§ 1.3.1 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 42.
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:14/04/1995
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
Art. 2.  Indennità di carica
Art. 3.  Trattenute sulla indennità di carica
Art. 4.  Diritto alla indennità di carica.
Art. 5.  Indennità di funzione.
Art. 6.  Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
Art. 7.  Rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato.
Art. 8.  Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute
Art. 9.  Rimborso spese effettivamente sostenute.
Art. 10.  Uso di autovetture di servizio
Art. 11.  Indennità di fine mandato.
Art. 12.  Misura della indennità di fine mandato.
Art. 12 bis.  Anticipo sull'indennità di fine mandato.
Art. 13.  Assegno vitalizio.
Art. 13.1.  Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio
Art. 13 bis.  Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
Art. 13 ter.  Divieto di cumulo
Art. 14.  Consiglieri inabili al lavoro.
Art. 15.  Accertamento della inabilità permanente.
Art. 16.  Contributi volontari.
Art. 17.  Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio.
Art. 18.  Misura dell'assegno vitalizio.
Art. 19.  Decorrenza dell'assegno vitalizio.
Art. 20.  Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 3.
Art. 21.  Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio.
Art. 22.  Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno.
Art. 23.  Collocamento in aspettativa.
Art. 24.  Opzione circa il trattamento economico.
Art. 25.  Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali.
Art. 26.  Assegno in caso di sospensione dalla carica.
Art. 27.  Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri.
Art. 28.  Disposizioni transitorie.
Art. 29.  Sostituzione di norme.
Art. 30.  Norma finanziaria.
Art. 31.  Entrata in vigore.


§ 1.3.1 - Legge Regionale 14 aprile 1995, n. 42. [1]

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.

(B.U. n. 76 del 19 aprile 1995).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali [2]

     1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica e indennità di funzione;

b) indennità per fine mandato e assegno vitalizio, salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)".

     2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

     3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la partecipazione alle riunioni delle commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni).

 

CAPO II

Indennità di carica e indennità di funzione [3]

 

     Art. 2. Indennità di carica [4]

     1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1 gennaio 2012.

     2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

     3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.

     4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.

 

     Art. 3. Trattenute sulla indennità di carica [5]

     1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 1. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.

     2. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

     3. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 2 è ridotta nella misura dell'1 per cento.

     4. La disposizione di cui al comma 3 non è operata:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 3 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 8, comma 1;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, di altro componente; o quale proponente/relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;

c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;

d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari.

 

     Art. 4. Diritto alla indennità di carica. [6]

     1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida [7].

     2. Ai Consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente - fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.

 

     Art. 5. Indennità di funzione. [8]

     1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 2:

     a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 50 per cento;

     b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 33 per cento;

     c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 19 per cento;

     d) ai Capigruppo dei gruppi consiliari: indennità di funzione pari al 19 per cento;

     e) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 7 per cento [9].

     2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al Consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

     3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

     4. [Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il Consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, fino alla scadenza della proroga] [10].

 

          Art. 6. Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato [11]

     1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37 per cento dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'articolo 2.

     2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

     3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

     4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 8, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

     5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.

     6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 3, comma 3, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.

     7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b), c) e d).

 

     Art. 7. Rimborso delle spese connesse all'espletamento del mandato. [12]

 

CAPO III

Trattamento di missione e rimborsi spese.

 

     Art. 8. Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute [13]

     1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa o della Giunta.

     2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.

     3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un' indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

     4. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 6, comma 1.

     5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 9. Rimborso spese effettivamente sostenute. [14]

     [1. Il Consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere.

     2. [La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio] [15].

     3. [La facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto è data anche se il Consigliere non acquista per quella missione il titolo alla indennità di trasferta di cui all'art. 8] [16].

     4. Il Consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al Consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super. L'indennità spetta anche se il Consigliere non acquista per quella missione titolo all'indennità di trasferta di cui all'art. 8.]

