§ 5.2.34 - Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7.
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/02/1994
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Albo regionale delle cooperative sociali.
Art. 3.  Iscrizione all'Albo regionale.
Art. 4.  Cancellazione dall'Albo regionale.
Art. 5.  Ricorso in opposizione.
Art. 6.  Raccordo e collaborazione con i Servizi pubblici.
Art. 7.  Raccordo con le politiche attive del lavoro.
Art. 8.  Formazione.
Art. 9.  Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Art. 10.  Partecipazione alle gare e scelta del contraente.
Art. 11.  Convenzioni.
Art. 12.  Contenuti delle convenzioni.
Art. 13.  Durata delle convenzioni.
Art. 14.  Pagamento dei corrispettivi.
Art. 15.  Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali.
Art. 16.  Contributi alle cooperative sociali e loro consorzi.
Art. 17.  Interventi per le prestazioni di garanzie fidejussorie.
Art. 18.  Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse.
Art. 19.  Modalità di intervento.
Art. 20.  Verifica e revoca dei contributi.
Art. 21.  Costituzione.
Art. 22.  Competenze della Commissione.
Art. 23.  Norma finanziaria.
Art. 24.  Norma finale.


§ 5.2.34 - Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7. [1]

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381.

(B.U. n. 12 del 8 febbraio 1994).

 

TITOLO I

FINALITA' DELLA LEGGE E ISTITUZIONE

DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, detta norme:

     a) per l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

     b) per determinare modalità di raccordo dell'attività delle cooperative sociali con quella dei servizi pubblici socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale e con l'attività di sviluppo dell'occupazione;

     c) per fissare i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali o loro consorzi e gli enti pubblici;

     d) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;

     e) per l'istituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale.

 

     Art. 2. Albo regionale delle cooperative sociali.

     1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali articolato in sezioni provinciali, in attuazione dell'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 [2].

     2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.

     3. L'Albo è tenuto presso la Presidenza della Giunta tramite apposita struttura organizzativa.

     4. L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni:

     a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;

     b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

     5. Le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/91 che abbiano come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte

contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali - assistenziali - sanitari ed educativi. In tal caso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge 381/91 viene determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B.

     6. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone handicappate, l'iscrizione nell'Albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell'art. 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     7. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 114 del TU approvato con DPR 8 ottobre 1990, n. 309, l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo TU.

 

     Art. 3. Iscrizione all'Albo regionale.

     1. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32.

     3. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato entro trenta giorni al richiedente, alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e agli uffici previdenziali competenti per territorio; il provvedimento è altresì comunicato alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni rappresentative delle cooperative a livello regionale, e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale le variazioni intervenute nella compagine sociale e ogni altro dato concernente la vita associativa, secondo le modalità stabilite col provvedimento di cui al comma 1.

 

     Art. 4. Cancellazione dall'Albo regionale.

     1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con delibera motivata della Giunta regionale da pubblicarsi, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione:

     a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione e quando la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della diffida;

     b) quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCPS 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;

     c) quando non sia stato possibile effettuare entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa o dal consorzio, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 381/91;

     d) a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle cooperative di quanto contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai sensi dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

     e) quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme alle finalità della presente legge;

     f) quando le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 3 siano omesse o risultino non veritiere.

     2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla lettera a) del comma 1 qualora il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida.

     3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonché agli altri soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 3 ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. Ricorso in opposizione. [3]

 

TITOLO II

RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI,

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

 

     Art. 6. Raccordo e collaborazione con i Servizi pubblici.

     1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi pubblici in materia socio-assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell'occupazione con l'attività svolta dalle cooperative sociali i loro consorzi.

 

     Art. 7. Raccordo con le politiche attive del lavoro.

     1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a:

     a) sviluppare nuove occupazioni nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;

     b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

 

     Art. 8. Formazione.

     1. Ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e siano compresi nei piani annuali di formazione approvati dalle Province ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1979 ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.

     2. Nell'ambito della programmazione annuale e promozione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro degli operatori professionali la Regione promuove il raccordo, tramite la Commissione di cui all'art. 22, con le cooperative sociali e i loro consorzi al fine della individuazione e della definizione del loro fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.

     3. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, fermo restando le disposizioni della L.R. 2 novembre 1983, n. 39 in ordine al rilascio di attestati di qualifica.

