§ 5.1.106 - R.R. 23 aprile 2009, n. 2.
Regolamento di semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale in attuazione dell'art. 8 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/04/2009
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Soppressione di Commissioni e di organismi collegiali
Art. 3.  Istituzione e finalità
Art. 4.  Modalità di funzionamento e compiti
Art. 5.  Composizione
Art. 6.  Nomina e durata
Art. 7.  Cessazione di efficacia
Art. 8.  Istituzione e finalità
Art. 9.  Modalità di funzionamento e compiti
Art. 10.  Composizione
Art. 11.  Nomina e durata
Art. 12.  Cessazione di efficacia
Art. 13.  Istituzione e finalità
Art. 14.  Modalità di funzionamento e compiti
Art. 15.  Composizione
Art. 16.  Nomina e durata
Art. 17.  Cessazione di efficacia
Art. 18.  Istituzione e finalità
Art. 19.  Modalità di funzionamento e compiti
Art. 20.  Composizione
Art. 21.  Nomina e durata
Art. 22.  Cessazione di efficacia
Art. 23.  Composizione
Art. 24.  Cessazione di efficacia
Art. 25.  Norme transitorie e finali


§ 5.1.106 - R.R. 23 aprile 2009, n. 2.

Regolamento di semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4.

(B.U. 24 aprile 2009, n. 76)

 

TITOLO I

OGGETTO

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento dà attuazione all'art. 8, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), procedendo a sopprimere o ridisciplinare le Commissioni e gli altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale elencati al comma 1 del medesimo articolo, di seguito specificatamente indicati al Titolo II e al Titolo III del presente Regolamento.

 

TITOLO II

COMMISSIONI E ORGANISMI COLLEGIALI SOPPRESSI

 

     Art. 2. Soppressione di Commissioni e di organismi collegiali

1. Sono soppressi i seguenti organismi:

a) Commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);

b) Commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 (Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);

c) Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);

d) Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica);

e) Consulta regionale per il termalismo di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);

f) Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto d'organi e tessuti);

g) Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione);

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:

a) articolo 9 legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;

b) articoli 5 e 6 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12;

c) articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33;

d) articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;

e) articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32,

f) articoli 6 e 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 53;

g) articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33.

 

TITOLO III

COMMISSIONI E ORGANISMI COLLEGIALI RIDISCIPLINATI

 

Capo I

Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita

 

     Art. 3. Istituzione e finalità

1. E' istituita la "Commissione consultiva tecnicoscientifica sul percorso nascita", con la finalità di assistere la Giunta regionale nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla legge regionale 11 agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere, nelle case di maternità e a domicilio) e dall'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli).

 

     Art. 4. Modalità di funzionamento e compiti

1. La Commissione svolge la propria attività con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) valutazione della qualità dell'assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio, relativamente a tempestività di accesso ai servizi, continuità dell'assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne riguardo alle diverse modalità assistenziali e di espletamento del parto;

b) valutazione della qualità delle informazioni ricevute dalle donne relative al percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;

c) monitoraggio delle modalità dei parti avvenuti nel territorio regionale;

d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto nelle Aziende sanitarie;

e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle più appropriate ed efficaci modalità organizzative per l'assistenza ostetrica e perinatale.

2. La Commissione individua le tematiche prioritarie su cui lavoreranno appositi gruppi che saranno coordinati da singoli suoi componenti e che vengono istituiti con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali anche con la partecipazione di esperti individuati dalla Commissione stessa. Gli elaborati prodotti da tali gruppi saranno valutati dalla Commissione.

3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

4. La Commissione può avvalersi, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, del supporto dei Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna.

 

     Art. 5. Composizione

1. La Commissione è composta dall'Assessore competente in materia di politiche per la salute, o suo delegato, che la presiede e da professionisti ed esperti coinvolti a diverso livello nel "Percorso nascita" di cui all'art. 8 della legge regionale n. 27 del 1989, che siano rappresentativi delle diverse realtà territoriali e dei servizi regionali competenti.

 

     Art. 6. Nomina e durata

1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per la salute.

2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.

 

     Art. 7. Cessazione di efficacia

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 26, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

 

Capo II

Commissione Consultiva tecnico-Scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS.

 

     Art. 8. Istituzione e finalità

1. E' istituita la "Commissione Consultiva tecnico- Scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS" con la finalità di assistere la Giunta regionale nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS).

2. In particolare la Commissione collabora alla predisposizione della relazione tecnica prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 25 del 1988 sulla evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.

 

     Art. 9. Modalità di funzionamento e compiti

1. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione individua i settori o i compiti specifici su cui lavoreranno appositi gruppi di lavoro, che sono istituiti con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali anche con la partecipazione di esperti individuati dalla Commissione stessa.

 

     Art. 10. Composizione

1. La Commissione è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche per la salute, o suo delegato, che la presiede, ed è composta da esperti di diversa professionalità tra le discipline interessate alla prevenzione, cura e assistenza delle persone sieropositive HIV e da esperti provenienti dal volontariato, operanti a livello regionale, impegnati nella prevenzione e assistenza alle persone HIV positive.

