§ 17.2.252 - L. 1 agosto 2012, n. 122.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:01/08/2012
Numero:122


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, [...]


§ 17.2.252 - L. 1 agosto 2012, n. 122.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

(G.U. 3 agosto 2012, n. 180)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 2012, N. 74

 

     All'articolo 2:

 

     al comma 1, dopo le parole: «è istituito» sono inserite le seguenti:

     «, a decorrere dall'anno 2012,»;

 

     al comma 2, primo periodo, le parole: «nel rispetto» sono sostituite dalle seguenti:

     «nei limiti»;

 

     al comma 5:

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri»;

 

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al periodo precedente, può provvedersi mediante corrispondente riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate, nonchè le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato»;

 

     al comma 6:

     al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e 15-ter, e dall'articolo 13»;

 

     al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni».

 

     All'articolo 3:

 

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,»;

 

     la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013;»;

 

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto;»;

 

     alla lettera c), dopo le parole: «alle strutture adibite ad attività sociali,» sono inserite le seguenti: «socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie,»;

 

     dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

     «f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;

     f-ter) la concessione dì contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonchè a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;

     f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti»;

 

     al comma 2, la parola: «utilizzate» è sostituita dalle seguenti: «esistenti o in corso di realizzazione»;

 

     al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «30 ottobre 2008, n. 19,» sono inserite le seguenti: «nonchè alle corrispondenti disposizioni delle regioni Lombardia e Veneto,», le parole: «della predetta regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle predette regioni» e dopo le parole: «paesaggistici,» sono inserite le seguenti: «fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della sagoma e per la riduzione della volumetria,»;

 

     al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'allegato 1 al presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonchè per le imprese con sede o unità locali al di fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche,» e dopo le parole: «deve acquisire» sono inserite le seguenti: «, nei casi di cui al comma 8,»;

 

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria»;

 

     il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

     a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

     b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

     c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso»;

 

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle nonne tecniche vigenti, 'in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali»;

 

     il comma 10 è sostituito dal seguente:

     «10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze temporali:

     a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza mica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

     b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

     c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra quattro e otto per valori di livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione:

 

4+ (Ls - 30) / 5 »;

 

     al comma 12, secondo periodo, le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 2»;

 

     dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

     «13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, •culturale e paesaggistica.

     13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati o ricostruiti».

 

     All'articolo 4:

 

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «d'intesa fra loro,» sono inserite le seguenti: «sentiti le province e i comuni interessati per i profili di competenza,» e le parole: «all'uopo individuate» sono sostituite dalle seguenti: «allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al medesimo articolo 2»;

     alla lettera a), le parole: «compresi quelli adibiti all'uso scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico .o educativo per la prima infanzia,», le parole: «le strutture edilizie» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture edilizie», dopo la parola: «nonchè» sono inserite le seguenti: «degli edifici municipali,», le parole: «le caserme» sono sostituire dalle seguenti: «delle caserme», le parole: «gli immobili demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili demaniali» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione»;

 

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «comma 2,» è inserita la seguente: «anche», le parole da: «e dei competenti uffici» fino a: «istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè degli altri soggetti pubblici competenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentiti, in merito agli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i comuni competenti»;

 

     al comma 3, le parole: «bilancio statale» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dello Stato»;

 

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo I i segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle nuove o maggiori attività delle amministrazioni medesime connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis. - (Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le attività culturali). - 1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, nonchè per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti misure:

     a) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1;

     b) è autorizzata per il Ministero per i beni e le attività culturali la spesa di 500.000 curo annui, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014,• per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000 curo annuì per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinata alle spese di parte corrente».

 

     All'articolo 5:

 

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regolare attività» sono inserite le seguenti: «educativa per la prima infanzia e», le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», le parole: «dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 169, convertito dalla legge 30 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169» e dopo le parole: «ed alla ricostruzione degli edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «o utilizzati per attività educativa per la prima infanzia»;

 

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono altresì ripartite tra le regioni medesime le seguenti risorse:

     a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

     b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012»;

 

     al comma 3, le parole: «l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna può» sono sostituite dalle seguenti: «gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono».

 

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di controlli antimafia). - 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzione sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.

     2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

     a) trasporto di materiali a discarica. per conto di terzi;

     b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

     c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

     d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

     e) noli a freddo di macchinari;

     f) fornitura di ferro lavorato;

     g) autotrasporti per conto di terzi;

     h) guardiania dei cantieri.

     3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

     4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonchè sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

     5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

     6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.

     7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente-e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

     All'articolo 6:

 

     ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, lettere a) e b), le parole: «31 luglio 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

 

     al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

 

     al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni»;

 

     al comma 9, le parole: «ai sensi del comma 6, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7, lettera b)».

 

     All'articolo 7:

 

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «valutati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».

 

     Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

     «Art. 7-bis. - (Crediti vantati dalle imprese). - 1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche, ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'allegato l al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno».

