§ 5.2.95 - L.R. 16 luglio 2015, n. 11.
Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/07/2015
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità generali
Art. 2.  Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti
Art. 3.  Soluzioni abitative
Art. 4.  Tutela della salute
Art. 5.  Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999
Art. 7.  Clausola valutativa
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Abrogazioni, norme transitorie e di prima applicazione


§ 5.2.95 - L.R. 16 luglio 2015, n. 11.

Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti

(B.U. 16 luglio 2015, n. 176)

 

Art. 1. Principi e finalità generali

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione, all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 173 del 5 aprile 2011 "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020", alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri e alla Strategia nazionale per l'inclusione di rom, sinti e caminanti, nell'ambito delle proprie competenze:

a) favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con l'obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell'intera comunità;

b) promuove le pari opportunità delle comunità rom e sinte nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle istituzioni;

c) riconosce le identità culturali e sociali di rom e sinti, ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), favorisce per le persone rom e sinte l'accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, anche avvalendosi del centro regionale sulle discriminazioni istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

3. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, agisce in raccordo con i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), il Difensore civico regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bologna, l'Ufficio scolastico regionale, le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali legalmente costituite delle comunità rom e sinte.

 

     Art. 2. Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e delle commissioni assembleari competenti, nonché sentita la cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, eventualmente integrata da istituti di garanzia e soggetti pubblici interessati, adotta la Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti, di seguito denominata "Strategia regionale".

2. La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l'inclusione di rom e sinti e si articola nei quattro assi prioritari: abitare, salute, educazione e istruzione, formazione e lavoro che vengono declinati anche secondo una prospettiva di genere. A tal fine si raccorda al Piano sociale e sanitario ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore.

3. La Strategia regionale rappresenta il quadro di riferimento regionale per la programmazione degli interventi da attivare a livello territoriale; individua obiettivi, tempi, azioni e strumenti organizzativi e finanziari, in particolare ai fini del superamento progressivo delle aree sosta. La suddetta programmazione a livello territoriale avviene nell'ambito dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dal Piano sociale e sanitario.

4. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, per facilitare l'attuazione dei principi della presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta, nonché di operatori ed operatrici per migliorare l'efficacia degli interventi in ambito scolastico, formativo, lavorativo, abitativo, sociale e sanitario.

5. È istituito un tavolo tecnico regionale con funzioni propositive e consultive, inerenti la predisposizione, il monitoraggio e l'aggiornamento della Strategia regionale, composto da rappresentanti di enti pubblici, di organizzazioni del volontariato, fondazioni, associazioni ed altri soggetti privati operanti nei settori oggetto della presente legge. Rappresentanti di queste tipologie di soggetti possono altresì essere di volta in volta invitati a partecipare a sedute del tavolo, in ragione della loro specifica competenza ed esperienza. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti e degli invitati di gettoni di presenza o rimborsi spese. Con apposito atto del direttore generale competente sono stabilite la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo.

 

     Art. 3. Soluzioni abitative

1. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare:

a) sostengono il superamento delle aree sosta di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale;

b) promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere degli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali la salubrità, l'igiene, la sicurezza, l'accessibilità e l'integrazione, e apposite prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3;

c) promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali;

d) sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell'ambito di percorsi di accompagnamento all'autonomia socio-economica e abitativa.

2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, approvato con apposita variante al piano operativo comunale (POC), il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Le microaree non necessitano dell'approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.

3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), disciplina altresì le modalità per il riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della presente legge ed acquisite al patrimonio del comune.

4. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi ai comuni o alle loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e criteri per la concessione dei contributi, dando priorità ai comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a livello territoriale di cui all'articolo 2, comma 3. Tale programmazione può prevedere l'erogazione di servizi pubblici a favore delle microaree familiari collocate sul territorio rurale, tra cui la raccolta differenziata dei rifiuti e il trasporto scolastico. Nella definizione delle diverse soluzioni abitative, i Comuni attribuiranno di norma i costi per la realizzazione, gestione o uso ai destinatari, fatte salve eventuali misure da adottare in funzione della capacità economica degli stessi.

 

     Art. 4. Tutela della salute

1. La Regione Emilia-Romagna promuove l'educazione alla salute e all'adozione di stili di vita sani e garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie a rom e sinti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla loro specifica condizione giuridica.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 le aziende sanitarie favoriscono l'accesso ai consultori familiari e ai servizi vaccinali con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.

3. La Regione garantisce equità d'accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche attraverso équipe multiprofessionali della rete territoriale dei servizi sanitari, in stretta integrazione con i servizi sociali dei comuni. La Regione promuove, inoltre, interventi di formazione integrata rivolti agli operatori e alle operatrici per migliorare la relazione di cura nei contesti pluriculturali.

 

     Art. 5. Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro

1. La Regione favorisce, in coerenza con la normativa regionale in materia, parità di accesso all'educazione, all'istruzione scolastica e universitaria, all'istruzione e formazione professionale (IeFP), alla formazione professionale, al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e sostiene il conseguimento del successo scolastico e formativo di ogni persona e il positivo inserimento lavorativo.

2. La Regione programma l'offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l'accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate.

3. La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la cooperazione sociale e la progettazione di idonei percorsi personalizzati.

4. La Strategia regionale individua azioni volte a favorire l'esercizio delle attività lavorative tradizionali nel rispetto delle norme vigenti e ai fini dell'emersione delle situazioni di irregolarità e finalizzate all'avvio di forme di lavoro autonomo, anche attraverso il sostegno all'imprenditoria in particolare femminile e giovanile.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è aggiunto il seguente:

" 4 bis. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.".

 

     Art. 7. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge, valutandone i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge, che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti, gli effetti conseguiti, anche ai fini dell'aggiornamento della Strategia regionale.

2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la valutazione della presente legge le amministrazioni competenti si raccordano con la Regione, che si avvale altresì del contributo del Tavolo tecnico regionale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 3, per l'esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 9. Abrogazioni, norme transitorie e di prima applicazione

1. La legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) è abrogata.

2. Fino ad avvenuto superamento delle aree sosta esistenti continuano ad applicarsi, esclusivamente per il mantenimento delle stesse, le disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 47 del 1988.

3. Le procedure amministrative relative all'erogazione di contributi di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 47 del 1988, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalla medesima disciplina.