§ 5.2.22 - Legge Regionale 23 novembre 1988, n. 47.
Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:23/11/1988
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Finalità e principi. 1. Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche nel proprio territorio, la Regione Emilia-Romagna disciplina e concorre alla concreta attuazione del diritto dei [...]
Art. 2.  Interventi a favore dei nomadi. 1. Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite con:
Art. 3.  Promozione culturale. 1. Le iniziative di cui alla lett. a) dell'art. 2 consistono in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della cultura del [...]
Art. 4.  Aree-sosta. 1. Le aree-sosta vengono realizzate dai Comuni singoli o associati.
Art. 5.  Aree di transito. 1. Le aree di transito vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia, dal Comune di Rimini e dagli altri Comuni, singoli o associati, interessati.
Art. 5 bis.  Iniziative della Giunta regionale. 1. La Giunta regionale emana con direttiva linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi
Art. 6.  Funzionamento delle aree-sosta e delle aree di transito. 1. I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree di sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli [...]
Art. 7.  Aree-sosta a destinazione particolare. 1. I Comuni singoli o associati possono realizzare aree-sosta aggiuntive attrezzate, sulle cui piazzole, individuate all'interno dell'aria, è costituito il [...]
Art. 8.  Vigilanza igienico-sanitaria delle aree. 1. La vigilanza igienico-sanitaria delle aree di cui agli articoli 4, 5 e 7 è garantita dalle Unità sanitarie locali competenti per territorio.
Art. 9.  Abitazioni stabili. 1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE e degli interventi specificatamente previsti dal Fondo di ristabilimento del Consiglio [...]
Art. 10.  Formazione professionale e diritto allo studio. 1. In applicazione della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, concernente il diritto allo studio, i Comuni singoli o associati favoriscono l'accesso [...]
Art. 11.  Attività produttive, commerciali e dello spettacolo. 1. Ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337, concernente le disposizioni su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, e dell'art. 41 della [...]
Art. 12.  Iniziative di sostegno delle attività artigianali. 1. La Regione Emilia-Romagna promuove le attività artigianali tipiche della popolazione nomade e ne favorisce la valorizzazione e la [...]
Art. 13.  Iscrizione anagrafica. 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull'ordinamento della anagrafe della popolazione residente e del relativo regolamento [...]
Art. 14.  Interventi di assistenza sanitaria e sociale. 1. I nomadi cittadini italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, nonché di tutte le prestazioni sanitarie [...]
Art. 15.  Contributi. 1. La Regione eroga contributi ai Comuni, singoli o associati, fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:
Art. 16.  Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi. 1. E' istituito il Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi. Il Comitato è composto da:
Art. 16 bis.  Gruppo di lavoro tecnico interassersorile. 1. Al fine di consentire un maggiore raccordo tra gli assessorati competenti per rendere più efficace la capacità  di analisi dell'intervento istituzionale [...]
Art. 17.  Compiti del Comitato. 1. Il Comitato di cui all'art. 16:
Art. 17 bis.  Modifica all'art. 41 della L.R. 2 gennaio 1985, n. 2.
Art. 18.  Oneri finanziari.
Art. 19.  Norma transitoria.


§ 5.2.22 - Legge Regionale 23 novembre 1988, n. 47. [1]

Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna.

(B.U. n. 101 del 25 novembre 1988).

 

Art. 1. Finalità e principi. 1. Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche nel proprio territorio, la Regione Emilia-Romagna disciplina e concorre alla concreta attuazione del diritto dei nomadi al transito e alla sosta, e ad agevolare il loro inserimento nella comunità regionale.

 

     Art. 2. Interventi a favore dei nomadi. 1. Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite con:

     a) attività volte a favorire la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali, delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;

     b) realizzazione di aree-sosta attrezzate;

     c) realizzazione di aree di transito;

     d) realizzazione di aree-sosta attrezzate a destinazione particolare;

     e) attività di formazione professionale e di attuazione del diritto allo studio;

     f) iniziative di sostegno all'esercizio di attività artigiane.

     2. Al raggiungimento delle finalità predette la Regione concorre mediante l'erogazione di contributi ai Comuni singoli e associati secondo le modalità di cui all'art. 15 per l'acquisto delle aree-sosta e delle aree di transito o per la realizzazione delle infrastrutture delle stesse aree, e con l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore di cui al primo comma dell'art. 18.

 

     Art. 3. Promozione culturale. 1. Le iniziative di cui alla lett. a) dell'art. 2 consistono in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della cultura del popolo nomade nelle molteplici forme espressive allo scopo di approfondirne e diffonderne la conoscenza.

     2. [2].

 

     Art. 4. Aree-sosta. 1. Le aree-sosta vengono realizzate dai Comuni singoli o associati.

