di conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.

10. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, fatta salva l'interruzione di cui al comma 4, secondo periodo. Entro tale termine il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'articolo 22;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia e di agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate ovvero dell'avvenuta segnalazione all'Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.

11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 26, comma 2, della presente legge.

12. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo la documentazione presentata ai sensi del comma 2.

13. La conformità edilizia e l'agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.".

5. L'articolo 24 (Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato) della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

6. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, dopo la scadenza della validità del titolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di 100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.".

7. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

"5. I fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere, possono essere frazionati in più unità autonome produttive, nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, attraverso la presentazione di apposita SCIA. Il frazionamento può essere attuato in deroga ai limiti dimensionali e quantitativi stabiliti dalla pianificazione urbanistica vigente, nel rispetto degli usi dichiarati compatibili dai medesimi piani e della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della presente legge.".

 

     Art. 53. Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2014-2016 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 54. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

 

Allegato

(Omissis)