§ 5.4.19 - Legge Regionale 22 agosto 1994, n. 37.
Norme in materia di promozione culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:22/08/1994
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Azioni programmatiche.
Art. 3.  Programma triennale degli interventi.
Art. 4.  Destinatari dei contributi regionali.
Art. 4 bis.  Interventi strutturali e finanziari.
Art. 5.  Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali.
Art. 6.  Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle Province.
Art. 7.  Iniziative della Regione.
Art. 8.  Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza.
Art. 9.  Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi.
Art. 10.  Decadenza e revoca dei contributi.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Abrogazione e modificazione di norme regionali.


§ 5.4.19 - Legge Regionale 22 agosto 1994, n. 37.

Norme in materia di promozione culturale.

(B.U. n. 87 del 25 agosto 1994).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione promuove la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali e favorisce il più ampio pluralismo delle espressioni e delle iniziative.

     2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di identità, di valori e di interessi culturali.

 

     Art. 2. Azioni programmatiche.

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione:

     a) sostiene progetti e iniziative culturali di rilevante interesse regionale;

     b) realizza manifestazioni e iniziative promosse, di norma, in collaborazione con altri soggetti.

     c) interviene per il miglioramento delle strutture adibite ad attività culturali [1];

     d) contribuisce alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi operanti per le finalità della presente legge [2].

 

     Art. 3. Programma triennale degli interventi.

     1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma triennale approvato dal Consiglio regionale; i programmi triennali successivi al primo sono predisposti dalla Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del precedente.

     2. Il programma triennale:

     a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;

     b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     c) indica i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi;

     d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande.

     3. Il programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. Destinatari dei contributi regionali.

     1. I destinatari dei contributi regionali di cui alla presente legge sono:

     a) istituzioni culturali;

     b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche in campo culturale [3];

     c) soggetti pubblici e privati [4].

 

     Art. 4 bis. Interventi strutturali e finanziari. [5]

     1. La Regione interviene per la realizzazione, l'adeguamento e l'innovazione tecnologica da parte di soggetti pubblici e privati, di sedi e di spazi per le attività di cui all'art. 1, e per l'acquisto o la locazione di attrezzature finalizzate alle medesime attività.

     2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, nella misura e con le procedure definite nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3.

 

     Art. 5. Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali.

     1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di:

     a) programmi annuali e poliennali di studio, ricerca e divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica e artistica, proposti da istituzioni culturali;

     b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all’articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale [6].

     2. Per accedere ai contributi regionali le istituzioni di cui al comma 1, lett. a) debbono avere i seguenti requisiti:

     a) operare senza fini di lucro;

     b) prestare servizi nel campo culturale;

     c) svolgere attività non saltuaria e di rilevante valore culturale da almeno due anni;

     d) disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle proprie attività;

     e) garantire responsabilità di direzione scientifica;

     f) disporre di risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali e in particolare alla realizzazione dei programmi di attività proposti.

     3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1 lettera b) devono essere iscritte rispettivamente nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri del volontariato [7].

 

     Art. 6. Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle Province.

     1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dalle Province nell'esercizio della loro funzione di programmazione e coordinamento.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.

 

     Art. 7. Iniziative della Regione.

     1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma triennale degli interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.

 

     Art. 8. Premi per iniziative culturali di particolare rilevanza. [8]

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge la Regione assegna annualmente:

     a) premi per iniziative culturali;

     b) premi di studio.

     2. I premi di cui alla lettera a) riguardano iniziative culturali particolarmente significative nei contenuti e nella modalità di realizzazione, che vengono attuate da organizzazioni a base associativa o da singoli.

     3. I premi di cui alla lettera b) riguardano la partecipazione di giovani residenti in Emilia-Romagna, particolarmente meritevoli, a corsi di perfezionamento o a programmi di studio e ricerca tenuti da qualificate istituzioni pubbliche o private operanti in Italia e all'estero nel settore artistico-culturale.

     4. Per l'assegnazione dei premi la Giunta regionale costituisce, con proprio atto deliberativo, una giuria formata da cinque esperti di riconosciuta fama. La giuria rimane in carica per un triennio ed i suoi membri non sono rieleggibili immediatamente nella giuria successiva. Ai membri della giuria sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia di compensi agli organi collegiali.

     5. Nella determinazione dei criteri di valutazione la giuria opera in piena autonomia. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria.

     6. I soggetti vincitori dei premi di cui alla lettera a) del comma 1 non possono partecipare al concorso dell'anno immediatamente successivo.

 

     Art. 9. Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi.

     1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base dei criteri stabiliti dal programma triennale.

     2. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati assegnati.

     3. Per quanto riguarda i premi di cui all'art. 8, la Giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale e impegna la relativa quota complessiva.

     4. I contributi di cui agli articoli 5 e 6 sono liquidati a presentazione di una relazione sulla attività e sui progetti ammessi a contributo, unitamente a un rendiconto finanziario, e sono rapportati ai costi effettivamente sostenuti.

     5. I premi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, sono liquidati in un'unica soluzione ad intervenuta esecutività della delibera di assegnazione; i premi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 sono liquidati in un'unica soluzione a presentazione di idonea documentazione relativa alla partecipazione [9].

     6. Gli interventi di cui all'art. 4 bis, comma 1, possono realizzarsi in forma diretta, secondo le medesime procedure di cui all'art. 7 della presente legge, ovvero attraverso la concessione di contributi, in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile, a soggetti pubblici e privati, secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985, così come modificato dall'art. 54 della L.R. n. 7 del 1995 [10].

     7. I contributi di cui all'art. 4 bis, comma 2 possono essere conferiti, anche per il tramite di soggetti convenzionati, ai soggetti individuati con le modalità e i criteri definiti nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3 in unica soluzione anticipata dietro presentazione della prescritta documentazione [11].

     8. I benefici, di cui all'art. 4 bis, limitatamente all'anno di assegnazione, non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi regionali nel settore della cultura [12].

 

     Art. 10. Decadenza e revoca dei contributi.

     1. La documentazione di cui all'articolo 9, comma 4, deve essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, pena la decadenza automatica dal contributo stesso.

     2. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

 

     Art. 12. Abrogazione e modificazione di norme regionali.

     1. Le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 23 novembre 1988, n. 47, sono finanziate secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge. Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 47 del 1988 è abrogato.

     2. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20 maggio 1992, n. 23 è così sostituito:

     (Omissis).


[1] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 20 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13.

[5] Articolo aggiunti dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13.

[6] Lettera così sostituita dall’art. 20 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

[7] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13.

[10] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13.

[11] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 1997, n. 13.