§ 1.3.10 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.
Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:21/12/2012
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'art.1 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 2.  Modifiche alla rubrica del Capo II della l.r. n. 42 del 1995
Art. 3.  Sostituzione dell'art. 2 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 4.  Sostituzione dell'art. 3 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 5.  Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 6.  Sostituzione dell'art. 6 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 7.  Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 8.  Abrogazione dell'art. 9 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 9.  Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 10.  Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 11.  Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 12.  Inserimento dell'art. 13 bis della l.r. n. 42 del 1995
Art. 13.  Modifiche all'art. 16 della l.r. n. 42 del 1995 - Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 13 del 2010
Art. 14.  Rinuncia all'assegno vitalizio
Art. 15.  Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 16.  Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 42 del 1995
Art. 17.  Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 32 del 1997
Art. 18.  Sostituzione dell'art. 3 della l.r. n. 32 del 1997
Art. 19.  Sostituzione dell'art. 4 della l.r. n. 32 del 1997
Art. 20.  Sostituzione dell'art. 5 della l.r. n. 32 del 1997
Art. 21.  Modifiche all'art. 7 della l.r. del 32 del 1997
Art. 22.  Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 32 del 1997
Art. 23.  Sostituzione dell'art. 9 della l.r. n. 32 del 1997
Art. 24.  Sostituzione dell'art. 10 della l.r. n. 32 del 1997
Art. 25.  Sostituzione dell'art. 14 della l.r. n. 32 del 1997
Art. 26.  Abrogazione degli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della l.r. n. 32 del 1997
Art. 27.  Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 1 del 2012
Art. 28.  Sostituzione dell'art. 7 della l.r. n. 1 del 2012
Art. 29.  Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 1 del 2012
Art. 30.  Inserimento dell'art. 8 bis nella l.r. n. 1 del 2012
Art. 31.  Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard
Art. 32.  Entrata in vigore


§ 1.3.10 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 17.

Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)

(B.U. 21 dicembre 2012, n. 287)

 

Capo I

Modifiche alla l.r. n. 42 del 1995

 

Art. 1. Sostituzione dell'art.1 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica e indennità di funzione;

b) indennità per fine mandato e assegno vitalizio, salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)".

2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la partecipazione alle riunioni delle commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni).".

 

     Art. 2. Modifiche alla rubrica del Capo II della l.r. n. 42 del 1995

1. La rubrica del Capo II della l.r. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente: "Indennità di carica e indennità di funzione".

 

     Art. 3. Sostituzione dell'art. 2 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 2 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Indennità di carica

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1 gennaio 2012.

2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.

4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere a adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.".

 

     Art. 4. Sostituzione dell'art. 3 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 3 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Trattenute sulla indennità di carica

1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 1. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.

2. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

3. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 2 è ridotta nella misura dell'1 per cento.

4. La disposizione di cui al comma 3 non è operata:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 3 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 8, comma 1;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, di altro componente; o quale proponente/relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;

c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 3 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;

d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari.".

 

     Art. 5. Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 42 del 1995

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 42 del 1995 è modificato come segue:

a) all'alinea, le parole "mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati" sono sostituite dalle seguenti: "di carica mensile lorda di cui all'articolo 2";

b) alla lettera a), le parole "pari al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento";

c) alla lettera b), le parole "pari al 22,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 33 per cento";

d) alla lettera c), dopo le parole "nonché ai Segretari" sono aggiunte le seguenti: "e ai Questori";

e) alle lettere c) e d), le parole "pari al 12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 19 per cento";

f) alla lettera e), le parole "pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 7 per cento.".

 

     Art. 6. Sostituzione dell'art. 6 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 6 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato

1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37 per cento dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'articolo 2.

2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 8, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.

6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 3, comma 3, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.

7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b), c) e d)".

 

     Art. 7. Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 8 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di presidenza dell' Assemblea legislativa o della Giunta.

2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.

3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un' indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

4. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 6, comma 1.

5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 6 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 8. Abrogazione dell'art. 9 della l.r. n. 42 del 1995

1. L'articolo 9 della l.r. n. 42 del 1995 è abrogato.

 

     Art. 9. Modifiche all'art. 10 della l.r. n. 42 del 1995

1. La rubrica dell'articolo 10 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente: "Uso di autovetture di servizio".

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. n. 42 del 1995 la parola "esclusivamente" è soppressa.

 

     Art. 10. Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 42 del 1995

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. n. 42 del 1995 dopo le parole "in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda" sono inserite le parole "di cui all'articolo 2".

 

     Art. 11. Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 42 del 1995

1. All'articolo 13 della l.r. n. 42 del 1995 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Stante l'abolizione del vitalizio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.".

 

     Art. 12. Inserimento dell'art. 13 bis della l.r. n. 42 del 1995

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. n. 42 del 1995 è inserito il seguente:

"Art. 13 bis. Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.".

