§ 5.4.24 - Legge Regionale 25 giugno 1996, n. 21.
Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione e cultura
Data:25/06/1996
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Azioni programmatiche della Regione.
Art. 3.  Comitato regionale per le politiche giovanili.
Art. 4.  Contributi regionali.
Art. 5.  Coordinamento delle azioni.
Art. 6.  Accordi di programma e Conferenze dei servizi.
Art. 7.  Convenzioni.
Art. 8.  Conferenza regionale.
Art. 9.  Forum regionale dei giovani.
Art. 10.  Norme finanziarie.


§ 5.4.24 - Legge Regionale 25 giugno 1996, n. 21. [1]

Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani.

(B.U. n. 75 del 1 luglio 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza degli adolescenti e dei giovani di entrambi i sessi, mediante la loro autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni della regione.

     2. La Regione Emilia-Romagna promuove e coordina politiche volte a favorire il pieno sviluppo della personalità degli adolescenti e dei giovani sul piano culturale, sociale ed economico, ne promuove e valorizza le forme associative.

     3. Per conseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli Enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un'ottica di sistema - gli interventi rivolti ad adolescenti e giovani. La Regione, per l'integrazione degli interventi ed in considerazione delle diverse opportunità conseguenti al luogo di residenza, al sesso, alla classe di età, individua quali ambiti prioritari di intervento:

     a) la famiglia;

     b) l'ambiente esterno inteso quale insieme di reti di relazioni, informali e formali;

     c) i contesti scolastici, educativi e lavorativi.

     4. La Regione attiva altresì forme di cooperazione nazionale e transnazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.

     5. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti gli adolescenti e ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

 

     Art. 2. Azioni programmatiche della Regione.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione prioritariamente coordina con gli indirizzi della presente legge i piani poliennali e gli interventi delle leggi di settore che abbiano ricaduta sulla condizione dei giovani.

     2. La Regione attua inoltre le azioni programmatiche seguenti:

     a) favorisce la costituzione di forme associative fra i soggetti di livello provinciale che operano nel campo dell'orientamento alla formazione e del mercato del lavoro promuovendone il coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale;

     b) promuove con opportuni interventi in campo informativo, formativo e sociale la prosecuzione degli studi per una scolarità piena dopo l'obbligo;

     c) garantisce l'informazione a favore delle giovani generazioni tramite la promozione degli "informagiovani" nelle realtà che ne sono sprovviste e il coordinamento, il sostegno e la qualificazione di quelli attivati, la formazione degli operatori, l'orientamento, l'innovazione tecnologica, il sostegno alla realizzazione di banche dati;

     d) promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica e le carenze comunicative e relazionali;

     e) sostiene e promuove progetti e programmi di servizi socio- assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio e alla educazione e informazione in campo sessuale;

     f) sostiene e valorizza la creatività e le produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;

     g) promuove e sostiene programmi e iniziative finalizzate alla educazione e alla sicurezza stradale;

     h) predispone un progetto regionale di "Carta giovani", in raccordo con analoghi strumenti a livello nazionale ed europeo;

     i) favorisce la creazione di "centri tematici" di livello interprovinciale e regionale;

     l) promuove iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro;

     m) promuove iniziative tendenti a facilitare sistemazioni abitative per giovani;

     n) promuove, coordina e sostiene la mobilità giovanile e gli scambi socio-culturali internazionali.

 

     Art. 3. Comitato regionale per le politiche giovanili.

     1. La Regione, al fine di attivare e coordinare politiche ed azioni con le finalità dell'art. 1, istituisce un Comitato presieduto dall'Assessore regionale delegato alle politiche giovanili, e composto almeno dagli assessori delegati alle seguenti materie:

     a) diritto allo studio, formazione professionale e mercato del lavoro;

     b) cultura, informazione, sport e tempo libero;

     c) servizi sociali.

