§ 1.4.5 - Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 32.
Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:08/09/1997
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi consiliari.
Art. 3.  Contributi ai gruppi
Art. 4.  Personale dei gruppi
Art. 5.  Corresponsione dei contributi in denaro
Art. 6.  Gestione dei contributi.
Art. 7.  Divieti.
Art. 8.  Documentazione contabile dei gruppi
Art. 9.  Rendiconto dei gruppi consiliari.
Art. 10.  Deposito del rendiconto
Art. 11.  Comitato tecnico per il controllo del rendiconto.
Art. 12.  Provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 13.  Documentazione per il rendiconto del Consiglio regionale.
Art. 14.  Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi consiliari
Art. 15.  Compensi ai componenti del comitato tecnico.
Art. 18.  Norma transitoria.
Art. 19.  Abrogazioni.
Art. 20.  Norma finanziaria.


§ 1.4.5 - Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 32. [1]

Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42.

(B.U. n. 85 del 13 settembre 1997).

 

CAPO I

Funzionamento dei gruppi consiliari

 

Sezione I

Principi generali

 

Art. 1. Principi generali.

     1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.

     2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo consiliare.

     3. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza [2].

     4. Il Consiglio regionale, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi consiliari, e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.

     5. Il Consiglio regionale, con le modalità e gli effetti previsti dalla presente legge, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi dell'articolo 3, si avvale del Collegio dei Revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) [3].

     6. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.

     7. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 2, comma 3, regole applicative della presente legge, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione della legge stessa.

 

Sezione II

Sedi, contributi e personale per i gruppi consiliari

 

     Art. 2. Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi consiliari.

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

     2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione del Consiglio:

     a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi consiliari;

     b) alla fornitura ai gruppi consiliari, con suddivisione degli oneri tra il Consiglio regionale ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;

     c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.

     3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:

     a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;

     b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;

     c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione al Consiglio regionale.

     4. I beni mobili di proprietà del Consiglio assegnati in uso ai gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.

     5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio del Consiglio, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio del Consiglio il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.

 

          Art. 3. Contributi ai gruppi [4]

     1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

     2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.

     3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

     4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

     5. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 4, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 4, comma 4.

 

     Art. 4. Personale dei gruppi [5]

     1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.

     2. I gruppi assembleari per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo.

     3. Fanno carico ai gruppi le spese per la retribuzione del personale di cui al comma 2, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione.

     4. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 2 sono assegnati a ciascun gruppo contributi annuali sulla base del criterio di cui all'articolo 3, comma 2. I contributi annuali per la retribuzione del personale sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo e ad essi dedicato in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Ai contratti stipulati per l'acquisizione del personale di cui agli articoli 4, 7, comma 1, lettera a), e 8 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) non si applicano i vincoli di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

     5. Le spese relative ai rapporti di cui al comma 2 devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. A tali rapporti è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie e gli organi monocratici.

     6. E' fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 2 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.

     7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.

 

     Art. 5. Corresponsione dei contributi in denaro [6]

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 3, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

     2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

     3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo, in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.

     4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.

 

     Art. 6. Gestione dei contributi. [7]

     1. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma dell'articolo 3 e del comma 5 dell'articolo 4.

     2. I contributi devono essere utilizzati per il funzionamento e le attività dei gruppi consiliari comprese le spese di rappresentanza e le spese relative a manifestazioni e altre attività, cui i consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare dal gruppo medesimo.

     3. In via del tutto eccezionale, nel caso in cui le spese di cui al comma 2 non siano documentabili, o risulti effettivamente impossibile produrre la documentazione, la documentazione stessa è surrogata ad ogni effetto da una attestazione motivata del Presidente del gruppo, entro i limiti in cui la spesa stessa risulti congrua e giustificabile in riferimento a parametri obiettivi come ad esempio i costi dei trasporti pubblici, la spesa chilometrica per uso di autovetture, i costi correnti di vitto e soggiorno.

