§ 5.1.11/1 - Legge Regionale 2 novembre 1983 n. 39. - Norme per la
formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/11/1983
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Finalità. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale di cui alla Legge 24 luglio 1979 n. 19, promuove, sviluppa e coordina la formazione [...]
Art. 2.  Contenuti della formazione professionale. L'attività di formazione deve essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico, tecnologico e sociale e deve realizzare, [...]
Art. 3.  Convenzioni. Nel quadro della normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può promuovere iniziative sperimentali di formazione professionale [...]
Art. 4.  Scuole e corsi di formazione professionale. L'attività di formazione professionale è esercitata di Comuni singoli e associati tramite le Unità sanitarie locali nelle scuole già istituite alla data [...]
Art. 5.  Domanda di autorizzazione. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte delle Unità sanitarie locali e degli altri enti [...]
Art. 6.  Autorizzazione e revoca. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previo parere delle Province e del Circondario di Rimini nell'ambito delle funzioni amministrative ad [...]
Art. 7.  Ordinamento delle scuole. Ad ogni scuola è preposto un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente appartenente al profilo professionale del personale con funzioni [...]
Art. 8.  Comitato didattico-organizzativo. In ogni scuola è costituito un Comitato didattico-organizzativo così composto:
Art. 9.  Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali. (omissis)
Art. 10.  Incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione. Gli incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici sono conferiti dal Comitato di [...]
Art. 11.  Ammissione degli studenti. L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato per ciascun tipo di scuola e corso.
Art. 12.  Modalità di tirocinio. La direzione della scuola individua annualmente i servizi destinati a sede di tirocinio. Il comitato didattico accerta l'idoneità di detti servizi per le finalità didattiche.
Art. 13.  Libretto personale professionale. All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale per operatori sanitari infermieristici e tecnici, a ogni studente viene [...]
Art. 14.  Materiale didattico e per il tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli studenti possono beneficiare dell'uso gratuito del materiale didattico e di quello occorrente al tirocinio messo a [...]
Art. 15.  Commissioni d'esame. La composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento, al termine dei corsi, dell'abilitazione professionale di cui all'art. 1 è determinata in conformità alle [...]
Art. 16.  Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi. Le Unità sanitarie locali e gli altri enti che esercitano attività di formazione professionale degli operatori sanitari [...]
Art. 17.  Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle Unità sanitarie locali. La Regione, per il conseguimento delle finalità del Piano sanitario regionale e in conformità alle norme di cui al DPR 20 [...]
Art. 18.  Aggiornamento dei docenti. La Regione promuove e programma l'aggiornamento dei docenti delle scuole di cui alla presente legge.
Art. 19.  Deleghe alla Provincia. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alle Province ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19 le Province e il Comitato circondariale di [...]
Art. 20.  Commissione provinciale. Ai fini indicati dagli articoli 4, 17, 19 e 21, è costituita presso ciascuna Provincia e presso il Circondario di Rimini una commissione presieduta dall'Assessore [...]
Art. 21.  Disposizioni per gli operatori sociali.
Art. 22.  Vigilanza tecnica e amministrativa. La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge o promuove gli eventuali [...]
Art. 23.  E' abrogata la Legge regionale 23 gennaio 1976 n. 2 e successive modificazioni.
Art. 24.  Autorizzazioni di spesa. (omissis).


§ 5.1.11/1 - Legge Regionale 2 novembre 1983 n. 39. - Norme per la

formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici. [1]

(B.U. n. 123 del 7-11-1983).

 

Art. 1. Finalità. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale di cui alla Legge 24 luglio 1979 n. 19, promuove, sviluppa e coordina la formazione e l'orientamento degli operatori sanitari infermieristici e tecnici [2].

     La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali, al conseguimento di una qualifica professionale nonché attraverso la riqualificazione, il perfezionamento e l'aggiornamento degli operatori stessi.

 

     Art. 2. Contenuti della formazione professionale. L'attività di formazione deve essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico, tecnologico e sociale e deve realizzare, nel rispetto della libertà di insegnamento, una stretta integrazione tra l'insegnamento teorico e quello pratico, stimolare la capacità e l'autonomia di giudizio degli studenti orientandoli all'attività di gruppo e al lavoro interdisciplinare.

     Le attività formative debbono in ogni caso fornire conoscenze culturali, tecniche e pratiche che consentano agli operatori di svolgere un ruolo attivo nella difesa e nella promozione della salute dei cittadini.

 

     Art. 3. Convenzioni. Nel quadro della normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può promuovere iniziative sperimentali di formazione professionale convenzionandosi anche con Istituti professionali di Stato.