 

     Art. 10. Uso di autovetture di servizio [17].

     1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale [18].

     2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.

     3. [L'Ufficio di Presidenza può stipulare a nome dei consiglieri che ne facciano richiesta, con oneri a carico dei consiglieri stessi, abbonamenti ferroviari, ovvero a mezzi pubblici di linea sostitutivi di quelli ferroviari, per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla sede del Consiglio regionale] [19].

 

CAPO IV

Indennità di fine mandato e assegno vitalizio.

 

     Art. 11. Indennità di fine mandato.

     1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

     2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

     3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere regionale.

 

     Art. 12. Misura della indennità di fine mandato.

     1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda di cui all'articolo 2 percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni [20].

     2. [La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero] [21].

     3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione e già stata corrisposta, non superi i dieci anni.

 

     Art. 12 bis. Anticipo sull'indennità di fine mandato. [22]

     1. I consiglieri regionali possono richiedere la corresponsione di un anticipo sull'indennità di cui all'articolo 12 per una sola volta nel corso del loro mandato, anche in caso di più legislature non consecutive.

     2. La misura dell'anticipo è pari all'ottanta per cento dell'ammontare dell'indennità che sarebbe dovuta, ai sensi dell'articolo 12, qualora il consigliere richiedente fosse cessato dalla carica l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta.

 

     Art. 13. Assegno vitalizio.

     1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.

     2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 20.

     3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3.

     3 bis. Stante l'abolizione del vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012 [23].

 

          Art. 13.1. Innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio [24]

     1. Per i consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) e che non hanno compiuto sessanta anni di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata all'età per il diritto alla pensione di vecchiaia valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatto salvo quanto previsto per i nati dal 1957 al 1963 dal comma 2.

     2. Per i consiglieri che hanno diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2010, che siano nati tra il 1957 ed il 1963 e che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alle seguenti lettere:

a) per i nati nell'anno 1957 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantuno anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 3% lordo dello stesso;

b) per i nati nell'anno 1958 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantadue anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 6% lordo dello stesso;

c) per i nati nell'anno 1959 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantatré anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 9% lordo dello stesso;

d) per i nati nell'anno 1960 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantaquattro anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 12% lordo dello stesso;

e) per i nati nell'anno 1961 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantacinque anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 15% lordo dello stesso;

f) per i nati nell'anno 1962 l'età anagrafica per il conseguimento dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 13, è innalzata a sessantasei anni. Se intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 18% lordo dello stesso;

g) per i nati nell'anno 1963 che intendono anticipare al compimento del sessantesimo anno di età il percepimento dell'assegno vitalizio viene applicata una riduzione permanente dell'importo pari al 21% lordo dello stesso.

     3. Tutti i consiglieri di cui al comma 2, hanno la facoltà di optare per la riduzione dell'assegno vitalizio pari al 3% lordo per ogni anno mancante rispetto all'età fissata per il diritto al vitalizio stesso.

 

          Art. 13 bis. Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione [25]

     1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

     2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

 

          Art. 13 ter. Divieto di cumulo [26]

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, l'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

     2. Su richiesta del servizio competente dell'Assemblea legislativa, il soggetto avente diritto all'erogazione del vitalizio da parte della Regione Emilia-Romagna è tenuto a produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante di non beneficiare di altri analoghi istituti per aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

     3. In assenza di tale dichiarazione il vitalizio non può essere erogato e al soggetto avente diritto è restituita la somma dei contributi versati a titolo di vitalizio, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

     4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal servizio competente dell'Assemblea legislativa, risultino dichiarazioni non veritiere, il servizio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

     5. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale cessa alla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

     6. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.

 

     Art. 14. Consiglieri inabili al lavoro. [27]

     1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

     2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

     3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il Consigliere svolte un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire o fare eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

     4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'art. 2.

 

     Art. 15. Accertamento della inabilità permanente. [28]

     1. L'accertamento di inabilità di cui all'art. 14 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

     2. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

     3. Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

     4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

 

     Art. 16. Contributi volontari.