     4. I gruppi possono dar corso, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, a rapporti di lavoro subordinato od autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo. Le spese relative a tali rapporti devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali.

     5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati. Alla cessazione della legislatura nel corso della quale è avvenuto l'acquisto i beni stessi sono attribuiti secondo quanto disposto dall'articolo 9.

 

     Art. 7. Divieti.

     1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio del Consiglio regionale si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659, relativi al finanziamento dei partiti politici.

     2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

     3. [A favore dei partiti politici e degli organi, articolazioni o raggruppamenti di cui al comma 2, i gruppi consiliari possono disporre:

     a) pagamenti a titolo di quote di partecipazione alle spese documentate per iniziative, riunioni o manifestazioni svolte congiuntamente;

     b) rimborsi o canoni per l'uso di locali, mezzi, attrezzature messi a disposizione del gruppo, da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, in occasione di manifestazioni, riunioni, incontri indetti dal gruppo] [8].

     4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione [9].

 

Sezione III

Rendiconto dei gruppi consiliari

 

     Art. 8. Documentazione contabile dei gruppi [10]

     1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo indicazioni e modalità disposte dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

     2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

     3. I gruppi consiliari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 9. Rendiconto dei gruppi consiliari. [11]

     1. I gruppi consiliari sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Presidenza entro il 15 febbraio di ogni anno il rendiconto approvato relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

     2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.

     3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:

a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;

b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.

     4. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.

     5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.

     6. I commi 3, 4 e 5 si applicano fatte salve diverse disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

     7. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario anch'esso pubblicato nella sezione "Trasparenza", nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 8. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

     8. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 7 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. La continuità politico organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nel nuovo Consiglio entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 7 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.

     9. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.

 

     Art. 10. Deposito del rendiconto [12]

     1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. Il rendiconto e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale che lo trasmette al presidente della Regione per l'inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. La delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale nel Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito istituzionale della Regione.

     2. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     3. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.

     4. Il comitato tecnico per il controllo del rendiconto di cui all'articolo 11 rimane in carica sino alla nomina del Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 per svolgere i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. n. 18 del 2012.

 

     Art. 11. Comitato tecnico per il controllo del rendiconto. [13]

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio controlla la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge.

     2. L'Ufficio di Presidenza si avvale di un comitato tecnico, formato da non meno di tre e non più di cinque revisori ufficiali dei conti, ad uno dei quali è affidata la Presidenza del comitato. L'Ufficio di Presidenza, sentita la conferenza dei Presidenti dei gruppi, provvede con propria deliberazione, all'inizio di ogni legislatura, a determinare il numero dei componenti del comitato, ed a nominare i componenti stessi ed il Presidente del comitato. Allo stesso modo si procede per le surrogazioni eventualmente necessarie in corso di legislatura.

     3. Il comitato tecnico può richiedere, con l'obbligo del segreto, ai Presidenti dei gruppi i necessari chiarimenti, nonché l'esibizione delle documentazioni e delle annotazioni di cui all'articolo 8, comma 1. Sono considerati validi i documenti che contengano gli elementi sufficienti ad attestare l'avvenuta spesa.

     4. Ai fini della verifica di regolarità del rendiconto, il comitato tecnico redige un rapporto, distintamente per ogni gruppo e per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare a norma dell'articolo 12. Il comitato è tenuto altresì a redigere altri rapporti che siano comunque richiesti dall'Ufficio di Presidenza.

     5. Il rapporto del comitato si conclude con un esplicito e puntuale giudizio, per ogni provvedimento che l'Ufficio di Presidenza deve adottare. L'Ufficio di Presidenza può discostarsi dal giudizio del comitato tecnico solo con espressa motivazione. L'obbligo di motivazione non si estende al Consiglio regionale quando sia chiamato a decidere a norma dell'articolo 12, comma 3.