     La Giunta regionale può, altresì, stipulare convenzioni con le Università, come previsto dall'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.

 

     Art. 4. Scuole e corsi di formazione professionale. L'attività di formazione professionale è esercitata di Comuni singoli e associati tramite le Unità sanitarie locali nelle scuole già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'attività di formazione è, altresì, svolta da enti e istituti privati nelle scuole e corsi già autorizzati alla medesima data.

     La Giunta regionale, in base alle previsioni del fabbisogno di operatori sanitari infermieristici e tecnici determinato dal Piano poliennale regionale di formazione professionale anche in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o la istituzione di corsi presso le Unità sanitarie locali e le altre strutture pubbliche svolgono attività sanitaria nonché presso enti e istituti privati.

     Le scuole e i corsi istituiti presso le Università per la formazione di operatori infermieristici e operatori sanitari tecnici non laureati sono regolamentati nel quadro delle convenzioni previste dall'art. 39 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.

 

     Art. 5. Domanda di autorizzazione. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte delle Unità sanitarie locali e degli altri enti interessati, alla Giunta regionale, corredate con la seguente documentazione:

     a) deliberazione legalmente adottata dalle rispettive Amministrazioni;

     b) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica;

     c) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;

     d) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;

     e) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;

     f) statuto e regolamento della scuola o dei corsi da istituire, adottate dalle rispettive Amministrazioni in conformità gli schemi-tipo predisposti dalla Regione;

     g) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.

 

     Art. 6. Autorizzazione e revoca. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previo parere delle Province e del Circondario di Rimini nell'ambito delle funzioni amministrative ad essi delegate ai sensi del successivo art. 19, autorizza l'apertura di scuole e l'istituzione di corsi.

     Con lo stesso provvedimento, con il quale autorizza l'apertura della scuola, la Giunta regionale ne approva lo statuto.

     La Giunta regionale, con le stesse modalità di cui al primo comma, dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi, anche pluriennali, in via di svolgimento.

     Non possono essere attivati corsi liberi per operatori sanitari infermieristici e tecnici.

 

     Art. 7. Ordinamento delle scuole. Ad ogni scuola è preposto un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente appartenente al profilo professionale del personale con funzioni didattico-organizzative di cui all'allegato n. 1 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761.

     L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato dal regolamento che detta, in particolare, norme per:

     - l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;

     - lo svolgimento dell'insegnamento;

     - lo svolgimento del tirocinio;

     - il controllo delle frequenze;

     - la valutazione dell'apprendimento;

     - il funzionamento e le attribuzioni del Comitato didattico- organizzativo.

     Il regolamento-tipo, per ogni scuola, è approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Comitato didattico-organizzativo. In ogni scuola è costituito un Comitato didattico-organizzativo così composto:

     - direttore della scuola, che lo presiede;

     - quattro operatori dei servizi sanitari e sociali delle Unità sanitarie locali, designati dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali presso le cui strutture si effettuano i tirocini;

     - due insegnanti per ciascun anno di corso, dei quali uno coordinatore di sezione se previsto, eletti dalle rispettive assemblee;

     - un allievo per ciascun anno di corso, eletto dalla rispettiva assemblea.

     Gli insegnanti e gli allievi di eventuali sezioni staccate fanno parte a tutti gli effetti delle rispettive assemblee.

     Il Comitato didattico-organizzativo programma e coordina l'attività didattica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei programmi di studio relativi ai singoli profili professionali.

 

     Art. 9. Incarichi di insegnamento nelle scuole di formazione istituite presso le Unità sanitarie locali. (omissis) [3].

     I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle attività didattiche complementari, ed alle attività di aggiornamento previste dall'art. 18 della presente legge.

     I regolamenti delle scuole disciplinano tali attività.

 

     Art. 10. Incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione. Gli incarichi di insegnamento nei corsi di qualificazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici sono conferiti dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale [2].

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in sede di autorizzazione dei corsi fissa i criteri per la scelta dei docenti.

     (omissis) [3].

 

     Art. 11. Ammissione degli studenti. L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato per ciascun tipo di scuola e corso.

     Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione alla scuola o al corso sia superiore al numero massimo degli studenti che possono essere ammessi in base al fabbisogno determinato ai sensi del precedente art. 4, deve essere formata una graduatoria di merito. A tal fine, gli aspiranti debbono sostenere una prova d'esame attitudinale dinanzi ad una apposita commissione prevista dal regolamento della scuola.