 

     Art. 11. Nomina e durata

1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche per la salute.

2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere nuovamente nominati.

 

     Art. 12. Cessazione di efficacia

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

 

Capo III

Commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare delle malattie emorragiche congenite

 

     Art. 13. Istituzione e finalità

1. Per l'espletamento dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia), finalizzati alla formazione e all'addestramento dei pazienti affetti da malattie emorragiche congenite e dei loro assistenti, le Aziende sanitarie istituiscono una Commissione aziendale per l'addestramento al trattamento domiciliare delle Malattie Emorragiche Congenite.

 

     Art. 14. Modalità di funzionamento e compiti

1. La Commissione svolge la propria attività con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di formazione e addestramento e delle relative modalità di svolgimento;

b) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di entrambi, previo accertamento:

1) della loro idoneità psicofisica all'addestramento e alla pratica della autoinfusione o dell'infusione certificata dal Medico di Medicina Generale;

2) della diagnosi di malattia emorragica congenita del paziente;

c) verifica collegiale, al termine del corso, della idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione.

2. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

 

     Art. 15. Composizione

1. La Commissione è presieduta dal Direttore Sanitario dell'Azienda o da un suo delegato ed è composta da esperti in malattie emorragiche congenite che rappresentino le diverse professionalità coinvolte nell'addestramento dei pazienti affetti da tali patologie o dei loro assistenti. Fanno altresì parte della Commissione rappresentanti delle associazioni degli utenti.

 

     Art. 16. Nomina e durata

1. La commissione ed i suoi componenti sono nominati dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria ove si svolge il corso, che ne determina la durata in carica.

 

     Art. 17. Cessazione di efficacia

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art. 3 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

 

Capo IV [1]

Commissione consultiva sulla cooperazione sociale

 

     Art. 18. Istituzione e finalità [2]

1. E' istituita la "Commissione consultiva sulla cooperazione sociale" con la finalità di collaborare con la Giunta regionale in materia sociale, sanitaria, educativa, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione favorendo il raccordo tra le politiche regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in tali ambiti.

 

     Art. 19. Modalità di funzionamento e compiti [3]

1. La Commissione svolge la propria attività consultiva attraverso il rilascio di pareri e proposte con particolare riguardo a:

a) definizione ed esame dei provvedimenti programmatori relativi alle politiche e ai settori di interesse della cooperazione sociale;

b) individuazione di specifici strumenti e modalità organizzative adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati;

c) definizione di provvedimenti relativi alla gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

d) definizione di provvedimenti concernenti criteri e proposte per la concessione di contributi alle cooperative sociali previsti dalla normativa regionale vigente;

e) monitoraggio sul rapporto pubblico - privato sociale e sulle attività della cooperazione sociale nel territorio regionale.

2. Nell'atto di nomina di cui al successivo articolo 21, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli obiettivi prioritari verso cui orientare i lavori della stessa per la durata del mandato.

3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le modalità di svolgimento dei compiti.

4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla Conferenza regionale del Terzo settore.

5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto dei Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 20. Composizione [4]

1. La Commissione è composta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato, che la presiede, da rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali più rappresentative a livello regionale e da esperti in possesso di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale.

2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresì, essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione Assessori regionali, o loro delegati, le Presidenze delle Commissioni Assembleari competenti per materia, nonché rappresentanti delle Autonomie locali, o di altri organismi che possano essere coinvolti in merito a problematiche inerenti la cooperazione sociale.

 

     Art. 21. Nomina e durata [5]

1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali.

2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati.

 

     Art. 22. Cessazione di efficacia [6]

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia gli artt. 21 e 22 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

 

Capo V

Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici

 

     Art. 23. Composizione

1. Nella Commissione esaminatrice di cui all'articolo 32 del Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici) ed all'art. 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), i componenti di spettanza regionale sono individuati e nominati dal Direttore generale dell'Azienda Usl competente per territorio d'intesa con la sezione dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) competente per territorio assicurando la partecipazione a tale Commissione di un laureato in chimica e di un rappresentante del Dipartimento di Sanità pubblica.

 

     Art. 24. Cessazione di efficacia

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia l'art. 10 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, nonché ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. Norme transitorie e finali

1. Le Commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare con le modalità e le funzioni previste nelle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento fino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi collegiali ridisciplinati ai sensi del Titolo III.

2. La Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione) e la Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica), continuano ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti) ed alla delibera di Giunta regionale n. 2347 del 29 dicembre 2008.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Capo abrogato dall'art. 27 della L.R. 17 luglio 2014, n. 12.

[2] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 17 luglio 2014, n. 12.

[3] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 17 luglio 2014, n. 12.

[4] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 17 luglio 2014, n. 12.

[5] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 17 luglio 2014, n. 12.

[6] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 17 luglio 2014, n. 12.