     6. Il comitato tecnico svolge attività di consulenza, anche in via breve, a favore dei gruppi, a richiesta del Presidente o del Consigliere abilitato alla riscossione dei contributi. L'attività di consulenza non comporta l'obbligo di redigere rapporti e di formulare giudizi. Resta fermo l'obbligo del segreto.

     7. Non possono far parte del Comitato tecnico:

     a) i consiglieri regionali in carica;

     b) coloro che, essendo stati consiglieri regionali, siano cessati dalla carica da meno di cinque anni.

 

     Art. 12. Provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza. [14]

     1. Entro due mesi dalla presentazione del rendiconto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio accerta, distintamente per ciascun gruppo consiliare, che nel corso del periodo cui il rendiconto si riferisce:

     a) non sussistono irregolarità di redazione del rendiconto;

     b) oppure sussistono irregolarità di redazione, o non risulta adempiuto l'obbligo di depositare il rendiconto. In tal caso l'Ufficio di Presidenza dispone, con effetto dal primo giorno del mese successivo, che il versamento dei contributi in denaro sia sospeso fino alla regolarizzazione o, in caso di mancato deposito, fino all'accertamento dell'avvenuto deposito del rendiconto regolarmente redatto.

     2. Il gruppo destinatario del provvedimento di sospensione di cui al comma 1, lettera b), deve sanare le irregolarità o rimuovere l'inadempienza e chiedere che l'Ufficio di Presidenza si pronunci in ordine alla regolarizzazione o all'avvenuto adempimento.

     3. L'Ufficio di Presidenza decide, sulla base del rapporto del comitato tecnico, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo. Se la decisione è positiva, l'Ufficio di Presidenza dispone che cessi la sospensione del versamento dei contributi. Nel caso in cui l'Ufficio di Presidenza non raggiunga l'unanimità, l'argomento è rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.

 

     Art. 13. Documentazione per il rendiconto del Consiglio regionale. [15]

     1. Ai fini della rendicontazione, ai mandati di pagamento riguardanti i contributi di cui alla presente legge sono allegate, quali documenti giustificativi della spesa, esclusivamente [16]:

     a) le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 3 [17];

     b) le deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 1;

     c) le deliberazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);

     d) le deliberazioni di cui all'articolo 12, comma 3.

     2. Le copie delle deliberazioni devono essere allegate ai conti consuntivi relativi agli esercizi durante i quali la sospensione dei pagamenti ha effetto, nonché all'esercizio nel corso del quale, cessata la sospensione, si dà corso ai pagamenti.

 

     Art. 14. Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi consiliari [18]

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012 la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

 

     Art. 15. Compensi ai componenti del comitato tecnico. [19]

     1. Ai componenti del comitato tecnico di cui all'articolo 11 sono dovuti gli onorari e le competenze stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base delle norme vigenti per le prestazioni d'opera intellettuale a favore del Consiglio.

 

CAPO II

Modificazioni alla L.R. 14 aprile 1995, n. 42

 

     Artt. 16. - 17. [20]

 

CAPO III

Norme transitorie, finali ed abrogazioni

 

     Art. 18. Norma transitoria.

     1. Le norme di cui agli artt. 3, 16, 17, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale la presente legge entra in vigore.

 

     Art. 19. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate:

     a) la L.R. 21 marzo 1973, n. 17;

     b) la L.R. 15 aprile 1976, n. 18;

     c) la L.R. 29 aprile 1978, n. 12;

     d) la L.R. 19 febbraio 1985, n. 5;

     e) la L.R. 8 agosto 1986, n. 26.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa sui Capitoli 00100-00250- 00300-00350-00650 del bilancio della Regione, annualmente autorizzati dalla legge regionale di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.


[1] Abrogata dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[3] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, già sostituito dall’art. 7 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[7] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[8] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[9] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[13] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[14] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[15] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[16] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.

[17] Lettera così sostituita dall’art. 7 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[19] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

[20] Articoli abrogati dall’art. 8 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 3.