§ 17.2.243 - D.L. 6 giugno 2012, n. 74.
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:06/06/2012
Numero:74


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
Art. 2.  Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
Art. 3.  Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale
Art. 4.  Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonchè interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
Art. 4 bis.  Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali
Art. 5.  Ulteriori interventi a favore delle scuole
Art. 5 bis.  Disposizioni in materia di controlli antimafia
Art. 6.  Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti
Art. 7.  Deroga al patto di stabilità interno
Art. 7 bis.  Crediti vantati dalle imprese
Art. 8.  Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali
Art. 9.  Differimento di termini per gli enti locali
Art. 10.  Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012
Art. 11.  Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Art. 11 bis.  Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
Art. 12.  Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012
Art. 12 bis.  Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese
Art. 13.  Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012
Art. 14.  Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
Art. 15.  Sostegno al reddito dei lavoratori
Art. 16.  Promozione turistica
Art. 17.  Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
Art. 17 bis.  (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo).
Art. 18.  Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni
Art. 19.  Semplificazione di procedure di autorizzazione
Art. 19 bis.  Zone a burocrazia zero
Art. 19 ter.  Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Art. 20.  Copertura finanziaria


§ 17.2.243 - D.L. 6 giugno 2012, n. 74. [1]

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

(G.U. 7 giugno 2012, n. 131)

 

Capo I

INTERVENTI IMMEDIATI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

 

Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni

     1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonchè di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

     2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.

     3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [2].

     4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.

     5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonchè delle strutture regionali competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2 [3].

     5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonchè alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga [4].

 

     Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

     1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto [5].

     2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonchè sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni [6].

     3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonchè dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

     4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.

     5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:

     a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;

     b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[7];

     c) [per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, può provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonchè le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato] [8].

     6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle predette contabilità speciali, nonchè i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni [9].

 

     Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale

     1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta [10]:

     a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito [11];

     b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 dicembre 2014; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 dicembre 2014 [12];

     b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto [13];

     c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose [14];

     d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

     e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonchè delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

     f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

     f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici [15];

     f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonchè a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici [16];

     f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti [17].

     1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano fermi i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-bis da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere [18].

     2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni [19].

     3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

     4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

     5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

     6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, nonchè alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto, i soggetti interessati comunicano ai comuni delle predette regioni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonchè per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture [20].

     7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, nonchè per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno [21].

     7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria [22].

     8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

     a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

     b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

     c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso [23].

     8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali [24].

     9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [25].

     10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:

     a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

     b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

     c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valore di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione:

 

4+ (Ls - 30) / 5 [26]

 

     11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonchè dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.

     12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2 [27].

     13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

     13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica [28].

     13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti [29].

 

     Art. 4. Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonchè interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale

     1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2 [30]:

     a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture edilizie universitarie, nonchè degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo [31];

     b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;

     b-bis) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi [32].

     2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonchè degli altri soggetti pubblici competenti e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonchè per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione [33].

     3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate [34].

     4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

     5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.

     5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [35].

     5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali [36].

     5-ter. [Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi] [37].

 

     Art. 4 bis. Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali [38]

     1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonchè per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:

     a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1;

     b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente.

 

     Art. 5. Ulteriori interventi a favore delle scuole

     1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività educativa per la prima infanzia e scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal decreto ministeriale 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca [39].

     1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:

     a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

     b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012 [40].

     1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici [41].

     2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.

     3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni [42].

     4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 5 bis. Disposizioni in materia di controlli antimafia [43]

     1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopracitati presso almeno una delle prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate [44].

     2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

     a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

     b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

     c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

     d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

     e) noli a freddo di macchinari;

     f) fornitura di ferro lavorato;

     g) autotrasporti per conto di terzi;

     h) guardiania dei cantieri;

     h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione [45].

     3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

     4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonchè sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

     5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

     6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.

     7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 6. Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti

     1. Fino al 31 dicembre 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile [46].

     2. Fino al 31 dicembre 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 [47].

     3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio [48].

     4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali [49].

     5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente [50].

