§ 6.2.78 - L.R. 27 luglio 2005, n. 14.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:27/07/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR).
Art. 2.  Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS".
Art. 3.  Cartografia regionale.
Art. 4.  Partecipazione alla "Fondazione Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità".
Art. 5.  Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna".
Art. 6.  Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006.
Art. 7.  Potenziamento strutture produttive zootecniche.
Art. 8.  Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale.
Art. 9.  Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque.
Art. 10.  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale.
Art. 11.  Investimenti nel settore dei trasporti.
Art. 12.  Viabilità di interesse regionale.
Art. 13.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 14.  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005.
Art. 15.  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.
Art. 16.  Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza.
Art. 17.  Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari.
Art. 18.  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".
Art. 19.  Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 20.  Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti.
Art. 21.  Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali.
Art. 22.  Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 23.  Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni.
Art. 24.  Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico.
Art. 25.  Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979.
Art. 26.  Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi.
Art. 27.  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001.
Art. 28.  Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica.
Art. 29.  Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004.
Art. 30.  Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 31.  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004.
Art. 32.  Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 33.  Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 34.  Copertura finanziaria.
Art. 35.  Entrata in vigore.


§ 6.2.78 - L.R. 27 luglio 2005, n. 14.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 27 luglio 2005, n. 103).

 

Art. 1. Sviluppo del sistema informativo regionale (SIR).

     1. Per le attività finalizzate all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con quelle degli enti pubblici operanti nel territorio regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della Società dell'Informazione), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" Esercizio 2005: + Euro 700.000,00;

     b) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" Esercizio 2005: + Euro 7.900.000,00.

 

     Art. 2. Adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS".

     1. La Regione Emilia-Romagna é autorizzata ad aderire, in qualità di "socio onorario" alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" con sede a Tesero (Trento) che persegue la finalità di mantenere sia la memoria storica della catastrofe ambientale avvenuta nelle miniere trentine di Stava, nella quale persero la vita 268 persone, delle quali venti emiliano-romagnole, sia di rafforzare la cultura della prevenzione, della corretta gestione del territorio e della sicurezza della vita umana o dell'ambiente, finalità connessa con i principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 64 dello Statuto.

     2. Il Presidente della Giunta regionale é autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna in qualità di "socio onorario", alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS".

     3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS" ai sensi del comma 1, é disposta per l'esercizio 2005 un'autorizzazione di spesa di Euro 20.000,00 a valere sul Capitolo 02671 "Spese per l'adesione della Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio onorario alla "Fondazione Stava 1985 ONLUS"(C.N.I.)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e Istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.

 

     Art. 3. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, é disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" Esercizio 2005: + Euro 100.000,00.

 

     Art. 4. Partecipazione alla "Fondazione Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità".

     1. La Regione Emilia-Romagna é autorizzata a partecipare, in qualità di "socio sostenitore", alla "Fondazione Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità", con sede a Siena, che persegue finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità, attraverso azioni promozionali dei prodotti ed iniziative tecnico-scientifiche di informazione ai consumatori, alle filiere ed ai produttori, anche in collegamento con gli operatori pubblici e privati dell'Unione Europea.

     2. Il Presidente della Giunta regionale é autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Qualivita", in qualità di "socio sostenitore".

     3. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale per la partecipazione alla Fondazione prevista al comma 1 del presente articolo, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'utilizzo dei propri mezzi finanziari e con l'istituzione di un apposito capitolo (12055 C.N.I.) nella parte spesa del bilancio regionale, denominato "Contributo annuale della Regione Emilia-Romagna per la partecipazione quale socio sostenitore alla Fondazione "Qualivita - Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti alimentari europei di qualità" ed afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5315 - Contributi ad Enti e Associazioni e partecipazione ad Istituzioni operanti nel settore agricolo ed agroalimentare. Il suddetto capitolo sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 5. Contributo straordinario alla "Enoteca regionale Emilia-Romagna".

     1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1993, n. 46 (Contributi per la promozione dei prodotti enologici regionali), é autorizzata, per l'esercizio 2005, la concessione di un contributo straordinario di Euro 150.000,00 alla Associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna" con sede in Dozza (BO), a valere sul Capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - contributi per le attività di orientamento al consumo.

     2. La concessione e liquidazione del suddetto contributo straordinario sono disposte dal dirigente competente subordinatamente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte nell'anno 2004.

 

     Art. 6. Overbooking sul Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006.