     1. Il consigliere in carica al 1° gennaio 2013 ha facoltà di continuare il versamento del contributo di cui all'articolo 3 sino al termine della legislatura e comunque per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. n. 42 del 1995 [29].

     2. Il consigliere che non intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve comunicarlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda [30].

     3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.

 

     Art. 17. Restituzione contributi versati - Ricongiunzione - Sospensione dell'assegno vitalizio.

     1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

     2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. Il consigliere che non abbia esercitato il mandato per legislature intere, qualora sia rieletto in successive legislature ha diritto, su domanda, a versare i contributi a completamento delle stesse legislature. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda [31].

     3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, è sospesa nei seguenti casi:

a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale, a sindaco;

b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea, di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario), di una Giunta comunale [32].

     4 bis. La sospensione dell'assegno vitalizio, in relazione alle cariche di cui al comma 4, interviene esclusivamente quando l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, calcolato su base annuale sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali calcolata su base annuale [33].

     4 ter. Nei casi in cui è prevista la sospensione ai sensi del comma 4 bis, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, qualora la vigente normativa di riferimento consenta al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica [34].

     4 quater. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 4, il consigliere regionale ne deve dare comunicazione, entro trenta giorni, al competente servizio dell'Assemblea legislativa, che può procedere d'ufficio in ogni momento alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione [35].

     4 quinquies. Per le cariche assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica [36].

     4 sexies. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata alla cessazione delle cariche di cui al comma 4 [37].

 

     Art. 18. Misura dell'assegno vitalizio.

     1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'articolo 2 spettante ai consiglieri in carica [38].

     2. [39].

     3 La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

 

Anni di contribuzione

Percentuali sulla indennità mensile lorda

5

20%

6

23%

7

26%

8

29%

9

32%

10

35%

11

38%

12

41%

13

44%

14

47%

15 anni ed oltre

50%

 

 

     4. [Nell'ipotesi prevista all'art. 14 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo] [40].

 

     Art. 19. Decorrenza dell'assegno vitalizio.

     1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

     2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

     3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

     4. [Resta fermo quanto disposto dagli artt. 14 e 15 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro] [41].

 

     Art. 20. Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 3.

     1. Ove il consigliere, per tutta la durata del mandato abbia versato una quota aggiuntiva pari al 25 per cento della trattenuta di cui all'articolo 3, a seguito del suo decesso è attribuita o al coniuge o ai figli una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio minimo. Condizione necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio. Qualora la quota aggiuntiva sia stata versata dal consigliere per tutte le legislature in cui ha esercitato il mandato, la quota del 50 per cento da attribuirsi al coniuge o ai figli è rapportata all'importo lordo dell'assegno vitalizio spettante al consigliere al momento del decesso [42].

     2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al compimento del 26° anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertato con le modalità di cui all'art. 15. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

     3. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

     4. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 ha luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato. La comunicazione può aver luogo anche nel corso del mandato consiliare: in tal caso l'obbligo di pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere; a richiesta del consigliere il versamento dei contributi dovuti può essere rateizzato, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intera somma dovuta entro la data in cui ha termine il proprio mandato [43].

     5. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del Consigliere.

 

     Art. 21. Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio.

     1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'art. 20 comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 3. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno è commisurato all'importo minimo del vitalizio.

 

     Art. 22. Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno.

     1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'art. 20 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

     2. I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

     3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.

 

CAPO V

Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di

Pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale.

Sospensione dalla carica di Consigliere regionale

 

     Art. 23. Collocamento in aspettativa. [44]

     1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.

     2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della programmazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

     3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'art. 24.

 

     Art. 24. Opzione circa il trattamento economico. [45]

     1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 23 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.

     2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

     3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i Consiglieri della regione.

     4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'art. 5, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale [46].

