§ 2.2.58 - L.R. 23 luglio 2001, n. 21.
Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA).


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:23/07/2001
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Agenzia.
Art. 2.  Attribuzioni.
Art. 3.  Funzioni della Regione, delle Province e delle Comunità Montane.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Il Direttore.
Art. 6.  Attribuzioni del Direttore.
Art. 7.  Il Collegio dei revisori.
Art. 8.  Personale dell'Agenzia.
Art. 9.  Bilancio, contabilità e certificazione.
Art. 10.  Gestione e consistenza delle risorse finanziarie.
Art. 11.  Raccordi operativi e gestione delle informazioni.
Art. 12.  Norma transitoria.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.58 - L.R. 23 luglio 2001, n. 21.

Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA).

(B.U. n. 101 del 24 luglio 2001).

 

Art. 1. Istituzione dell'Agenzia.

     1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di seguito denominata "Agenzia".

     2. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, secondo quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 2. Attribuzioni.

     1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA - Sezione Garanzia.

     2. L'Agenzia è garante, nei confronti dell'Unione Europea, degli adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di erogazione di cui al comma 1. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995, l'Agenzia provvede a:

     a) emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3;

     b) eseguire i pagamenti;

     c) contabilizzare i pagamenti.

     3. La Giunta regionale adotta le direttive cui deve conformarsi l'attività dell'Agenzia.

     4. All'Agenzia può essere affidata tramite convenzione, da adottarsi nel rispetto delle norme nazionali e regionali di finanza e contabilità, anche la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province, dalle Comunità Montane. Nel caso in cui le Province e le Comunità Montane, per l'attuazione di interventi contributivi con utilizzo di risorse loro assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, dispongano di avvalersi dell'Agenzia, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del citato art. 7 e le risorse sono trasferite all'Agenzia direttamente dalla Regione in modo da assicurare, per ciascun ente locale interessato, una adeguata disponibilità di cassa in relazione alla tipologia degli interventi.

 

     Art. 3. Funzioni della Regione, delle Province e delle Comunità Montane.

     1. La Regione, le Province e le Comunità Montane, in materia di concessione di aiuti, contributi e premi comunitari di rispettiva competenza in base all'art. 2 e al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 1997, svolgono, di norma, tutte le fasi procedimentali relative al ricevimento delle domande ed alla loro istruttoria, avvalendosi del sistema informatico dell'Agenzia, e provvedono all'autorizzazione con richiesta dell'emissione del nulla osta di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2.

     2. I rapporti delle Province e delle Comunità Montane con l'Agenzia sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1663/95.

     3. Le funzioni di controllo successivo e sanzionatorie sono svolte dalla Regione, dalle Province e dalle Comunità Montane, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 1997.

 

     Art. 4. Organi.

     1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore e il Collegio dei revisori.

 

     Art. 5. Il Direttore.

     1. Il Direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.

     2. Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo [1].

     3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

     4. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Detta incompatibilità non opera qualora il Direttore sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina della Regione Emilia-Romagna.

     5. Quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi, disposizioni comunitarie o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Regione risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore.

 

     Art. 6. Attribuzioni del Direttore.

     1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare, il Direttore:

     a) adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i regolamenti in materia di organizzazione e di contabilità, il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'art. 9, comma 2, trasmettendoli alla Giunta regionale per l'approvazione, nonché alla competente Commissione consiliare per informazione;

     b) adotta specifici manuali e modelli procedimentali per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria;

     c) adotta i provvedimenti di utilizzo delle risorse finanziarie gestite dall'Agenzia;

     d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.

     2. Il Direttore può stipulare, nell'ambito delle competenze dell'Agenzia, convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 165 del 1999.

 

          Art. 7. Il Collegio dei revisori.

     1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni.

     2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla Giunta regionale.

     3. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione consiliare per le attività produttive ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

     4. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. Personale dell'Agenzia.

     1. Al fabbisogno di risorse umane da acquisire con contratto di lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia. La Giunta regionale, su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa relativo a detto personale.

     2. La Giunta regionale, al fine di assumere il personale di cui al comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il tetto di spesa.

     3. Il Direttore dell'Agenzia può stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale:

     a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e seguenti del Codice civile;

     b) contratti per la fornitura di lavoro temporaneo.

     4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di cui alla lettera b), l'Agenzia può avvalersi del supporto delle competenti strutture regionali.

 

     Art. 9. Bilancio, contabilità e certificazione.

     1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento del sistema contabile ed ha una durata annuale. Esso inizia:

     a) l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione delle risorse di cui all'art. 10, comma 1;

     b) il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno successivo per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie del FEOGA - Sezione Garanzia e dei relativi cofinanziamenti di cui all'art. 10, comma 2, lett. a);

     c) l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto concerne la gestione dei fondi di cui all'art. 10, comma 2, lett. b).

     2. Il bilancio preventivo annuale dell'Agenzia, per la gestione delle attività di cui al comma 1, lett. a), redatto in termini di competenza e cassa, è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente, ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

     3. Per la gestione delle attività di cui al comma 1, lett. b), è adottato un bilancio formulato in termini finanziari di sola cassa.

     4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate ai sensi del comma 1, lett. c), è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa.

     5. Il regolamento di contabilità, disciplina la gestione delle tipologie di attività di cui al comma 1, con riferimento ai principi fondamentali della contabilità regionale per le attività di cui alla lett. a), con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui alle lett. b) e c).

     6. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA - Sezione Garanzia sono certificati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 165 del 1999.

 

     Art. 10. Gestione e consistenza delle risorse finanziarie.

     1. Costituiscono entrate proprie dell'Agenzia:

     a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore nonché i rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;

     b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;

     c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;

     d) somme assegnate dalle Province e dalle Comunità Montane in relazione alle competenze affidate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a titolo di oneri per la gestione delle funzioni affidate.

     2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:

     a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, premio o contributo, cofinanziati ai sensi della normativa comunitaria;

     b) le somme assegnate all'Agenzia dalla Regione, dalle Province e dalle Comunità Montane per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 2.

     3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia rispettivamente con le dizioni "Aiuti comunitari" e "Aiuti di Stato" da tenersi in contabilità speciali presso la Tesoreria.

     4. L'Agenzia, previa procedura ad evidenza pubblica, stipula una convenzione assegnando ad un istituto di credito le funzioni di tesoreria, ovvero si avvale delle disposizioni regionali che consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 11. Raccordi operativi e gestione delle informazioni.

     1. L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 165/99 tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea disposte dal Reg. (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'Agenzia attiva i collegamenti telematici al fine di garantire lo scambio delle informazioni e dati necessari con il Ministero competente in materia di bilancio e programmazione economica e con la Banca d'Italia.

     3. Per l'esercizio delle funzioni, dei compiti e dei controlli, l'Agenzia si avvale, come previsto dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 1999, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dei servizi informatici regionali, nonché di altri servizi informatici che possano essere di supporto o ausilio.

 

     Art. 12. Norma transitoria.

     1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione individua l'Agenzia quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 165/99.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. b) e c) della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 29 ottobre 2008, n. 17.