 

     Art. 9. Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

     1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumono dette persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contributo pari al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Lo stesso contributo può essere concesso nel caso di assunzione tramite contratto di formazione-lavoro. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

     2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione- lavoro con:

     a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di 5.164,57 Euro per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature [4];

     b) contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

     2 bis. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere erogati, alle stesse condizioni e per la medesima durata, alle cooperative sociali iscritte nella Sez. B del corrispondente Albo regionale, che mantengono alle proprie dipendenze lavoratori per i quali siano venute meno le condizioni di svantaggio [5].

     3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale può modificare le percentuali dei contributi di cui ai commi 1 e 2. Il Consiglio regionale può altresì introdurre gli adeguamenti, che si rendessero necessari a seguito della emanazione di nuove normative in materia di accesso al mercato del lavoro.

     4. La Giunta regionale determina le modalità di accesso e di erogazione, anche per il tramite degli Enti locali, ai benefici previsti dal presente articolo, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

TITOLO III

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

 

     Art. 10. Partecipazione alle gare e scelta del contraente. [6]

     1. La partecipazione alle gare per l'appalto dei servizi di cui alla presente legge è subordinata all'assenza di cause di esclusione ed, in particolare, al rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali e assicurative, nonché al possesso dei requisiti di capacità tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria definiti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

     2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al contratto, quali, tra l'altro, il merito tecnico, la qualità del progetto e del servizio, le sue modalità di gestione ed il prezzo.

     3. Qualora la fornitura abbia ad oggetto beni o servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati costituisce particolare elemento di valutazione qualitativa, sulla base dei criteri di ponderazione determinati con la direttiva della Giunta regionale di cui al comma 1.

     4. Il bando di gara o il capitolato d'oneri indicano gli elementi di valutazione che saranno applicati e l'ordine di importanza loro attribuita.

     5. Fino alla emanazione di una apposita direttiva regionale che definisca gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge, nella scelta del contraente, l'elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto per l'aggiudicazione.

     6. La Giunta regionale, sulla base delle norme statali e comunitarie relative agli appalti di servizi, definisce con la direttiva di cui al comma 1:

     a) le cause di esclusione;

     b) i requisiti per la partecipazione alle gare;

     c) gli elementi per la valutazione della qualità dell'offerta;

     d) la documentazione probatoria;

     e) la metodologia di attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi di valutazione.

 

     Art. 11. Convenzioni.

     1. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge 381/91, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali, e le Amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per:

     a) la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;

     b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91.

     2. La gestione di servizi di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d'opera.

     3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima.

     4. Le cooperative sociali iscritte contemporaneamente nelle Sezioni A e B dell'Albo concorrono all'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubblica Amministrazione utilizzando, nella esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi.

     5. I criteri per l'accesso e per la scelta del contraente di cui all'art. 10 nonché lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti di cui al precedente art. 2, anche agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi [7].

     6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione di servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.

 

     Art. 12. Contenuti delle convenzioni.

     1. Le convenzioni di cui all'articolo 11 debbono almeno prevedere:

     a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;

     b) la durata della convenzione ed il regime delle proroghe;

     c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;

     d) eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;

     e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 381/91;

     f) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, ove necessaria;

     g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;

     h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

     i) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti. Tali verifiche possono essere effettuate con il concorso delle associazioni dell'utenza e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

     l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;    m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

     n) le modalità di raccordo con i servizi competenti nella materia oggetto di convenzione;

     o) qualora trattasi di cooperative di cui al comma 5 dell'art. 2, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della Legge 381/91, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.

     2. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91 deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

 

     Art. 13. Durata delle convenzioni.

     1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale, con verifiche annuali.

 

     Art. 14. Pagamento dei corrispettivi.

     1. Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza scopo di lucro di cui al comma 5 dell'articolo 11 sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei Servizi pubblici.

 

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO

E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

 

     Art. 15. Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali.

     1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti nell'Albo regionale rientrano a pieno titolo tra le imprese cooperative per le quali la Regione, sulla base della L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e delle specifiche leggi di settore, nonché di quanto previsto dalla presente legge, predispone interventi volti alla loro promozione, sviluppo e qualificazione, ivi compresi gli interventi che agevolano l'accesso al mercato creditizio e finanziario. In particolare la Regione favorisce i processi di integrazione consortile finalizzati allo sviluppo di attività di collaborazione fra cooperative.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in:

     a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi;

     b) interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie;

     c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario sia nel credito di esercizio delle cooperative sociali che per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose;

     d) finanziamento di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate, di cui all'art. 8.