     1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 20 (Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi), la Regione Emilia-Romagna partecipa all'overbooking nazionale sul Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 con le modalità stabilite nell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004 e nei limiti del piano di riparto di risorse FEOGA approvato dalla Conferenza medesima nella seduta del 3 febbraio 2005.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1999 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 18286, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5700 Esercizio 2005: Euro 1.000.000,00

     b) Cap. 18288, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6400 Esercizio 2005: Euro 500.000,00

     c) Cap. 18283, afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5702 Esercizio 2005: Euro 1.500.000,00

     d) Cap. 18285, afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6402 Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.

 

     Art. 7. Potenziamento strutture produttive zootecniche.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 (Potenziamento delle strutture produttive zootecniche), é disposta, per l'esercizio finanziario 2005, l'autorizzazione di spesa di Euro 516.456,89 a valere sul Capitolo 10645 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6020 - Ammodernamento delle strutture zootecniche.

 

     Art. 8. Interventi volti alla ricerca delle cause del degrado ambientale.

     1. Per la promozione di iniziative volte a ricercare le cause della degradazione ambientale, nonché ad individuare i mezzi più idonei per favorire il progressivo miglioramento della situazione in atto ai sensi della legge regionale 31 agosto 1978, n. 39 (Interventi per la ricerca ambientale - Norme per l'esercizio della motonave regionale "Daphne") é disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 65.000,00 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13230 - Informazione ed educazione ambientale, a valere sul Capitolo 37148 (C.N.I.).

 

     Art. 9. Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque.

     1. Per la predisposizione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, é disposta per l'esercizio 2005 una ulteriore autorizzazione di spesa pari a Euro 50.000,00.

 

     Art. 10. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale.

     1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) é disposta una ulteriore autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39185 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2005, di Euro 100.000,00.

 

     Art. 11. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), é disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana:

     a) Cap. 43221 "Contributi ai Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" Esercizio 2005: Euro 202.354,83.

 

     Art. 12. Viabilità di interesse regionale.

     1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) é disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:

     a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (articolo 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'articolo 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)" Esercizio 2005: + Euro 1.000.000,00.

     2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 45190 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.

 

     Art. 13. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi), é disposta una ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2005, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento di Euro 3.000.000,00.

 

     Art. 14. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2005.

     1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna é autorizzata ad integrare per l'esercizio 2005, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) per un importo massimo di Euro 95.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 (C.N.I) ed afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

     2. La Giunta regionale é autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 1.205.846,61, costituendo per l'esercizio 2004 economia di spesa; a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito delle medesime finalità indicate all'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007). Il suddetto importo viene reiscritto con riferimento all'esercizio 2005 come segue:

     a) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali Euro: 45.224,96;

     b) Cap. 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate Euro: 1.160.621,65.

     2. Lo stanziamento disposto al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 27 del 2004 é aumentato di Euro 597.153,39 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti indicati al suddetto comma e con riferimento alle seguenti lettere:

     a) per la quota di Euro 432.613,39;

     b) per la quota di Euro 164.540,00.

 

     Art. 16. Politiche abitative e realizzazione strutture di accoglienza.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna), nell'ambito del Capitolo 57680 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione di strutture di accoglienza, é disposta la seguente autorizzazione di spesa: Esercizio 2005: Euro 2.000.000,00.

     2. Le disposizioni recate da precedenti leggi regionali, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi per cittadini stranieri immigrati (articolo 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)), a valere sul Capitolo 68321 afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21060 - Realizzazione centri di accoglienza, sono revocate per l'importo di Euro 2.000.000,00.

 

     Art. 17. Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari.

     1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) é disposta, per l'esercizio 2005, un'autorizzazione di spesa di Euro 600.000,00, a valere sul Capitolo 73140, afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.

 

     Art. 18. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), é disposta, per l'esercizio 2005, una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

 

     Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004.

     1. L'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) é soppresso.

     2. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale n. 27 del 2004 é sostituito dal seguente:

"2. Le opere e i lavori pubblici realizzati ai sensi del comma 1 devono riguardare il pubblico demanio.".

 

     Art. 20. Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dai seguenti articoli della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono modificate come segue:

     a) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, riferita al Capitolo 16400 é aumentata di Euro 209.482,18;

     b) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 17, riferita al Capitolo 37336 é aumentata di Euro 689,40;

     c) l'autorizzazione di spesa disposta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, riferita al Capitolo 43270 é ridotta di Euro 3.224.228,51;

     d) l'autorizzazione di spesa disposta al comma 1 dell'articolo 37, riferita al Capitolo 71572 é aumentata di Euro 1.096.991,41.

