§ 3.11.6 – L.R. 23 marzo 1990, n. 22.
Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione
Data:23/03/1990
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Servizi per la cooperazione.
Art. 3.  Modalità e criteri per la fornitura dei servizi.
Art. 4.  Priorità e criteri.
Art. 5.  Programmi di integrazione e sviluppo.
Art. 6.  Costituzione dal sistema informativo sulla cooperazione regionale (SICR).
Art. 7.  Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione.
Art. 7 bis.  Contributi integrativi.
Art. 8.  Commissione regionale per la cooperazione.
Art. 9.  Compiti della Commissione.
Art. 10.  Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola.
Art. 11.  Esercizio dei diritti di socio fondatore.
Art. 12.  Nomina dei rappresentanti della Regione.
Art. 13.  Contributo.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.11.6 – L.R. 23 marzo 1990, n. 22.

Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.

(B.U. 26 marzo 1990, n. 27).

 

Art. 1. Principi generali. [1]

     [1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi sanciti dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 3 del proprio Statuto, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.

     2. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna disciplina - in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale - gli interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione della impresa cooperativa.]

 

TITOLO I

SERVIZI ED INCENTIVI PER LE COOPERATIVE

 

     Art. 2. Servizi per la cooperazione. [2]

     [1. La Regione Emilia-Romagna promuove specifici interventi per facilitare la promozione e la qualificazione dell'impresa cooperativa, in quanto operante nei settori di competenza regionale. In particolare tali interventi possono riguardare servizi e progetti di particolare rilevanza relativi a:

     a) attività finalizzate alla valorizzazione del lavoro e delle capacità professionali;

     b) consulenza tecnico-manageriale per il potenziamento e la razionalizzazione aziendale;

     c) attività di assistenza e consulenza finanziaria al fine di agevolare l'accesso ai canali di credito e di coordinare i possibili strumenti finanziari in rapporto alle esigenze delle imprese;

     d) diffusione e trasferimento di conoscenze e competenze nel settore dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative volte all'introduzione di nuovi prodotti e nuove tecniche che incrementino la produttività e la competitività;

     e) preparazione di studi di mercato e progetti di fattibilità per processi di ammodernamento e di nuova localizzazione delle imprese;

     f) attività di ricerca caratterizzate da contenuti particolarmente rilevanti ai fini dello sviluppo del settore cooperativo;

     g) assistenza e promozione per programmi di commercializzazione e di sviluppo dell'esportazione;

     h) costituzione di servizi per la certificazione e il controllo dell'andamento finanziario, organizzativo e produttivo delle Cooperative.]

 

     Art. 3. Modalità e criteri per la fornitura dei servizi. [3]

     [1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2 la Regione può stipulare convenzioni con associazioni, enti, società pubbliche e private che svolgono, con comprovata qualificazione, attività di servizio alle imprese cooperative.

     2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce procedure e modalità per la definizione delle convenzioni.

     3. Sempre ai fini della attuazione dell'art. 2 la Regione coordina l'attività degli organismi di emanazione regionale operanti nel campo dei servizi alle imprese.]

 

     Art. 4. Priorità e criteri. [4]

     [1. Nella ammissione agli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 5 sono considerate prioritarie le iniziative che si distinguono per:

     a) caratteristiche di innovazione nelle tecnologie e nella organizzazione produttiva;

     b) l'adozione di tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente;

     c) particolare rilevanza sociale e civile;

     d) rispondenza alle esigenze dei territori svantaggiati.

     2. La positiva verifica dello stato dell'azienda è condizione per l'accesso agli interventi di cui all'art. 2.]

 

     Art. 5. Programmi di integrazione e sviluppo. [5]

     [ 1. La Regione Emilia- Romagna partecipa al finanziamento della progettazione di programmi di integrazione e di sviluppo per i fini di cui all'art. 2.

     2. I progetti possono essere presentati tramite le associazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, da consorzi di cooperative, da più cooperative in forma associata; essi debbono includere:

     a) iniziative di integrazione intercooperativa;

     b) promozione commerciale, marketing, supporto all'esportazione;

     c) tutela e controllo della qualità delle produzioni;

     d) acquisizione di know-how e tecnologie;

     e) assistenza finanziaria;

     f) formazione e informazione professionali;

     g) strutturazione organizzativa.]

 

     Art. 6. Costituzione dal sistema informativo sulla cooperazione regionale (SICR). [6]

     [ 1. Il sistema informativo sulla cooperazione raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione regionale.