     2. Le aree sosta devono comprendere un numero massimo di 16 piazzole della superficie minima di 120 mq. ciascuna al netto dei servizi. L'area sosta deve essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria oltre che dei servizi igienici e di lavanderia, docce, recinzione, telefono pubblico, verde pubblico attrezzato con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani.

     3. L'ubicazione dell'area di sosta deve essere individuata sentite le rappresentanze locali dei nomadi in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.

     4. L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D o F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero essere ricondotta alle attrezzature e spazi collettivi di cui all'articolo A-24, comma 2, lettera b) dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi, ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta aree con diversa classificazione dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 (Tutela e uso del territorio) e successive modifiche, con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti [3].

     5. Per l'impianto delle aree-sosta si fa riferimento, per quanto possibile, alle norme di cui alla legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (concernente complessi turistici all'aria aperta),

     6. Per la determinazione degli spazi pubblici e di uso pubblico si fa riferimento al n. 5) del secondo comma dell'art. 5 della L.R. n. 1/1985.

     7. Ai fini della presente legge, ove il nomade non elegga diverso domicilio, l'area-sosta è da considerarsi come effettivo domicilio del nomade e come tale è tutelato.

 

     Art. 5. Aree di transito. 1. Le aree di transito vengono realizzate dai Comuni capoluogo di provincia, dal Comune di Rimini e dagli altri Comuni, singoli o associati, interessati.

     2. Tali aree, costituite da un massimo di 10 piazzole, devono essere classificate come «zona per attrezzature speciali di uso pubblico» (Zona F di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).

     3. La permanenza nell'area di transito non deve superare le 48 ore ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore.

 

     Art. 5 bis. Iniziative della Giunta regionale. 1. La Giunta regionale emana con direttiva linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi [4].

 

     Art. 6. Funzionamento delle aree-sosta e delle aree di transito. 1. I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree di sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti. I Comuni possono altresì stipulare convenzioni con organizzazioni del volontariato, iscritte nel registro regionale, che operano in favore dei nomadi [5].

     2. Gli Enti di cui al comma precedente stabiliscono con proprio regolamento i criteri di utilizzazione delle aree-sosta e per le aree di transito. Stabiliscono altresì le modalità del concorso degli utenti alle spese per il relativo funzionamento e alle spese per il consumo energetico.

     3. I contributi versati per le spese di funzionamento debbono essere utilizzati per la manutenzione e per la gestione delle aree medesime.

 

     Art. 7. Aree-sosta a destinazione particolare. 1. I Comuni singoli o associati possono realizzare aree-sosta aggiuntive attrezzate, sulle cui piazzole, individuate all'interno dell'aria, è costituito il diritto reale di superficie in favore dei nomadi che ne facciano richiesta.

     2. I suddetti Enti adottano criteri per la costituzione di tale diritto e per la corresponsione di un canone finalizzato all'ammortamento delle spese di urbanizzazione primaria, dei costi derivanti dalla realizzazione di eventuali attrezzature di servizio, delle spese dell'eventuale acquisto da parte dei Comuni singoli o associati delle aree medesime e alla copertura delle spese di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.

     3. Nella predisposizione di tali aree sono seguite le norme di cui all'articolo 4 e le forme di gestione previste dall'articolo 6.

 

     Art. 8. Vigilanza igienico-sanitaria delle aree. 1. La vigilanza igienico-sanitaria delle aree di cui agli articoli 4, 5 e 7 è garantita dalle Unità sanitarie locali competenti per territorio.

 

     Art. 9. Abitazioni stabili. 1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE e degli interventi specificatamente previsti dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i Comuni adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa dei nomadi che la richiedono.

 

     Art. 10. Formazione professionale e diritto allo studio. 1. In applicazione della legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6, concernente il diritto allo studio, i Comuni singoli o associati favoriscono l'accesso e la frequenza al sistema scolastico dei nomadi con particolare riferimento ai bambini in età scolare, ricercando l'accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

     2. Ai sensi della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, concernente il riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, e successive modificazioni, sono promosse iniziative di formazione professionale dei nomadi anche finalizzate al recupero di tradizioni artigianali dei medesimi.

 

     Art. 11. Attività produttive, commerciali e dello spettacolo. 1. Ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337, concernente le disposizioni su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, e dell'art. 41 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni i Comuni individuano le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, dello spettacolo ambulante e dei parchi di divertimento.

     2. I Comuni promuovono iniziative volte a creare le condizioni necessarie affinché i nomadi possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e dello spettacolo, nonché per la concessione delle aree di vendita dei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.