     2. Le disposizioni recate dai seguenti articoli della legge regionale n. 27 del 2004 sono modificate come segue:

     a) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 17 riferita al Capitolo 37334 é rideterminata in Euro 709.511,52;

     b) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 18 riferita al Capitolo 37372 é rideterminata in Euro 4.043.455,47;

     c) la riduzione di spesa disposta al comma 2 dell'articolo 25 riferita al Capitolo 43260 é rideterminata in Euro 2.798.925,32.

     3. Le disposizioni delle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali sono ridotte come segue a valere sui sottoindicati capitoli:

Progr.

Capitolo

UPB

Euro

1)

3852

1.2.3.3.4440

- 28.228,44

2)

3907

1.2.1.3.1500

- 34.188,88

3)

10613

1.3.1.3.6000

- 154.937,06

4)

10645

1.3.1.3.6020

- 361.519,83

5)

12124

1.3.1.3.6110

- 15.284,50

6)

14435

1.3.1.3.6200

- 4.648,03

7)

16337

1.3.1.3.6300

- 209.482,18

8)

29300

1.3.3.3.10100

- 8.458,89

9)

30550

1.4.1.3.12600

- 42.770,83

10)

30555

1.4.1.3.12610

- 39.332,90

11)

30890

1.4.1.3.12620

- 361.475,86

12)

32276

1.4.1.3.12750

- 175.819,89

13)

35720

1.4.2.3.14000

- 3.031,09

14)

37120

1.4.2.3.14130

- 25.353,34

15)

37338

1.4.2.3.14210

- 2.031,60

16)

38085

1.4.2.3.14300

- 54.227,97

17)

39051

1.4.2.3.14500

- 110.716,03

18)

41850

1.4.3.3.15820

- 489.140,03

19)

43219

1.4.3.3.16010

- 202.354,83

20)

45180

1.4.3.3.16200

- 39.597,75

21)

70655

1.6.5.3.27500

- 76.554,38

22)

78738

1.6.6.3.28500

- 89.513,79

 

     Art. 21. Trasferimento all'esercizio 2005 delle autorizzazioni di spesa relative al 2004 finanziate con mezzi regionali.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 38 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2005, a seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2004:

Progr.

Capitolo

U.P.B.

Importo

1)

2698

1.2.3.3.4425

+ Euro

6.680,94

 

2)

2708

1.2.3.3.4420

+ Euro

60.472,47

 

3)

3455

1.2.2.3.3100

- Euro

2.183.000,00

 

4)

3850

1.2.3.3.4440

+ Euro

80.460,45

 

5)

3905

1.2.1.3.1500

+ Euro

364.421,21

 

6)

3910

1.2.1.3.1510

- Euro

-864.769,96

 

7)

3925

1.2.1.3.1520

+ Euro

4.991,55

 

8)

3937

1.2.1.3.1510

+ Euro

1.495.727,45

 

9)

4276

1.2.1.3.1600

+ Euro

17.004.118,40

 

10)

16332

1.3.1.3.6300

- Euro

2.383.215,45

 

11)

16400

1.3.1.3.6300

- Euro

1.003.142,76

 

12)

22210

1.3.2.3.8260

- Euro

1.406.843,99

 

13)

23105

1.3.2.3.8220

- Euro

35.846,83

 

14)

23417

1.3.2.3.8350

+ Euro

3.862.172,46

 

15)

23419

1.3.2.3.8350

+ Euro

164.767,57

 

16)

25525

1.3.3.3.10010

- Euro

447.022,84

 

17)

25528

1.3.3.3.10010

- Euro

2.316.595,01

 

18)

27500

1.3.4.3.11600

+ Euro

398.370,30

 

19)

29300

1.3.3.3.10100

- Euro

225.370,79

 

20)

30640

1.4.1.3.12630

+ Euro

40.295,40

 

21)

30644

1.4.1.3.12630

+ Euro

81.023,54

 

22)

30646

1.4.1.3.12630

+ Euro

605.000,00

 

23)

30885

1.4.1.3.12620

+ Euro

319.502,44

 

24)

31110

1.4.1.3.12650

+ Euro

15.241.457,40

 

25)

32045

1.4.1.3.12800

- Euro

238,05

 

26)