 

     All'articolo 8:

 

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «del persistente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo», le parole: «30 settembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012» e le parole: «interessi. Sono» sono sostituite dalle seguenti: «interessi, sono»;

     al numero 9), primo periodo, le parole: «negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107» sono sostituite dalle seguenti: «nell'albo di cui all'articolo 106»; il secondo periodo è soppresso; al terzo periodo, dopo le parole: «attività imprenditoriale, commerciale, artigianale» è inserita la seguente: «, agricola» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale»;

     dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:

     «9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817,. concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice»;

 

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «sospesi ai sensi del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sospesi ai sensi del precedente periodo»;

 

     al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ordinanze sindacali di sgombero» sono inserite le seguenti: «, comunque adottate entro il 30 novembre 2012,», al secondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2012 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente»;

 

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficigle n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1»;

 

     al comma 4, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale»;

 

     al comma 5, la parola: «sospesi» è sostituita dalla seguente: «sospese»;

 

     al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 1218» sono aggiunte le seguenti: «del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi»;

 

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013»;

 

     al comma 8, dopo le parole: «normative comunitarie, statali o regionali in materia di» sono inserite le seguenti: «benessere animale,», le parole: «registrazione e comunicazione delle loro movimentazioni,» sono soppresse e dopo le parole: «nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici» sono inserite le seguenti: «, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni,»;

 

     al comma 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonchè dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami»;

 

     al comma 11, le parole: «gli agricoltori» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende agricole»;

     al comma 13, le parole: «nei punti» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi»;

     al comma 14, le parole: «all'articolo 6 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dalle rispettive leggi regionali»;

     al comma 15, dopo le parole: «regione Emilia-Romagna,» sono inserite le seguenti: «della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo,»;

     dopo il comma 15 sono aggiunti ì seguenti:

     «15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici.

     15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.

     15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonchè in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».

 

     All'articolo 10:

 

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «medie imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali».

 

     All'articolo 11, comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012» e dopo le parole: «alle imprese» sono inserite le seguenti: «, con sede o unità locali»;

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono comprese tra ì beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori».

 

     Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis. - (Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca). - 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai corrimi 354, 358, 359, 360 e 361 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario 2013, una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 del medesimo articolo l della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, la ristrutturazione e il ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

     2. Le grandi imprese di cui al comma I possono accedere ad un finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati è fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

     3. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo dedreto sono disciplinate la misura e le modalità del concorso delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

     4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

     All'articolo 12:

 

     al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2012» sono inserite le seguenti: «sono assegnati, ai sensi del comma 3»;

 

     al comma 3, le parole: «per le finalità di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della successiva riassegnazione alla contabilità speciale di cui al comma 1 del presente articolo».

 

     Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

     «Art. - (Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese). - 1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unità locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.

     2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

 

     All'articolo 13:

 

     al comma 1, dopo le parole: «destinati ad abbattere» sono inserite le seguenti: «per intero».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1, le parole: «alla Regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni di cui al presente decreto» e le parole: «della medesima Regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni».

 

     All'articolo 16:

 

     al comma 2, dopo le parole: «sul bilancio» è inserita la seguente: «autonomo».

 

     All'articolo 17:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; al secondo periodo, le parole: «di cui al presente punto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma», la parola: «facilmente» è soppressa e le parole: «secondo le modalità del punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dal comma 2»;

 

     al comma 4, le parole: «di cui al punto 1 ove occorra» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma I ove occorra», le parole: «della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole da: «In caso» fino a: «punto I» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di ulteriori necessità, i presidenti delle regioni dei territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli ulteriori impianti in cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1»;

 

     al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «CER 20.01.34» sono aggiunte le seguenti: «, ai rifiuti che contengono amianto il codice CER 17.06.05*»;

 

     al comma 6, primo periodo, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

 

     al comma 7, primo periodo, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

 

     al comma 8, le parole: «di cui al punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

 

     al comma 9, al primo periodo, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4» e le parole: «di cui al precedente punto 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; al sesto periodo, le parole: «sulla base della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del presente decreto»;

 

     al comma 10, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4»;

 

     al comma 11, le parole: «al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4» e le parole: «di cui al punto 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;

 

     al comma 12, le parole: «di cui al punto 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasporto dei rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

 

     al comma 17, dopo le parole: «1,5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012».

 

     All'articolo 18:

 

     al comma 3, le parole: «Allegato 8» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda»;

 

     al comma 5, le parole: «Allegato 8» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato VIII alla parte seconda».

 

     All'articolo 19:

 

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al punto 25» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

 

     al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «per le procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione Veneto»;

 

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli oneri di natura tariffaria».

 

     Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 19-bis. - (Zone a burocrazia zero). - 1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 19-ter. - (Compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attività, residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, è riconosciuta la facoltà di compensare le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura per l'attuazione del presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica».

 

     All'articolo 20:

 

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «l. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno 2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1».