     5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

 

     Art. 25. Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali. [47]

     1. La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 2 e delle eventuali indennità speciali di cui all'art. 5 e sospesa di diritto:

     a) nei casi di cui all'art 15, comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16;

     b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'art. 1 della Legge 16/92, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

     3. Oltre che nei casi indicati nell'art. 15, comma 4 quater della Legge 55/90 come modificato dalla Legge 16/92, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 c.p.p.

 

     Art. 26. Assegno in caso di sospensione dalla carica. [48]

     1. Nelle ipotesi di cui all'art. 25, il Consiglio regionale delibera a favore del Consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'art. 2.

     2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al Consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto a sensi del comma 1. Sulla indennità di carica vengono operate le trattenute di cui all'art. 3 ed il periodo di sospensione è valido a tutti gli effetti ai fini di cui all'art. 13.

 

CAPO VI

Norme transitorie e finali - Abrogazioni

 

     Art. 27. Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri. [49]

     1. A decorrere dal 1° giugno 1995 il "Fondo interno di previdenza dei Consiglieri della Regione Emilia-Romagna" di cui alla L.R. 22 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso. Tutte le funzioni del fondo, comprese quelle di cui all'art. 3 della L.R. 23 gennaio 1973, n. 9, sono trasferite al bilancio regionale. Entro il 31 maggio 1995 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del fondo. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione del fondo sono trasferite al bilancio della Regione.

     2. A decorrere dal 1° giugno 1995 le spese per le indennità dei Consiglieri regionali previste dall'art. 1 della presente legge, le spese per la restituzione dei contributi a sensi degli artt. 17 e 28, e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni del soppresso fondo interno di previdenza sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale.

     3. A decorrere dal 1° giugno 1995 l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

     4. Le trattenute obbligatorie di cui al comma 1 dell'art. 3 sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione, che verrà istituito in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o della sua variazione.

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie.

     1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

     2. Salvo per quanto disposto al comma 2 dell'art 18, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 22 gennaio 1973, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. [50].

     4. [51].

 

     Art. 29. Sostituzione di norme. [52]

     1. Dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalla presente legge le seguenti Leggi regionali:

     11 ottobre 1972, n. 8;

     22 gennaio 1973, n. 6;

     19 aprile 1975, n. 25;

     12 gennaio 1978, n. 3;

     14 febbraio 1979, n. 2;

     23 maggio 1980, n. 41;

     14 dicembre 1981, n. 46;

     19 settembre 1983, n. 36;

     20 settembre 1983, n. 37;

     15 luglio 1987, n. 24;

     16 maggio 1988, n. 20, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4.

 

     Art. 30. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, a decorrere dal 1° giugno 1995, si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale.

 

     Art. 31. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla presente legge sono state diminuite del dieci per cento dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 13. L'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla presente legge è stato abrogato dall'art. 5 della stessa L.R. 13/2010, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1996, n. 33, ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[4] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[5] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 13.

[8] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[9] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 33 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[10] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 13.

[11] Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1996, n. 33, modificato dall’art. 1 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3, dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 13, ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.

[13] Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 8 settembre 1997, n. 32, dall’art. 2 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3, modificato dall'art. 30 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7, ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[15] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[16] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 23 luglio 2010, n. 7.

[17] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11. Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[18] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[19] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 agosto 1996, n. 33 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 13.

[20] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 13 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[21] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2010, n. 13.

[22] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 11 della stessa L.R. 3/2002.

[23] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[24] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2017, n. 7.

[25] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[26] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2017, n. 7.

[27] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[29] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[30] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 e così modificato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[31] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 11 della stessa L.R. 3/2002.

[32] Comma già sostituito dall'art. 15 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 7.

[33] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 7.

[34] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 7.

[35] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 7.

[36] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 7.

[37] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 7.

[38] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 11 della stessa L.R. 3/2002.

[39] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.

[40] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[41] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[42] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.

[43] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.

[44] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[45] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[46] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[47] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[48] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[49] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[50] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.

[51] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.

[52] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.