     6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonchè i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni [51].

     7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:

     a) sono sospesi, fino al 31 dicembre 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni [52];

     b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012 [53].

     8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

     9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonchè durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b) [54].

 

     Art. 7. Deroga al patto di stabilità interno

     1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 [55].

     1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2011, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 [56].

     1-ter. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente [57].

 

     Art. 7 bis. Crediti vantati dalle imprese [58]

     1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.

 

     Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali

     1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012 [59]:

     1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

     2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

     3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da parte degli agenti della riscossione, nonchè i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

     4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

     5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

     6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

     7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonchè la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

     8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonchè alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale [60];

     9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice [61].

     2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo [62].

     3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente [63].

     3.1 Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, del 7 gennaio 2010 [64].

     3.2 Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo [65].

     3.3 Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione [66].

     3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 [67].

     4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonchè di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale [68].

     5. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro [69].

     6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi [70].

     7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2015 [71].

     8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, di identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. n. 317/1996, D.M 31 gennaio 2002 e successive modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonchè registrazioni dell'impiego del farmaco (decreto legislativo n. 158/2006 e decreto legislativo n. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012 [72].

     9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.

     10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonchè dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami [73].

     11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti [74].

     12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.

     13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento [75].

     14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi regionali [76].

     15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture [77].

     15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici [78].

     15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012 [79].

     15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonchè in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile [80].

 

     Art. 9. Differimento di termini per gli enti locali

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

     1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

     2) il conto annuale del personale.

 

Capo II

INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

 

     Art. 10. Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012

     1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento [81].

 

     Art. 11. Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

     1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo [82].

     1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni [83].

     1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati [84].

     1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione [85].

 

     Art. 11 bis. Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca [86]

     [1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario 2013, una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, la ristrutturazione e il ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

     2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

     3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

     4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.]

 

     Art. 12. Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012

     1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 sono assegnati, ai sensi del comma 3, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici [87].

     2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.

     3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1 del presente articolo [88].

 

     Art. 12 bis. Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese [89]

     1. [Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

     2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.]

 

     Art. 13. Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

     1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere per intero, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 [90].

 

     Art. 14. Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

     1. Al fine di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 delle medesime regioni è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183 [91].

 

     Art. 15. Sostegno al reddito dei lavoratori

     1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, definita anche secondo le forme e le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3 [92].

     2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti da definire con il decreto di cui al comma 3, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3 [93].

     3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

     Art. 16. Promozione turistica

     1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.

     2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [94].

 

Capo III

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E AMBIENTE

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

     1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonchè da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al comma 4, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente comma quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal comma 2 [95].

     2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994, nel modo seguente:

     In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.

     In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.

     In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).

     I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.

     Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo n. 81/2008. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

     3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

     4. I rifiuti di cui al comma 1 ove occorra, ancorchè insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto del presente decreto, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:

     Comune di Finale Emilia (MO) - Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;

     Comune di Galliera (BO) - Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;

     Comune di Modena - Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;

     Comune di Medolla - Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;

     Comune di Mirandola - Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;

     Comune di Carpi - Loc. Fossoli - Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;

     Comune di Comune di Sant'Agostino (Ferrara), località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani, 1, di CMV Servizi S.r.l.;

     Comune di Novellara (Reggio Emilia) - Via Levata, 64, di SABAR S.p.A.

     In caso di ulteriori necessità, i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1 [96].

     5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonchè dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03*, oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34, ai rifiuti che contengono amianto il codice CER 17.06.05*. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12 [97].

     6. I rifiuti di cui al comma 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto [98].

     7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati dal comma 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico [99].

     8. I rifiuti di cui al comma 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti [100].

     9. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al comma 1, nonchè operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonchè all'articolo 208 del citato decreto legislativo n. 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base del presente decreto; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006 [101].

     10. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonchè il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento [102].

     11. I rispettivi gestori degli impianti individuati dal comma 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al comma 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze [103].

     12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al comma 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni [104].

     13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.

     14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.

     15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

     16. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

     17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente [105].