 

     Art. 12. Modalità di tirocinio. La direzione della scuola individua annualmente i servizi destinati a sede di tirocinio. Il comitato didattico accerta l'idoneità di detti servizi per le finalità didattiche.

     La direzione della scuola, qualora il programma di studio teorico- pratico lo preveda, determina il numero delle ore di tirocinio da effettuarsi in turni notturni. Gli allievi del primo anno non possono essere impegnati nel tirocinio notturno.

     L'attività di tirocinio non può essere priva di valore formativo.

 

     Art. 13. Libretto personale professionale. All'atto della prima ammissione ad una scuola o ad un corso di formazione professionale per operatori sanitari infermieristici e tecnici, a ogni studente viene fornito il libretto personale per la documentazione del curriculum formativo [2].

     Il modello del libretto personale è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 14. Materiale didattico e per il tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli studenti possono beneficiare dell'uso gratuito del materiale didattico e di quello occorrente al tirocinio messo a disposizione dall'Unità sanitaria locale ove ha sede la scuola.

 

     Art. 15. Commissioni d'esame. La composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento, al termine dei corsi, dell'abilitazione professionale di cui all'art. 1 è determinata in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi statali.

 

     Art. 16. Adeguamento dei vigenti statuti e regolamenti delle scuole e dei corsi. Le Unità sanitarie locali e gli altri enti che esercitano attività di formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici attraverso scuole e corsi già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, pena la revoca dell'autorizzazione, a adeguare i relativi statuti e regolamenti alle norme della presente legge, nel termine di un anno dalla data suddetta.

 

     Art. 17. Aggiornamento obbligatorio degli operatori delle Unità sanitarie locali. La Regione, per il conseguimento delle finalità del Piano sanitario regionale e in conformità alle norme di cui al DPR 20 dicembre 1979 n. 761, emana, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, direttive per l'aggiornamento professionale degli operatori del servizio sanitario, fissandone gli obiettivi generali e le modalità di svolgimento.

     L'aggiornamento è obbligatorio per tutto il personale delle Unità sanitarie locali.

     La Regione promuove iniziative sperimentali di aggiornamento avvalendosi anche della collaborazione di enti o istituti pubblici e privati.

     Sono delegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni concernenti il coordinamento delle iniziative di aggiornamento delle Unità sanitarie locali di una stessa provincia.

     Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al precedente comma, viene annualmente predisposto dagli enti delegati, sulla base delle indicazioni delle Unità sanitarie locali, un programma annuale di aggiornamento. Tale programma è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 18. Aggiornamento dei docenti. La Regione promuove e programma l'aggiornamento dei docenti delle scuole di cui alla presente legge.

     L'aggiornamento è finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento di metodologie didattiche coerenti con gli obiettivi della scuola.

 

     Art. 19. Deleghe alla Provincia. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alle Province ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19 le Province e il Comitato circondariale di Rimini provvedono:

     a) all'individuazione dei fabbisogni provinciali di operatori sanitari infermieristici e tecnici in sede di formulazione e approvazione dei programmi poliennali e dei piani annuali relativi all'attività di formazione professionale [4];

     b) alla promozione e al coordinamento, in ambito provinciale o circondariale, degli interventi formativi e di aggiornamento;

     c) all'orientamento professionale in conformità alle direttive emanate dalla Regione;

     d) (omissis) [5].

 

     Art. 20. Commissione provinciale. Ai fini indicati dagli articoli 4, 17, 19 e 21, è costituita presso ciascuna Provincia e presso il Circondario di Rimini una commissione presieduta dall'Assessore provinciale alla Formazione professionale e, per il Comitato circondariale di Rimini, dal Consigliere delegato alla Formazione professionale, e composta da un rappresentante del Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale compresa nel territorio provinciale o circondariale.

     Alle riunioni della commissione partecipano i presidenti dei comitati didattici.

 

     Art. 21. Disposizioni per gli operatori sociali. [6]

 

     Art. 22. Vigilanza tecnica e amministrativa. La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica e amministrativa sulle scuole già istituite o autorizzate a norma della presente legge o promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.

 

     Art. 23. E' abrogata la Legge regionale 23 gennaio 1976 n. 2 e successive modificazioni.

 

     Art. 24. Autorizzazioni di spesa. (omissis).

 

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1998, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1998, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 5, c. 2, della L.R. 19-4-1991, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1998, n. 8.

[3] Comma abrogato dall'art. 5, c. 2, della L.R. 19-4-1991, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1998, n. 8.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1998, n. 8.

[5] Lettera abrogata dall'art. 5, c. 2, della L.R. 19-4-1991, n. 9.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 1998, n. 8.