§ 3.11.6/1 - Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 42.
Integrazioni alla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione".


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione
Data:12/12/1997
Numero:42


Sommario
Art. 3.  Norme finanziarie per l'esercizio 1997.
Art. 4.  Dichiarazione di urgenza.


§ 3.11.6/1 - Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 42.

Integrazioni alla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione".

(B.U. n. 125 del 16 dicembre 1997).

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3. Norme finanziarie per l'esercizio 1997.

     1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 22 del 1990, inserito dalla presente legge, e ammontanti complessivamente a Lire 2.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" del Bilancio per l'esercizio 1997, secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla L.R. 24 aprile 1997, n. 8.

     2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 


[1] Integrano e modificano la L.R. 12 dicembre 1997, n. 42.