 

     Art. 17 bis. (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo). [106]

     1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista all'articolo 3, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

 

     Art. 18. Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni

     1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.

     2. Per le attività individuate nel decreto legislativo n. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso, in deroga all'articolo 29-octies comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.

     3. Per le attività individuate nel decreto legislativo n. 152/2006 Allegato VIII alla parte seconda (attività soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione vigente è prorogata fino al 30 giugno 2013 [107].

     4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.

     5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel decreto legislativo n. 152/2006, Allegato VIII alla parte seconda) [108].

 

     Art. 19. Semplificazione di procedure di autorizzazione

     1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al comma 2 può svolgere un'attività di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie [109].

     2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui è affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [articolo 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto] ed in materia di AIA [articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006] sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore [110].

     2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria [111].

 

     Art. 19 bis. Zone a burocrazia zero [112]

     1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 [113].

 

     Art. 19 ter. Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo [114]

     1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 20. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 [115].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

 

Allegato 1

(Art. 3, comma 7)

 

COD_REG

COD_PRO

COD_ISTAT

PRO_COM

NOME

 

 

 

 

 

3

20

3020023

20023

Felonica

3

20

3020027

20027

Gonzaga

3

20

3020029

20029

Magnacavallo

3

20

3020035

20035

Moglia

3

20

3020039

20039

Pegognaga

3

20

3020042

20042

Poggio Rusco

3

20

3020046

20046

Quingentole

3

20

3020047

20047

Quistello

3

20

3020055

20055

San Benedetto Po

3

20

3020056

20056

San Giacomo delle Segnate

3

20

3020058

20058

San Giovanni del Dosso

3

20

3020060

20060

Schivenoglia

3

20

3020061

20061

Sermide

3

20

3020067

20067

Villa Poma

5

29

5029021

29021

Ficarolo

5

29

5029022

29022

Fiesso Umbertiano

5

29

5029025

29025

Gaiba

5

29

5029033

29033

Occhiobello

5

29

5029045

29045

Stienta

8

35

8035009

35009

Campagnola Emilia

8

35

8035020

35020

Correggio

8

35

8035021

35021

Fabbrico

8

35

8035028

35028

Novellara

8

35

8035032

35032

Reggiolo

8

35

8035034

35034

Rio Saliceto

8

35

8035035

35035

Rolo

8

36

8036002

36002

Bomporto

8

36

8036004

36004

Camposanto

8

36

8036005

36005

Carpi

8

36

8036009

36009

Cavezzo

8

36

8036010

36010

Concordia sulla Secchia

8

36

8036012

36012

Finale Emilia

8

36

8036021

36021

Medolla

8

36

8036022

36022

Mirandola

8

36

8036028

36028

Novi di Modena

8

36

8036034

36034

Ravarino

8

36

8036037

36037

San Felice sul Panaro

8

36

8036038

36038

San Possidonio

8

36

8036039

36039

San Prospero

8

36

8036044

36044

Soliera

8

37

8037024

37024

Crevalcore

8

37

8037028

37028

Galliera

8

37

8037048

37048

Pieve di Cento

8

37

8037053

37053

San Giovanni in Persiceto

8

37

8037055

37055

San Pietro in Casale

8

38

8038003

38003

Bondeno

8

38

8038004

38004

Cento

8

38

8038008

38008

Ferrara

8

38

8038016

38016

Mirabello

8

38

8038018

38018

Poggio Renatico

8

38

8038021

38021

Sant'Agostino

8

38

8038022

38022

Vigarano Mainarda

 

 

 

 

 

Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. (TESTO ORIGINALE)

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonchè le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

     Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione nonchè ai primi interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni colpite;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali,della giustizia, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali ;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Interventi immediati per il superamento dell'emergenza

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni

     1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonchè di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

     2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari delegati.

     3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è prorogato fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge.

     5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

 

     Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

     1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

     2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalità previste dal presente decreto, nonchè sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni.

     3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonchè dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al litro, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

     4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalità di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.

     5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:

     a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle finalità per esse stabilite;

     b) con le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti politici e dei movimenti politici;

     c) per un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonchè le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le predette voci di spesa possono essere reintegrate con utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all'attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.