35305

1.4.2.3.14000

- Euro

2.149.480,00

 

27)

37150

1.4.2.3.14150

+ Euro

84.760,44

 

28)

37332

1.4.2.3.14220

- Euro

2.838.033,17

 

29)

37338

1.4.2.3.14210

- Euro

26.931,60

 

30)

39050

1.4.2.3.14500

- Euro

781.550,44

 

31)

39220

1.4.2.3.14500

- Euro

160.505,03

 

32)

41102

1.4.3.3.15800

- Euro

1.032.913,80

 

33)

41250

1.4.3.3.15800

- Euro

15.500,00

 

34)

41360

1.4.3.3.15800

- Euro

232.129,48

 

35)

41850

1.4.3.3.15820

- Euro

489.140,03

 

36)

41900

1.4.3.3.15820

- Euro

75.000,00

 

37)

41995

1.4.3.3.15820

- Euro

216.132,95

 

38)

43027

1.4.3.3.16000

- Euro

1.345.998,65

 

39)

43221

1.4.3.3.16010

- Euro

165.110,14

 

40)

43270

1.4.3.3.16010

- Euro

3.472.629,16

 

41)

45123

1.4.3.3.16420

+ Euro

121.310,21

 

42)

45177

1.4.3.3.16200

- Euro

500.000,00

 

43)

45184

1.4.3.3.16200

- Euro

5.846.217,49

 

44)

45190

1.4.3.3.16200

- Euro

1.000.000,00

 

45)

45194

1.4.3.3.16200

+ Euro

115.000,00

 

46)

46125

1.4.3.3.16600

- Euro

568.697,89

 

47)

47105

1.4.4.3.17400

- Euro

831.346,05

 

48)

47111

1.4.4.3.17400

- Euro

286.000,00

 

49)

47114

1.4.4.3.17400

- Euro

1.053.955,23

 

50)

48050

1.4.4.3.17450

+ Euro

1.115.533,63

 

51)

48245

1.4.4.3.17530

- Euro

136.825,55

 

52)

57200

1.5.2.3.21000

- Euro

19.551.950,78

 

53)

57680

1.5.2.3.21060

+ Euro

371.120,40

 

54)

65152

1.5.2.3.21080

- Euro

28.541,04

 

55)

65317

1.5.2.3.21080

- Euro

80.676,25

 

56)

65707

1.5.1.3.19050

- Euro

1.474.484,45

 

57)

65712

1.5.2.3.21080

- Euro

326.738,88

 

58)

65714

1.5.1.3.19050

- Euro

345.509,66

 

59)

65770

1.5.1.3.19070

- Euro

36.347.408,87

 

60)

68321

1.5.2.3.21060

- Euro

2.181.492,44

 

61)

70718

1.6.5.3.27520

- Euro

776.064,01

 

62)

71572

1.6.5.3.27540

- Euro

1.840.898,12

 

63)

73060

1.6.2.3.23500

+ Euro

955.415,86

 

64)

73140

1.6.3.3.24510

+ Euro

19.000,00

 

65)

75303

1.6.4.3.26500

+ Euro

266.621,48

 

66)

78569

1.4.2.3.14380

- Euro

331.904,55

 

67)

78705

1.6.6.3.28500

+ Euro

629.325,62

 

 

     Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) é aggiunto il seguente comma:

"3 bis. La Giunta regionale può concedere contributi straordinari alle imprese esercenti il trasporto pubblico ferroviario e determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, acquisito il parere della commissione competente.".

     2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo le parole "al momento dell'indizione delle procedure concorsuali" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero al diverso momento di definizione tra l'ente competente e le organizzazioni sindacali degli aspetti previsti dall'articolo 13, comma 6 ".

     3. Al comma 4 bis dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, la frase: "Le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata." é sostituita dalla frase seguente: "Le società esercenti possono partecipare alle prime procedure concorsuali bandite in ogni bacino ancorché la separazione ancora non sussista. Successivamente le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.".

     4. Il termine del 30 giugno 2005 previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale n. 30 del 1998, così come modificato dall'articolo 32, comma 2 della legge regionale n. 17 del 2004 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), é spostato al 31 ottobre 2005.

     5. Alla fine dell'articolo 52 della legge regionale n. 27 del 2004 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), di modifica del comma 4 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998, é aggiunta la seguente frase:

"Gli esercenti presenti sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre sei mesi dal termine ultimo come sopra differito, potendo cionondimeno partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio.".