 

     Art. 13. Modifiche all'art. 16 della l.r. n. 42 del 1995 - Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 13 del 2010

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 della l.r. n. 42 del 1995 sono così sostituiti:

"1. Il consigliere in carica al 1° gennaio 2013 ha facoltà di continuare il versamento del contributo di cui all'articolo 3 sino al termine della legislatura e comunque per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. n. 42 del 1995.

2. Il consigliere che non intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve comunicarlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio 2013. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)) sono così sostituiti:

"1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.".

 

     Art. 14. Rinuncia all'assegno vitalizio

1. È facoltà del consigliere in carica o cessato dal mandato di rinunciare all'assegno vitalizio, purché l'assegno vitalizio non sia già in pagamento.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 può presentare domanda scritta al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il termine perentorio di quindici giorni dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. L'Ufficio di Presidenza procede all'accoglimento della domanda nei trenta giorni successivi.

3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

4. La restituzione dei contributi versati avviene in rate trimestrali. L'Ufficio di Presidenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 31 stabilisce con proprio atto lo stanziamento annuale per la restituzione dei contributi versati, l'importo massimo della rata nonché i criteri e le modalità di restituzione.

5. Il consigliere in carica o cessato dal mandato nei confronti del quale sia stata presentata richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'articolo 416 c.p.p. per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale, non può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 sino al termine ultimo del procedimento avviato nei suoi confronti.

 

     Art. 15. Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 42 del 1995

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

"4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce, con proprio regolamento, ulteriori cause di sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio a seguito dell'assunzione di cariche pubbliche remunerate con indennità lorde mensili pari o superiori al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile di cui all'articolo 2.".

 

     Art. 16. Modifiche all'art. 24 della l.r. n. 42 del 1995

1. Al comma 4 dell' articolo 24 della l.r. n. 42 del 1995 le parole "le indennità di presenza e le diarie, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione;" sono soppresse.

 

Capo II

Modifiche alla l.r. n. 32 del 1997

 

     Art. 17. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 32 del 1997

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - Modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42) è sostituito dal seguente:

"3. Ogni gruppo consiliare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza."

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"5. Il Consiglio regionale, con le modalità e gli effetti previsti dalla presente legge, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi dell'articolo 3, si avvale del Collegio dei Revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).".

 

     Art. 18. Sostituzione dell'art. 3 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 3 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Contributi ai gruppi

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.

3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

5. Ai gruppi consiliari spettano, a carico del bilancio del Consiglio regionale, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 4, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 2. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 4, comma 4."

 

     Art. 19. Sostituzione dell'art. 4 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 4 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Personale dei gruppi

1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.

2. I gruppi assembleari per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo.

3. Fanno carico ai gruppi le spese per la retribuzione del personale di cui al comma 2, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione.

4. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 2 sono assegnati a ciascun gruppo contributi annuali sulla base del criterio di cui all'articolo 3, comma 2. I contributi annuali per la retribuzione del personale sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo e ad essi dedicato in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Ai contratti stipulati per l'acquisizione del personale di cui agli articoli 4, 7, comma 1, lettera a), e 8 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) non si applicano i vincoli di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Le spese relative ai rapporti di cui al comma 2 devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. A tali rapporti è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie e gli organi monocratici.

6. E' fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 2 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.".

 

     Art. 20. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 5 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Corresponsione dei contributi in denaro

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 3, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi consiliari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.

2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla presente legge al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.

3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente od alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo consiliare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo, in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.

4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.".

 

     Art. 21. Modifiche all'art. 7 della l.r. del 32 del 1997

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. n. 32 del 1997 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"4. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione."

 

     Art. 22. Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 8 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Documentazione contabile dei gruppi

1. I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui alla presente legge, secondo indicazioni e modalità disposte dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

2. La documentazione delle spese deve essere conservata presso la sede del gruppo. All'approvazione del rendiconto annuale, la documentazione medesima è trasmessa all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

3. I gruppi consiliari possono chiedere al Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.".

 

     Art. 23. Sostituzione dell'art. 9 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 9 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Rendiconto dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono tenuti a trasmettere all'Ufficio di Presidenza entro il 15 febbraio di ogni anno il rendiconto approvato relativo all'anno precedente, secondo il modello predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base delle linee-guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni in applicazione dell'articolo 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. Il rendiconto concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui alla presente legge, compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. L'avanzo o il disavanzo di ogni anno sono riportati all'anno seguente, fino all'anno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.

3. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio, riguarda:

a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;

b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, aumentati dell'avanzo riportato dall'anno precedente, rispetto alle spese pagate deve essere riversato al Consiglio regionale.

4. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati al Consiglio da parte del gruppo stesso.

5. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 3 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.

6. I commi 3, 4 e 5 si applicano fatte salve diverse disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 9 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.

7. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio del Consiglio regionale, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario anch'esso pubblicato nella sezione "Trasparenza", nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo consiliare ha acquistato con i contributi ricevuti dal Consiglio o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 8. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio del Consiglio competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.

8. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 7 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nel nuovo Consiglio regionale che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico organizzativa. La continuità politico organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nel nuovo Consiglio entro quindici giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 7 passano al patrimonio del Consiglio regionale: l'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio del Consiglio.

9. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.".

 

     Art. 24. Sostituzione dell'art. 10 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 10 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Deposito del rendiconto

1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. Il rendiconto e la documentazione a corredo è trasmesso da ciascun gruppo al Presidente del Consiglio regionale che lo trasmette al presidente della Regione per l'inoltro alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. La delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea. Il rendiconto dei gruppi è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale nel Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito istituzionale della Regione.

2. Copia del rendiconto, sottoscritta dal Presidente del gruppo e dal Consigliere eventualmente abilitato alla riscossione dei contributi, a norma dell'articolo 5, comma 3, è depositata a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Il deposito del rendiconto deve avvenire entro i termini previsti dall'articolo 9, commi 1 e 3.

4. Il comitato tecnico per il controllo del rendiconto di cui all'articolo 11 rimane in carica sino alla nomina del Collegio dei revisori di cui alla l.r. n. 18 del 2012 per svolgere i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. n. 18 del 2012.".

 

     Art. 25. Sostituzione dell'art. 14 della l.r. n. 32 del 1997

1. L'articolo 14 della l.r. n. 32 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi consiliari

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012 la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti, al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).".

 

     Art. 26. Abrogazione degli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della l.r. n. 32 del 1997

1. Gli articoli 6, 11, 12, 13 e 15 della l.r. n. 32 del 1997 sono abrogati.

 

Capo III

Modifiche alla l.r. n. 1 del 2012

 

     Art. 27. Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 1 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati - Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione), le parole "oltre a" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo".

2. Le lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 3 della l. r. n. 1 del 2012 sono sostituite dalle seguenti:

"h) quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

i) dichiarazione concernente dati patrimoniali con specifico riferimento:

1) ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

2) alle partecipazioni in società quotate e non quotate;

3) alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;

i bis) la dichiarazione di cui al numero 3) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982 e la dichiarazione concernente l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società di cui al numero 1) del comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 441 del 1982;

i ter) il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale, così come espressamente previsto dalla legge n. 441 del 1982, del coniuge non separato, del convivente more uxorio e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 1 del 2012 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e la dichiarazione di cui alla lettera i) e alle lettere i bis) e i ter) devono essere trasmesse entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina al Presidente dell'Assemblea legislativa. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto l'anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i medesimi soggetti sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici ogni qualvolta pervengano nuovi dati.".

 

     Art. 28. Sostituzione dell'art. 7 della l.r. n. 1 del 2012

1. L'articolo 7 della l.r. n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Estensione delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis della presente legge si applicano altresì a Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta o dell'Assemblea legislativa.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), i bis) e i ter), comma 2 e comma 2 bis si applicano altresì ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.".

 

     Art. 29. Sostituzione dell'art. 8 della l.r. n. 1 del 2012

1. L'articolo 8 della l.r. n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Diffida e sanzioni amministrative

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dall'articolo 3 della presente legge il Presidente della Giunta, se l'inadempiente è un membro della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa, se l'inadempiente è un consigliere regionale o uno dei soggetti di cui all'articolo 7, lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa ne dà notizia all'Assemblea regionale.

2. Nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i), i bis) e i ter) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 7 inadempienti, anche solo parzialmente, è altresì comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida entro il limite massimo di 1.000 euro. La competente struttura, della Giunta e dell'Assemblea, provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.".

 

     Art. 30. Inserimento dell'art. 8 bis nella l.r. n. 1 del 2012

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. n. 1 del 2012 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Disposizione transitoria

1. Per il completamento dell'attuazione delle parti della presente legge che necessitano di una sistemazione informatica complessa i termini sono prorogati al 30 giugno 2013. E' fatta comunque salva l'attuazione delle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 3 nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.".

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 31. Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard [1]

1. Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea Legislativa non può essere superiore alla quota di euro 8,00 procapite per cittadino residente nel territorio regionale al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferisce il tetto.

2. Per funzioni proprie si intendono le funzioni attribuite all'Assemblea legislativa dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi.

3. L'Ufficio di Presidenza con proprio atto realizza a cadenza biennale una ricognizione delle funzioni esercitate e ne definisce l'aggregazione in aree omogenee. Per ogni area omogenea può essere determinato il costo standard, secondo criteri di massima efficienza produttiva.

4. Il valore procapite previsto al comma 1 viene aggiornato per legge a cadenza biennale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 3.

5. Il primo aggiornamento è stabilito al 1° gennaio 2015.

6. La variazione del valore procapite non può essere superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo intercorso dal precedente aggiornamento.

 

     Art. 32. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.


[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.