     6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

     Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale

     1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le peculiarità regionali. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, può essere disposta:

     a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

     b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali e di servizi ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà;

     c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

     d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

     e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonchè delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

     f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva.

     2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi sismici su costruzioni utilizzate alla data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

     3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

     4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

     5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga completata la verifica delle agibilità degli edifici e strutture ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.

     6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, i soggetti interessati comunicano ai comuni della predetta regione l'avvio dei lavori edilizi di ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione e della direzione lavori e della impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione non già allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio nonchè per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

     7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente decreto, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.

     8. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:

     1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

     2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

     3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

     9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovrà essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.

     11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonchè dell'Unità di progetto di Protezione civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle attività. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative norme regionali di attuazione.

     12. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

     13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4. Ricostruzione e funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonchè interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale

     1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle risorse all'uopo individuate:

     a) le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie, nonchè le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

     b) le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici.

     2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali, che operano nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonchè per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalità stabilite d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.

     3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, può essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi già programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.

     4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli programmi, non previsti da norme comunitarie.

     5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove già adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.

 

     Art. 5. Ulteriori interventi a favore delle scuole

     1. Al fine di consentire la più tempestiva ripresa della regolare attività scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, eliminando situazioni di pericolo, le risorse individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati o resi inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca.

     2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica eventualmente già predisposti sulla base della previgente normativa di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.

     3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della stessa, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può adottare per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilità dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di composizione delle classi o sezioni.

     4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti

     1. Fino al 31 luglio 2012, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

     2. Fino al 31 luglio 2012, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

     3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

     4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

     5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio 2012 al 31 luglio 2012, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

     6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonchè i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

     7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:

     a) sono sospesi, fino al 31 luglio 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

     b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 luglio 2012.

     8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

     9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonchè durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 6, lettera b).

 

     Art. 7. Deroga al patto di stabilità interno

     1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

     Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali

     1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresì sospesi fino al 30 settembre 2012:

     1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

     2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

     3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonchè i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

     4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

     5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

     6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

     7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonchè la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

     8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;

     9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonchè dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonchè alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.

     2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

     3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

     4. Sono inoltre prorogati sino al 30 settembre 2012, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.

     5. Sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

     6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218.

     7. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto se entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013.

     8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di identificazione e registrazione degli animali, registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonchè registrazioni dell'impiego del farmaco (D.Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012.

     9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del 2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.

     10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE.

     11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, gli agricoltori ricadenti nei Comuni interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.

     12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.

     13. In relazione a quanto stabilito nei punti 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.

     14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre 2012 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009.

     15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

 

     Art. 9. Differimento di termini per gli enti locali

     1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto il differimento dei termini per:

     1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

     2) il conto annuale del personale.

 

Capo II

Interventi per la ripresa economica

 

     Art. 10. Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012

     1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.

 

     Art. 11. Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

     1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilità speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 12. Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012

     1. Per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici.

     2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione.

     3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilità speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa al FAR, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 13. Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012

     1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.

 

     Art. 14. Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

     1. Al fine di consentire alla Regione Emilia Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della medesima Regione è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.

 

     Art. 15. Sostegno al reddito dei lavoratori

     1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, può essere concessa, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

     2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3, una indennità una tantum nella misura da determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.

     3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi 1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.

 

     Art. 16. Promozione turistica

     1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del patrimonio culturale.

     2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo III

Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

     1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonchè da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio individuati al punto 4, in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non rientrano nei rifiuti di cui al presente punto quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) facilmente individuabili che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità del punto 2.

     2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994, nel modo seguente:

     - In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture, queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilità deve poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilità e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.

     - In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.

     - In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard (ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di protezione con suole antiscivolo).

     - I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in attesa del successivo intervento di bonifica.

     - Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

     3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

     4. I rifiuti di cui al punto 1 ove occorra, ancorchè insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i rifiuti sono stati prodotti, senza necessità di preventivo e specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza, possono essere conferiti presso gli impianti indicati di seguito:

     - Comune di Finale Emilia (MO)-Via Canaletto Quattrina di titolarità di FERONIA Srl;

     - Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;

     - Comune di Modena-Via Caruso di titolarità di HERAmbiente S.p.A.;

     - Comune di Medolla-Via Campana di titolarità di AIMAG S.p.A.;

     - Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarità di AIMAG S.p.A.;

     - Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarità di AIMAG S.p.A.;

     - Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), località Molino Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;

     - Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A;

     In caso di ulteriori necessità con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori impianti cui è possibile conferire i rifiuti di cui al punto 1.

     5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonchè dalle operazioni di demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER 17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER 20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36, ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER 17.06.04, ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34. Ai rifiuti non altrimenti riciclabili è attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12;

     6. I rifiuti di cui al punto 1 sono raccolti oltre che dai gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento dell'attività di carico dei mezzi di trasporto.

     7. Il trasporto dei materiali di cui al punto 1 da avviare a recupero o smaltimento è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati al punto 4 e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188 - ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

     8. I rifiuti di cui al punto 1 sono pesati all'ingresso all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti conferiti.

     9. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti di cui al precedente punto 1, nonchè operazioni di selezione meccanica e cernita (D13) e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarità propria o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente secondo le finalità della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo 177, comma 4). In particolare i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla pertinente legislazione regionale in materia, nonchè all'articolo 208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attività di gestione dei rifiuti svolte presso siti già soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le suddette attività il gestore è tenuto a predisporre specifiche registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli impianti gestiti sulla base della presente ordinanza; tali registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del D.Lgs 152/2006.

     10. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonchè il loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo recupero o smaltimento.

     11. I rispettivi gestori degli impianti individuati al punto 4 ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto di cui al punto 7 senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze.

     12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno essere smaltiti anche negli impianti di cui al punto 4 secondo il principio di prossimità al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi). In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta.

     13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti alla gestione dell'emergenza.

     14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il rispetto del presente articolo.

     15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

     16. Le aziende unità sanitarie locali assicurano la vigilanza per gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.

     17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo della Protezione Civile già finalizzate agli interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 18. Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di autorizzazioni

     1. L'Autorità competente può sospendere i procedimenti in corso di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta documentata dei soggetti interessati.

     2. Per le attività individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento è attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies comma 1 del D. Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per 180 giorni e la validità dell'autorizzazione è prorogata sino all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.

     3. Per le attività individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8 (attività soggette ad AIA) che devono presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012 e la validità dell'autorizzazione vigente è prorogata fino al 30 giugno 2013.

     4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.

     5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA (ovvero non incluse nel D. Lgs. 152/2006, Allegato 8).

 

     Art. 19. Semplificazione di procedure di autorizzazione

     1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all'autorità competente le modifiche non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali) possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. A tal fine la Commissione Unica di cui al punto 25 può svolgere un'attività di supporto all'azienda ovvero svolgere le verifiche necessarie.

     2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle attività e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP, integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL, TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio, cui è affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato, degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo modalità che saranno individuate al momento dell'istituzione, consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le procedure suddette, con la finalità di accelerare la tempistica e la semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4 per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006] sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

 

     Art. 20. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 3, 4, 8, comma 3, e 13 del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Allegato 1

(Art. 3, comma 7)

 

COD_REG

COD_PRO

COD_ISTAT

PRO_COM

NOME

 

 

 

 

 