     3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 22 del 1990 è così sostituita:

     (Omissis).

     4. Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 22 del 1990 è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Contributi alle cooperative sociali e loro consorzi.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti nell'Albo regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili; l'ammontare del contributo non può superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo può essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla Sezione B, ai consorzi iscritti alla Sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentate, sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro o per modificazioni di attrezzature o strumentazioni resesi necessarie per l'inserimento di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di 5.164,57 Euro per ogni cooperativa o consorzio [8].

 

     Art. 17. Interventi per le prestazioni di garanzie fidejussorie.

     1. Al fine di agevolare l'accesso al credito il Consiglio regionale nella propria delibera di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22 determina specifici criteri e modalità per le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'art. 2 della presente legge.

     2. Il Consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 22/90 tiene conto della specifica presenza della cooperazione sociale.

 

     Art. 18. Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi attualizzati in conto interesse ai soggetti di cui all'art 2 sui finanziamenti ottenuti e relativi ad anticipazioni su commesse o contratti o spese di consolidamento di passività onerose.

     2. Analoghi contributi la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti per spese di investimento o sviluppo.

     3. Il contributo regionale interviene per l'abbattimento del tasso nella misura non superiore al cinquanta per cento del tasso corrente. Detto contributo non può superare l'importo massimo di 51.645,69 Euro [9].

     4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo [10].

 

     Art. 19. Modalità di intervento.

     1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, con proprio atto, i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi e la concessione dei contributi di cui al presente titolo, tenuto anche conto dei programmi previsti dai piani sanitario, socio-assistenziale e della formazione professionale, nonché degli interventi previsti dalle leggi regionali sulla cooperazione.

 

     Art. 20. Verifica e revoca dei contributi.

     1. Le cooperative sociali ed i consorzi che hanno ottenuto contributi regionali ai sensi della presente legge sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dettagliato e documentato delle somme ricevute entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

     2. L'Amministrazione regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso il beneficiario per la verifica della corretta destinazione dei contributi erogati.

     3. I contributi sono revocati e la Giunta regionale dispone la restituzione di quelli già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge.

     4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni statali, regionali o locali.

 

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

 

     Art. 21. Costituzione. [11]

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, presso la Presidenza della Giunta, la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

     a) il Presidente della Giunta o suo delegato, che la presiede;

     b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

     c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

     d) un rappresentante designato dall'ANCI;

     e) un rappresentante designato dall'URPER;

     f) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

     2. Alle sedute partecipa, su invito del Presidente, un dirigente dell'Assessorato competente per ciascuna delle materie all'esame della Commissione.

     3. Alle sedute è invitato un dirigente dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

     4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 22. Competenze della Commissione. [12]

     1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime parere:

     a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;

     b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3;

     c) [13];

     d) sugli schemi tipo di convenzione cui all'art. 11;

     e) sul provvedimento della Giunta di cui all'art. 19;

     f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla definizione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

     1 bis. La Commissione acquisisce per il tramite delle Amministrazioni provinciali elementi di conoscenza per il monitoraggio sullo stato di applicazione della presente legge e formula periodicamente, in merito, osservazioni e proposte alla Giunta regionale [14].

     2. La Commissione formula altresì alla Giunta regionale osservazioni sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.

     3. La Commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

 

     Art. 23. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte:

     a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 8 entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposti annualmente a favore della vigente legislazione in materia di formazione professionale dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;

     b) per quanto riguarda gli interventi previsti agli articoli 9 - comma 1 e comma 2 - lett. b), 18 - comma 1, con l'istituzione, nella parte spesa del bilancio di previsione di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;

     c) per quanto riguarda gli interventi previsti dagli articoli 9 - comma 2 - lett. a), 16, 17, 18 - comma 2, con l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.

 

          Art. 24. Norma finale.

     1. Restano salve le iscrizioni all'Albo di cui alla delibera consiliare 17 dicembre 1992, n. 1296, nonché le domande presentate in epoca anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 3.


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 17 luglio 2014, n. 12.

[2] Comma così sostituito dall'art. 193 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 193 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1997, n. 6.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 1997, n. 6.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 marzo 1997, n. 6.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[10] Comma così sostituito dall’art. 56 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

[11] Il presente articolo cessa di avere efficacia per effetto dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2.

[12] Il presente articolo cessa di avere efficacia per effetto dell'art. 22 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2.

[13] Lettera abrogata dall'art. 193 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 1997, n. 6.