§ 5.4.29 - Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 13.
Norme in materia di spettacolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:05/07/1999
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Disposizioni generali.
Art. 3.  Funzioni di Province e Comuni.
Art. 4.  Tipologie di intervento regionale.
Art. 5.  Programma regionale.
Art. 6.  Comitato scientifico.
Art. 7.  Convenzioni e accordi.
Art. 8.  Attività dirette della Regione.
Art. 9.  Interventi per spese di investimento.
Art. 10.  Norme finanziarie.
Art. 11.  Disposizioni transitorie.
Art. 12.  Abrogazioni.


§ 5.4.29 - Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 13.

Norme in materia di spettacolo.

(B.U. n. 86 del 10 luglio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.

     2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali operanti in materia di spettacolo dal vivo e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, - di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse [1].

     3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

 

     Art. 2. Disposizioni generali.

     1. La Regione, in concorso con gli Enti locali, definisce la programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.

     2. La Regione e gli Enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.

     3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.

     4. La Regione concorre altresì, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, a definire i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo.

 

     Art. 3. Funzioni di Province e Comuni.

     1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:

     a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;

     b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;

     c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

     d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti.

     2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima materia.

     3. I Comuni in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

     a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

     b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati;

     c) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

     d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;

     e) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.

     4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 7.

 

     Art. 4. Tipologie di intervento regionale.

     1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a:

     a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti pubblici e privati con sede nella regione;

     b) organizzazione di festival e rassegne sul territorio emiliano- romagnolo;

     c) iniziative di formazione del pubblico, in particolare di quello giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore dello spettacolo e con le istituzioni scolastiche ed universitarie;

     d) iniziative volte alla promozione della ricerca, dell'attività creativa di nuovi autori e dell'espressione artistica dei giovani;

     e) attività di formazione degli operatori dello spettacolo, anche in collaborazione con l'Università, in base alle vigenti leggi;

     f) attività di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali;

     g) iniziative di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del pubblico;

     h) [potenziamento dei circuiti relativi al piccolo esercizio cinematografico e alle sale d'essai riconosciute ai sensi della normativa nazionale] [2].

     2. La Regione inoltre ai sensi dell'art. 9 concede contributi per spese di investimento relative:

     a) alla predisposizione, al restauro, all'adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

     b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della circuitazione degli eventi e della mobilità del pubblico;

     c) alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione.

     3. La Regione può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti nel settore dello spettacolo o di sezioni speciali riservate allo spettacolo di consorzi fidi operanti anche in altri settori economici per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.

 

     Art. 5. Programma regionale.

     1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'art. 6, dalla Conferenza Regione - Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.

     2. Il programma poliennale in particolare prevede:

     a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;

     b) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli Enti locali;

     c) i contenuti e i criteri della convenzione tipo;

     d) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni e accordi;

     e) le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'art. 8;

     f) gli obiettivi da perseguire con gli interventi di cui all'art. 9.

     3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.

 

     Art. 6. Comitato scientifico.

     1. E' istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed internazionali.

     2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compensi del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. Convenzioni e accordi.

     1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 4, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.

     2. La Regione, anche su indicazione degli Enti locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

     a) le attività e i progetti da realizzare;

     b) oneri a carico dei firmatari;

     c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

     3. La Regione può concludere accordi con gli Enti locali ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli accordi hanno di norma carattere pluriennale e ambito provinciale o interprovinciale, e indicano:

     a) le attività e i progetti da realizzare;

     b) i soggetti attuatori;

     c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;

     d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990.

 

     Art. 8. Attività dirette della Regione.

     1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività:

     a) [di promozione del territorio regionale quale sede di produzioni cinetelevisive] [3];

     b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di Enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.

     2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.

     3. La Regione può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore dello spettacolo, ai quali partecipa.

 

     Art. 9. Interventi per spese di investimento.

     1. La Regione concede contributi a Enti locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.

     2. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 4 possono essere concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore al 40% del tasso applicato dall'istituto di credito concedente.

     3. In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 10. Norme finanziarie.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie.

     1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

 

     Art. 12. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) L.R. 4 aprile 1985, n. 11 "Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche";

     b) L.R. 6 settembre 1993, n. 33 "Norme per l'attività dell'Ente autonomo Teatro comunale, della Cineteca di Bologna, dei teatri stabili e dei centri di produzione della Regione Emilia-Romagna";

     c) L.R. 20 maggio 1992, n. 23 "Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale".


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2014, n. 20.

[2] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2014, n. 20.

[3] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2014, n. 20.