3

20

3020023

20023

Felonica

3

20

3020027

20027

Gonzaga

3

20

3020029

20029

Magnacavallo

3

20

3020035

20035

Moglia

3

20

3020039

20039

Pegognaga

3

20

3020042

20042

Poggio Rusco

3

20

3020046

20046

Quingentole

3

20

3020047

20047

Quistello

3

20

3020055

20055

San Benedetto Po

3

20

3020056

20056

San Giacomo delle Segnate

3

20

3020058

20058

San Giovanni del Dosso

3

20

3020060

20060

Schivenoglia

3

20

3020061

20061

Sermide

3

20

3020067

20067

Villa Poma

5

29

5029021

29021

Ficarolo

5

29

5029022

29022

Fiesso Umbertiano

5

29

5029025

29025

Gaiba

5

29

5029033

29033

Occhiobello

5

29

5029045

29045

Stienta

8

35

8035009

35009

Campagnola Emilia

8

35

8035020

35020

Correggio

8

35

8035021

35021

Fabbrico

8

35

8035028

35028

Novellara

8

35

8035032

35032

Reggiolo

8

35

8035034

35034

Rio Saliceto

8

35

8035035

35035

Rolo

8

36

8036002

36002

Bomporto

8

36

8036004

36004

Camposanto

8

36

8036005

36005

Carpi

8

36

8036009

36009

Cavezzo

8

36

8036010

36010

Concordia sulla Secchia

8

36

8036012

36012

Finale Emilia

8

36

8036021

36021

Medolla

8

36

8036022

36022

Mirandola

8

36

8036028

36028

Novi di Modena

8

36

8036034

36034

Ravarino

8

36

8036037

36037

San Felice sul Panaro

8

36

8036038

36038

San Possidonio

8

36

8036039

36039

San Prospero

8

36

8036044

36044

Soliera

8

37

8037024

37024

Crevalcore

8

37

8037028

37028

Galliera

8

37

8037048

37048

Pieve di Cento

8

37

8037053

37053

San Giovanni in Persiceto

8

37

8037055

37055

San Pietro in Casale

8

38

8038003

38003

Bondeno

8

38

8038004

38004

Cento

8

38

8038008

38008

Ferrara

8

38

8038016

38016

Mirabello

8

38

8038018

38018

Poggio Renatico

8

38

8038021

38021

Sant'Agostino

8

38

8038022

38022

Vigarano Mainarda

 

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 agosto 2012, n. 122.

[2] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 6 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla L. 24 giugno 2013, n. 71, al 31 dicembre 2015 dall'art. 7 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al 31 dicembre 2016 dall'art. 13 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, al 31 dicembre 2018 dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, al 31 dicembre 2020 dall'art. 2 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, al 31 dicembre 2021 dall'art. 15 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 459, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 764, della L. 29 dicembre 2022, n. 197. Per un'ulteriore proroga vedi l'art. 1, comma 408, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[3] Comma già modificato dall'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, dall'art. 6 sexies del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 438, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[4] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 e così modificato dall'art. 1, comma 438, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[8] Lettera sostituita dalla L. di conversione e abrogata dall'art. 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[9] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.

[10] Alinea così modificato dall'art. 2 bis del D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11.

[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[12] Lettera sostituita dalla L. di conversione e così modificata dall'art. 1, comma 360, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[13] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[15] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[16] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[17] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[18] Comma inserito dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Comma inserito dalla L. di conversione.

[23] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[24] Comma inserito dalla L. di conversione.

[25] Comma già modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, dall'art. 6 del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 363, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[26] Comma sostituito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 quater del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 6 ter del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla L. 24 giugno 2013, n. 71.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[31] Lettera già modificata dalla L. di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[33] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[36] Comma inserito dall'art. 1, comma 438, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[37] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 e abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma inserito dalla L. di conversione.

[41] Comma inserito dall'art. 1, comma 438, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[44] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[45] Lettera aggiunta dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[52] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[53] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[56] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[57] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[58] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[59] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[60] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[61] Numero aggiunto dalla L. di conversione.

[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[63] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 662, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, dall'art. 13 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, dall'art. 14 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 722, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[64] Comma inserito dall'art. 1, comma 556, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[65] Comma inserito dall'art. 1, comma 556, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[66] Comma inserito dall'art. 1, comma 556, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[67] Comma inserito dalla L. di conversione.

[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[71] Comma sostituito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[79] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[80] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[82] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[83] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 361, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[84] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 361, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[85] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 361, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[86] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 877, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[89] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 11 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

[90] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[91] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[92] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[93] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[96] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[97] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[98] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[99] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[103] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[104] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[105] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[106] Articolo inserito dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

[107] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[111] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[112] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[113] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[114] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[115] Comma così sostituito dalla L. di conversione.