§ 1.3.1/5 - Legge Regionale 26 luglio 1997, n. 24.
Disposizioni integrative della Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:26/07/1997
Numero:24


Sommario
Art. 1.      1. Ad integrazione di quanto disposto dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 42, come modificata dalla L.R. 19 agosto 1996, n. 33, la Regione Emilia- Romagna provvede alla copertura assicurativa [...]
Art. 2.      1. L'Ufficio di Presidenza provvede ad integrare o a trasformare le assicurazioni già in corso, non ancora scadute e non risolvibili anticipatamente senza oneri, al fine di renderle conformi, [...]
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte
Art. 4.      1. Sono abrogate la L.R. 23 gennaio 1973, n. 9, e le successive modificazioni
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 1.3.1/5 - Legge Regionale 26 luglio 1997, n. 24. [1]

Disposizioni integrative della Legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, e successive modificazioni.

(B.U. n. 71 del 31 luglio 1997).

 

Art. 1.

     1. Ad integrazione di quanto disposto dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 42, come modificata dalla L.R. 19 agosto 1996, n. 33, la Regione Emilia- Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri in carica:

     a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;

     b) per qualsiasi altro rischio o responsabilità derivanti da attività comunque poste in essere in occasione dell'esercizio del mandato di consigliere regionale o di assessore regionale;

     c) per i rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta e riguardanti la responsabilità patrimoniale, amministrativa e giudiziaria, comprese la responsabilità per danni cagionati allo Stato, alla pubblica Amministrazione ed alla Regione e la responsabilità contabile.

     2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere b) e c) del comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei consiglieri e degli assessori dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.

     3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede a deliberare ed a stipulare mediante licitazione privata tra istituti assicurativi di comprovata solidità le assicurazioni di cui al comma 1, aggiornando ogni due anni i capitali ed i massimali di indennizzo inizialmente previsti.

     4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al comma 1 fanno carico al bilancio autonomo del Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale concorre alla spesa nella misura del cinquanta per cento del premio, o della quota del premio, riferibile ai rischi ed alle responsabilità di cui alla lettera c) del comma 1.

     5. La Regione Emilia-Romagna provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della Regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla Regione dall'esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili all'Amministrazione regionale.

     6. Nel caso in cui assessori o consiglieri regionali, in carica o già usciti di carica, siano chiamati a rispondere in sede penale, civile, amministrativa o contabile di atti che risultino posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, la Giunta regionale, ove si tratti di assessori, o l'Ufficio di Presidenza, ove si tratti di consiglieri, possono deliberare di assumere a carico dei rispettivi bilanci le spese per la difesa in ogni stato e grado del giudizio davanti a qualsiasi giurisdizione.

     7. Gli assessori e i consiglieri regionali, in caso di condanna definitiva, sono tenuti a rimborsare le spese per la difesa eventualmente sostenute a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 2.

     1. L'Ufficio di Presidenza provvede ad integrare o a trasformare le assicurazioni già in corso, non ancora scadute e non risolvibili anticipatamente senza oneri, al fine di renderle conformi, per il residuo periodo di validità, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2. A tal fine è autorizzata, ove occorra e risulti conveniente, ad assegnare a trattativa privata all'attuale assicuratore i nuovi contratti che si rendessero eventualmente necessari, con durata limitata a quella delle assicurazioni già in corso.

     2. Alla scadenza delle assicurazioni in corso l'Ufficio di Presidenza provvede alla stipula di nuove assicurazioni adeguate a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2.

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte:

     a) con imputazione all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio regionale, e del correlativo capitolo del bilancio autonomo del Consiglio, per gli oneri derivanti dalle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1;

     b) con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione per gli oneri derivanti dall'assicurazione di cui al comma 5 dell'articolo 1;

     c) con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio della Regione e del bilancio autonomo del Consiglio regionale per gli oneri derivanti dalle spese legali di cui al comma 6 dell'articolo 1.

 

     Art. 4.

     1. Sono abrogate la L.R. 23 gennaio 1973, n. 9, e le successive modificazioni.

     2. Ogni riferimento o rinvio alla L.R. 23 gennaio 1973, n. 9, e successive modificazioni, deve intendersi riferito alla presente legge.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 33 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11.