     2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta ed ha le seguenti funzioni:

     a) coordinare le azioni di cui all'art. 2 anche promuovendo specifici strumenti programmatici;

     b) propone i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 4 [2];

     c) effettuare gli opportuni raccordi con organismi e programmi nazionali e transnazionali rivolti ai giovani;

     d) garantire l'integrazione fra i diversi strumenti di ricerca e osservatori della regione;

     e) recepire le proposte della Conferenza di cui all'art. 8, stabilendo settori e modalità d'intervento prioritari e indicando gli opportuni riferimenti a bilancio.

     3. Il Comitato si avvale di una struttura tecnico-amministrativa che opera presso l'Assessorato dotato di delega specifica e che può ricorrere a collaborazioni esterne.

     4. La Giunta, su conforme proposta del Comitato, adotta gli atti di propria competenza necessari ai fini di cui al comma 2.

 

          Art. 4. Contributi regionali. [3]

     1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di contributi per:

     a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica di servizi rivolti ai giovani;

     b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad attività rivolte ai giovani.

     2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, su conforme proposta del Comitato di cui all'art. 3, criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Coordinamento delle azioni.

     1. La Giunta regionale istituisce un gruppo di lavoro interassessorile ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, a cui partecipano funzionari degli assessorati con competenze riguardanti le problematiche giovanili, con i seguenti compiti:

     a) supporto al Comitato regionale nella definizione di linee di lavoro coordinate e coerenti con le finalità della legge;

     b) monitoraggio delle strutture, delle tendenze e delle aspettative del mondo giovanile, oltre che delle politiche e degli interventi rivolti ai giovani.

     2. Il gruppo di lavoro può avvalersi della collaborazione di tecnici che operano nelle realtà locali, regionali e nazionali del settore.

 

     Art. 6. Accordi di programma e Conferenze dei servizi.

     1. La Regione, per attuare le azioni programmatiche di cui all'art. 2, favorisce il più ampio raccordo fra enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e le Conferenze di servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 7. Convenzioni.

     1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, per attuare e gestire iniziative rientranti nelle finalità della presente legge, possono avvalersi, tramite convenzione, di associazioni pubbliche e private, di cooperative di servizi gestite da giovani e di cooperative sociali.

 

     Art. 8. Conferenza regionale.

     1. Il Comitato regionale di cui all'art. 3 indice, con cadenza almeno biennale, la Conferenza regionale per le politiche giovanili, a cui partecipano gli Assessori competenti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane.

     2. La Conferenza formula al Comitato di cui all'art. 3 proposte di programmi e progetti relativi alle condizioni dei giovani, coordinando e armonizzando gli indirizzi e le iniziative regionali con quelle degli Enti territoriali.

 

     Art. 9. Forum regionale dei giovani.

     1. E' istituito il Forum regionale dei giovani di cui fanno parte i rappresentanti dei Forum provinciali e comunali e delle associazioni riconosciute ai sensi della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 che chiedano di farne parte, la cui attività sia rivolta prevalentemente ai giovani.

     2. Il Forum:

     a) propone progetti al Comitato di cui all'art. 3 ed alla Conferenza di cui all'art. 8;

     b) esprime parere in ordine ai progetti, alle azioni ed ai programmi del Comitato e della Conferenza;

     c) elabora ed approva il regolamento per il suo funzionamento.

     3. Il Forum è costituito con delibera del Consiglio regionale, con cadenza triennale.

 

     Art. 10. Norme finanziarie.

     1. Per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2 che rientrano negli interventi definiti dalle leggi di settore vigenti, la Regione fa fronte nell'ambito degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

     2. La Regione concorre alla realizzazione:

     a) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera a), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);

     b) degli interventi di cui all'articolo 4, lettera b), mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio, che sarà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 40 della legge regionale n. 40 del 2001 [4].


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 28 luglio 2008, n. 14.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 59 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 59 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[4] Comma così sostituito dall’art. 59 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.