 

     Art. 12. Iniziative di sostegno delle attività artigianali. 1. La Regione Emilia-Romagna promuove le attività artigianali tipiche della popolazione nomade e ne favorisce la valorizzazione e la qualificazione. A tal fine i nomadi titolari di imprese artigiane iscritte negli appositi albi provinciali possono fruire dei benefici previsti dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13, concernente gli interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per la realizzazione di progetti e di iniziative aventi le finalità e le caratteristiche previste dalla stessa legge.

 

     Art. 13. Iscrizione anagrafica. 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 sull'ordinamento della anagrafe della popolazione residente e del relativo regolamento d'esecuzione approvato con DPR 31 gennaio 1958 n. 136, i Comuni, a richiesta, agevolano la ricomposizione anagrafica della famiglia del nomade.

 

     Art. 14. Interventi di assistenza sanitaria e sociale. 1. I nomadi cittadini italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, nonché di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini.

     2. I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Stato ai sensi della lett. a) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale.

     3. I nomadi residenti in altre regioni e presenti nelle aree di sosta sono iscritti a cura dell'Unità sanitaria locale competente per territorio negli elenchi degli iscritti tenuti ai sensi dell'art. 19 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo le procedure fissate dalla normativa regionale.

     4. Gli interventi di assistenza sociale sono resi ai nomadi secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 e con le limitazioni previste per gli stranieri al terzo comma dell'art. 5 stessa legge.

 

     Art. 15. Contributi. 1. La Regione eroga contributi ai Comuni, singoli o associati, fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:

     a) per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree-sosta e delle aree di transito;

     b) per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree-sosta e delle aree di transito. I due contributi sono cumulabili [6].

     2. La Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, elabora un programma ed individua altresì i Comuni tenuti a realizzare le aree di sosta e di transito, oltre a quelli già individuati a norma del comma 1 dell'art. 5, con priorità nell'assegnazione dei contributi ai Comuni così individuati. Ove i Comuni non provvedano alla localizzazione entro centottanta giorni, la Regione localizza l'area a mezzo dei Progetti Territoriali Operativi (PTO) di cui alla L.R. 5 settembre 1988, n. 36 (artt. 7 e seguenti) [7].

     3. [8].

     4. [9].

     5. [10].

 

     Art. 16. Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi. 1. E' istituito il Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi. Il Comitato è composto da:

     a) gli assessori ai Servizi Sociali delle Province o loro delegati [11];

     b) gli assessori ai Servizi Sociali dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati [12];

     c) cinque membri designati dalle sezioni provinciali dell'Opera nomadi, dei quali due nomadi;

     d) il Presidente della Consulta immigrazione e emigrazione.

     2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore competente o da un suo delegato. L'Assessore riferisce periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.

     3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. Tuttavia essi continuano le loro funzioni fino all'insediamento dei successivi.

     Ai componenti del Comitato spettano i compensi e i rimborsi per le spese di viaggio previsti dalle leggi regionali in materia per gli organi collegiali.

 

     Art. 16 bis. Gruppo di lavoro tecnico interassersorile. 1. Al fine di consentire un maggiore raccordo tra gli assessorati competenti per rendere più efficace la capacità  di analisi dell'intervento istituzionale è istituito, con le modalità di cui all'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, un gruppo di lavoro tecnico interassessorile.

     2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 assume anche funzioni di supporto tecnico alla Giunta regionale per l'elaborazione del programma per la realizzazione delle aree di sosta e di transito [13].

 

     Art. 17. Compiti del Comitato. 1. Il Comitato di cui all'art. 16:

     a) propone studi ed attività informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro dei nomadi anche d'intesa con le Regioni cointeressate al fenomeno;

     b) esprime pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente i nomadi;

     c) esprime parere sullo stato di attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici delle popolazioni nomadi presenti, in qualsiasi momento, nel territorio regionale;

     d) esprime parere sul piano di riparto di cui all'art. 15 e sugli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati in attuazione della presente legge.

 

     Art. 17 bis. Modifica all'art. 41 della L.R. 2 gennaio 1985, n. 2. [14]

 

     Art. 18. Oneri finanziari.

     (Omissis).

 

     Art. 19. Norma transitoria. [15]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2015, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 22 agosto 1994, n. 37.

[3] Comma così sostituito dall’art. 53 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 settembre 1993, n. 34 (B.U. n. 77 del 9-9-1993).

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 settembre 1993, n. 34 (B.U. n. 77 del 9-9-1993).

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 34 (B.U. n. 77 del 9-9-1993).

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 34 (B.U. n. 77 del 9-9-1993).

[8] Comma abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[9] Comma abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[10] Comma abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 6 settembre 1993, n. 34 (B.U. n. 77 del 9-9-1993).

[12] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 6 settembre 1993, n. 34 (B.U. n. 77 del 9-9-1993).

[13] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 settembre 1993, n. 34 (B.U. n. 77 del 9-9-1993).

[14] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[15] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.