     2. Il SICR è costituito nell'ambito dell'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione ed opera in raccordo con le Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, con le quali può sviluppare apposita convenzione per acquisire tutte le informazioni utili ai fini delle conoscenze del fenomeno cooperativo.]

 

TITOLO II

CONSORZIO FIDI

 

     Art. 7. Costituzione di un consorzio fidi regionale per la cooperazione.

     1. La Regione Emilia-Romagna promuove la creazione di un Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.

     1 bis. Il Consorzio può associare, sulla base del proprio statuto, in misura non superiore al 40%, anche soggetti senza fini di lucro, operanti nel settore della cultura e dello spettacolo, non costituiti in forma cooperativa. Gli interventi a favore di detti soggetti non possono essere finanziati con i fondi di cui alla presente legge [7].

     2. Il Consorzio, oltre la prestazione di garanzie fideiussorie, svolge le attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria previste dall'art. 2 e promuove la stipulazione di convenzioni con il sistema creditizio, per facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative. Il Consorzio interviene per favorire programmi di investimento per lo sviluppo delle cooperative.

     3. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alla formazione del fondo consortile.

     4. Il Consiglio regionale con propria delibera determina i criteri per l'individuazione dei destinatari dei servizi del Consorzio, le modalità di concessione e i vincoli di destinazione del contributo al fondo.

     5. L'erogazione del contributo è condizionata all'approvazione dello Statuto del Consorzio e alla nomina di uno o più rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio regionale.

     5 bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonché le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione [8].

 

     Art. 7 bis. Contributi integrativi. [9]

     1. La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la concessione di contributi.

     2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.

     3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso.

TITOLO III

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE

 

     Art. 8. Commissione regionale per la cooperazione. [10]

     [1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione, con funzioni consultive e propositive.

     La Commissione è composta:

     a) dall'Assessore regionale alla cooperazione, o da un suo delegato, che la presiede;

     b) dagli Assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali [11];

     c) da quattro membri designati da ciascuna delle sezioni regionali delle Associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

     d) da sei membri designati dalle organizzazioni regionali imprenditoriali e sindacali dei settori produttivi;

     e) da cinque membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;

     f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale [12].

     2. La Commissione resta in carica quanto il Consiglio regionale e scade con esso.

     3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, il quale provvede anche alla designazione del segretario scegliendolo tra i collaboratori regionali.

     4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale.

     5. Alla Commissione spettano inoltre le competenze già attribuite alla Consulta regionale della cooperazione istituita dall'art. 2 della L.R. 17 marzo 1980, n. 17, escluse quelle relative alle modalità di applicazione delle Leggi regionali 27 luglio 1982, n. 33, e 10 settembre 1987, n. 29.

     E' abrogato l'art. 3 della L.R. n. 17 del 1980.]

 

     Art. 9. Compiti della Commissione. [13]

     [1. La Commissione esprime pareri e proposte sulle scelte di programmazione regionale riguardanti lo sviluppo della cooperazione.

     2. In particolare, la Commissione:

     a) propone indirizzi e criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

     b) favorisce lo sviluppo dei rapporti fra le istituzioni e la cooperazione, anche al fine di un più generale coordinamento fra gli interventi nazionali, regionali e locali;

     c) verifica annualmente, attraverso una relazione alla Giunta, che la trasmette alla competente Commissione consiliare, la propria attività in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno del movimento cooperativo;

     d) esprime parere sulle convenzioni di cui all'art. 3 e sui progetti di cui all'art. 5;

     e) svolge ogni altro compito ad essa attribuito dalle leggi o dai regolamenti regionali.]

 

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE PER LA COOPERAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA"

 

     Art. 10. Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola. [14]

     [1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente alle associazioni cooperative e ad altri soggetti pubblici e privati, alla istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano- romagnola", la quale sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.

     2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:

     a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;

     b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.]

 

     Art. 11. Esercizio dei diritti di socio fondatore. [15]

     [1. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.]

 

     Art. 12. Nomina dei rappresentanti della Regione. [16]

     [1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo Statuto della Fondazione stessa.]

 

     Art. 13. Contributo. [17]

     [1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un contributo di Lire 100 milioni.]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie. [18]

     [1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Amministrazione regionale farà fronte, a partire dall'esercizio 1990, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa, con apposita e specifica autorizzazione che verrà disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con la legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio stesso, ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.]


[1] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 1997, n. 42.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 1997, n. 42.

[10] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[11] Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

[13] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[14] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[15] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[16] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[17] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.

[18] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 giugno 2006, n. 6.