 

     Art. 23. Modifica alla legge regionale n. 32 del 1997 e altre disposizioni.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) é aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Le risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non utilizzate in tutto o in parte dai gruppi assembleari, sono destinate ai medesimi gruppi ad integrazione dei contributi previsti dal presente articolo.".

     2. La norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) si applica ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa a decorrere dal 16 maggio 2005. Dalla medesima data al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 17 (Disposizioni in materia di indennità agli Assessori della Giunta regionale non Consiglieri regionali).

     3. Le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.

 

     Art. 24. Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico. [1]

     1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 500,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, ratealmente, con fissazione del numero di rate, della cadenza e dell'importo delle stesse proporzionato all'ammontare di quanto dovuto, nel termine massimo di cinque anni e comunque entro la scadenza del titolo concessorio [2].

 

     Art. 25. Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte delle Amministrazioni Provinciali in attuazione della legge regionale n. 3 del 1979.

     1. I residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla legge regionale 14 febbraio 1979, n. 3 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche), erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni Provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni Provinciali per il finanziamento di programmi provinciali per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche degli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo é previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 26. Autorizzazione al riutilizzo di fondi da parte di cooperative di garanzia o consorzi-fidi.

     1. I contributi in conto interessi attualizzati di cui al Capo V della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38), già erogati dalla Regione e non ancora utilizzati da parte delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi aderenti a consorzi di secondo grado possono essere conferiti al consorzio di secondo grado, nonché quelli non ancora utilizzati da parte del consorzio medesimo, possono essere da questo destinati alla creazione o all'implementazione di un fondo di cogaranzia.

 

     Art. 27. Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001.

     1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali) le parole "della durata massima di 5 anni e decrescenti a partire dal terzo anno," sono soppresse.

     2. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 é sostituito dal seguente:

"5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali che si trasformino in Unioni di Comuni.".

     3. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001 é inserito il seguente comma:

"6 bis. Il programma di riordino territoriale può prevedere altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunità montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.".

 

     Art. 28. Proroga degli organi dei Consorzi di bonifica.

     1. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica di primo e secondo grado, già prorogata con la legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) é ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006, ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

 

     Art. 29. Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2004.

     1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) é abrogato.

     2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2004, é sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, é d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.".

     3. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2004 le parole "in caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo" sono soppresse.

 

     Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000.

     1. La rubrica dell'articolo 51 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) é così modificata: "Monitoraggio e bilancio della pianificazione - Istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione".

     2. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 20 del 2000 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, é istituito l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la denominazione di "Planning Center".

3 ter. Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della pianificazione, previsto al comma 3 bis, la Regione, quale ente partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle medesime finalità stabilite dal comma 3 bis medesimo. Per far fronte alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale della pianificazione é disposta, per l'esercizio finanziario 2005, una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su Capitolo 30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 - Nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.".

 

     Art. 31. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004.

     1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) é aggiunto il seguente articolo:

"Art. 41 bis. Rimborso di somme indebitamente versate.

1. La Regione provvede al rimborso totale o parziale delle somme versate a titolo di quota integrativa dell'oblazione, di cui all'articolo 31, qualora, acquisite le valutazioni del Comune interessato, sia accertato che il versamento é stato indebitamente eseguito.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e le modalità di restituzione delle somme di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la Giunta regionale é autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86350, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio e all'istituzione di un'apposita U.P.B. e relativo capitolo nonché della dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".

 

     Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999.

     1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole "si avvalgono" sono sostituite con le seguenti "possono avvalersi".

 

     Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Al fine di favorire la realizzazione di programmi regionali per la casa, può essere istituito un fondo di garanzia per la concessione di garanzie fidejussorie, per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse del fondo regionale per gli investimenti nel settore abitativo, di cui al comma 1. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.

3 ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo la Giunta regionale é autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, per l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa, nell'ambito di U.P.B. già istituite o di nuove U.P.B., nel limite delle disponibilità autorizzate a tal fine dalla legge di approvazione del bilancio regionale e a tale specifico scopo accantonate nell'ambito del fondo speciale di cui al Capitolo 86620, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, alla voce specifica dell'elenco n. 8, allegato alla legge di approvazione del bilancio regionale medesimo.".

 

     Art. 34. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2005-2007 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 35. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 28.

[2] Comma già modificato dall'art. 28 della L.R. 28 luglio 2006, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 26 luglio 2012, n. 9.